Incarto n. 52.2005.350
Lugano 3 gennaio 2006
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 24 ottobre 2005 di
RI 1 RI 2 tutti patrocinati da: PA 1
contro
la decisione 4 ottobre 2005 del Consiglio di Stato (n. 4704), che respinge l’impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la decisione 10 gennaio 2005 con cui il municipio di __________ ha negato loro la licenza edilizia in sanatoria per la formazione di un deposito temporaneo di materiali di scavo in località S. __________ (part. 315);
viste le risposte:
- 8 novembre del Consiglio di Stato;
- 9 novembre del municipio di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Nel corso del mese di giugno del 2004 i ricorrenti hanno depositato su un fondo (part. 315) compreso nella zona industriale e commerciale (IC) di __________ alcune migliaia di metri cubi di materiale di scavo proveniente dal cantiere di un centro commerciale in corso di costruzione nelle immediate vicinanze.
Dopo aver assicurato all'autorità comunale che il materiale depositato senza permesso sarebbe stato rapidamente rimosso, il 18 ottobre 2004 gli stessi ricorrenti hanno chiesto il rilascio di una licenza in sanatoria, ribadendo che il deposito era comunque temporaneo, che il materiale non sarebbe stato movimentato e che sarebbe rimasto sul posto soltanto per il periodo strettamente necessario al riutilizzo, previsto prevalentemente per i lavori di riempimento ancora da eseguire nell’ambito del vicino cantiere.
B. Raccolto il preavviso favorevole del Dipartimento del territorio, il 10 gennaio 2005 il municipio ha negato la licenza richiesta, ritenendo che l'opera fosse contraria all’art. 44 NAPR, che esclude dalla zona IC i depositi a cielo aperto di materiali, nella misura in cui non siano connessi con attività ammesse dalla stessa norma.
C. Con giudizio 4 ottobre 2005 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l’impugnativa contro di esso inoltrata dagli istanti in licenza.
Il Governo ha in sostanza condiviso la tesi dell’autorità comunale.
D. Contro il predetto giudizio i soccombenti si aggravano davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l’annullamento e postulando il rilascio della licenza richiesta.
I ricorrenti ripropongono e sviluppano in questa sede le censure sollevate senza successo in prima istanza. Il deposito, allegano, non potrebbe essere autorizzato in altre zone del PR. Esso sarebbe inoltre connesso alle attività esercitate dalla ditta RI 1 con sede a __________. Il municipio non avrebbe infine ancora compiutamente definito l’assetto pianificatorio della zona.
E. All’accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni. Ad identica conclusione perviene il municipio, che contesta in dettaglio le tesi dei ricorrenti.
Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 21 LE. La legittimazione attiva degli insorgenti, istanti in licenza, è certa (art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo (art. 46 PAmm), è dunque ricevibile in ordine.
Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti (art. 18 PAmm). Le prove chieste dagli insorgenti (sopralluogo, testi) non appaiono invero atte a procurare a questo tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio. La situazione dei luoghi emerge chiaramente dalle fotografie ed è sufficientemente nota a questo tribunale.
2. Giusta l’art. 44 NAPR di __________, la zona IC industriale e commerciale è destinata principalmente all’insediamento di attività artigianali e industriali.
Sono pure ammesse attività commerciali e amministrative nella misura in cui siano connesse quelle di cui al precedente capoverso oppure, per le dimensioni, le ripercussioni ingenerate sull’ordinamento delle utilizzazioni o altro valido motivo pianificatorio non risultino compatibili o non possano altrimenti essere insediate nelle altre zone di PR.
Sono inoltre ammessi insediamenti amministrativi o di servizio che non implicano in misura prevalente un accesso diretto o ricorrente ad utenti singoli.
Sono invece esclusi depositi a cielo aperto di materiali, nella misura in cui non siano connessi con attività ammesse giusta le disposizioni che precedono.
