Incarto n. 52.2005.360
Lugano 15 novembre 2005
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 31 ottobre 2005 di
RI 1
contro
la decisione 20 ottobre 2005 del municipio di Lamone che revoca la decisione 9 maggio 2005 con cui ha aggiudicato all'insorgente i lavori di giardiniere relativi alla sistemazione esterna del nuovo centro civico comunale;
vista la risposta 4 novembre 2005 del municipio di Lamone;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che il 2 marzo 2005 il municipio di Lamone ha indetto un pubblico concorso, retto dalla LCPubb ed impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare i lavori di giardiniere relativi alla sistemazione esterna del nuovo centro civico comunale (FU 18/2005 pag. 1602);
che, valutate le offerte pervenutegli, il 9 maggio 2005 il municipio ha deliberato la commessa alla ditta RI 1, qui ricorrente, classificatasi al primo posto con un'offerta di fr. 6'348.40;
che tra il 17 ed il 27 giugno 2005 le parti hanno sottoscritto il contratto di appalto;
che con decisione 17 ottobre 2005 il municipio ha deciso di 1. annullare la procedura della commessa rispettivamente di 2. elaborare una nuova richiesta di preventivo, con nuovi parametri di intervento, applicando, vista l'entità della spesa, la procedura ad incarico diretto;
che la decisione era giustificata da sostanziali cambiamenti che sarebbero intervenuti nelle opere di sistemazione esterna;
che contro la predetta decisione la ditta RI 1 insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento;
che secondo l'insorgente l'unico cambiamento intervenuto consisterebbe in una diminuzione delle superfici da trattare;
che all'accoglimento del ricorso si oppone il municipio sostenendo che sarebbero intervenuti sostanziali cambiamenti;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb;
che la legittimazione attiva dell'insorgente, direttamente e personalmente toccata dal provvedimento censurato, è certa (art. 43 PAmm);
che l’art. 37 lett. d LCPubb prevede la possibilità di impugnare le decisioni di aggiudicazione e di annullamento della gara; non prevede invece la possibilità di ricorrere contro le decisioni con cui il committente revoca l'aggiudicazione;
che la dottrina vi ravvisa una lacuna che il giudice è chiamato a colmare (Peter Galli/André Moser/Elisabeth Lang, Praxis des öffentlichen Beschaffungsrecht, Zurigo 2003, n. 683, nota 1413);
che, ferma questa premessa, il ricorso, tempestivo, appare dunque ricevibile in ordine;
che il giudizio può essere emanato sulla base degli atti (art. 18 PAmm);
che, giusta l’art. 34 cpv. 1 LCPubb, in presenza di importanti motivi, il committente non è tenuto ad aggiudicare la commessa sulla base delle offerte ricevute; esso può indire una nuova gara, rinunciare totalmente o parzialmente alle prestazioni, escluso ogni obbligo di risarcimento;
che l’art. 34 LCPubb regola unicamente l'annullamento della procedura prima dell'aggiudicazione; non è dunque applicabile al caso concreto, ove non soltanto la decisione di aggiudicazione è stata adottata, ma è persino stato sottoscritto il relativo contratto d'appalto;
che la revoca di decisioni di aggiudicazione non è a priori esclusa; essa presuppone tuttavia che la decisione da revocare sia affetta da violazioni del diritto tali da giustificare un simile provvedimento dal profilo dell'attuazione del diritto oggettivo per rapporto alla sicurezza del diritto (Max Imboden/René Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, V. ed., n. 41 B II);
che la decisione di aggiudicazione qui in esame è invece immune da qualsiasi violazione del diritto; essa ha inoltre dato luogo alla stipulazione del contratto di appalto; per principio, non è dunque revocabile (Max Imboden/René Rhinow, op. cit., n. 45 B II a; diversamente Martin Beyeler, Ueberlegungen zum Abbruch von Vergabeverfahren, AJP 7/2005, pag. 786 n. 11);
che, stando così le cose, il ricorso va accolto, annullando il provvedimento impugnato;
che la tassa di giustizia è posta a carico del comune secondo soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 36, 43 LCPubb; 3, 18, 28, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza, la decisione 20 ottobre 2005 del municipio di Lamone (n. 1444) è annullata.
2. La tassa di giustizia di fr. 500.- è a carico del comune di Lamone.
3. Intimazione a:
; .
terzi implicati
CO 1
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario