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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 12.08.2006 52.2006.130

12 agosto 2006·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,500 parole·~8 min·1

Riassunto

Revoca della licenza di condurre ogni categoria di veicoli a motore per un mese confermata a carico di un conducente che per quasi due anni guida una moto di 1100 cm3 senza essere in possesso della patente cat. A

Testo integrale

Incarto n. 52.2006.130  

Lugano 12 agosto 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 12 aprile 2006 di

RI 1  

contro  

la decisione 22 marzo 2006 (no. 1377) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 17 novembre 2005 con cui la Sezione della circolazione del Dipartimento delle istituzioni gli ha revocato la licenza di condurre veicoli a motore per la durata di un mese;

vista la risposta 26 aprile 2006 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   RI 1 è nato il __________ ed ha conseguito la licenza di condurre veicoli a motore delle cat. A1 (motoveicoli fino a 125 cm3) e B (autoveicoli fino a 3.5 t) nell'agosto del 1981.

Nel 1982 è stato ammonito per aver circolato a velocità eccessiva.

                                  B.   Nell'agosto del 2003 RI 1 ha acquistato un motoveicolo BMW R1100RT con il quale ha circolato ripetutamente sino al 2 aprile 2005, allorquando è stato fermato nel corso di un normale controllo di polizia e posto in contravvenzione per aver circolato senza la necessaria licenza di condurre della cat. A.

A seguito di questa reiterata infrazione, la Sezione della circolazione gli ha inflitto una multa di fr. 200.- per violazione dell'art. 95 LCStr e con risoluzione 17 novembre 2005 gli ha revocato la licenza di condurre per la durata di un mese, autorizzando comunque in tale periodo la guida dei veicoli delle categorie speciali F, G e M. Quest'ultima decisione è stata resa in applicazione degli art. 16b cpv. 1 lett. c LCStr, nonché 33 cpv. 4 lett. b OAC.

                                  C.   Con giudizio 22 marzo 2006 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento amministrativo, respingendo l'impugnativa contro di esso presentata da RI 1.

Ricordato che l'autorità amministrativa è di principio vincolata all'accertamento dei fatti compiuto in sede penale, il Governo ha annotato che l'infrazione commessa dal ricorrente, esplicitamente prevista dall'art. 16b cpv. 1 lett. c LCStr, era di media gravità. Donde la conferma della querelata misura amministrativa, fondata su una chiara base legale e conforme al principio della proporzionalità siccome corrispondente al minimo prescritto dalla legge.

                                  D.   Contro il predetto giudizio governativo il soccombente insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.

Criticata l'insufficiente motivazione del giudizio impugnato, l'insorgente ripropone in sostanza le argomentazioni invano sottoposte all'autorità di ricorso di prime cure, ribadendo in pratica che l'estensione della revoca a tutte le categorie della licenza di condurre è priva di base legale e lesiva della libertà personale. La revoca del permesso B - soggiunge l'insorgente - non risponde ad un interesse pubblico preponderante e viola il principio di proporzionalità.

                                  F.   All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, riconfermandosi nelle conclusioni contenute nel giudizio impugnato.

Considerato,                  in diritto

1.La competenza del tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2 LALCStr.

La legittimazione attiva del ricorrente, destinatario del provvedimento impugnato, è pacifica (art. 43 PAmm).

Il gravame, tempestivo (art. 10 LALCStr e art. 46 cpv. 1 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).

                                   2.   A mente di RI 1 la decisione impugnata deve essere annullata per carenza di motivazione.

                                         2.1. La natura ed i limiti del diritto di essere sentito sono determinati innanzi tutto dalla normativa procedurale cantonale. Giusta l'art. 26 PAmm, ogni decisione deve essere motivata per iscritto ed intimata alle parti con l'indicazione dei mezzi e del termine di ricorso. L'obbligo di motivazione è volto ad assicurare la trasparenza dell'attività dell'amministrazione, a favorire la comprensione del provvedimento da parte degli interessati, a salvaguardare l'esercizio del loro diritto di difesa ed a permettere all'istanza di ricorso di pronunciarsi sulla legittimità dell'atto impugnato (Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, N. 1 ad art. 26 PAmm).

                                         2.2. In concreto, il Governo ha respinto il gravame del ricorrente rilevando in sostanza che l'infrazione commessa, prevista puntualmente da un'apposita norma di legge (art. 16b cpv. 1 lett. c LCStr), impone una revoca della durata minima di un mese per tutte le categorie contemplate dalla licenza di condurre dell'interessato. Il Consiglio di Stato ha tuttavia omesso di valutare le ulteriori contestazioni sollevate nel gravame, incorrendo in un diniego di giustizia formale che per economia processuale sarà eccezionalmente sanato in questa sede. Dottrina (Knapp, Précis de droit administratif, n. 665; Grisel, Traité de droit administratif, p. 379) e giurisprudenza (DTF 126 I 68 consid. 2, 118 Ib 269 consid. 3a) ammettono in effetti la possibilità di rimediare a violazioni del diritto di essere udito commesse in primo grado quando il ricorrente - come nel caso concreto - ha avuto la possibilità di pronunciarsi liberamente davanti ad un'autorità superiore di ricorso dotata di pieno potere d'esame. In materia di provvedimenti di revoca adottati a scopo di ammonimento il Tribunale cantonale amministrativo statuisce con pieno potere, identico a quello di cui dispone nella giurisdizione disciplinare (art. 70 PAmm), e quindi può rivedere anche la commisurazione della sanzione. In questa materia, i limiti posti dall'art. 61 PAmm in relazione al controllo dell'apprezzamento non trovano infatti applicazione siccome contrari alle prevalenti disposizioni dell'art. 6 CEDU (STA 20.11.2000 in re M., STA 26.9.1996 in re C., STA 21.10.1996 in re T.).

                                   3.   In sostanza il ricorrente ritiene che la revoca inflittagli non possa essere estesa alla categoria B necessaria per condurre autovetture. In altre parole, pretende di poter continuare a circolare in automobile durante la revoca e che la misura vada a colpire unicamente la cat. A, conseguita nel frattempo al fine di poter guidare legittimamente motoveicoli di cilindrata superiore a 125 cm3. A suo parere la soluzione adottata dalla Sezione della circolazione in applicazione dell'art. 33 cpv. 1 OAC sarebbe anticostituzionale, priva di interesse pubblico e lesiva del principio di proporzionalità.

In realtà, il ricorrente dimostra di ignorare del tutto la natura e gli scopi che caratterizzano le revoche d'ammonimento della licenza di condurre.

3.1. Intanto val la pena di ricordare che l'art. 33 OAC entrato in vigore il 1° gennaio 2005 riprende nella sostanza i contenuti dell'art. 34 scaturito dalla modifica 3 luglio 2002 dell'OAC, che ha abolito il principio secondo cui la revoca della licenza di condurre di una determinata categoria comportava la revoca della licenza di tutte le categorie di veicoli a motore (art. 34 cpv. 1 OAC 1976). Attualmente invece, la revoca della licenza di una categoria (vedi art. 3 cpv. 1 OAC) o di una sottocategoria (art. 3 cpv. 2 OAC) comporta la revoca di tutte le categorie e sottocategorie contemplate dal documento, escluse però le cosiddette categorie speciali (art. 3 cpv. 3 OAC), che vengono revocate unicamente in circostanze particolari (cfr. art. 33 cpv. 4 OAC). Questo trattamento speciale trova la sua base legale negli art. 106 cpv. 1 e 25 cpv. 1 lett. a LCStr (Mizel, Quelle base légale pour le nouveau retrait différencié du permis de conduire? in RDAF 2003 I p. 204).

3.2. In passato, il Tribunale federale è stato chiamato più volte a pronunciarsi sulla legittimità del principio sancito dall'odierno art. 33 cpv. 1 OAC, che in caso di revoca della licenza di condurre impone la revoca di tutte le categorie e sottocategorie considerate dal documento. L'Alta Corte federale ha così avuto modo di affermare che il senso della norma è chiarissimo (DTF 113 Ib 57 consid. 2), che essa poggia su una base legale del tutto sufficiente (DTF 109 Ib 139) e che rispetta appieno il principio di proporzionalità (DTF 104 Ib 87 consid. 5b).

Tanto basta per respingere le censure sollevate in merito dall'insorgente.

3.3. La revoca d'ammonimento della licenza di condurre è una misura amministrativa a carattere preventivo ed educativo, volta a sensibilizzare il conducente affinché si comporti con maggior prudenza e responsabilità evitando così di commettere ulteriori infrazioni nell'ambito della circolazione stradale (DTF 125 II 396 consid. 2a/aa e rinvii). La revoca della sola cat. A come postulata dal ricorrente non è dunque compatibile con lo scopo perseguito dal legislatore, secondo cui al conducente colpevole deve essere assolutamente proibita la guida dei veicoli di tutte le categorie e sottocategorie per un periodo determinato. L'effetto afflittivo ed educativo del provvedimento di revoca verrebbe meno se si permettesse al reo di continuare a guidare la propria autovettura come se nulla fosse. In questo contesto, le invocazioni alla libertà personale ed all'interesse pubblico contenute nel gravame risultano prive di qualsiasi fondamento.

                                   4.   Stante quanto precede, il ricorso deve pertanto essere respinto.

                                         La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 16, 16b, 25, 95, 106 LCStr; 33 OAC; 10 LALCStr; 3, 18, 28, 43, 46, 60 e 70 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

2.La tassa di giustizia di fr. 1000.- è posta a carico del ricorrente.

                                      3.   Intimazione a:

        Ufficio federale delle strade, segreteria provvedimenti amministrativi, 3003 Berna.  

terzi implicati

  1. CO 1 2. CO 2    

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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