Incarto n. 52.2005.377
Lugano 23 giugno 2006
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 21 novembre 2005 di
contro
la decisione 25 ottobre 2005 del Consiglio di Stato (n. 5119) che respinge l’impugnativa presentata dall’insorgente avverso la decisione 1. settembre 2005 con cui il CO 1 gli ha inflitto una multa di fr. 4’000.- per violazione della LE;
viste le risposte:
- 29 novembre 2005 del Consiglio di Stato;
- 5 dicembre 2005 del CO 1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che nell’ambito dei lavori di riattamento di uno stabile del nucleo di __________, il ricorrente, avv. RI 1, si è scostato dai piani approvati, innalzando la facciata rivolta verso valle di circa 80 cm e spostando il colmo del tetto di circa 90 cm verso sud;
che con giudizio 21 dicembre 2004 questo tribunale ha confermato la decisione 28 settembre 2004 con cui il Consiglio di Stato aveva respinto il ricorso inoltrato dall’avv. RI 1 con la decisione 29 luglio 2004 mediante la quale il municipio gli aveva negato la licenza in sanatoria per le opere eseguite abusivamente;
che il 20 gennaio 2005 il comune di __________ ha querelato il ricorrente per disobbedienza a decisioni di un’autorità (art. 292 CP);
che dieci giorni dopo il ricorrente ha querelato a sua volta i municipali ed il segretario di quel comune per i reati di diffamazione, subordinatamente calunnia e ingiuria, querela mendace, pubblicazione di deliberazioni ufficiali segrete, violazione del segreto d’ufficio, abuso d’autorità; reati, che sarebbero stati commessi nell’ambito della risposta all’impugnativa inoltrata al Consiglio di Stato contro l’ordine in questione;
che il 27 luglio 2005 il municipio ha notificato al ricorrente un rapporto di contravvenzione per aver eseguito opere edilizie senza la necessaria autorizzazione;
che con osservazioni del 19 agosto 2005 l’avv. RI 1 ha ricusato il sindaco per grave inimicizia ed ha chiesto che il procedimento fosse abbandonato;
che, ignorata l’istanza di ricusa, il 1° settembre 2005 il municipio ha inflitto al ricorrente una multa di fr. 4’000.per violazione della LE;
che, dopo aver assunto informazioni sui procedimenti penali in corso, il Consiglio di Stato ha escluso che fossero dati gli estremi per ricusare il sindaco;
che, esaminato il merito del ricorso, il Governo ha poi confermato il decreto di multa, respingendo le eccezioni contro di esso sollevate dal ricorrente;
che contro il predetto giudizio governativo il soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato assieme alla multa;
che l’insorgente contesta anzitutto gli accertamenti esperiti dal Servizio dei ricorsi presso le autorità penali per verificare se fossero dati gli estremi della ricusa;
che nel merito della multa, l’avv. RI 1 ripropone e sviluppa poi in questa sede le censure sollevate senza successo in prima istanza;
che il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato, che non formula osservazioni; ad identica conclusione perviene il municipio, contestando succintamente le tesi dell’insorgente;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 145 LOC; la legittimazione attiva dell’insorgente, colpito dal decreto di multa, è certa (art. 43 PAmm); il ricorso, tempestivo (art. 46 PAmm), è dunque ricevibile in ordine;
che il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm);
che non è in effetti compito specifico di questo tribunale porre rimedio alle evidenti lacune istruttorie poste in essere dal Consiglio di Stato, che, consultati gli atti dei procedimenti penali pendenti, di cui si è detto in narrativa, ha completamente omesso di documentare le risultanze degli accertamenti esperiti, acquisendo in particolare all’incarto almeno una copia degli atti visionati e dando nel contempo alle parti l’opportunità di pronunciarsi in proposito;
che, quando l’istanza inferiore ha accertato la fattispecie in modo incompleto o ha violato norme essenziali di procedura, l’art. 65 cpv. 2 PAmm permette in effetti a questo tribunale di annullare in ordine la decisione impugnata e di rinviare gli atti al iudex a quo, affinché, posto rimedio al difetto, emani un nuovo giudizio;
che, giusta l’art. 32 cpv. 1 PAmm, valgono per i membri delle autorità amministrative i motivi di astensione e di ricusa previsti dal Codice di procedura civile; in caso di contestazione decide l’autorità superiore o, trattandosi di un membro di una autorità collegiale, questa stessa autorità in assenza del membro ricusato o astenutosi;
che, nel caso concreto, con le osservazioni al rapporto di contravvenzione notificatogli, l’avv. RI 1 aveva ricusato il sindaco, adducendo in particolare il motivo della grave inimicizia previsto dall’art. 27 lett. a CPC;
che, essendo il sindaco membro di un’autorità collegiale, l’istanza di ricusa, contestata per atti concludenti dall’interessato, avrebbe dovuto essere decisa dal municipio in assenza di quest’ultimo (art. 32 cpv. 1 PAmm);
che il municipio ha semplicemente ignorato l’istanza di ricusa, emanando il decreto di multa;
che questa palese violazione di formalità essenziali giustificava da sola l’accoglimento del ricorso interposto dall’avv. RI 1 contro la multa, con conseguente rinvio degli atti al municipio, affinché statuisse anzitutto sulla domanda di ricusa del sindaco;
che, stando così le cose, il ricorso va parzialmente accolto, annullando tanto il giudizio governativo impugnato, quanto il controverso decreto di multa e rinviando, per economia di giudizio, gli atti direttamente al municipio, affinché si determini nuovamente in merito al procedimento contravvenzionale promosso a carico dell’insorgente, statuendo anzitutto sulla domanda di ricusa nel rispetto di quanto prescritto dall’art. 32 cpv. 1 PAmm;
che, dato l’esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia; le ripetibili sono invece poste a carico del comune secondo soccombenza (art. 31 PAmm);
Per questi motivi,
visti gli art. 3, 18, 28, 31, 32, 43, 46, 61, 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è parzialmente accolto .
§. Di conseguenza, sono annullate:
1.1. la decisione 25 ottobre 2005 del Consiglio di Stato (n. 5119) e la decisione 1. settembre 2005 del CO 1;
1.2. gli atti sono rinviati al municipio affinché si determini nuovamente in merito al procedimento contravvenzionale promosso a carico dell’insorgente.
2. Non si preleva tassa di giustizia. Il comune di __________ rifonderà al ricorrente fr. 400.- a titolo di ripetibili.
3. Intimazione a:
; ; ;
terzi implicati
1. CO 1 2. CO 2 3. CO 3
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario