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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 23.11.2005 52.2005.353

23 novembre 2005·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,267 parole·~6 min·4

Riassunto

Delibera assegnazione prestazioni d'ingegneria civile

Testo integrale

Incarto n. 52.2005.353  

Lugano 23 novembre 2005  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 25 ottobre 2005 della

RI 1 patrocinata da: PA 1  

contro  

la decisione 11 ottobre 2005 del consiglio di amministrazione della CO 1, che assegna alla CO 3 in collaborazione con l'ing. R__________ la fase A delle prestazioni d'ingegneria civile relative alla costruzione di un macello a Cresciano;

viste le risposte:

-      7 novembre 2005 della CO 1;

-      8 novembre 2005 dello studio d'ingegneria CO 3;

-      7 novembre 2005 dell'ing. R__________;

-    11 novembre 2005 dell'ULSA;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Il 25 agosto 2005 la CO 1 ha invitato per il tramite del suo consulente, ing. L__________, tre studi d'ingegne-ria a formulare un'offerta per le prestazioni d'ingegneria civile relative alla costruzione di un macello a Cresciano, opera sussidiata con un contributo unico massimo non indicizzabile di fr. 1'950'000.-. La posizione 21 dello scritto d'invito sollecitava i concorrenti a suddividere l'offerta nelle seguenti tre fasi:

A.     prestazioni fino e compreso il progetto definitivo;

B.     prestazioni per la procedura d'appalto e progetto definitivo;

C.     prestazioni per l'esecuzione comprendente la direzione lavori, la messa in esercizio e la liquidazione;

La posizione 23 dello stesso scritto indicava inoltre che nell'offerta occorreva tenere conto che il committente intende assegnare il mandato gradualmente secondo le tre fasi A, B e C, in quanto la decisione di proseguire con la costruzione è subordinata ad un limite massimo di spesa complessiva. Per questa ragione si chiede la presentazione dell'offerta suddivisa nelle tre fasi d'intervento.

Il 29 seguente l'invito è stato esteso anche alla ricorrente RI 1.

Le offerte dovevano pervenire entro il 5 settembre 2005 al presidente del consiglio di amministrazione, ing. P__________.

L'invito non stabiliva alcun criterio d'aggiudicazione.

                                  B.   In tempo utile sono pervenute alla committente le offerte dei seguenti studi d'ingegneria:

Fasi

A

B

C

Totale

CO 3

18'236.00

67'164.00

18'318.00

103'718.00

R__________

20'000.00

65'000.00

15'000.00

100'000.00

RI 1

25'000.00

57'500.00

52'500.00

135'000.00

omissi

omissis

L'11 ottobre 2005 l'ing. B__________ ha comunicato alla ricorrente che l'incarico era stato conferito allo studio CO 3 in collaborazione con l'ing. R__________. La comunicazione era sprovvista di qualsiasi motivazione e dell'indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso.

Su richiesta della ricorrente, il 14 ottobre 2005 l'ing. B__________ le ha inviato la tabella summenzionata.

                                  C.   Contro la predetta decisione di aggiudicazione, che nel frattempo aveva dato luogo alla stipulazione del contratto per la fase A, la RI 1 insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando che il mandato le sia conferito.

L'insorgente rileva in sostanza che gli altri tre studi d'ingegneria avrebbero offerto prestazioni inferiori a quelle richieste dal capitolato nella fase C, comprendente la direzione lavori, la messa in esercizio e la liquidazione. Lo stesso consulente della CO 1 ha riconosciuto di non aver adeguatamente suddiviso, in sede d'invito, le prestazioni degli ingegneri elettro e RVS da quelle dell'ingegnere civile quanto all'esecuzione e messa in esercizio, per cui l'offerta della RI 1 avrebbe dovuto essere ridotta a fr. 102'692.00 o fr. 98'500.00.

                                  D.   Il ricorso è avversato dalla CO 1 e dagli studi d'ingegneria aggiudicatari, che contestano le tesi dell'insorgente senza formulare particolari domande di giudizio.

Considerato,                  in diritto

1.La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb, alla quale la commessa è soggetta in quanto sussidiata per un importo superiore a fr. 1'000'000.-.

In quanto partecipante alla gara ad invito, all'insorgente va riconosciuta la legittimazione attiva ad impugnare la decisione di aggiudicazione (art. 43 PAmm).

Il ricorso, datato 25 ottobre 2005, non è stato inoltrato nel termine di 10 giorni dalla notifica della decisione di aggiudicazione.

Il provvedimento, oltre ad essere privo di qualsiasi motivazione, era tuttavia sprovvisto anche dell'indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso prescritta dall'art. 45 cpv. 2 RLCPubb, che non è stata fornita nemmeno con lo scritto del 14 seguente, con cui il consulente della committente ha inviato alla RI 1 quantomeno la tabella di valutazione delle offerte pervenute.

Non potendosi far sopportare all'insorgente le conseguenze di una notificazione carente (DTF 118 Ia 227 seg. consid. 2; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 26 PAmm), il ricorso va considerato tempestivo.

Irricevibile è comunque la richiesta di annullamento della delibera nella misura in cui ha per oggetto il mandato per la prima fase. Il contratto per la fase A è infatti già stato sottoscritto. Entro questi limiti, il tribunale può dunque semmai soltanto constatare l'illegittimità della decisione impugnata (art. 41 cpv. 2 LCPubb).

Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti (art. 18 PAmm).

                                   2.   Le prestazioni di servizio possono essere aggiudicate per incarico diretto se il valore della commessa non supera l'importo di fr. 150'000.00 (art. 13 cpv. 1 lett. a LCPubb).

In concreto, il valore complessivo delle prestazioni d'ingegneria da aggiudicare non supera la soglia anzidetta. Di per sé, la commessa avrebbe dunque potuto essere aggiudicata mediante incarico diretto.

Sollecitando contemporaneamente quattro studi d'ingegneria ad inoltrare un'offerta per un complesso di prestazioni di servizio esattamente definito, la CO 1 ha tuttavia inopinatamente aperto un concorso ad invito, ovvero una gara a concorrenza limitata ai sensi dell'art. 11 LCPubb. Deve quindi attenersi alla procedura adottata, anche se il suo intendimento era quello di aggiudicare la commessa mediante incarico diretto. I difetti del bando di concorso, benché importanti, non sono comunque tali comportare l'annullamento della gara.

                                   3.   L'invito ad inoltrare un'offerta, rivolto agli studi d'ingegneria interpellati, non precisava i criteri d'aggiudicazione. In mancanza di diversa disposizione, si deve ammettere che la commessa fosse da aggiudicare al concorrente che avesse inoltrato l'offerta a minor prezzo.

Ferma questa premessa, va rilevato che le offerte inoltrate dagli studi aggiudicatari sono inferiori dal profilo del prezzo a quella presentata dall'insorgente. Sia che ci si limiti a considerare la fase A, sia che si considerino tutte le tre fasi messe a concorso, come il capitolato induceva a ritenere, l'offerta della ricorrente era di almeno il 30% più cara di quella dell'ing. B__________.

A torto pretende la ricorrente che la sua offerta sia l'unica conforme alle esigenze del capitolato e che sia la più conveniente qualora fosse corretta nei termini indicati dal consulente della committente con scritto del 19 ottobre 2005. Le offerte degli studi d'ingegneria qui resistenti, prodotte dalla CO 1 a questo tribunale, non sono affatto difformi. Entrambe offrono in effetti per la fase C sia la direzione lavori, sia la messa in esercizio, sia la liquidazione. Nell'applicazione di coefficienti di calcolo dell'onorario inferiori a quelli applicati dalla ricorrente in conformità delle norme SIA, non è ravvisabile alcuna discrepanza per rapporto alle prescrizioni del capitolato (cfr. posizione 21 dello scritto d'invito).

In un caso come quello in esame, ove il confronto verte unicamente sul prezzo, qualsiasi modifica delle offerte inoltrate è peraltro esclusa. Una diversa conclusione disattenderebbe palesemente i principi fondamentali della legislazione sulle commesse pubbliche, in particolare quelli riferiti alla legalità dell'ammini-strazione, alla parità di trattamento ed all'immutabilità delle offerte dopo la loro apertura.

La decisione impugnata, ancorché scaturita da una procedura imperfetta, resiste dunque alle critiche della ricorrente.

                                   4.   Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va pertanto respinto.

La tassa di giustizia è posta a carico della ricorrente.

Per questi motivi,

visti gli art. 32, 36, 37 LCPubb; 45 RLCPubb; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è a carico della ricorrente.

                                      3.   Intimazione a:

      ; ; .

terzi implicati

  1. CO 1 2. CO 2 3. CO 3    

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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