Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 8 febbraio 2005 di
RI 1, , patrocinato da: avv. PA 1, ,
contro
la decisione 25 gennaio 2005 del Consiglio di Stato (n. 310) che annulla la licenza edilizia 9 settembre 2004 rilasciata all'insorgente dal municipio di CO 3 per l'edificazione di uno stabile d'appartamenti (part. n. 886 RF);
viste le risposte:
- 18 febbraio 2005 del Dipartimento del territorio (UDC);
- 23 febbraio 2005 del Consiglio di Stato;
- 28 febbraio 2005 del municipio di CO 3;
- 18 marzo 2005 di CO 2;
- 4 aprile 2005 di CO 1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Nel corso del mese di giugno del 2004, RI 1 ha chiesto al municipio di CO 3 il permesso di costruire uno stabile d'appartamenti su un terreno situato lungo via P__________ (part. 886; zona R6), ad una quota di un paio di metri inferiore a quella del campo stradale. Il progetto prevede di sistemare il terreno mediante formazione di un terrapieno alto m 1.50 dal terreno naturale. L'immobile s'innalzerebbe sino all'altezza di m 19.70 dal terreno sistemato e risulterebbe strutturato su otto livelli: uno completamente interrato, adibito ad autorimessa, uno seminterrato, comprendente l'ingresso, le cantine e le lavanderie ed altri sei ad uso abitativo interamente fuori terra. Al centro della fascia di terreno sistemato, larga 6 m, compresa tra la facciata nord dell'immobile ed il confine verso la part. 885 del resistente CO 1, verrebbe realizzata una rampa larga 3 m, scavata in trincea per collegare l'autorimessa interrata a via P__________. Su entrambi i lati della rampa rimarrebbero delle fasce di terreno larghe circa m 1.50.
Alla domanda si sono opposti CO 1, proprietario del fondo contermine verso nord (part. 885), e CO 2, comproprietario del fondo (part. 163), situato ad est, sull'altro lato di via P__________, i quali hanno contestato l'intervento soprattutto dal profilo dell'altezza dell'immobile.
B. Con decisione 9 settembre 2004 il municipio ha rilasciato al ricorrente la licenza richiesta, respingendo le opposizioni.
Con giudizio 25 gennaio 2005 il Consiglio di Stato l'ha tuttavia annullata, accogliendo le impugnative contro di essa interposte dai vicini opponenti.
Il Governo ha in sostanza ritenuto che l'altezza fosse da misurare a partire dal terreno naturale, poiché il terrapieno tra la facciata nord ed il muro di sostegno della rampa dell'autorimessa è largo meno di 3 m. Ne ha quindi dedotto che l'altezza superasse quella massima (19.70) ammessa dall'art. 16 cpv. 2 NAPR per edifici situati nella zona R7 ad una distanza di 6 m dal confine. Lesiva del diritto sarebbe pure la distanza dal confine verso il parco giochi situato a sud del fondo dedotto in edificazione, che andrebbe misurata a partire dal balcone previsto sulla facciata sud siccome lungo più di 1/3 della facciata.
C. Contro il predetto giudizio governativo il soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'an-nullamento e postulando il ripristino della licenza concessagli dal municipio. La rampa in trincea, che forma l'accesso all'autori-messa sotterranea, allega, non potrebbe fare stato ai fini della misurazione dell'altezza della facciata nord. Determinante sarebbe la larghezza (m 6) del terrapieno nel quale è scavata.
La lunghezza del balcone, prosegue, andrebbe d'altro canto rapportata all'intera facciata sud, lunga circa 23 m. Il fatto che questa sia suddivisa in due parti ugualmente lunghe, formanti fra loro un angolo di circa 20°, non permetterebbe di rapportare la lunghezza del balcone soltanto a metà della facciata. Il difetto, anche se sussistesse, non giustificherebbe comunque l'annulla-mento della licenza, poiché potrebbe essere facilmente corretto imponendo di ridurre la lunghezza del balcone.
D. All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni.
Ad identica conclusione pervengono gli opponenti con argomenti che si riallacciano a quelli sviluppati dal Consiglio di Stato.
Il municipio condivide invece l'impugnativa, postulando il ripristino della licenza annullata.
Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La legittimazione attiva dell'insorgente, beneficiario della licenza annullata, è certa (art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). La situazione dei luoghi e dell'oggetto della vertenza emerge chiaramente dagli atti.