La norma, contrariamente a quanto sostengono i ricorrenti, è valida e vincolante. Essa è infatti stata approvata dal Consiglio di Stato con risoluzione del 2 novembre 2000, che ha unicamente richiesto al municipio di completarla con un indice di sfruttamento. Il fatto che il municipio non abbia ancora dato seguito alla richiesta non ne limita l’applicabilità. Impedisce soltanto al municipio di rigettare le domande di costruzione a causa di un eccessivo sfruttamento. Ipotesi, questa, che nel caso concreto non si verifica.
Il divieto di depositi a cielo aperto non è generale ed assoluto. Banditi dalla zona IC sono unicamente i depositi a cielo aperto che non risultano connessi alle attività artigianali, industriali, commerciali o amministrative ammesse. Il legame deve evidentemente essere concreto. Non è sufficiente che il deposito a cielo aperto serva ad un’attività ammissibile. L'impianto deve concretamente servire ad un’attività insediata nella zona. Una diversa interpretazione, che ammettesse depositi a cielo aperto soltanto perché connessi ad attività che possono di per sé essere insediate nella zona, ma che vengono esercitate altrove, svuoterebbe altrimenti il divieto di qualsiasi portata pratica.
3. Anche se la domanda di costruzione non indica alcun termine preciso per lo smantellamento, il deposito in contestazione dovrebbe essere di carattere prevalentemente temporaneo. Stando alle indicazioni dei ricorrenti, esso servirebbe in effetti soprattutto alle esigenze del cantiere aperto ad alcune centinaia di metri di distanza, nel quale verrebbe riutilizzato il materiale depositato. Non tutto, tuttavia, ma soltanto prevalentemente, come gli stessi ricorrenti evidenziano nella relazione tecnica e come è del resto logico in questo genere di operazioni, per cui v'è da attendersi che quantitativi più o meno importanti di materiale depositato restino sul luogo fintanto che non vengano riutilizzati altrove o trovino un’altra adeguata sistemazione.
Ora, un simile impianto, esistente da un anno e mezzo a dispetto della previsione di transitorietà, non è conforme alla funzione che l'art. 44 NAPR assegna alla zona IC, poiché il deposito non è connesso ad alcuna attività industriale o commerciale insediata nel comparto in oggetto. In questa zona, i ricorrenti, in particolare la RI 1, non possiedono invero alcuno stabilimento industriale, commerciale che necessiti di un deposito a cielo aperto. L'impianto non è dunque direttamente destinato a permettere lo svolgimento di simili attività. Esso serve soltanto a soddisfare esigenze di carattere più o meno generale dei ricorrenti. Il fatto che la RI 1 abbia la sua sede a __________ non permette di giungere a conclusioni più favorevoli ai ricorrenti. Né giova alla loro causa sostenere che il deposito andrebbe ammesso, poiché non potrebbe essere collocato altrove. Non trattandosi di un’attività commerciale o amministrativa, l'impianto non può beneficiare della riserva contenuta nell’art. 44 NAPR a favore delle attività che a causa delle loro dimensioni o delle ripercussioni ingenerate sull’ordinamento delle utilizzazioni non possono essere insediate nelle altre zone di PR.
Tanto meno giova ai ricorrenti richiamarsi ad altri due o tre depositi di inerti situati nei dintorni. Anche se si trattasse di utilizzazioni effettivamente contrarie alla funzione della zona IC, non sarebbero comunque dati gli estremi per invocare con successo il principio della parità di trattamento nell'illegalità, poiché nei tre casi indicati dalla ricorrente non sono ravvisabili gli estremi di una prassi lesiva del diritto che permetta di privilegiare il principio della parità di trattamento rispetto a quello di legalità.
4. Sulla scorta di quanto precede il ricorso deve dunque essere respinto.
La tassa di giustizia è posta a carico dei ricorrenti in solido secondo soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 44 NAPR di __________; 3, 18, 28, 43, 46, 60 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2.La tassa di giudizio di fr. 800.- è a carico dei ricorrenti in solido.
3.Intimazione a:
; ; ; .
terzi implicati
1. CO 1 2. CO 2 3. CO 3
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario