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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 20.10.2005 52.2005.70

20 ottobre 2005·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·4,442 parole·~22 min·1

Riassunto

Licenza edilizia per l'edificazione di 5 case unifamiliari

Testo integrale

Incarto n. 52.2005.70  

Lugano 20 ottobre 2005

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 3 marzo 2005 di

RI 1 patrocinati da: PA 1  

contro  

la decisione 14 febbraio 2005 (n. 636) del Consiglio di Stato che, accogliendo il ricorso di CO 1, annulla la risoluzione 21 aprile 2004 con cui il municipio di Tegna ha rilasciato agli insorgenti la licenza edilizia per l'edificazione di 5 case unifamiliari sui mappali n. __________ di quel comune;

viste le risposte:

-    9 marzo 2005 della sezione enti locali;

-    10 marzo 2005 del dipartimento del territorio;

-    15 marzo 2005 del comune di Tegna;

-    5 aprile 2005 di CO 1;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   a. I qui ricorrenti RI 1 sono comproprietari in ragione di 1/3 ciascuno dei mappali n. __________ RFD di Tegna, situati in località __________ su di un terreno in forte pendenza. Nel mese di maggio del 2002 essi hanno chiesto al municipio di Tegna il permesso di edificare su detti fondi 6 case unifamiliari, e di realizzare lungo il confine sud del mappale n. __________ una strada privata d'accesso a fondo cieco con al termine una piazza di giro.

Alla domanda si è opposto CO 1, proprietario del mappale n. __________, situato immediatamente a valle dei mappali dedotti in edificazione.

b. Pendente la suddetta domanda, nel mese di maggio del 2003 i ricorrenti hanno presentato all'esecutivo comunale una variante. In particolare il nuovo progetto prevedeva la rinuncia alla costruzione di una casa, lo spostamento di alcuni metri verso ovest di tre case e l'abbassamento del profilo della strada privata d'accesso al complesso immobiliare. Anche contro questa nuova domanda, con scritti del 20, 22 e 27 ottobre 2003, CO 1 ha inoltrato opposizione, censurando il progetto sia dal profilo formale che materiale. Raccolto il preavviso favorevole del dipartimento del territorio, il 21 aprile 2004 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta come alla variante, subordinando la medesima a determinate condizioni e respingendo in pari tempo l'opposizione del vicino. In particolare, l'esecutivo comunale ha imposto agli istanti in licenza una diversa sistemazione della piazza di giro prevista al termine della strada d'accesso onde evitare la formazione di un muro di contenimento non conforme alle altezze massime previste dalle NAPR.

B.     Con giudizio 14 febbraio 2005 il Consiglio di Stato ha annullato il provvedimento, accogliendo l'impugnativa contro di esso inoltrata dall'opponente. Dopo aver escluso che il municipale __________ si trovasse in conflitto d'interessi con l'oggetto della risoluzione impugnata e aver respinto le censure di CO 1 riguardo alla carente modinatura ed alla sistemazione del terreno, il Governo ha reputato che i piani allegati alla domanda di costruzione fossero incompleti e violassero quanto prescritto dagli art. 11 cpv. 1 e 12 RALE in quanto gli stessi non permetterebbero di verificare se il nuovo accesso veicolare sia idoneo, se i posteggi previsti lungo il medesimo siano effettivamente realizzabili e se il suo imbocco sia suscettibile di creare intralcio e pericolo alla circolazione stradale. Inoltre, sempre secondo la precedente istanza di giudizio, la condizione imposta dal municipio circa la diversa sistemazione della piazza di giro non consentirebbe ai veicoli di effettuare le manovre necessarie per invertire la marcia e uscire dalla strada privata, disattendendo quanto prescritto dalle norme VSS. Il Consiglio di Stato ha quindi considerato che il progetto dovrà essere rielaborato e completato anche con l'indicazione nei piani dell'esatta ubicazione dei rifugi e che nell'ambito della nuova procedura di rilascio del permesso di costruzione le competenti autorità cantonali saranno tenute a valutare in modo più approfondito di quanto fatto in un primo tempo la domanda anche dal profilo delle ripercussioni ambientali generate dal previsto complesso edilizio.

C.    Contro il predetto giudizio i soccombenti si sono aggravati davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che il medesimo sia annullato e che di conseguenza venga ripristinata la licenza edilizia rilasciata loro dal municipio di Tegna il 19 aprile 2004. Contestano che i piani allegati alla domanda siano incompleti. Rilevano poi come la piazza di giro prevista al termine della strada d'accesso sia destinata all'uso esclusivo di sole 5 case unifamiliari: pur tenuto conto delle modifiche del progetto imposte dal municipio, essa sarebbe dunque proporzionata alle esigenze e in linea con quanto stabilito dalle norme VSS. Infine sostengono che l'indicazione dei rifugi sarebbe superflua e che non è necessario far esperire delle perizie foniche e idrogeologiche viste le esigue dimensioni dell'insediamento che intendono realizzare.

D.    All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni. Contro il rilascio della licenza si pronuncia pure l'opponente CO 1, il quale ripropone in questa sede tutte le eccezioni già fatte valere nel suo ricorso davanti alla precedente autorità di giudizio. Dal canto suo il municipio postula invece che il gravame sia accolto, per una serie di motivi di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito. La sezione degli enti locali non ha invece formulato alcuna osservazione.

E.     Con lettera 19 aprile 2005 CO 1 ha chiesto che le osservazioni al gravame inoltrate dal municipio siano stralciate dagli atti, in quanto sottoscritte dal vice sindaco __________ il quale, a suo dire, avrebbe un interesse personale al rilascio della licenza di costruzione litigiosa.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La legittimazione attiva degli insorgenti, istanti in licenza, è certa (art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo (art. 46 PAmm), è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). Il sopralluogo chiesto dagli insorgenti non appare atto a procurare a questo tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio. Se l'istanza inferiore avesse accertato la fattispecie in modo incompleto, questo tribunale può peraltro annullare la decisione impugnata e rinviarle la causa per nuovo giudizio (art. 65 cpv. 2 PAmm).

                                   2.   2.1. Prima di entrare nel merito della lite occorre esaminare l'eccezione sollevata dal resistente riguardo alla validità formale delle osservazioni presentate del municipio davanti a questo tribunale. Secondo CO 1, le stesse vanno stralciate dagli atti in quanto firmate dal municipale __________, il quale avrebbe un interesse personale al rilascio del permesso di costruzione. Questi figura in effetti insieme all'architetto __________, che ha allestito il progetto allegato alla domanda di costruzione in variante, tra i soci e i gerenti della __________ Sagl, con sede a __________, ditta attiva in campo edilizio.

L'argomento riprende in sostanza la censura che il resistente aveva già fatto valere, peraltro senza successo, davanti al Consiglio di Stato, per contestare la validità formale della risoluzione con la quale il municipio aveva rilasciato ai ricorrenti la licenza in contestazione.

2.2. Giusta l'art. 100 LOC, norma speciale rispetto all'art. 32 PAmm (Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, n. 1d ad art. 32 PAmm), un membro del municipio non può prendere parte né alle discussioni, né al voto su oggetti che riguardano il suo personale interesse e quello dei suoi parenti secondo l'art. 83 LOC, ovvero del coniuge, dei genitori, figli, fratelli, suoceri, generi, nuore, zii e nipoti consanguinei. L'art. 100 cpv. 2 LOC estende indi i casi di collisione agli amministratori ed ai dipendenti con funzioni direttive di persone giuridiche, l'art. 83 cpv. 2 LOC ai supplenti municipali.

La partecipazione alla discussione ed al voto di municipali versanti in una situazione d'impedimento costituisce un motivo d'annullabilità delle decisioni adottate, indipendentemente dalla rilevanza del contributo effettivamente dato (RDAT 1997 II n. 2, 1978 n. 7; Rep. 1972, 372 seg.; cfr. anche DTF 117 I a 408 seg.). Lo scopo della norma in esame è, infatti, quello di assicurare un processo di formazione della volontà dell'organo esente da condizionamenti ed interferenze. Non è soltanto quello di impedire che il membro dell'esecutivo, obbligato ad astenersi, determini l'esito dello scrutinio con il suo voto, ma è anche quello di evitare che influisca sul voto degli altri membri del consesso, intervenendo in sede di discussione. Finalità, questa, che può essere conseguita soltanto annullando la decisione adottata in modo irrito.