2. Altezza
2.1. Le prescrizioni sull'altezza degli edifici servono, in concorso con quelle sulle distanze, ad assicurare in primo luogo un'adeguata illuminazione naturale dei fondi e degli edifici circostanti. Indirettamente esse tutelano inoltre il quadro del paesaggio, preservandolo da edificazioni di mole sproporzionata (Adelio Scolari, Commentario, IIa ed., ad art. 40/41 LE, n. 1221).
Secondo l'art. 40 cpv. 1 LE, l'altezza di un edificio è misurata dal terreno sistemato al punto più alto del filo superiore del cornicione di gronda o del parapetto. Determinante è lo sviluppo verticale delle facciate, ossia l'ingombro della costruzione fuori terra, rilevato in corrispondenza del perimetro esterno dell'edificio a partire dal terreno sistemato. Per terreno sistemato occorre intendere il livello del terreno aperto, al servizio di una costruzione in senso lato, come un giardino, un tappeto verde o un cortile. L'altezza va misurata a partire dal livello del terreno sistemato anche nel caso in cui la sistemazione consista in un abbassamento del terreno naturale, attuato mediante escavazione. Le norme sulle altezze si ripropongono in effetti anche di limitare l'impatto delle costruzioni, in particolare degli edifici, sul quadro del paesaggio (STA 21.12. 1985 in re __________; 10.5.2004 in re __________; Scolari, op. cit., n. 1223). Una trincea, che occupa soltanto una frazione della facciata, scavata nel terreno per formare un'area di disimpegno, come l'accesso ad un'autorimessa od a locali sotterranei, non è tuttavia da considerare quale livello del terreno sistemato almeno fintanto che le sue dimensioni non determinano un aumento dell'impatto risultante dagli ingombri verticali sul paesaggio circostante. (Scolari, op. cit., n. 1229).
Ove la sistemazione del terreno venga attuata mediante la formazione di terrapieni, l'altezza di queste opere non viene computata su quella dell'edificio sovrastante alla duplice condizione che non superi il limite di m 1.50 dal terreno naturale ad una distanza di 3.00 m dal piede della facciata (art. 41 cpv. 1 LE) e che siano larghe almeno 3.00 m (art. 41 cpv. 2 LE). L'altezza di tali opere che supera il limite di m 1.50 ad una distanza di 3.00 m dal piede della facciata è invece computata su quella dell'edificio sovrastante in misura corrispondente all'eccedenza. Parimenti conteggiata è l'altezza dei terrapieni larghi meno di 3.00 m.
La determinazione dell'altezza di edifici realizzati su terreni sistemati mediante escavazione non è invece disciplinata da particolari prescrizioni.
2.2. Nell'evenienza concreta, l'intera superficie del fondo dedotto in edificazione verrebbe innalzata mediante formazione di un terrapieno alto m 1.50. Sul lato nord, il terrapieno compreso tra la corrispondente facciata dell'edificio ed il confine verso il fondo del resistente CO 1 sarebbe largo 6.00 m. L'altezza dell'edificio, misurata a partire dal terreno sistemato, è conforme a quella prescritta dalle NAPR (m 19.70), poiché l'altezza del terrapieno non supera il limite di m 1.50 fissato dall'art. 41 cpv. 1 LE, mentre la sua larghezza, fatta astrazione dalla trincea della rampa d'accesso all'autorimessa, è doppia rispetto al minimo prescritto dall'art. 41 cpv. 2 LE quale seconda condizione per esimere l'altezza del terrapieno dal computo dell'altezza dell'edificio sovrastante. Prescindendo dalla rampa in questione, l'altezza dell'edificio risulterebbe invero conforme alle prescrizioni.
Accogliendo le obiezioni dei qui resistenti, il Consiglio di Stato ha tuttavia ritenuto che la trincea, larga 3 m e lunga una decina, scavata nella fascia di terreno compresa tra la facciata nord dell'edificio ed il confine verso la part. 885, impedisca di considerare rispettata anche questa seconda condizione, poiché verso l'edificio la larghezza del terrapieno verrebbe ridotta a m 1.50.
La tesi, conforme al testo di legge, merita di essere condivisa. È ben vero che la realizzazione della rampa d'accesso all'autorimessa lascia sostanzialmente immutato l'assetto degli ingombri verticali. È tuttavia altrettanto vero che il criterio di misurazione fissato dall'art. 41 LE prescinde da qualsiasi considerazione riferita alla percezione delle volumetrie sporgenti dal terreno sistemato. La trincea non interrompe d'altro canto la continuità del terrapieno su un breve tratto. Essa si estende infatti su una lunghezza di 12 m, che rappresenta il 60% della lunghezza della facciata nord. Invano si richiama il ricorrente al terrapieno largo altrettanto previsto lungo il confine verso il fondo del resistente CO 1. I due terrapieni, separati da una trincea larga 3.00 m, non possono essere considerati come un'opera unica, atta a giustificare l'applicazione del criterio di misurazione retto dall'art. 41 LE.
In quanto volto ad ottenere il ripristino integrale della licenza, il ricorso non può dunque essere accolto.
2.3. Il difetto riscontrato non è comunque tale da giustificare il rigetto della domanda di costruzione, poiché può essere facilmente corretto, spostando lungo il confine verso il fondo del resistente CO 1 la parte di rampa che si infossa nel terreno, in modo da portare a 3.00 m la larghezza del terrapieno ai piedi della facciata nord, senza comunque modificare l'accesso su via P__________.
Limite, queste, entro il quale la licenza annullata può essere ripristinata.
3. Distanza verso la part. 146
3.1. Giusta l'art. 41 RLE, la distanza è misurata nel punto in cui l'edificio o l'impianto più si avvicina al confine, dall'estremità dei corpi sporgenti, escluse le gronde ed i balconi che hanno una sporgenza fino a m 1.10 e non occupano più di un terzo della facciata.
3.2. Nel caso concreto, la facciata sud dell'edificio è suddivisa in due parti, lunghe m 11.58 ed 11.65, che formano fra loro un angolo di circa 20° , identico a quello riscontrabile nel confine verso il parco pubblico prospiciente (part. 146), dal quale distano 6.00 m.
Sulla facciata più lunga è previsto ad ogni piano un balcone, largo m 1.10 e lungo m 7.50.
Il Consiglio di Stato ha ritenuto che la licenza fosse da annullare perché la distanza dal confine andrebbe misurata a partire dal balcone, in quanto occupa più di un terzo della facciata.
Anche questa deduzione può tutto sommato essere condivisa.
La facilitazione prevista dall'art. 41 RLE per il computo delle distanze dei balconi va applicata in modo restrittivo. Anche i balconi, specialmente quando sono sovrapposti su più piani, determinano in effetti un ingombro. L'angolo formato dalle due parti della facciata sud non è d'altro canto trascurabile. Non appare dunque fuori luogo rapportare la lunghezza del balcone alla lunghezza della parte di facciata dalla quale sporge.
Nemmeno questo difetto è comunque tale da giustificare l'annullamento della licenza. Anch'esso può infatti essere facilmente corretto, imponendo al ricorrente di ridurre la lunghezza del balcone a m 3.88.
In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque parzialmente accolto, annullando la decisione governativa impugnata e ripristinando la licenza alle condizioni illustrate ai considerandi 2.3. (spostamento a confine della rampa d'accesso all'autorimessa) e 3.2. (riduzione della lunghezza dei balconi sulla facciata sud).
La tassa di giustizia, commisurata al lavoro occasionato dall'impugnativa ed al valore della costruzione, è suddivisa in parti uguali fra il ricorrente (50%) ed i due resistenti (50%). Le ripetibili sono invece compensate.
Per questi motivi;
visti gli art. 21, 40, 41 LE; 41 RLE; 16 NAPR di __________; 3, 18, 28, 31 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 25 gennaio 2005 del Consiglio di Stato (n. 310) è annullata.
1.2. la licenza edilizia 9 settembre 2004 rilasciata all'insorgente dal municipio di CO 3 per l'edificazione di uno stabile d'appartamenti (part. n. 886 RF) è ripristinata alle condizioni illustrate ai considerandi 2.3. (spostamento a confine della rampa d'accesso all'autorimessa) e 3.2. (riduzione della lunghezza dei balconi sulla facciata sud).
2. La tassa di giustizia di fr. 2'000.- è suddivisa fra il ricorrente (fr. 1'000.-) ed i resistenti CO 1 (fr. 500.-) e CO 2 (fr. 500.-). Le ripetibili sono compensate.
3. Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario