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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 13.04.2005 52.2005.97

13 aprile 2005·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,586 parole·~8 min·1

Riassunto

delibera opere di ventilazione per una casa per anziani

Testo integrale

Incarto n. 52.2005.97  

Lugano 13 aprile 2005  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 15 marzo 2005 della

RI 1, ,  

contro  

la decisione 2 marzo 2005 della CO 2 che delibera alla CO 1 l'installazione dell'impianto di ventilazione nell'ambito dei lavori di ampliamento della C__________;

viste le risposte:

-    22 marzo 2005 della CO 1;

-    29 marzo 2005 della CO 2;

-      4 aprile 2005 dell'Ufficio lavori sussidiati e appalti;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                         che il 2 dicembre 2004 la CO 2 (CO 2) ha indetto un pubblico concorso, retto dalla LCPubb ed impostato secondo la procedura libera, per l'installazione dell'impianto di ventilazione dei servizi ed i canali di raccordo alla pompa di calore occorrente nell'ambito dei lavori di ampliamento della C__________ a B__________ (FU n. 97/2004 pag. 8599);

che il bando di concorso (pos. 6) stabiliva che la commessa sarebbe stata aggiudicata al miglior offerente tenuto conto dei seguenti criteri d'aggiudicazione:

- economicità prezzo         60%

- referenze                            35%

- formazione apprendisti       5%

che in relazione al criterio delle referenze il capitolato d'appalto e modulo d'offerta, alla posizione 234.310, precisava:

Referenze ed esperienza della ditta nell'ambito dell'edilizia sanitaria e scolastica.

Sono ritenuti idonei lavori eseguiti (nuove costruzioni e riattazioni) per l'edificazione di:

·         case per anziani

·         ospedali

·         alberghi, ostelli, centri medicalizzati

Altri edifici non vengono considerati

Importo opera < 40'000.- fr (... omissis ...)

Valutazione:

- con almeno 4 oggetti eseguiti         punti 6

- con almeno 3 oggetti eseguiti         punti 5

- con almeno 2 oggetti eseguiti         punti 4

- con almeno 1 oggetto eseguito       punti 3

- nessun oggetto eseguito                 punti 1

- mancata compilazione tabella        punti 1

Indicare nella tabella sotto per ogni lavoro eseguito, la denominazione dell'opera e il luogo d'esecuzione, l'anno di esecuzione, il committente, il progettista e il costo

che alla gara hanno preso parte 5 ditte, fra cui la RI 1 (RI 1), con un'offerta di fr. 58'711.85 e la CO 1 (CO 1), con un'offerta di fr. 66'965.90 (+ 14%);

che la RI 1 ha allegato alla propria offerta le seguenti referenze:

Impianto ventilazione, raffreddamento, ristorante, bar, cucina, sala conferenze

  2003

Albergo __________ Lugano

  120'000.-

Impianto ventilazione, riscaldamento e raffreddamento ristorante,

2003

Albergo __________

100'000.-

Impianto ventilazione studi medici e locali secondari,

2003

__________ __________

145'000.-

Impianto ventilazione radiologia, annessi e sale operatorie

.........

__________ __________

215'000.che le referenze allegate dalla CO 1 erano invece le seguenti:

Impianto ventilazione sala multiuso

2000

Albergo B__________

  171'527.95

Ventilazione garage, aspirazione servizi, ventilazione cucina, condizionamento camere,

2000

Hotel E__________

1'737'433.10

Ventilazione piscina, aspirazione servizi, ventilazione cucina

2000

Hotel A__________

405'96.20

Ventilazione sala da pranzo

2002

Casa S. __________

128'259.30

Ventilazione piscina, ventilazione Wellness, aspirazione servizi,

2002

Albergo G__________

427'017.10

Ventilazione cucina, aspirazione servizi, centrale ventilazione, centro benessere

