Incarto n. 52.2006.125/129
Lugano 12 luglio 2006
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Stefano Bernasconi, vicepresidente, Raffaello Balerna e Andrea Pedroli, quest'ultimi in sostituzione dei giudici Lorenzo Anastasi e Matteo Cassina, astenuti
segretario:
Lepoldo Crivelli
statuendo sui ricorsi
a) b)
RI 1 patr. da: PA 1
contro
la decisione 28 marzo 2006 della CO 3, che ha escluso le ricorrenti dalla procedura di aggiudicazione delle prestazioni professionali di direzione lavori inerenti la costruzione del nuovo centro sociosanitario di __________ e nel contempo ha deliberato la commessa al concorrente CO 2 di __________;
viste le risposte:
- 12 aprile 2006 dell'ULSA,
- 21 aprile 2006 della CO 3,
- 8 maggio 2006 RI 1,
- 9 maggio 2006 di CO 2,
al ricorso sub a);
- 26 aprile 2006 di CO 2,
- 26 aprile 2006 della CO 3,
- 27 aprile 2006 dell'ULSA,
al ricorso sub b);
preso atto delle repliche 22 maggio 2006 della RI 1 (b) e 24 maggio dello Studio tecnico e di architettura CO 1 (a), così come delle dupliche:
- 31 maggio 2006 della CO 3,
- 2 giugno 2006 di CO 2,
- 6 giugno 2006 RI 1,
alla replica sub a);
- 29 maggio 2006 della CO 3,
- 2 giugno 2006 di CO 2,
alla replica sub b);
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. a) L'11 novembre 2005 CO 1 ha indetto un pubblico concorso, retto dal CIAP ed impostato secondo la procedura libera, per le prestazioni professionali di direzione dei lavori inerenti la costruzione del nuovo centro sociosanitario di __________ (FU __________).
b) La documentazione del concorso messa a disposizione dei concorrenti era suddivisa in quattro fascicoli.
Il primo, definito documento di base per tutti gli specialisti, stabiliva alla cifra 9 (p. 6) che i criteri di valutazione delle offerte erano riportati nel fascicolo 3 e sarebbero dipesi dal tipo di prestazione richiesta. La suddetta prescrizione di gara anticipava comunque che le referenze di case per anziani avrebbero costituito titolo preferenziale. Il medesimo fascicolo indicava inoltre che il concorrente avrebbe dovuto presentare gli estremi per il computo dell'onorario calcolato sul principio dei parametri delle norme SIA (cifra 11.1), ribadendo poco oltre (cifra 16.2) che l'importo dell'offerta era da calcolare secondo le normative SIA. Alla cifra 16.8 avvertiva peraltro che contro il bando di concorso e contro le successive disposizioni della committenza era dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 10 giorni dalla pubblicazione, rispettivamente dalla loro notifica.
Il fascicolo 2, intitolato struttura dell'ufficio, spiegava a titolo di premessa (p. 5) che tutti i concorrenti dovevano presentare almeno tre oggetti referenziali di opere realizzate nell'ambito dell'architettura negli ultimi 10 anni, escluse le opere di ingegneria civile. Per tutti gli specialisti - puntualizzava ulteriormente la disposizione - almeno un edificio deve essere una realizzazione nell'ambito del settore ospedaliero, paraospedaliero e/o sociosanitario.
Il fascicolo 3, denominato parametri base di calcolo e calcolo dell'onorario, preannunciava la scala di valutazione di ogni singolo criterio e sottocriterio di aggiudicazione, con la precisazione che si sarebbe richiesto il raggiungimento dei livelli minimi in tutte le posizioni (cifra 2). In appresso indicava che le prestazioni di direzione lavori sarebbero state assegnate tenendo conto dei seguenti criteri e fattori di ponderazione (posizione 2.1.):
1
Aspetto economico-onorario
35%
1.1
Importo offerta
100%
2
Aspetto formale della struttura
40%
2.1
Referenze: costruzioni ospedaliere e/o paraospedaliere
70%
2.2
Struttura organizzativa
20%
2.3
Costruzioni superiori a 3'000 mc
10%
3
Aspetto gestionale
15%
3.1
Metodo di lavoro
100%
4
Aspetto temporale
10%
4.1
Procedimento razionale e economico
100%
Lo stesso documento riprendeva il metodo di calcolo dell'onorario previsto dal Regolamento SIA 102, lasciando ai concorrenti la possibilità di scegliere i coefficienti Z1 e Z2, nonché il grado di difficoltà e il fattore di correzione (cifra 3). In annesso, forniva ai concorrenti un formulario per il calcolo dell'onorario complessivo secondo i criteri SIA (allegato 3.A) e una pagina sulla quale indicare l'importo finale dell'offerta, una volta dedotto lo sconto e aggiunta l'IVA (allegato 3.B).
Al fascicolo 4 dovevano essere acclusi tutti i documenti richiesti dalla committente, in particolare quelli attestanti l'avvenuto pagamento degli oneri sociali e delle imposte, compresi i premi dell'assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia (per gli studi con dipendenti). In caso di mancata presentazione di tali documenti, la committente ne avrebbe sollecitato la produzione entro un termine perentorio, trascorso infruttuoso il quale l'offerta sarebbe stata esclusa (cfr. fascicolo 4, p. 5).
B. Nel termine prestabilito sono pervenute alla committente le seguenti offerte:
1. RI 1 fr. 310'606.55
2. CO 1 fr. 357'125.25
3. __________ fr. 367'045.12
4. __________ fr. 474'961.15
5. CO 2 fr. 506'368.85
Dopo aver scartato l'offerta della RI 1 per mancata produzione delle specifiche referenze richieste e disattenzione dei parametri di calcolo dell'onorario SIA (grado di difficoltà e fattore di adeguamento scorretti), nonché quella della CO 1 in quanto priva della dichiarazione comprovante l'avvenuto pagamento dell'assicurazione perdita di guadagno per malattia, il 28 marzo 2006 la CO 3 ha deciso di aggiudicare la commessa a CO 2, risultato primo in graduatoria con 5.26 punti.
C. Contro la predetta decisione entrambe le società estromesse sono insorte davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando che ai ricorsi venga concesso l'effetto sospensivo.
a) La CO 1 ha criticato innanzi tutto la decisione impugnata in quanto priva di spiegazioni circa le scelte operate dal committente. All'oscuro in particolare delle ragioni che hanno indotto la CO 3 ad escluderla, la ricorrente si è quindi limitata a contestare l'aggiudicazione in quanto lesiva degli scopi che governano la legislazione vigente in materia di appalti pubblici.
b) Esposti i fatti ed evocati i principi invalsi in materia di commesse pubbliche, la RI 1 ha sottolineato che le prescrizioni di gara non precisavano l'esatta portata dei Regolamenti SIA ai fini della determinazione dell'onorario, né lasciavano intendere che essi fossero vincolanti per la quantificazione dei parametri riferiti al grado di difficoltà e al fattore di adeguamento che i concorrenti erano tenuti ad indicare nel formulario di calcolo. A mente dell'insorgente, i partecipanti alla gara erano quindi legittimati ad inserire dati di loro gradimento senza dover rigorosamente rispettare le direttive SIA, fermo restando che la committente avrebbe valutato il criterio dell'aspetto economico sulla scorta del solo prezzo offerto.
Quanto alle referenze, la ricorrente ha annotato che la mancanza di esperienze specifiche nel settore sociosanitario non può giustificare la sua esclusione dalla gara. Questa lacuna avrebbe potuto tutt'al più indurre la committente ad assegnarle una nota negativa in esito alla valutazione del relativo criterio di aggiudicazione.
D. All'accoglimento di entrambi i ricorsi si è opposta la CO 1, contestando in dettaglio le tesi degli insorgenti. La committente ha reso noto in particolare che l'offerta della CO 1 era stata esclusa poiché la società non aveva prodotto la documentazione attestante il pagamento dell'assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia.
La CO 1 ha rinunciato a presentare osservazioni avverso il gravame della RI 1, mentre quest'ultima ha negato che la concorrente fosse legittimata a ricorrere.
L'ULSA ha suggerito di respingere il ricorso della CO 1, rimettendosi invece al giudizio del tribunale in relazione all'impugnativa della RI 1.
Dal canto suo, CO 2 ha rinunciato a formulare proposte di giudizio.
E. In sede di replica e di duplica le parti si sono essenzialmente riconfermate nelle rispettive tesi, allegazioni e domande. Appresi i motivi che avevano indotto la committente ad escluderla, la CO 1 ha illustrato le cause che le impediscono di stipulare un'assicurazione per perdita di guadagno in caso di malattia, rilevando peraltro che la situazione era già stata illustrata nell'offerta e che simile copertura non è obbligatoria, per cui la CO 3 non poteva estrometterla dalla gara.
Considerato, in diritto
1. La commessa posta a concorso rientra nel novero di quelle sottoposte al Concordato intercantonale sugli appalti (CIAP).
La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è quindi data dagli art. 15 cpv. 1 CIAP e 4 cpv. 1 DLACIAP.
In quanto partecipanti al concorso, entrambe le ricorrenti sono indubbiamente legittimate ad impugnare la decisione con cui la CO 3 ha escluso la loro offerta dalla gara (art. 43 PAmm via art. 4 cpv. 2 DLACIAP). Le argomentazioni con le quali la RI 1 contesta la qualità per agire della concorrente CO 1 sono del tutto prive di fondamento.
I ricorsi, tempestivi (art. 15 cpv. 2 CIAP) e proposti contro un atto impugnabile (cfr. § 33 lett. d DirCIAP), sono dunque ricevibili in ordine e possono essere decisi con un unico giudizio (art. 51 PAmm) sulla base degli atti, dai quali deve essere tuttavia stralciata la duplica che CO 2 ha presentato in assenza di replica avverso la sua risposta nella procedura ricorsuale promossa dalla RI 1.
La sentenza può essere emanata senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 18 cpv. 1 PAmm). Posto che la committente ha prodotto tutta la documentazione concernente il concorso, non occorre assumere alcuna delle svariate prove notificate dalla ricorrente RI 1, insuscettibili di apportare al Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi rilevanti per la decisione che è chiamato a rendere.
Resta inteso che qualora dovesse risultare che una parte ricorrente è stata esclusa a torto, essa sarà ammessa ad impugnare anche l'aggiudicazione (§ 33 lett. a DirCIAP).
2. A mente della CO 1 la decisione impugnata deve essere annullata per carenza di motivazione. La censura della ricorrente, che in sostanza si duole di una violazione del diritto di essere sentito, si rivela infondata.
2.1. La natura ed i limiti del diritto di essere sentito sono determinati innanzi tutto dalla normativa procedurale cantonale. Giusta l'art. 26 PAmm, ogni decisione deve essere motivata per iscritto ed intimata alle parti con l'indicazione dei mezzi e del termine di ricorso. L'obbligo di motivazione è volto ad assicurare la trasparenza dell'attività dell'amministrazione, a favorire la comprensione del provvedimento da parte degli interessati, a salvaguardare l'esercizio del loro diritto di difesa ed a permettere all'istanza di ricorso di pronunciarsi sulla legittimità dell'atto impugnato (Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 26 PAmm, n. 1).
Contrariamente alla legge cantonale (vedi art. 33 cpv. 2 LCPubb), il CIAP non contempla alcuna disposizione circa l'obbligo di motivazione delle decisioni di aggiudicazione e di esclusione dalla procedura. Il § 30 cpv. 2 DirCIAP stabilisce unicamente che, su richiesta, il committente comunica agli offerenti i motivi essenziali della loro esclusione dall'aggiudicazione. Anche le decisioni di aggiudicazione ed estromissione devono comunque essere convenientemente motivate. Per risultare adeguata, la motivazione deve fornire una spiegazione ragionevole delle valutazioni operate sulle offerte inoltrate dai singoli concorrenti in modo che questi possano confrontarle fra loro e sollevare eventuali contestazioni. La motivazione può anche essere succinta e fare riferimento ad altri atti, in particolare alla documentazione prodotta dai partecipanti. I destinatari della decisione devono tuttavia essere posti nella condizione di esercitare compiutamente il loro diritto di ricorso.
Eventuali carenze di motivazione possono comunque essere sanate davanti all'istanza di ricorso. A tal fine occorre che il committente apporti la motivazione mancante e che all'insorgente sia data la possibilità di prendere posizione sugli argomenti addotti (RDAT II-2002 n. 43; STA 25 gennaio 2005 in re __________).
2.2. In concreto, nella decisione 28 marzo 2006 intimata a tutti i concorrenti la CO 3 ha giustificato l'aggiudicazione della commessa a CO 2 richiamandosi al rapporto di valutazione dell'8 marzo 2006, al preavviso della Commissione di aggiudicazione e alla ratifica dell'ULSA. Nessuna spiegazione è stata per contro fornita in merito all'estromissione dalla gara delle ricorrenti e del concorrente __________, deducibile unicamente dal fatto che le loro offerte non avevano conseguito alcun punteggio e quindi non erano state nemmeno valutate.
La ricorrente non ha esaminato gli atti del procedimento concorsuale prima dell’inoltro dell’impugnativa. Ha dunque eccepito la sufficienza della motivazione esposta nella risoluzione impugnata senza consultare la documentazione alla quale essa rinvia.
In sede di risposta la committente ha spiegato le ragioni che l'avevano indotta ad escludere dal concorso la CO 1.
Dopo aver preso visione delle osservazioni presentate dalla stazione appaltante e del documento ivi allegato (lo scritto 15 marzo 2006 dell'ULSA), in replica la ricorrente ha avuto modo di contestare in modo congruo e completo la decisione di esclusione, sottolineando che non le si poteva rimproverare la mancata produzione di un'attestazione relativa ad una copertura assicurativa non obbligatoria.
Si può dunque ammettere che le carenze di motivazione denunciate dalla CO 1 siano state sanate.
3. 3.1. Il CIAP assicura la trasparenza della procedura di aggiudicazione (art. 1 cpv. 2 lett. c CIAP), garantendo la parità di trattamento tra tutti gli offerenti nonché un'aggiudicazione imparziale (art. 1 cpv. 2 lett. b CIAP). Il conseguimento di quest'ultimo postulato presuppone che l'aggiudicazione abbia luogo sulla base delle condizioni di gara fissate dal bando di concorso, che vincolano tanto il committente, quanto i concorrenti. Offerte che si scostano dalle condizioni preventivamente stabilite non possono dunque essere prese in considerazione.
3.2. Nel caso di specie, le prescrizioni del concorso - che costituiscono notoriamente la lex specialis della gara d'appalto - stabilivano chiaramente in più punti che l'ammontare dell'onorario, segnatamente la somma di onorario lorda, doveva essere calcolato secondo le normative SIA (vedi cifra 11.1 e 16.2 fascicolo 1). Questa esigenza emergeva peraltro in maniera altrettanto inequivocabile dal fascicolo 3 denominato parametri base di calcolo e calcolo dell'onorario, atteso che per la prestazione di direzione lavori posta a concorso il documento (cfr. cifra 3.1 e 4.1) richiamava puntualmente il vigente Regolamento SIA 102 e ne riprendeva il metodo di computo dell'onorario ivi previsto (onorario secondo il costo dell'opera; art. 7), fornendo addirittura ai concorrenti un formulario obbligatorio per l'elaborazione dell'onorario complessivo impostato sui criteri SIA (allegato 3.A). In questa cornice predefinita, i costi determinanti per il calcolo dell'onorario (fr. 13'715'000.- per la DL) e la percentuale della prestazione totale per fase di lavoro (40.5%) erano già stati fissati inderogabilmente dalla committente, mentre tutti gli altri parametri (coefficienti Z1 e Z2, grado di difficoltà n, fattore di adeguamento r e costo medio all'ora h) dovevano essere indicati dal singolo concorrente nel rispetto delle relative disposizioni contenute nell'apposito Regolamento SIA 102. Regolamento, sia detto di transenna, che dopo esser stato modificato nel 2003 su invito della ComCo al fine di renderlo conforme alla legge sui cartelli e di promuovere una sana concorrenza, contempla attualmente una modalità di calcolo dell'onorario basata sul tempo necessario alla corretta esecuzione del mandato, ritenuta compatibile con il criterio dell'offerta più vantaggiosa proprio del diritto delle commesse pubbliche (sul tema cfr. Dubey, Le concours en droit des marchés publics, N. 1130-1137; Zufferey, Les normes de la construction: un état des lieux, pubbl. in JDC 2005 p. 21).
La RI 1 ha rinunciato ad impugnare le predette regole contenute negli atti del concorso ed ha partecipato alla gara senza sollevare obiezioni, né chiedere delucidazioni alla committenza giusta la cifra 18.2 del documento base (fascicolo 1), per cui ora non le può rimettere in discussione senza violare il principio della buona fede. Accettate dunque le prescrizioni di gara che per la direzione lavori imponevano un calcolo dell'onorario in applicazione delle norme SIA 102, la ricorrente le ha nondimeno disattese al momento della stesura dell'offerta, inserendo - per sua stessa ammissione a ragion veduta - il valore 0.80 nella posizione "grado di difficoltà" e la cifra 0.68 in corrispondenza della posizione "fattore di adeguamento secondo art. 7.8" (p. 10 e 15 formulario 3). Dati, quelli scelti dall'insorgente, che si pongono in netto contrasto con le pertinenti disposizioni del Regolamento SIA, le quali prevedono che un'opera come quella posta a concorso debba rientrare come minimo nella categoria IV caratterizzata da un grado di difficoltà n di 1.0 (art. 7.2 e 7.8 SIA 102) e che non prendono in considerazione fattori di adeguamento r inferiori a 0.8 (art. 7.10.3 SIA 102). L'offerta così stilata non poteva essere accettata, come pretende l'insorgente sostenendo in questa sede che le regole della gara erano ambigue e non vincolanti laddove evocavano l'applicazione delle norme SIA, ma andava esclusa per ragioni dedotte dal principio della parità di trattamento tra i concorrenti. Non solo perché dal complesso degli atti inviati agli interessati era invero facilmente desumibile l'obbligo di calcolare l'onorario lordo secondo l'apposito Regolamento SIA (102 per la DL) e la ricorrente ha quindi infranto una precisa disposizione della gara, ma anche perché la violazione ha impedito alla committenza di procedere ad un confronto immediato tra le offerte pervenutegli ed ha avvantaggiato il suo autore, il quale ha esposto per finire una cifra inattendibile relativamente al tempo medio necessario per fornire la prestazione richiesta (TM) e, di riflesso, un onorario lordo di gran lunga inferiore a quello che sarebbe scaturito da una corretta compilazione dell'offerta. Particolarmente discutibile in questo contesto risulta l'ammontare delle ore di lavoro da dedicare alla DL emergente dal calcolo della RI 1, la quale da un lato sottolinea rettamente l'esigenza della committente di disporre di professionisti qualificati capaci di eseguire il mandato in modo ineccepibile e dall'altro, senza alcuna esperienza specifica, pretende di potere svolgere quel compito in un tempo quasi dimezzato per rapporto a quello ritenuto oggettivamente necessario secondo i criteri degli specialisti della SIA.
Contrariamente a quanto assume l'insorgente, la sua offerta non può essere riammessa in gara siccome in ogni modo conforme al Regolamento SIA 112, già solo perché tale normativa - concepita per essere applicata congiuntamente con i regolamenti per le prestazioni e gli onorari (vedi Regolamento SIA 112, p. 3) che nel caso di specie sono stati elusi - dal profilo della quantificazione della mercede non ha portata autonoma, né carattere sostitutivo. Non per nulla le prescrizioni SIA 112 erano contemplate dalla documentazione del concorso unicamente per descrivere il progetto in generale, segnatamente per definire i tempi di esecuzione della progettazione (vedi fascicolo 1 cifra 4.2).
Quanto alla recente sentenza del Tribunale cantonale friburghese invocata dalla RI 1 per suffragare le proprie teorie (doc. P), essa non solo non costituisce giurisprudenza vincolante per il Tribunale cantonale amministrativo, ma non concerne nemmeno una fattispecie comparabile a quella dedotta in giudizio. Nel caso friburghese infatti il committente aveva esatto un'offerta finanziaria forfetaria, mentre il concorso all'esame imponeva la presentazione di un'offerta calcolata sulla scorta del tempo necessario e della tariffa oraria media, con la possibilità di un aggiornamento in caso di modifiche sostanziali al progetto (vedi cifra 16.5 fascicolo 1).
In quanto volta a contestare l'estromissione dal concorso per aver disatteso le regole del concorso in materia di computo dell'onorario lordo, l'impugnativa della RI 1 va dunque respinta.
4. 4.1. Le cosiddette referenze servono essenzialmente ad attestare la capacità del concorrente di realizzare l'opera messa a concorso, rispettivamente di fornire la prestazione oggetto della commessa. Forniscono quindi anzitutto informazioni sull'idoneità del concorrente. La giurisprudenza, scostandosi dalla dottrina, ammette tuttavia la possibilità di utilizzarle come criteri d'aggiudicazione (AGVE 1999, 329 e rimandi).
Di regola, le referenze sono costituite da lavori analoghi, eseguiti dal concorrente con soddisfazione del committente, in epoca preferibilmente recente e per quanto possibile con il medesimo personale, soprattutto dirigente (quadri, specialisti).
Secondo la giurisprudenza di questo Tribunale, la mancata presentazione di referenze corrispondenti alle esigenze fissate dal committente non costituisce motivo di esclusione dalla procedura, fatta salva l'ipotesi di un'esplicita comminatoria in tal senso disposta nelle prescrizioni di gara. Diversamente, la partecipazione al concorso verrebbe preclusa a tutti i concorrenti che non sono in grado di produrre le referenze richieste (STA 12 aprile 2006 in re P. SA, STA 8 settembre 2004 in re G. & P.).
4.2. Per permettere alla committenza di valutare il criterio di aggiudicazione 2 (aspetto formale della struttura) i concorrenti erano tenuti a presentare almeno tre oggetti referenziali di opere realizzate negli ultimi 10 anni, di cui una almeno nell'ambito del settore ospedaliero, paraospedaliero e/o sociosanitario, escluse le opere di ingegneria civile. Referenze di case per anziani avrebbero costituito titolo preferenziale.
La RI 1 non è stata in grado di produrre alcuna delle referenze specialistiche richieste. La sua offerta non poteva tuttavia essere estromessa per questo motivo, poiché le prescrizioni di gara non prospettavano una simile conseguenza in caso di assenza di referenze corrispondenti alle esigenze fissate dalla committente. Se quest'ultima intendeva limitare l'intervento alla gara a professionisti in possesso di determinate esperienze, doveva selezionare i concorrenti tramite appositi criteri di idoneità, in aggiunta alle condizioni di partecipazione pubblicate nel bando.
Certo, una prescrizione di gara pretendeva il raggiungimento dei livelli minimi in tutte le posizioni, ma non specificava che i concorrenti incapaci di soddisfare tali aspettative sarebbero stati esclusi. Stando così le cose, le offerte di questi concorrenti non potevano essere scartate, ma andavano valutate negativamente, secondo il metodo preannunciato alla cifra 2 del fascicolo 3.
Ne segue che la censura dell'RI 1, secondo cui la sua offerta non poteva essere estromessa a cagione della mancata presentazione di referenze nel settore ospedaliero, paraospedaliero e/o sociosanitario, risulta fondata senza tuttavia poter influire sull'esito finale dell'impugnativa (cfr. consid. 3 che precede).
5. 5.1. Il fascicolo 4 degli atti di gara prescriveva agli studi con dipendenti di allegare all'offerta le dichiarazioni attestanti l’avve-nuto pagamento di:
- AVS/AI/IPG;
- Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia;
- SUVA o istituto analogo (assicurazione infortuni);
- Cassa pensione (LPP);
- Contributi professionali;
- Imposte alla fonte;
- Rispetto del CCL;
- Imposte cantonali e comunali cresciute in giudicato.
Lo stesso fascicolo, a pagina 5, avvertiva i concorrenti che in caso di mancata presentazione dei suddetti documenti, la committente ne avrebbe sollecitato la produzione entro un termine perentorio, trascorso infruttuoso il quale l'offerta sarebbe stata esclusa.
Questa disciplina, mutuata fedelmente dal diritto cantonale (vedi art. 5 lett. c LCPubb e 30 cpv. 1 RLCPubb), istituisce in sostanza un criterio d'idoneità generale volto a garantire le conquiste sociali e la pace del lavoro, prevenendo il cosiddetto dumping sociale (cfr. messaggio del Consiglio di Stato concernente la LCPubb, ad art. 5). Accanto a questo scopo di politica sociale, la prescrizione tende inoltre ad assicurare la parità di trattamento tra i concorrenti, impedendo loro di trarre indebiti vantaggi dalle inadempienze degli obblighi in questione (Galli/Lehmann/Rech-steiner, Das öffentliche Beschaffungswesen in der Schweiz, n. 225 ss.).
