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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 05.12.2005 52.2005.370

5 dicembre 2005·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·2,055 parole·~10 min·1

Riassunto

Rifiuto di rinnovare un permesso di dimora a una straniera che invoca in modo manifestamente abusivo il proprio matrimonio contratto con un cittadino svizzero

Testo integrale

Incarto n. 52.2005.370  

Lugano 5 dicembre 2005  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi e Matteo Cassina

segretario:

Thierry Romanzini, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 11 novembre 2005 di

RI 1 patrocinata dall' PA 1  

contro  

la risoluzione 18 ottobre 2005 (n. 4963) del Consiglio di Stato, che dichiara irricevibile l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 4 agosto 2005 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di rinnovo di un permesso di dimora;

viste le risposte:

-    18 novembre 2005 del Dipartimento delle istituzioni;

-    22 novembre 2005 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   a) RI 1 (1981), cittadina della Repubblica Orientale dell'Uruguay, si è sposata il 4 febbraio 2004 nel proprio paese d'origine con G__________ (1975), di nazionalità elvetica ed uruguaiana.

Il 4 giugno 2004 ella è entrata in Svizzera per vivere insieme al marito, ottenendo per questo motivo un permesso di dimora valido fino al 3 giugno 2005.

b) Il 12 maggio 2005, G__________ ha informato la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni che sua moglie aveva lasciato l'appartamento coniugale di __________ il 20 aprile precedente e che egli era intenzionato a divorziare dalla stessa.

Interrogato il 12 luglio 2005 dalla Polizia cantonale in merito alla sua situazione matrimoniale, egli ha confermato la separazione soggiungendo che sua moglie ha una relazione sentimentale con un altro uomo con il quale attualmente ella convive e di non essere intenzionato a ricomporre la comunione coniugale.

Analogamente interrogata il 13 luglio 2005, RI 1 ha dichiarato di avere cessato la comunione domestica d'accordo con il marito e di vivere a __________ insieme a D__________, escludendo la possibilità di riconciliarsi con il consorte.

                                  B.   a) Fondandosi sulle premesse emergenze, il 4 agosto 2005 il Dipartimento delle istituzioni ha deciso di non rinnovare il permesso di dimora a RI 1 e le ha fissato un termine con scadenza il 30 settembre 2005 per lasciare il territorio cantonale.

L'autorità ha rilevato che lo scopo per il quale tale permesso le era stato concesso era venuto a mancare in seguito all'avvenuta cessazione, nel corso del mese di aprile 2005, della vita in comune con il marito, considerato inoltre che ella aveva nel frattempo allacciato una nuova relazione sentimentale. Ha quindi ritenuto che ella invocasse il matrimonio in maniera manifestamente abusiva per continuare a soggiornare nel nostro paese (art. 4, 7, 9, 12 e 16 LDDS e 8 ODDS).

La decisione, inviata lo stesso giorno per raccomandata, non è stata ritirata dall'interessata ed è stata retrocessa al mittente.

b) Con scritto datato 24 agosto 2005, la ricorrente ha chiesto alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione di trasmetterle la predetta decisione, adducendo di non averla potuta ritirare in precedenza perché fino al 13 agosto era in vacanza.

Il 31 dello stesso mese il dipartimento le ha inviato la risoluzione, indicando che dal profilo giuridico la stessa era da considerare validamente intimata il 4 agosto precedente.

                                  C.   Con giudizio 18 ottobre 2005 il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile l'impugnativa inoltratagli il 9 settembre precedente, in quanto tardiva, il termine per ricorrere essendo scaduto il 31 agosto 2005.

Entrando comunque nel merito della vertenza, il Governo ha ritenuto che il gravame fosse da respingere per i motivi addotti dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione.

                                  D.   Contro la predetta pronunzia governativa RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rinnovo del permesso di dimora.

Secondo la ricorrente, il dipartimento avrebbe atteso fino al 31 agosto 2005 per inviarle nuovamente la decisione litigiosa, impedendole in tal modo di impugnarla entro i termini ricorsuali.

