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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 05.10.2006 52.2005.389

5 ottobre 2006·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,564 parole·~8 min·3

Riassunto

Obbligo di tenere chiuse le porte e le finestre della cucina di un esercizio pubblico

Testo integrale

Incarto n. 52.2005.389  

Lugano 5 ottobre 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 28 novembre 2005 della

RI 1  

contro  

la decisione 15 novembre 2005 del Consiglio di Stato (n. 5426) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 13 settembre 2004 del Dipartimento del territorio che le impone di tenere chiuse le porte e le finestre della cucine rivolte verso le abitazioni antistanti durante le fasi di attività;

viste le risposte:

-      9 dicembre 2005 di CO 2 e CO 1;

-    19 dicembre 2005 della Sezione per la protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo;

esperiti i necessari accertamenti;

preso atto delle conclusioni 18 agosto 2006 della SPAAS;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                         che la ricorrente RI 1 è titolare del __________, situato a __________ nella zona di protezione dei monumenti (ZPM), di fronte ad un complesso residenziale formato da nove case a schiera;

                                         che il 14 maggio 2003 CO 1, proprietari  una di queste case, hanno chiesto all'Ufficio della prevenzione dei rumori (UPR) del Dipartimento del territorio di intervenire per far cessare le immissioni foniche ed atmosferiche derivanti dall'attività della cucina dell'esercizio pubblico, situata di fronte alla loro abitazione;

che il giorno seguente CO 2, proprietari di un'altra casa, hanno inoltrato un'analoga richiesta al municipio, che l'ha subito trasmessa all'UPR;

che tra le 2000 e le 2130 del 30 maggio 2003 un funzionario dell'UPR ha esperito un sopralluogo presso le abitazioni dei reclamanti, nel corso del quale ha constatato che dalle finestre della cucina del ristorante provenivano rumori di pentole, piatti e posate, nonché "urla e grida del personale"; analoghe constatazioni sono state effettuate l'11 settembre 2003 alla stessa ora;

che il 30 settembre 2003 l'autorità cantonale ha proposto ai responsabili dell'esercizio pubblico di tenere chiuse le finestre della cucina durante le fasi di attività;

che, non avendo ottenuto risposta alla richiesta di formulare proposte di risanamento, il 30 giugno 2004 la Sezione per la protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (SPAAS) ha prospettato alla ricorrente di tenere chiuse le finestre della cucina durante l'attività della cucina o di costruire una parete schermante lungo il confine verso le abitazioni dei reclamanti;

che di fronte alla persistente passività della RI 1, il 13 settembre 2004 il Dipartimento del territorio le ha ordinato di tenere chiuse le finestre e le porte della cucina rivolte verso i fondi dei reclamanti durante le fasi di attività;

che, dopo vicissitudini che non occorre qui riassumere, il 15 novembre 2005 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata dalla RI 1;

che il Governo ha in sostanza ritenuto che le immissioni foniche derivanti dalla cucina dell'esercizio pubblico travalicassero i limiti ammissibili in base alle direttive denominate Cercle bruit, applicabili a questo genere d'impianti;

che contro il predetto giudizio governativo la soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullata assieme alla decisione del Dipartimento del territorio; in subordine, postula che quest'ultima sia riformata limitando al periodo notturno (2200–0700) l'obbligo di tenere chiuse porte e finestre della cucina;

che l'insorgente contesta le risultanze degli accertamenti esperiti dalla SPAAS, violando il principio del contraddittorio; postula inoltre l'allestimento di perizie sull'intensità dei rumori e sulle condizioni di lavoro all'interno della cucina, nonché l'esperimento di una visita in luogo;

che all'accoglimento del ricorso si sono opposti il Consiglio di Stato e la SPAAS senza formulare particolari osservazioni;

che i vicini CO 2 e CO 1 si sono rimessi al giudizio del Tribunale cantonale amministrativo;

che il Tribunale cantonale amministrativo ha esperito tre sopralluoghi non preannunciati, dando facoltà alle parti di prendere posizione sulle risultanze degli accertamenti;

che soltanto il Dipartimento del territorio ha inoltrato osservazioni in proposito;

considerato,                   in diritto

                                         che la competenza Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 6 DLALPAmb;

che la legittimazione attiva dell'insorgente, direttamente e personalmente gravata dal provvedimento censurato, è certa (art. 43 PAmm);

che il ricorso, tempestivo (art. 46 PAmm), è dunque ricevibile in ordine;

                                         che il giudizio può essere emanato sulla base degli atti per i motivi che seguono (art. 18 PAmm), integrato dalle risultanze degli accertamenti esperiti da questo tribunale;

che, data la particolare natura delle immissioni in discussione, non si giustifica l'allestimento di una perizia fonica;

che anche l'allestimento di una perizia sulle condizioni di lavoro all'interno della cucina non appare giustificato; ad eventuali carenze dell'ambiente di lavoro dovrà semmai essere posto rimedio mediante l'installazione di apparecchi di climatizzazione;

che infondate sono le critiche sollevate dell'insorgente con riferimento al fatto che gli accertamenti della SPAAS non siano stati esperiti in contraddittorio;

che, notoriamente, quando occorra rilevare una situazione in modo autentico e genuino, l'autorità può infatti esperire accertamenti senza darne preventivamente notizia alle parti;

che in questi casi, per assicurare il contraddittorio è sufficiente offrire agli interessati la possibilità di prendere posizione sulle risultanze di tali accertamenti;

che, in concreto, appare evidente che per accertare in modo genuino i rumori prodotti dalla cucina del ristorante la SPAAS non poteva informare preventivamente la ricorrente;

che la SPAAS ha d'altro canto adeguatamente informato la ricorrente sulle risultanze dei suoi accertamenti;

che allo stesso modo ha peraltro operato questo tribunale, verificando de auditu l'entità delle immissioni oggetto della controversia;

che giusta l'art. 16 cpv. 1 LPAmb, gli impianti, che non soddisfano le prescrizioni della presente legge o di quelle, ecologiche, di altre leggi federali, devono essere risanati;

che per gli impianti fissi che contribuiscono in modo determinante al superamento dei valori limite d'immissione (VLI), precisa l'art. 13 cpv. 1 OIF, l'autorità esecutiva ordina, dopo aver sentito il detentore dell'impianto, i risanamenti necessari, che devono estendersi, soggiunge la norma (cpv. 2), nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio e sopportabile sotto il profilo economico (lett. a), e in modo che i valori limite d'immissione non siano superati (lett. b);

che come giustamente ricorda il Consiglio di Stato, i valori limite delle immissioni per la valutazione degli effetti dannosi o molesti delle immissioni sono fissati dal Consiglio federale mediante ordinanza (art. 13 cpv. 1 LPAmb), tenendo conto dei criteri generali dall'art. 13 cpv. 2 LPAmb e dei criteri particolari fissati dagli art. 14 e 15 LPAmb;

che in mancanza di valori limite d'esposizione al rumore, l'autorità esecutiva valuta le immissioni foniche in base all'art. 15 LPAmb (art. 40 cpv. 3 OIF); in base a tale norma, i VLI per il rumore e le vibrazioni sono stabiliti in modo che, secondo la scienza o l'esperienza, le immissioni inferiori a tali valori non molestino considerevolmente la popolazione;

che gli esercizi pubblici sono impianti fissi ai sensi degli art. 7 cpv. 7 LPAmb e 2 cpv. 1 OIF;

che considerate le particolari caratteristiche del rumore che producono, agli esercizi pubblici non si applicano i valori limite d'esposizione al rumore dell'industria e delle arti e mestieri fissati dall'allegato 6 all'OIF; conformemente all'art. 40 cpv. 3 OIF;

che per principio le immissioni foniche prodotte da questi stabilimenti vanno quindi valutate in base all'art. 15 LPAmb, tenendo conto degli art. 19 e 23 della stessa legge (RDAT II-2002, n. 38);

che soggiacciono ai limiti fissati dagli allegati all'OIF soltanto gli impianti (macchinari, apparecchi), di cui questi stabilimenti sono dotati (allegato 6), rispettivamente il traffico da essi indotto (allegato 3);

che nella determinazione del limite di tollerabilità delle immissioni secondo l’art. 15 LPAmb occorre tener conto della natura, dell'intensità e della frequenza del rumore, degli orari in cui si manifesta, rispettivamente della sensibilità e dell'esposizione al rumore della zona (DTF 123 II 323 consid. 4d pag. 333; STF 1A 232/2000 consid. 3a); utili indicazioni al riguardo possono essere dedotte dalla direttiva Cercle bruit del 10 marzo 1999 menzionata dal giudizio impugnato;

che oggetto di contestazione è unicamente il rumore prodotto dall'attività della cucina, la sera, durante tutte le fasi del processo produttivo (preparazione ed erogazione dei pasti, rientro e rigoverno delle stoviglie);

che, tenuto conto della situazione concreta dell'esercizio pubblico (zona tranquilla, prevalentemente residenziale) e delle caratteristiche specifiche del rumore (sonorità e frequenza elevate), distintamente udibile in un raggio relativamente esteso, non appare per nulla insostenibile considerarlo molesto durante il periodo di riposo (2200-0700);

che, tenuto conto del rumore di fondo riscontrabile nella zona, appare invece eccessivo considerarlo tale già a partire dal periodo di tranquillità (1900-2200) o addirittura anche durante il periodo di attività (0700-1900) come la decisione dipartimentale in contestazione, imponendo di tenere porte e finestre sempre chiuse durante le fasi di attività della cucina, sembra sottintendere;

che la controversa misura di risanamento (chiusura di porte e finestre prospicienti le abitazioni dei vicini reclamanti) può dunque essere confermata soltanto nei limiti orari sopra indicati;

che per le considerazioni che precedono, il ricorso va dunque parzialmente accolto, annullando la decisione governativa impugnata confermando la decisione del Dipartimento del territorio limitatamente al periodo notturno 2200-0700;

che, dato l'esito, si preleva una tassa di giustizia ridotta, adeguatamente ragguagliata al grado di soccombenza.

Per questi motivi,

visti gli art. 11, 12, 13, 14, 15, 16 LPAmb; 13 OIF; 3, 18, 28, 43, 60, 61, 65 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto.

§.  Di conseguenza:

1.1.           la decisione 15 novembre 2005 del Consiglio di Stato (n. 5426) è annullata e riformata nel senso che:

1.2.           la decisione 13 settembre 2004 del Dipartimento del territorio è confermata limitatamente al periodo notturno (2200-0700).

                                   2.   La tassa di giustizia è a carico dell'insorgente nella misura di fr. 500.-

                                      3.   Intimazione a:

  ; ; ; ; .

terzi implicati

  1. CO 1 2. CO 2 3. CO 3 4. CO 4    

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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