Per principio, le offerte inoltrate senza questo genere di dichiarazioni non sono da considerare incomplete. Siffatti documenti, attestanti fatti oggettivi, non riguardano in effetti l'offerta in quanto tale, ma l'idoneità generale del concorrente, che non ha alcun potere di disposizione sul loro contenuto. Nella loro produzione dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte non sono pertanto ravvisabili gli estremi di una modifica dell'offerta. La possibilità di sanare il difetto, producendo entro un termine perentorio le dichiarazioni mancanti, va quindi concessa. Negarla, escludendo siccome incomplete le offerte prive delle dichiarazioni richieste, configurerebbe una disattenzione del principio di proporzionalità. Le offerte sprovviste delle dichiarazioni richieste sono da considerare incomplete e quindi da scartare soltanto quando il bando di concorso o la documentazione di gara commina esplicitamente questa conseguenza in caso di mancata produzione entro il termine fissato per la loro presentazione. In tal caso, l'estromissione non viola il principio di proporzionalità, poiché si fonda su una prescrizione di gara che non può essere rimessa in discussione in sede di aggiudicazione. Una sanatoria del difetto non può essere concessa.
5.2. In concreto, la CO 1 non ha presentato alcun documento comprovante il pagamento dell'assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia, spiegando già in sede di presentazione dell'offerta che lo studio non aveva potuto stipulare tale copertura assicurativa per ragioni riconducibili alle precarie condizioni di salute del titolare e del disegnatore.
A fronte di queste spiegazioni prodotte in luogo del documento richiesto (vedi allegato 2 fascicolo 4 offerta CO 1), la committente non era evidentemente tenuta ad assegnare alla società un termine del tutto inutile per produrre l'atto mancante. Il difetto però la legittimava ad estromettere dalla gara lo studio di cui trattasi in forza della comminatoria in tal senso contenuta nelle prescrizioni del concorso. Invano la ricorrente contesta il provvedimento appellandosi alla sua situazione particolare ed al fatto che nessuna norma di legge federale, cantonale o comunale impone l'obbligo di contrarre un'assicurazione per perdita di guadagno in caso di malattia. Tale imposizione è prevista infatti dal vigente contratto collettivo di lavoro per i disegnatori del 1998, che all'art. 19 astringe i datori di lavori ad assicurare questa categoria professionale presso una cassa malati svizzera riconosciuta che garantisca a partire dal trentunesimo giorno di malattia almeno il 90% del salario per la durata di 720 giorni nel giro di 900 giorni consecutivi.
In simili evenienze, l'esclusione dalla gara disposta nei confronti della CO 1 non presta il fianco a critiche. Di certo non crea una discriminazione come sostiene l'insorgente, dimenticando che sarebbe proprio il suo reinserimento nel concorso a provocare una disparità di trattamento a danno di coloro che vi hanno partecipato con tutte le carte in regola dal profilo delle esigenze sancite dal fascicolo 4 degli atti di gara.
6.Sulla scorta di quanto precede entrambi i gravami devono essere respinti. L'emanazione del presente giudizio rende superflua l'evasione delle domande volte a concedere effetto sospensivo alle impugnative.
La tassa di giudizio e le ripetibili, commisurate al lavoro occasionato dai ricorsi ed al valore di causa, sono a carico delle insorgenti secondo soccombenza (art. 28 e 31 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 29 Cost.; 1, 6, 7, 8, 13, 15, 16, 17 CIAP; § 21, 23, 24, 30, 33 DirCIAP; 4 DLACIAP; 3, 18, 26, 28, 31, 43, 60 e 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. I ricorsi sono respinti.
2. La tassa di giustizia di fr. 2'000.- è posta a carico delle ricorrenti in ragione di fr. 1'000.- ciascuna.
3. Ogni ricorrente verserà alla CO 3 fr. 1'000.- a titolo di ripetibili.
4. Intimazione a:
patr. da: patr. da: Brissago; patr. da: avv. Locarno;
terzi implicati
1. CO 1 1 patrocinata da: PA 2 2. CO 2 3. CO 3 3 patrocinata da: PA 3 4. CO 4
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente Il segretario