Incarto n. 52.2006.109
Lugano 2 maggio 2006
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente del Tribunale cantonale amministrativo
Lorenzo Anastasi
assistito dal segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 27 marzo 2006 di
RI 1 patrocinata da: PA 1 PA 2
contro
la decisione 7 marzo 2006 del Consiglio di Stato (n. 1084) che accoglie parzialmente l'impugnativa presentata da CO 1 avverso la decisione 13 dicembre 2005 con cui il municipio di Lugano ha negato loro la licenza in sanatoria per un grill (part. n. 894);
viste le risposte:
- 4 aprile 2006 del Consiglio di Stato;
- 10 aprile 2006 del municipio di Lugano;
- 24 aprile 2006 di CO 1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che il 16 settembre 2006 i resistenti CO 1 hanno chiesto al municipio di Lugano il permesso in sanatoria per un camino-grill in muratura che avevano costruito davanti al loro appartamento del condominio cui sono comproprietari assieme alla ricorrente a __________ (part. n. 895);
che alla domanda si è opposta l'avv. RI 1, proprietaria dell'appartamento sovrastante;
che con decisione 13 dicembre 2005 il municipio ha respinto la domanda di costruzione;
che contro la predetta decisione CO 1 sono insorti davanti al Consiglio di Stato, chiedendo il rilascio della licenza rifiutata e contestando la tassa di decisione e le spese applicate dal municipio;
che l'opponente ha resistito all'impugnativa, in quanto riferita al diniego della licenza, avvalendosi del patrocinio degli avv. PA 1 e PA 2 e protestando le ripetibili;
che con giudizio 7 marzo 2006 il Consiglio di Stato ha parzialmente accolto l'impugnativa, confermando il diniego della licenza, ma riducendo la tassa e le spese;
che il Consiglio di Stato ha omesso di assegnare un'indennità per ripetibili alla resistente;
che contro la mancata assegnazione di tale indennità l'avv RI 1 insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che le venga riconosciuta;
che il Consiglio di Stato riconosce l'omissione, mentre il municipio e CO 1 si rimettono al giudizio del Tribunale cantonale amministrativo;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo (art. 21 LE), la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono pacificamente date;
che la domanda di revisione pendente davanti al Consiglio di Stato non è atta a sospendere il presente giudizio, poiché il ricorso di diritto amministrativo è un mezzo d'impugnazione ordinario, mentre la revisione è un rimedio straordinario;
che giusta l'art. 31 PAmm il Consiglio di Stato e il Tribunale cantonale amministrativo, quali autorità di ricorso, condannano la parte soccombente al pagamento di una indennità alla controparte;
che l'indennità va adeguatamente commisurata alle spese sostenute dalla parte vincente per la tutela dei suoi interessi;
che nel caso concreto, il Consiglio di Stato ha per sua stessa ammissione omesso di accordare un'indennità per ripetibili all'insorgente, che, avvalendosi del patrocinio di due legali iscritti nel registro degli avvocati, si era opposta con successo all'accoglimento dell'impugnativa presentata da CO 1 contro la decisione 13 dicembre 2005 con cui il municipio aveva negato loro la licenza in sanatoria per il camino-grill costruito abusivamente davanti al loro appartamento;
che il fatto che l'insorgente sia a sua volta una valida giurista non giustifica il diniego dell'indennità reclamata;
che il ricorso va dunque accolto, completando il giudizio impugnato con un dispositivo di condanna dei ricorrenti soccombenti in prima istanza al pagamento di un'adeguata indennità per ripetibili all'insorgente;
che dato che gli istanti in licenza non hanno resistito all'impugnativa, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia, mentre le ripetibili di questa sede sono poste a carico dello Stato.
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza, la decisione 7 marzo 2006 del Consiglio di Stato (n. 1084) è completata con un dispositivo 2 bis che condanna CO 1 a versare all'avv. RI 1 la somma di fr. 500.- a titolo di ripetibili.
2. Non si preleva tassa di giustizia. Lo Stato verserà alla ricorrente fr. 300.- a titolo di ripetibili.
3. Intimazione a:
; ; .
terzi implicati
1. CO 1 1 patrocinata da: PA 3 2. CO 2 3. CO 3 4. CO 4
Il presidente Il segretario
del Tribunale cantonale amministrativo