2.3. In concreto, la domanda di costruzione è stata presentata dai ricorrenti RI 1, in quanto istanti e proprietari dei fondi da edificare, in base ad un progetto allestito dagli arch. __________ e __________. Come affermato dal resistente, quest'ultimo è effettivamente socio gerente, insieme al municipale __________, della __________ Sagl, con sede a __________, ditta attiva nell'edilizia. Tale circostanza non permette però ancora di individuare in capo alla sua persona un motivo di esclusione fondato sull'art. 100 LOC. Risulta in effetti dagli atti che l'arch. __________ ha agito nel caso di specie a titolo personale e non quale organo della società appena menzionata, per cui non appare adempiuta la fattispecie contemplata dal cpv. 2 di detta norma. Nulla impediva dunque a __________ di occuparsi dell'allegato responsivo allestito dall'esecutivo di Tegna e di sottoscrivere il medesimo nella sua qualità di vice sindaco. Ammettere il contrario significherebbe conferire alla disposizione in questione una portata che va palesemente al di là di quella che il legislatore cantonale ha voluto attribuirle. È dunque altresì senza incorrere nella violazione del diritto che la precedente istanza di giudizio ha respinto, per i medesimi motivi appena evocati, le eccezioni sollevate da CO 1 riguardo alla validità dal profilo formale della decisione con cui il municipio, alla presenza – tra l'altro – dello stesso __________, ha rilasciato ai ricorrenti la controversa licenza di costruzione.

                                   3.   Completezza dei piani e accesso

3.1. Giusta l'art. 4 LE, la domanda di costruzione deve essere corredata dalla documentazione necessaria. I piani, precisa l'art. 11 RALE, devono in particolare fornire tutte le indicazioni atte a rendere chiaramente comprensibili la natura e l'estensione delle opere previste. I progetti, specifica ulteriormente l'art. 12 cpv. 1 lett. e RALE, devono comprendere il piano delle sistemazioni esterne con i dettagli degli accessi. Queste norme intendono assicurare un accertamento corretto dei fatti rilevanti in modo da consentire all'autorità e a tutti gli interessati di verificare compiutamente la conformità dell'opera prevista con il diritto materiale concretamente applicabile (Adelio Scolari, Commentario, IIa ed., ad art. 4 LE n. 732 e rimandi). In ossequio al principio di proporzionalità, insufficienze di lieve momento della documentazione prodotta con la domanda di costruzione possono comunque essere sanate nel corso della procedura mediante completamento.

