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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 06.02.2006 52.2005.388

6 febbraio 2006·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,333 parole·~7 min·1

Riassunto

Multa per violazione della legge edilizia

Testo integrale

Incarto n. 52.2005.388  

Lugano 6 febbraio 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 28 novembre 2005 di

RI 1, patr. da avv. PA 1, ,  

contro  

la decisione 8 novembre 2005 del Consiglio di Stato (n. 5272), che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 3 giugno 2005 con cui il municipio di CO 1 gli ha inflitto una multa di fr. 1'500.- per violazione della LE;

viste le risposte:

-           9 dicembre 2005 del municipio di S__________;

-         13 dicembre 2005 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Il 4 maggio 2001 il municipio di CO 1 ha rilasciato alla A__________ una licenza edilizia per costruire in località C__________ (part. 742, 748 e 816) uno stabile d'appartamenti, dotato di un piano scantinato, che comprendeva 6 locali ad uso lavanderia, 2 stirerie, 5 ripostigli, 1 locale per il custode, il rifugio ed un locale tecnico. Il progetto non forniva alcuna indicazione in merito all'impianto di riscaldamento. La licenza era a sua volta silente al riguardo.

Su domanda di variante, il 18 giugno 2001 l'autorità comunale ha rilasciato alla predetta società una seconda licenza, che prevedeva di destinare metà del piano scantinato a lavanderie e ripostigli ed il resto a due piccoli appartamenti. Nemmeno questo progetto conteneva ragguagli in merito all'impianto di riscaldamento.

L'A__________ ha dichiarato di optare per la realizzazione del primo progetto.

                                  B.   Il 26 novembre 2002 il municipio ha constatato che nell'intero piano scantinato erano state posate delle serpentine per il riscaldamento, in parte già ricoperte dallo strato di sottofondo dei pavimenti (cd. betoncino). Presumendo che la proprietaria intendesse rendere abitabili i locali, l'autorità comunale ha ordinato la sospensione dei lavori dell'intero cantiere, che è rimasto fermo sino al 10 febbraio 2003.

                                  C.   Dopo vicissitudini note alle parti, che non occorre qui rievocare siccome irrilevanti ai fini del presente giudizio, il 28 settembre 2004 il municipio ha notificato all'arch. RI 1, qui ricorrente, nella sua qualità di progettista e direttore dei lavori, un rapporto di contravvenzione, nel quale gli ha addebitato di essersi scostato dai piani approvati, dotando il locale scantinato di un impianto di riscaldamento, atto a renderlo abitabile, in contrasto con il progetto approvato.

L'arch. RI 1 si è giustificato asserendo che l'installatore si era attenuto ai piani del progetto in variante, che prevedevano di rendere abitabile metà del piano scantinato. L'artigiano interessato ha confermato questa versione dei fatti.

Con decisione 3 giugno 2005, il municipio ha inflitto al ricorrente una multa di fr. 1'500.- per aver quantomeno omesso di vigilare affinché il piano scantinato non fosse dotato di riscaldamento.

                                  D.   Con giudizio 8 novembre 2005 il Consiglio di Stato ha confermato la multa, respingendo l'impugnativa contro di essa inoltrata dall'arch. RI 1.

Il Governo ha in sostanza condiviso le tesi dell'autorità comunale, ritenendo a sua volta che il ricorrente avesse violato i suoi doveri nell'istruire e nel sorvegliare l'installatore dell'impianto di riscaldamento in modo da evitare che il piano scantinato fosse allacciato all'impianto di riscaldamento.

                                  E.   Contro il predetto giudizio il soccombente si aggrava innanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato assieme alla multa inflittagli.

L'insorgente nega che l'allacciamento all'impianto di riscaldamento fosse atto a rendere abitabile il piano scantinato. Sostiene inoltre di essere stato sul cantiere venerdì 22 novembre 2002 e di non aver notato nulla che lasciasse presagire l'imminente posa delle serpentine, che sarebbero state posate a sua insaputa lunedì 25 o martedì 26 novembre 2002, giorno in cui l'autorità comunale ne ha constatato la messa in opera.

                                  F.   All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni.

Ad identica conclusione perviene il municipio, che contesta in dettaglio le tesi dell'insorgente con argomenti, che per quanto necessario saranno discussi qui appresso.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 145 LOC e 46 LE. La legittimazione attiva del ricorrente, direttamente e personalmente toccato dal giudizio censurato, è certa (art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo (art. 46 PAmm), è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). Il richiamo degli incarti dei procedimenti paralleli, promossi a carico dell'amministratore della A__________ e dell'installatore idraulico, non appare in grado di procurare la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.

2.2.1. A norma dell'art. 46 cpv. 1 LE, le contravvenzioni alla legge, ai piani regolatori e ai regolamenti edilizi comunali sono punite dal municipio con la multa sino a fr. 10'000.-. Se l'autore è recidivo, ha agito intenzionalmente o per fine di lucro, l'autorità comunale non è vincolata da questi massimi (cpv. 2). La multa va commisurata alla gravità dell'infrazione ed alla colpa (cpv. 3).

L'infrazione è soltanto formale se il trasgressore omette di chiedere il permesso per un'opera edilizia che può essere autorizzata in quanto conforme al diritto materiale. È invece anche materiale se l'opera realizzata abusivamente non può conseguire il permesso in sanatoria.

2.2. Nel caso concreto, il ricorrente afferma che il progetto approvato con licenza del 4 maggio 2001 e scelto per essere messo in esecuzione non avrebbe previsto di allacciare il piano scantinato all'impianto di riscaldamento. L'allacciamento sarebbe invece stato previsto dal progetto approvato con la successiva licenza del 18 giugno 2001.

In realtà, entrambi i progetti erano silenti su questo aspetto. Altrettanto silenti erano le licenze accordate. Il secondo progetto, a differenza del primo, prevedeva tuttavia la realizzazione di due appartamenti nella parte anteriore del piano scantinato, per cui era logico supporre che almeno la parte abitabile di questo piano fosse dotata di riscaldamento.

Comunque sia, la posa delle serpentine nel piano scantinato non può essere considerata una difformità integrante gli estremi di un'infrazione dell'ordinamento edilizio. Il controverso intervento non si scostava in effetti né dai piani approvati, né dalla licenza accordata. Tanto meno richiedeva il rilascio di un permesso in variante. Dal fatto che il progetto approvato e posto in esecuzione non prevedesse la formazione di locali abitabili al piano scantinato non si può dedurre che per allacciare tale piano al riscaldamento occorresse chiedere preventivamente il permesso. Per posare le serpentine ed allacciare il piano scantinato all'impianto di riscaldamento non occorreva alcuna licenza edilizia.

L'allacciamento di tale piano all'impianto di riscaldamento, benché potesse essere visto come una premessa per renderlo abitabile, non bastava d'altro canto per assicurarne l'abitabilità. Un locale adibito a lavanderia od a ripostiglio non diventa abitabile soltanto perché è allacciato all'impianto di riscaldamento. L'abitabilità, oltre che dal riscaldamento, è data da altri fattori, in particolare dall'illuminazione naturale (finestre) e dalle rifiniture.

L'allacciamento di una lavanderia al riscaldamento non è del resto inusuale, specialmente quando il locale deve fungere anche da essiccatoio. Né si può ignorare che il riscaldamento degli scantinati può anche essere dettato dalla necessità di assicurare l'equilibrio termico del piano sovrastante.

                                   3.   Non essendo ravvisabile nell'allacciamento dello scantinato al riscaldamento alcuna difformità rispetto al progetto approvato ed alla licenza accordata, già per questo motivo il ricorso va accolto, prosciogliendo l'insorgente dagli addebiti mossigli. La multa e la decisione governativa che la conferma vanno di conseguenza annullate siccome la posa delle serpentine senza autorizzazione non perfeziona gli estremi di una violazione formale o materiale della LE.

Dato l'esito si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia. Le ripetibili sono invece poste a carico del comune secondo soccombenza (art. 31 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 46 LE; 145 LOC; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;

dichiara e pronuncia:

1.Il ricorso è accolto.

§ Di conseguenza, sono annullate:

1.1.   la decisione 8 novembre 2005 del Consiglio di Stato (n. 5272);

1.2.   la decisione 3 giugno 2005 del municipio di CO 1.

2.Non si preleva tassa di giustizia. Il comune di CO 1 rifonderà fr. 1'000.al ricorrente a titolo di ripetibili di entrambe le istanze.

                                      3.   Intimazione a:

terzi implicati

  1. municipio di Monte Carasso, 6513 Monte Carasso, 1 patrocinato da: avv. Franco Pio Ferrari, 6501 Bellinzona, 2. Consiglio di Stato, 6500 Bellinzona,    

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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