2001

Albergo G__________

517'451.55

Ventilazione laboratori, aspirazione servizi, ventilazione locali vari

2002

L__________

402'127.60

Ventilazione oncologia, aspirazione servizi, aspirazione vasche radioattive

2003

Ospedale __________

434'628.15

che la R__________ consulente della committente, ha valutato le offerte come segue:

prezzo

referenze

apprendisti

totale punti

nota

punti

nota

punti

nota

punti

CO 1

5.26

52.60

6.00

35.00

3.75

3.13

90.73

RI 1

6.00

60.00

4.00

23.33

4.75

3.96

87.29

che preso atto della classifica allestita dalla sua consulente, il 2 marzo 2005 la committente ha deliberato i lavori alla CO 1, prima in graduatoria con 90.73 punti;

che contro la predetta decisione la RI 1, seconda classificata con 87.29 punti, insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento;

che l'insorgente contesta essenzialmente la valutazione delle referenze allegate alla sua offerta, reputandola eccessivamente bassa ed ingiustificata per rapporto alla modica difficoltà dell'impianto oggetto della commessa;

che la CO 2 chiede il rigetto dell'impugnativa con succinte osservazioni, che rinviano in sostanza alle valutazioni della sua consulente;

che la CO 1 si rimette alle osservazioni della CO 2;

considerato,                   in diritto

                                         che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb;

che in quanto partecipante alla gara la RI 1 è legittimata ad impugnare la decisione di aggiudicazione;

che il ricorso, inoltrato nel termine di 15 giorni indicato dalla committente, è da considerare tempestivo; anche se non rispettasse il nuovo termine di ricorso di 10 giorni fissato dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb, entrato in vigore il 4 febbraio 2005 (BU n. 4/2005, pag. 24 e n. 7/2005, pag. 66), il principio della buona fede impedirebbe comunque di ritenerlo tardivo (DTF 117 Ia 421 consid. 2a; 116 Ib 141 consid. 2; LVGE 2003 III n. 5);

che il giudizio può essere emanato sulla base degli atti (art. 18 PAmm);

che, giusta l'art. 61 cpv. 1 PAmm, il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo è proponibile contro la violazione del diritto; costituisce in particolare violazione del diritto, soggiunge il disposto (cpv. 2), l'errata o la mancata applicazione di una norma stabilita dalla legge o risultante implicitamente da essa, l'apprezzamento giuridico erroneo di un fatto, l'eccesso o l'abuso di potere e la violazione di una norma essenziale di procedura;

che il controllo dell'apprezzamento da parte di questo tribunale non è dunque illimitato, ma circoscritto alla verifica che l'autorità decidente non abbia travalicato i limiti del potere discrezionale riservatole dalla legge o l'abbia esercitato in spregio dei principi generali del diritto; il Tribunale cantonale amministrativo deve in particolare evitare di sostituire il proprio apprezzamento a quello della precedente istanza, limitandosi a censurare quelle decisioni che integrano gli estremi di una violazione del diritto sotto il profilo dell'eccesso o dell'abuso di potere: ipotesi, quest'ultima, che si verifica unicamente nei casi in cui la decisione appare insostenibile, siccome priva di giustificazioni oggettive, fondata su considerazioni estranee o altrimenti lesiva dei principi fondamentali del diritto, segnatamente di quelli riferiti alla parità di trattamento o all'adeguatezza (cfr. DTF 104 Ia 206; RDAT 1994 I n. 34; Ulrich Häfelin / Georg Müller, Allgemeines Verwaltungrecht, 4. ed., Zurigo 2002, n. 463; Marco Borghi / Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 61 PAmm, n. 2d; Adelio Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, II. ed., n. 407 seg.);

che nell'ambito dell'aggiudicazione di commesse pubbliche, i criteri d'aggiudicazione fissati dal bando di concorso riservano spesso al committente un margine discrezionale relativamente ampio ai fini della valutazione delle offerte; in questi casi, questo tribunale deve limitarsi a verificare che l'apprezzamento sia contenuto nei termini prestabiliti e si fondi su considerazioni serie e pertinenti; particolare riserbo s'impone anche perché la valutazione presuppone sovente delle conoscenze tecniche, si fonda sulla comparazione tra le varie offerte inoltrate e comporta pure, inevitabilmente, una componente soggettiva da parte del committente (cfr. RDAT I-2002 n. 24, consid. 4.1; STF 23.12.1998, n. 2P.285/ 1998, in re Consorzio T2000, consid. 4b; STA 16.7.04 in re consorzio CRE-CSD; 13.5.2003 in re CEE e liteconsorti);

che, in concreto, il punteggio assegnato alla CO 1 in base alla nota 6 attribuitale per le referenze addotte non è messo in discussione: né potrebbe essere contestato, avendo l'aggiudi-cataria allegato almeno 4 referenze per lavori analoghi;

che controversa è unicamente la nota 4 attribuita alla ricorrente per le prime 3 referenze, complete delle indicazioni richieste, che ha allegato alla sua offerta;

che per 3 referenze la tabella di valutazione di cui alla posizione 234.310 del capitolato prevedeva l'assegnazione della nota 5;

che la CO 2 non ha minimamente spiegato per qual motivo le referenze della RI 1 meritassero una nota inferiore; in particolare, non ha fornito alcuna delucidazione atta a giustificare l'as-segnazione della nota 4, prevista per 2 referenze valide;

che dalle note manoscritte (1/2; totale referenze 1½ = punti 3½, arr. a 4), figuranti sulla tabella di valutazione allestita dalla consulente, sembrerebbe che certe referenze allegate dalla ricorrente siano state considerate soltanto per metà;

che una simile deduzione non può essere accreditata in quanto non conforme allo schema di valutazione stabilito dalla pos. 224.310 del capitolato, che non lascia spazio all'apprezzamento in ordine al giudizio sull'ammissibilità della singola referenza: o si tratta di lavori analoghi (idonei) ed allora sono computabili per intero come referenza, o si tratta di lavori non analoghi ed allora non possono essere conteggiati nemmeno per metà: tertium non datur;

che gli impianti addotti a titolo di referenza, per quanto è dato di giudicare, sono sostanzialmente simili a quello oggetto della commessa (ventilazione servizi, canali di raccordo alla pompa calore);

che, in mancanza di spiegazioni atte a giustificare la nota assegnata alla ricorrente, quest'ultima va corretta, aumentandola da 4 a 5 (+ 1) e rettificando di conseguenza il relativo punteggio parziale (+ 5.83);

che con questa correzione, il punteggio complessivo della ricorrente aumenta da 87.29 a 93.12, superando quello della CO 1 (90.73);

che il ricorso va pertanto accolto, annullando la decisione impugnata;

che, disponendo questo tribunale degli elementi necessari per decidere direttamente nel merito (art. 41 cpv. 1 seconda frase LCPubb), i lavori messi a concorso vanno aggiudicati alla ricorrente;

che la tassa di giudizio è posta a carico della CO 2 secondo soccombenza, ritenuto che la CO 1 non si è esplicitamente opposta all'accoglimento del ricorso.

Per questi motivi,

visti gli art. 36, 37, 41 LCPubb; 3, 18, 28, 43, 60, 61, 65 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è accolto.

§.  Di conseguenza:

1.1.           la decisione 2 marzo 2005 della CO 2 è annullata;

1.2.           i lavori d'installazione dell'impianto di ventilazione nell'ambito dei lavori di ampliamento della C__________ sono deliberati alla RI 1 per l'importo di fr. 58'711.85.

                                   2.   La tassa di giudizio di fr. 1'000.- è a carico della CO 2.

                                        3.   Intimazione a:

terzi implicati

  1. Clima SA, 6528 Camorino, 2. Società Cooperativa Costruzioni Bellinzona, 6500 Bellinzona, 3. Dipartimento del territorio, Ufficio lavori sussidiati e appalti, 6500 Bellinzona,    

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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