Skip to content

Ticino Tribunale cantonale amministrativo 24.01.2006 52.2005.409

24 gennaio 2006·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,170 parole·~6 min·3

Riassunto

Sanzione pecuniaria per abusi edilizi

Testo integrale

Incarto n. 52.2005.409  

Lugano 24 gennaio 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 7 dicembre 2005 di

RI 1 patrocinati da: PA 1  

contro  

la decisione 22 novembre 2005 del Consiglio di Stato (n. 5541) che annulla la decisione 25 maggio 2005 con cui il municipio di CO 1 ha inflitto loro una sanzione pecuniaria di fr. 150'975.- per abusi edilizi;

viste le risposte:

-    20 dicembre 2005 del Consiglio di Stato;

-    11 gennaio 2006 di CO 2;

-    13 gennaio 2006 del municipio di CO 1;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                         che il 13 settembre 2001 il municipio di CO 1 ha rilasciato al ricorrente RI 1 il permesso di sopraelevare di un piano ed ampliare la casa d'abitazione paterna, situata a G__________ in località alla C__________ (part. n. 4001 RF); al pianterreno era previsto di inserirvi il suo studio medico, mentre il piano mansardato avrebbe dovuto essere destinato a solaio con due piccole camere ed una larga apertura sul sottostante soggiorno;

che nell'ambito dei lavori di ristrutturazione, il ricorrente si è scostato dai piani approvati, aumentando al primo piano la superficie del soggiorno, modificando la forma e la dimensione dei balconi, creando due nuovi locali a lato della cucina ed aumentando l'altezza dei locali da m 2.60 a m 3.05; al piano mansardato è stato eliminato il vuoto sul soggiorno, un locale previsto come deposito è stato trasformato in un locale WC con doccia e sono state realizzate nuove finestre; anche a questo piano l'altezza dei locali è stata aumentata da m2am 2.30; l'altezza dell'edifi-cio sulla facciata sud è risultata di m 10.95 invece dei 9 previsti dalle NAPR, mentre la SUL complessiva supera di almeno un centinaio di mq a quella ammessa dalle norme di zona;

che nel corso del mese di giugno del 2003, i ricorrenti hanno inoltrato al municipio una domanda di costruzione in variante, volta a conseguire il permesso in sanatoria per le difformità riscontrate; al fine di ridurre l'eccedenza di SUL, il progetto prevedeva in sostanza di ridurre lo studio medico ad un piccolo locale di 18.28 mq (4.10 x 4.46), accessibile attraverso un atrio di 7.43 mq (2.20 x 3.38), destinando a deposito i rimanenti locali del pianterreno (> 100 mq); l'ampio locale abitabile realizzato nell'angolo nord-est del piano mansardato avrebbe invece dovuto essere trasformato in solaio, sopprimendo una finestra e dotando le altre due di vetri opachi; per ridurre a 9 m l'altezza dell'edificio sul lato sud il progetto ha infine previsto di prolungare di 2.50 la falda del tetto, realizzando nello spazio sottostante, a livello del primo piano, un balcone largo 2 m che si estende lungo tutta facciata;  

che alla domanda si sono opposti i vicini qui resistenti, negando che le rettifiche previste fossero atte a sanare le violazioni materiali riscontrate;

con decisione 14 agosto 2003 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta, alla condizione che i locali ad uso deposito previsti a pianterreno fossero privati delle attrezzature destinate ai locali abitabili e le finestre fossero ridotte tramite muratura come indicato dai piani (corretti dall'UT), rispettivamente che nel locale solaio venissero murati il passaggio con l'attiguo locale studio e la finestra sulla facciata est;

che con giudizio 2 marzo 2004 il Consiglio di Stato ha annullato la licenza, accogliendo l'impugnativa contro di essa inoltrata dai vicini opponenti;

che con sentenza 2 giugno 2004 il Tribunale cantonale amministrativo ha parzialmente accolto l'impugnativa inoltrata da RI 1 contro il predetto giudizio governativo, che ha annullato, ripristinando la licenza limitatamente al prolungamento della falda del tetto, escogitato per ridurre l'altezza dell'edificio; le modifiche previste per ridurre la SUL non sono invece state ritenute idonee a conseguire il risultato prefissato, poiché i locali che avrebbero dovuto essere destinati ad archivio e deposito, non essendo sotterranei, sarebbero comunque rimasti computabili nella SUL anche se privati delle attrezzature destinate ai locali abitabili;

che, dopo vicissitudini che qui non occorre rievocare, il 25 maggio 2005 il municipio ha inflitto ai ricorrenti una sanzione pecuniaria di fr. 150'975.-, ritenendo sproporzionato esigere la demolizione di un intero piano dell'edificio;

che contro questo provvedimento sono insorti davanti al Consiglio di Stato tanto i coniugi RI 1, quanto i vicini CO 2;

che con giudizio 22 novembre 2005 il Consiglio di Stato ha evaso i ricorsi ai sensi dei considerandi, annullando la sanzione censurata e rinviando gli atti al municipio, affinché esperiti i necessari accertamenti valuti nuovamente la fattispecie;

che il Governo ha in sostanza ritenuto che in mancanza di adeguati accertamenti il municipio non avesse reso plausibile l'inesigibilità di un ripristino effettivo;

che contro il predetto giudizio RI 1 insorgono davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rinvio degli atti al municipio per il perfezionamento della procedura di travaso dell'indice preannunciata;

che con prolisse argomentazioni gli insorgenti sostengono in pratica di essere intenzionati a sanare l'abuso trasferendo la SUL eccedente su altri fondi;

che all'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni, ed i vicini opponenti, che contestano invece succintamente le tesi degli insorgenti;

che il municipio si rimette invece al giudizio del Tribunale cantonale amministrativo;

considerato,                   in diritto

                                         che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE;

che la legittimazione attiva degli insorgenti è di principio data;

che il ricorso è tempestivo (art. 46 PAmm);

che giusta l'art. 44 PAmm decisioni incidentali possono essere impugnate se provocano al ricorrente un danno non altrimenti riparabile;

che i giudizi con cui le istanze di ricorso annullano una decisione, rinviando la causa all'autorità inferiore affinché abbia a pronunciarsi nuovamente sono di natura incidentale se non la vincolano a statuire ai sensi dei considerandi (Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 44 PAmm n. 2 c);

che, nel caso concreto, il giudizio con cui il Consiglio di Stato ha annullato la sanzione pecuniaria, rinviando gli atti al municipio per nuova decisione previo completamento degli accertamenti non vincola minimamente l'autorità comunale a decidere in un determinato modo;

che il municipio non è stato in particolare tenuto ad ordinare il ripristino effettivo di una situazione conforme al diritto;

che, parimenti, i ricorrenti potranno sempre ancora proporre di sanare l'abuso riscontrato, inoltrando una domanda di costruzione volta ad ottenere la licenza edilizia per trasferire la SUL eccedente su altri fondi;

che l'impugnativa va dunque dichiarata irricevibile perché inoltrata contro una decisione incidentale che non provoca ai ricorrenti alcun danno irreparabile;

che la tassa di giustizia e le ripetibili sono poste a carico dei ricorrenti secondo soccombenza.

Per questi motivi,

visti gli art. 21, 45 LE; 3, 18, 28, 31, 43, 44, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è irricevibile.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 800.- è a carico dei ricorrenti in solido, che rifonderanno identico importo ai resistenti a titolo di ripetibili.

                                      3.   Intimazione a:

    ; ;   ; .

terzi implicati

  1. CO 1 2. CO 2 2 patrocinata da: PA 2 3. CO 3 4. CO 4    

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

52.2005.409 — Ticino Tribunale cantonale amministrativo 24.01.2006 52.2005.409 — Swissrulings