3.2. Controversa, in concreto, è la completezza dei piani annessi alla domanda di costruzione per quanto concerne la strada privata d'accesso prevista sul mappale n. __________ RFD, a confine con la proprietà del resistente. Ora, se la documentazione prodotta davanti al municipio dagli insorgenti consente di trarre delle conclusioni affidabili in merito al tracciato di detta opera e ai posteggi previsti a lato della stessa (cfr.in particolare la planimetria di cui ai piano 104v, il profilo longitudinale-vista sud riportato sul piano 105v, nonché i profili 2 e 3 di cui al piano 105v, come pure 4 e 5 di cui ai piani 106v e 109v), fornendo nel loro insieme informazioni sufficientemente precise in proposito, altrettanto non si può dire per quel che riguarda l'invito dell'accesso, i cui piani di costruzione appaiono per certi versi lacunosi. In particolare dagli stessi non è possibile dedurre alcunché di preciso in merito al suo raggio di curvatura e ai manufatti che, stante quanto riportato sulla planimetria generale di cui al piano n. 104v, dovrebbero venire realizzati a lato della carreggiata. Ciò rende particolarmente arduo l'esame della conformità di questo primo tratto di strada con le prescrizioni tecniche previste dall'art. 37 NAPR, norma che disciplina la formazione di nuovi accessi su strade aperte al pubblico, anche se comunque i piani agli atti consentono di affermare che nel tratto immediatamente precedente al punto d'innesto con la pubblica via l'accesso in questione presenta una pendenza del 9%, e pertanto non rispetta la pendenza massima del 5% per (almeno) i primi 5 metri, come prescritto dalla citata norma. Problematico, in simili circostanze, risulta anche l'esame relativo alla sicurezza dell'accesso. Premesso che l'art. 37 cpv. 1 NAPR rimette ogni valutazione su tale aspetto all'apprezzamento del municipio e che le deduzioni operate in proposito da questa autorità sono di conseguenza censurabili unicamente nella misura in cui integrano gli estremi di una violazione del diritto ai sensi dell'art. 61 PAmm, le carenze di progettazione sopra evidenziate non consentono alle istanze di ricorso di esprimersi compiutamente su questo tema. Corrette appaiono quindi le deduzioni del Consiglio di Stato laddove esigono la presentazione di piani maggiormente dettagliati per il tratto iniziale della strada in contestazione. Anzi, considerata la particolare situazione dei luoghi (terreno in forte pendenza, innesto con la strada pubblica all'interno di una curva, ecc.), meglio sarebbe addirittura la presentazione su questo punto di piani esecutivi. 3.3. Occorre poi considerare che nella misura in cui, secondo i piani presentati, per la formazione dell'accesso verrebbe occupata una parte di suolo pubblico, ai ricorrenti doveva essere rilasciata una concessione per l'uso speciale di questo bene (art. 90 lett. c e d del regolamento comunale). Non permette di giungere a diversa conclusione il fatto che, secondo quanto affermato dal municipio, l'intero sub. b del mappale n. __________ RFD sarebbe inserito quale "strada" nell'attuale piano regolatore: determinante è infatti unicamente che mediante la realizzazione dell'opera in questione il suddetto bene amministrativo verrebbe sottratto all'uso comune a cui è attualmente destinato. Visto che la licenza edilizia costituisce un atto di mera natura dichiarativa, volto unicamente ad accertare l'assenza di impedimenti di diritto pubblico all'esecuzione dei lavori previsti (art. 1 RALE), la concessione di un simile diritto d'uso andava inoltre menzionata esplicitamente, dal momento che non poteva essere presunta.

4.Piazza di giro

4.1. Il Consiglio di Stato ha ritenuto che la modifica della piazza di giro imposta dal municipio non garantisce un sufficiente spazio di manovra agli autoveicoli, visto che i posteggi delle abitazioni B, C, D ed E sono stati previsti longitudinalmente alla strada d'accesso e che per uscire dalla medesima si rende pertanto necessaria un'inversione di marcia. Per tale motivo il Governo ha ritenuto che su questo punto il progetto non rispetta le regole dell'arte e segnatamente quanto stabilito dalla norma VSS n. 640 052, applicabile in virtù del rinvio di cui all'art. 38 NAPR.

4.2. Giusta l'art. 38 NAPR, corredato dal marginale strade private di lottizzazione, la realizzazione di simili opere è ammessa previa licenza edilizia comunale. In particolare modo la strada, che deve avere una sezione di almeno m 3.00, va realizzata a regola d'arte secondo le prescrizioni VSS (accessi, pavimentazioni, opere di canalizzazione, ecc.).

Con il termine strade private di lottizzazione devono in linea di massima essere intese unicamente quelle opere viarie che per le loro caratteristiche intrinseche adempiono funzioni di urbanizzazione analoghe a quelle di una strada pubblica e si prestano pertanto ad essere eventualmente assunte dal comune. Sfuggono a tale definizione invece i semplici accessi, ossia le opere di urbanizzazione secondaria, che servono soltanto a collegare i singoli fondi alla rete viaria pubblica o privata.

Distinguere le strade private dai semplici accessi non è impresa di agevole momento. In linea di massima, si può comunque configurare l’accesso come il semplice raccordo di un fondo alla rete viaria e ritenere che la strada privata sia invece costituita dall’ulteriore sviluppo di tale rete fra i singoli fondi (STA 19.4.1997 in re N.).

4.3. In concreto, la questione di sapere se la strada che i ricorrenti intendono realizzare lungo il confine sud del mappale n. __________ RFD debba essere qualificata alla stregua di una strada privata di lottizzazione, ai sensi dell' art. 38 NAPR, può rimanere aperta. In effetti, quand'anche ciò dovesse essere il caso, diversamente da quanto considerato dal Consiglio di Stato, nella modifica del progetto imposta dal municipio non è ravvisabile alcuna violazione della norma VSS n. 640 052, relativa alle piazze di giro (Wendenanlagen/places de rebroussement), per il semplice motivo che la medesima non risulta applicabile.

Dottrina e giurisprudenza considerano infatti che, di principio, le norme VSS non costituiscono in sé una base legale sufficiente per limitare il diritto di proprietà, avendo esse valore di semplici direttive e raccomandazioni. Esse possono nondimeno assurgere al rango di diritto pubblico suppletorio suscettibile di giustificare una restrizione della proprietà, nella misura in cui sono esplicitamente e chiaramente recepite dal diritto positivo (cfr. RDAT I-1996 n. 25 con rinvii). Nell'evenienza concreta, l'art. 38 NAPR fa riferimento in modo generico a tali norme, senza indicare esplicitamente quali disposizioni tornerebbero applicabili. Trattandosi di norme emanate da un'associazione privata, che può modificarle liberamente senza la ratifica da parte di un'autorità, l'omissione è senz'altro di rilievo, poiché impedisce di individuare con certezza le disposizioni alle quali il legislatore comunale ha inteso riferirsi e crea di conseguenza una situazione di incertezza giuridica. La genericità del riferimento in questione non consente inoltre di stabilire se il legislatore comunale abbia inteso recepire le medesime mantenendo il loro carattere di direttive non vincolanti o se invece abbia voluto conferire loro carattere di disposizioni imperative e vincolanti: tesi, quest'ultima, che sembra essere avversata dal municipio, il quale su questo punto rimprovera al Governo di avere arbitrariamente sostituito il suo potere d'apprezzamento a quello dei servizi tecnici del comune nella valutazione della conformità della strada d'accesso alle prescrizioni edilizie applicabili al caso di specie.

Ma anche volendo considerare vincolante il rinvio alle norme VSS contemplato dall'art. 38 NAPR, la norma n. 640 052 a cui fa riferimento il Consiglio di Stato nel suo giudizio non potrebbe comunque essere considerata di rilievo nella fattispecie concreta. In effetti, giusta la norma VSS n. 640 045, relativa alle strade di urbanizzazione (Erschliessungsstrassen/routes de desserte), le strade d'accesso destinate a servire delle piccole zone residenziali con meno di 30 unità d'alloggio, come quella in esame, non devono necessariamente essere dotate di piazze di giro al loro termine (cfr. tab 1 pag. 4 e 5).

                                   5.   Rifugi PC

                                         5.1. L'art. 46 cpv. 1 LPCC (RS 520.1) prevede che i proprietari di immobili sono tenuti a realizzare e equipaggiare rifugi in tutti i nuovi edifici abitativi, nonché ad occuparsi della loro manutenzione. I Cantoni, a cui compete la gestione della costruzione di rifugi (art. 47 cpv. 1 LPCC), possono concedere in casi particolari delle deroghe (art. 15 OPCi; RS 520.11). I proprietari di edifici abitativi che sono esonerati dalla realizzazione di un rifugio privato devono versare dei contributi sostitutivi (art. 47 cpv. 2 LPCC). I permessi di costruzione possono essere accordati solo quando gli organi competenti hanno deciso in merito all'obbligo di costruire un rifugio (art. 48 cpv. 1 LPCC). Laddove non è stata concessa alcuna deroga, i progetti devono comprendere il piano dei rifugi della protezione civile, elaborati secondo le direttive della legislazione speciale (art. 12 lett. e RALE).

5.2. Nel caso di specie, il dipartimento del territorio ha nel suo preavviso negato agli istanti in licenza l'esonero dalla formazione di rifugi, ritenendo che non fossero adempiute le condizioni previste dall'art. 18 OPCi. Esso ha quindi imposto loro di prendere contatto con l'ufficio della protezione civile in vista dell'approvazione, prima dell'inizio dei lavori, dei progetti tecnici concernenti detti impianti. Nel suo giudizio il Consiglio di Stato ha comunque rilevato come nei piani allegati alla domanda di costruzione non fosse nemmeno stata indicata l'ubicazione dei locali da destinare a tale scopo ed ha quindi imposto una completazione del progetto su questo punto. I ricorrenti contestano tale onere affermando che l'indicazione dei rifugi sarebbe superflua. A torto. In effetti, se è vero che, come rilevato dal Governo, in base all'art. 17 cpv. 1 LE i progetti dettagliati degli impianti tecnici - quali sono, ad esempio, i rifugi della protezione civile - possono essere presentati posteriormente all'inoltro della domanda, ma comunque prima dell'inizio dei lavori, è vero pure che la loro esatta ubicazione, nonché gli spazi da adibire a tale scopo devono essere indicati già nei piani allegati alla richiesta di rilascio del permesso di costruzione, trattandosi di aspetti del progetto atti ad influire sulle volumetrie degli edifici e quindi, di riflesso, suscettibili di interessare la posizione giuridica dei vicini. Su questo punto la domanda di costruzione appare dunque carente e deve essere rielaborata.

                                   6.   Immissioni foniche

                                         6.1. Giusta l'art. 11 cpv. 2 LPAmb, indipendentemente dal carico inquinante esistente, le emissioni, nell’ambito della prevenzione, devono essere limitate nella misura massima consentita dal progresso tecnico, dalle condizioni d’esercizio e dalle possibilità economiche.

Secondo l'art. 9 OIF, l’esercizio di un impianto fisso nuovo o modificato sostanzialmente non deve (a) né comportare il superamento dei valori limite d’immissione a causa della maggiore sollecitazione di un impianto per il traffico, né (b) provocare, a causa della maggiore sollecitazione di un impianto per il traffico che deve essere risanato, immissioni foniche percettibilmente più elevate. La costruzione di impianti fissi è autorizzata solo se le immissioni foniche da essi prodotte non superano da sole i valori di pianificazione nelle vicinanze (art. 25 cpv. 1 prima frase LPAmb). I valori di pianificazione delle zone residenziali, per le quali è fissato un grado di sensibilità II sono pari a 55 dB di giorno, rispettivamente a 45 dB di notte (art. 43 e 44 OIF; allegato 3). I valori limite di immissione sono invece di 5 dB più alti.

Secondo l'art. 2 cpv. 5 OIAt, sono considerate eccessive le immissioni che superano uno o più valori limite d’immissione. Se per una sostanza inquinante non è fissato un valore limite d’immissione, le immissioni sono considerate eccessive quando mettono in pericolo l’uomo, la fauna, la flora, le loro biocenosi o i loro biotopi (a), sulla base di un’inchiesta è stabilito che esse disturbano considerevolmente il benessere fisico di una parte importante della popolazione (b), danneggiano le costruzioni (c), pregiudicano la fertilità del suolo, la vegetazione o le acque (d). La verifica dell'ossequio delle norme della LPA e delle relative ordinanze incombe all'autorità cantonale nel contesto del preavviso che è chiamata a rendere sulle domande di costruzione trasmessele dal municipio. Nell'ambito di tale verifica, l'autorità può esigere una valutazione preventiva del rumore (art. 25 cpv. 1 seconda frase LPAmb). La valutazione è d'obbligo se l'autorità ha motivo di ritenere che le immissioni foniche esterne prodotte dagli impianti fissi superino o potrebbero superare i valori limite di esposizione al rumore (art. 36 cpv. 1 OIF).

6.2. Nel caso in esame, l'autorità cantonale, competente ad applicare la legislazione ambientale, si è limitata nel suo preavviso a richiamare l'attenzione degli istanti in licenza riguardo al rispetto dei limiti previsti dall'OIAt e del OIF e a formulare alcune generiche raccomandazioni in merito all'insonorizzazione degli impianti di riscaldamento, di ventilazione, di aerazione, di climatizzazione, ecc.. Nessuna valutazione è per contro stata effettuata dalla SPAA in merito alle immissioni foniche derivanti dall'uso della strada di transito prevista sul mappale n. __________ RFD e dai 10 posteggi che dovrebbero venir realizzati a lato della medesima. Nel suo giudizio il Consiglio di Stato ha in sostanza considerato che la produzione di una perizia fonica da parte degli istanti in licenza non appariva indispensabile, dal momento che il progetto litigioso non prevedeva costruzioni di mole notevole, di utilizzazione intensiva o con destinazioni atte a provocare considerevoli effetti molesti sull'ambiente. Esso ha però ritenuto che dal momento che il progetto dovrà comunque essere rielaborato da parte degli istanti, con conseguente ripetizione della procedura di rilascio della licenza, si giustifica che la competente autorità cantonale valuti meglio in che misura l'uso delle previste costruzioni e dei relativi impianti avranno delle ripercussioni sull'ambiente circostante.

6.3. Ora, contrariamente a quanto sembrano affermare i ricorrenti, la precedente autorità di giudizio non ha affatto imposto loro alcun obbligo di far allestire delle perizie foniche o idrogeologiche. Il Governo si è infatti semplicemente limitato ad esigere dalla SPAA un esame più approfondito delle conseguenze dal profilo ambientale della messa in esercizio della strada d'accesso. Fatta questa premessa, la soluzione prevista dal Consiglio di Stato sfugge alle critiche sollevate nel gravame. Certo, vista l'entità dell'opera dedotta in licenza, è a prima vista assai poco probabile che le immissioni foniche prodotte dall'uso della strada d'accesso e dai posteggi potrebbero superare i valori limite di esposizione al rumore. Considerate comunque le puntuali censure che sono state sollevate in proposito dal qui resistente nel corso di procedura e l'assenza del benché minimo esame della questione da parte della SPAA, nulla osta a che quest'ultima autorità effettui quegli accertamenti che, in altre circostanze, il Consiglio di Stato avrebbe senz'altro potuto provvedere lui stesso a far svolgere, onde dissipare ogni dubbio in merito alla conformità del previsto impianto stradale con le disposizioni in materia ambientale applicabili al caso concreto.

                                   7.   7.1. Il giudizio impugnato merita poi di essere integralmente confermato laddove respinge le censure sollevate dal resistente in merito all'asserita incompletezza della modinatura, dal momento che, come correttamente rilevato dal Consiglio di Stato, tale circostanza non ha in ogni caso impedito a quest'ultimo di far efficacemente valere i suoi diritti dinanzi al municipio dapprima e alle successive istanze di ricorso in seguito.

7.2. Corrette appaiono inoltre le considerazioni sviluppate dal Governo in merito alla sistemazione del terreno e alla misurazione delle altezze degli edifici. L'art. 6 NAPR, pur vietando di principio la modifica del terreno naturale (cpv. 2), conferisce comunque al municipio la possibilità di concedere delle deroghe, segnatamente in caso di terreni in pendenza, onde permetterne l'edificazione, rinviando in questi casi all'art. 41 LE per quanto attiene il modo di misurare le altezze degli edifici (cpv. 3). In questo senso, tenuto conto della morfologia dei fondi dedotti in licenza, l'esecutivo di Tegna non ha affatto abusato dell'ampio margine di apprezzamento che la norma gli riserva, per avere ritenuto adempiute le condizioni per derogare al divieto sancito dalla citata norma, ritenuto comunque che tale eccezione dovrà essere espressamente segnalata nella licenza.

                                   8.   8.1. In esito alle considerazioni che precedono, seppur per motivi in parte diversi da quelli ritenuti dal Consiglio di Stato, l'annullamento della licenza edilizia va quindi confermato. In effetti se le carenze riscontrate nei piani relativi all'accesso avrebbero potuto essere ovviate tramite un semplice rinvio degli atti ai ricorrenti per completazione (art. 11 cpv. 3 RALE), la mancata progettazione dei rifugi impone la rielaborazione della domanda.

                                         8.2. La tassa di giustizia è posta a carico dei ricorrenti, in solido, secondo soccombenza. Quest'ultimi rifonderanno inoltre al resistente, patrocinato da un avvocato iscritto all'ordine, un'adeguata indennità per ripetibili.

Per questi motivi,

visti gli art. 3, 18, 28, 31, 43, 60, 61 65 PAmm; 100 LOC, 4, 17; 21, 41 LE; 1, 11, 12 RALE, 11, 25 LPAmb; 9, 36, 43, 44 OIF; 46, 47, 48 LPCC; 15 OPCi; 6, 37, 38 NAPR di Tegna;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia e le spese di fr. 1'500 sono posti in solido a carico dei ricorrenti, i quali rifonderanno, pari importo al resistente a titolo di ripetibili.

                                      3.   Intimazione a:

    patr. da:; ; ; ; .

terzi implicati

  1. CO 1 1 patrocinato da: PA 2 2. CO 2 3. CO 3 4. CO 4 5. CO 5    

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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