Nel merito, contesta di avere contratto un matrimonio fittizio e di invocare il vincolo matrimoniale in maniera manifestamente abusiva. Inoltre, a suo dire, le autorità inferiori avrebbero violato il suo diritto di essere sentita, non invitandola ad esprimersi prima dell'adozione del provvedimento impugnato che ritiene in ogni caso carente di motivazione.

Pur ammettendo di avere una relazione con un altro uomo e che è pendente la procedura di divorzio, pone in evidenza di essere ben integrata professionalmente, di non essere a carico dell'assistenza e di avere mantenuto sempre una buona condotta durante il suo soggiorno in Svizzera.

Invoca l'applicazione dell'art. 8 CEDU.

                                  E.   All'accoglimento del gravame si oppongono sia il Consiglio di Stato sia il dipartimento con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   1.1. In materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (art. 10 lett. a LALPS).

1.2. In ambito di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di un permesso di dimora o di domicilio, salvo laddove un diritto all'ottenimento di un simile permesso si fonda su una disposizione particolare del diritto federale o di un trattato internazionale (art. 100 cpv. 1 lett. n. 3 OG e 4 LDDS; DTF 127 II 60 consid. 1a, 126 II 425 consid. 1 con rinvii).

1.3. Giusta l'art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS, il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga di un permesso di dimora. Ai fini dell'applicazione della suddetta norma, è determinante unicamente l'esistenza di un vincolo matrimoniale giuridicamente valido (DTF 119 Ib 417 e segg. consid. 2c).

In concreto, la ricorrente risulta sempre sposata con il cittadino elvetico G__________. Di conseguenza ella ha, in linea di principio, diritto al rinnovo del permesso di dimora.

Pertanto, potendo la decisione impugnata essere dedotta davanti al Tribunale federale mediante un ricorso di diritto amministrativo, si deve concludere che la competenza di questo tribunale a statuire sull'impugnativa inoltrata da RI 1 Infatti, se il permesso sollecitato non possa esserle rinnovato è una questione di merito.

1.4. Il gravame, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).

Si può infatti rinunciare a raccogliere la testimonianza di G__________ richiesta dall'insorgente per dimostrare che essi non hanno contratto un matrimonio fittizio. Tale mezzo di prova non appare con tutta evidenza atto a procurare a questo tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio, ritenuto che il dipartimento ha deciso di non rinnovare il permesso di dimora all'interessata unicamente per essersi richiamata a un vincolo matrimoniale ormai svuotato di ogni scopo e contenuto.

                                   2.   Il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile il gravame di RI 1 per avere inoltrato l'impugnativa dopo la scadenza del termine ricorsuale.

Ora, sapere se il ricorso dinnanzi all'autorità inferiore fosse effettivamente tardivo può rimanere indeciso dal momento che l'Esecutivo cantonale, seppure a titolo abbondanziale, è entrato nel merito della vertenza e l'insorgente ha potuto prendere posizione sulla risoluzione governativa nell'ambito del suo gravame al Tribunale cantonale amministrativo.

Non è nemmeno necessario chinarsi sull'asserita violazione del diritto di essere sentita sollevata dalla ricorrente (art. 29 cpv. 2 Cost.) per non essere stata interpellata prima dell'emanazione del provvedimento litigioso che considera pure carente di motivazione, ritenuto che è stata in ogni caso sanata con l'inoltro del suo gravame al tribunale (Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, n. 2c ad art. 26 e n. 2b ad art. 61; DTF 107 Ia 1; RDAT 1982 n. 30 consid. 2b).

                                   3.   L'art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS dispone che il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora. Questo diritto - soggiunge il cpv. 2 della medesima norma - non sussiste se il matrimonio è stato contratto per eludere le prescrizioni in materia di dimora e domicilio degli stranieri, segnatamente quelle sulla limitazione del loro effettivo.

Per costante giurisprudenza, vi è abuso di diritto laddove un determinato istituto giuridico è invocato per realizzare interessi che il medesimo istituto non si prefigge di tutelare (DTF 121 I 367, consid. 3b). In relazione all'art. 7 LDDS, ciò è il caso quando il coniuge straniero di un cittadino svizzero si richiama ad un matrimonio che sussiste solo a livello formale, unicamente per ottenere il rilascio o il rinnovo di un permesso di soggiorno: un simile scopo non risulta in effetti tra quelli tutelati dalla norma in questione (DTF 128 II 145, consid. 2.2.). Va rilevato che nel formulare l'art. 7 LDDS, il legislatore ha volontariamente omesso di far dipendere il diritto del coniuge straniero di un cittadino svizzero all'ottenimento di un permesso di soggiorno dall'esistenza di una comunione matrimoniale di fatto (DTF 121 II 97 segg.): è per contro necessario che vi siano concreti indizi tali da ritenere che i coniugi non siano più intenzionati a condurre una vita in comune e rimangano uniti dal vincolo matrimoniale soltanto per ragioni di polizia degli stranieri (DTF 127 II 49, consid. 5a e rif.).

                                   4.   4.1. In concreto, il 4 giugno 2004 la ricorrente è stata posta al beneficio di un permesso di dimora annuale per permetterle di vivere nel nostro paese con il cittadino elvetico G__________ con il quale si era sposata a __________ il 4 febbraio precedente. Il 20 aprile 2005 ella si è separata dal marito per andare a vivere con D__________, con cui intrattiene una relazione sentimentale.

Dinnanzi al tribunale RI 1 ha confermato che il suo matrimonio è in crisi, soggiungendo che intende convolare a nozze con il suo attuale compagno non appena sarà pronunciato il divorzio da G__________ (ricorso, ad 3 pag. 3).

In siffatte circostanze, con l'unione coniugale gravemente turbata ed esistente solo dal Iato formale, si può ritenere che ella si appelli al proprio matrimonio con l'attuale marito al solo scopo di poter continuare a risiedere in Svizzera in attesa di sposarsi con D__________.

La posizione dell'insorgente non merita pertanto alcuna tutela sul piano giuridico in quanto, come correttamente rilevato dal Governo, manifestamente abusiva.

4.2. La ricorrente risiede nel nostro paese da circa un anno. Il suo soggiorno va quindi considerato di brevissima durata. Inoltre ella ha i suoi legami famigliari, sociali e culturali in Uruguay, dove è nata e cresciuta e risiedeva prima di giungere in Svizzera all'età di 22 anni. Per questi motivi, il suo rientro in patria non le pone alcun problema di riadattamento.

Inoltre la sua autorizzazione a svolgere un'attività lucrativa in Svizzera è soltanto una conseguenza dell'unione coniugale e non costituisce lo scopo del suo soggiorno, ragione per cui non è determinante nel presente ambito. Il fatto che ella non avrebbe mai dato adito a lagnanze di sorta durante il suo soggiorno nel nostro paese non permette quindi di pervenire ad una conclusione a lei più favorevole.

LRI 1non può prevalersi di una vita familiare intatta e vissuta ai sensi dell'art. 8 CEDU al fine di ottenere la proroga del proprio permesso di soggiorno in base a questo disposto, non essendovi più vita familiare con il marito.

Ella non può invocare in questa sede l'applicazione dell'art. 8 CEDU neanche per ottenere un nuovo permesso a seguito della sua attuale relazione con D__________, dal momento che non è coniugata con lo stesso. In questo senso, ella non potrebbe pretendere nemmeno che l'autorità sospenda la propria decisione per evitare il suo allontanamento fino alla pronuncia del divorzio e consentirle in seguito di convolare a nozze con il nuovo compagno.

                                   5.   La Sezione dei permessi e dell'immigrazione non ha pertanto disatteso le disposizioni legali invocate, decidendo di non rinnovare il permesso di soggiorno a RI 1.

                                   6.   In esito alle considerazioni che precedono il ricorso, manifestamente infondato, va pertanto respinto.

La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10 lett. a LALPS; 29 cpv. 2 Cost; 7 LDDS; 8 CEDU; 3, 18, 28, 43, 46, 60 e 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 1'000.-, sono a carico della ricorrente.

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dal- l'intimazione.

                                      4.   Intimazione a:

terzi implicati

  1. CO 1 2. CO 2    

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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