Incarto n. 52.2005.347
Lugano 30 novembre 2005
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretaria:
Katia Baggi Fiala, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 24 ottobre 2005 di
RI 1
contro
la decisione 4 ottobre 2005 (n. 4710) del Consiglio di Stato, che ha respinto il ricorso inoltrato dalla ricorrente avverso la decisione su reclamo 18 maggio 2005 del DECS, Ufficio delle borse di studio e dei sussidi, in materia di borse di studio;
viste le risposte:
- 3 novembre 2005 del DECS, Ufficio delle borse di studio e dei sussidi (UBSS);
- 8 novembre 2005 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
cheRI 1, qui ricorrente, è in possesso del diploma della scuola cantonale di amministrazione;
che negli ultimi 15 anni ha partecipato a numerosi corsi in ambito socio-educativo, certificati con attestati di frequenza; dal 2000 è ideatrice e animatrice di un progetto denominato "__________", avvallato dall'autorità dipartimentale;
che il 12 dicembre 2003 ha presentato, all'ufficio cantonale borse di studio e sussidi (UBSS), una richiesta di sussidio per il perfezionamento professionale (corsi di: medicina accademica, touch for health, fiori di bach, vision gym, brain gym);
che con decisione 26/30 giugno 2004 l'UBSS ha respinto la richiesta, in quanto la formazione scelta dall'interessata non porterebbe al conseguimento di un titolo di studio riconosciuto dalle autorità sanitarie;
che, dopo vicissitudini che non occorre qui rievocare, il 21 dicembre 2004 l'UBSS ha confermato la propria decisione;
che, con giudizio 2 marzo 2005, il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile il ricorso interposto da RI 1 contro la predetta decisione e retrocesso gli atti al dipartimento competente per l'esame quale formale reclamo;
che, preso atto del rapporto negativo della Commissione consultiva per le borse di studio, con decisione 18 maggio 2005 l'UBSS ha respinto il reclamo;
che il 4 ottobre 2005 il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa presentata dall'interessata avverso la decisione dell'UBSS e confermato il diniego del sussidio, indicando che contro il suo giudizio era dato ricorso a questo tribunale entro il termine di 15 giorni;
che contro la predetta decisione, RI 1 insorge ora dinanzi a questo Tribunale, postulandone l'annullamento e la conseguente concessione del sussidio richiesto;
che secondo la ricorrente, in qualità di terapista brain gym essa adempirebbe a tutti gli effetti le condizioni per la concessione del sussidio postulato;
che all'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni e il DECS (UBSS), con argomenti che saranno discussi - per quanto necessario - in appresso;
considerato, in diritto
che prima di entrare nel merito di un'istanza o di un ricorso l'autorità esamina d'ufficio la propria competenza (art. 3 PAmm);
che il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo è dato contro decisioni di un dipartimento, di commissioni speciali e del Consiglio di Stato (art. 60 PAmm);
che la competenza di questo tribunale è regolata secondo il sistema enumerativo e non per clausola generale; deve quindi essere esplicitamente prevista dalla legge; non può essere stabilita mediante deduzione a contrario (Marco Borghi / Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, n. 2 ad art. 60 PAmm);
che le risoluzioni del Consiglio di Stato sono definitive, se la legge non prevede il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo o al Gran Consiglio (art. 55 cpv. 3 PAmm);
che la vertenza in esame trae origine dalla richiesta della ricorrente volta ad ottenere una borsa di studio (assegno, sussidio per il perfezionamento professionale; art. 1, 1a Regolamento delle borse di studio dell'8 marzo 1995, in seguito Regolamento; art. 22 Lsc);
che, giusta l'art. 20 Regolamento, all'UBSS competono le decisioni in materia di concessione di borse di studio; contro le stesse è proponibile reclamo e quindi ricorso al Consiglio di Stato (art. 23 Regolamento);
che, in concreto, nessuna norma di legge prevede la possibilità di impugnare sino al Tribunale cantonale amministrativo la decisione con cui il DECS (UBSS) nega la concessione di una borsa di studio ai sensi del regolamento in questione;
che il Consiglio di Stato doveva pertanto dichiarare definitiva la propria decisione;
che l'errata indicazione delle vie ricorsuali non può in alcun modo rendere competente un'autorità che non lo sia ex lege (DTF 124 I 258);
che il ricorso è pertanto irricevibile per difetto di competenza di questo tribunale;
che, in considerazione dell'errata indicazione dei mezzi di ricorso, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia.
Per questi motivi,
visti gli art. 22 Lsc; 1, 1a, 20, 23 Regolamento delle borse di studio; 3, 28, 55, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è irricevibile.
2. Non si prelevano né tasse né spese di giustizia.
3. Intimazione a:
; ; .
terzi implicati
1. CO 1 2. CO 2
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria