Incarto n. 52.2005.343
Lugano 15 novembre 2005
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 20 ottobre 2005 di
RI 1, 6500 Bellinzona, patrocinata da: avv. PA 1, 6501 Bellinzona,
contro
il bando del concorso 7 ottobre 2005 indetto dal municipio di Comano per l'aggiudicazione delle opere da impresario costruttore relative alle infrastrutture necessarie all'urbanizzazione della zona di Priminzino;
vista la risposta 20 ottobre del municipio di Comano;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 7 ottobre 2005 il municipio di Comano ha indetto un pubblico concorso, retto dalla LCPubb ed impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare le opere da impresario costruttore relative alle infrastrutture necessarie all'urbanizzazione della zona di Priminzino (FU 80/2005 pag. 66675). In particolare, si trattava di eseguire scavi in generale (1'700 mc), scavi per canalizzazioni (1'720 mc), scavi per condotte dell'acqua potabile (420 mc) e per cavi elettrici, telefono e gas (m 500), di muri in calcestruzzo (mc 100) nonché di posare di tubi in PVC da 160 a 800 mm (m 1'060).
Il bando stabiliva che la commessa sarebbe stata aggiudicata al miglior offerente, tenuto conto dei seguenti criteri d'aggiudicazione e fattori di ponderazione:
economicità 60 punti
programma di lavoro 20 punti
struttura e referenze del concorrente 14 punti
formazione apprendisti 6 punti
Il capitolato (pos. 224.100) precisava inoltre che le offerte sarebbero state valutate in base ai criteri d'aggiudicazione applicati in modo lineare, ad eccezione di quello riferito agli apprendisti. Per le referenze i concorrenti erano invitati a produrre un elenco dei lavori analoghi eseguiti negli ultimi 5 anni (2001–2005).
B. Contro il predetto bando di concorso la RI 1 è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.
L'insorgente, costituita nel 2003, contesta, in buona sostanza, il criterio delle referenze, giudicandolo troppo penalizzante per le imprese di recente costituzione. Il peso attribuitogli sarebbe eccessivo e violerebbe il divieto di discriminazione sancito dagli art. 5 cpv. 1 e 3 LMI.
C. Il municipio postula il rigetto dell'impugnativa, contestando le tesi dell'insorgente con argomenti che per quanto necessario saranno discussi qui appresso.
Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb. In quanto attiva come impresa di costruzione, alla ricorrente va riconosciuta la legittimazione attiva ad impugnare il bando di concorso (art. 43 PAmm).
Il ricorso, tempestivamente inoltrato contro un provvedimento impugnabile, è ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti senza istruttoria (art. 18 PAmm).
2. 2.1. Giusta l'art. 32 cpv 1 LCPubb il committente aggiudica la commessa a favore dell'offerta più vantaggiosa determinata sulla scorta di diversi criteri, quali il termine, la qualità, il prezzo, l'economicità, i costi di servizio, il servizio clientela, l'adeguatezza della prestazione, l'estetica, la compatibilità ambientale e il valore tecnico; i criteri di aggiudicazione soggiunge la norma, devono essere indicati nei documenti del bando, in ordine di importanza (cpv. 2).
Nella definizione dei criteri d'aggiudicazione e dei relativi fattori di ponderazione il committente fruisce di una certa latitudine di giudizio, che è tenuto ad esercitare in funzione delle particolarità della commessa oggetto della gara. I criteri d'aggiudicazione devono comunque essere fissati sulla base di parametri valutabili in modo oggettivo e rispettare i principi generali che governano la materia. Non devono in particolare ostacolare un'efficace concorrenza (art. 1 lett. b LCPubb).
Nella misura in cui è espressione della latitudine di giudizio che la legge riconosce al committente, la scelta dei criteri d'aggiudicazione da questi operata può essere sindacata da parte dell'autorità di ricorso soltanto nei limiti della violazione del diritto (art. 61 PAmm). Censurabili, da questo profilo, sono dunque soltanto quei criteri che si fondano su considerazioni estranee alla materia, che operano distinzioni ingiustificate e discriminatorie o che non permettono di esprimere un giudizio oggettivo e ponderato sulla bontà dell'offerta.
Analoga latitudine di giudizio va riconosciuta al committente in ordine alla definizione del peso che intende attribuire ai singoli criteri d'aggiudicazione mediante fattori di ponderazione. Circoscritto alla violazione del diritto è pure il potere di cognizione di questo tribunale in caso di contestazione di tali parametri di valutazione. Censurabili, da questo profilo, sono soltanto quei fattori che scaturiscono da un esercizio scorretto del margine discrezionale che la legislazione sulle commesse pubbliche riserva al committente in ordine alla definizione del peso che intende attribuire loro. Il controllo dell'opportunità è escluso (art. 38 cpv. 2 LCPubb).
2.2. Le cosiddette referenze servono essenzialmente ad attestare la capacità del concorrente di realizzare l'opera messa a concorso, rispettivamente di fornire la prestazione oggetto della commessa. Esse forniscono quindi anzitutto informazioni sull'idoneità del concorrente e non sulla bontà dell'offerta. La giurisprudenza e la prassi, scostandosi dalla dottrina, ammettono comunque la possibilità di utilizzarle come criteri d'aggiudicazione di natura qualitativa (STA 9.1.2004 in re C.; AGVE 1999, 329 e rimandi);
Di regola, le referenze per opere edilizie sono costituite da lavori analoghi, eseguiti dal concorrente con soddisfazione del committente, in epoca preferibilmente recente e per quanto possibile con il medesimo personale, soprattutto dirigente (quadri, specialisti). Alle referenze, specialmente quando la prestazione messa a concorso non presuppone particolari capacità tecniche od intellettuali, non va attribuito un peso eccessivo, tale da precludere l'accesso al mercato alle nuove ditte (STA 16.11. 2004 in re R.).
3. 3.1. Nel caso concreto, il committente ha anzitutto subordinato l'ammissibilità delle referenze ad un limite temporale di cinque anni. Il limite, giustificato dalla necessità di escludere referenze troppo vecchie, incapaci di fornire informazioni attendibili sulle attitudini del concorrente e quindi sulla bontà dell'offerta, non è eccessivo. Si tratta in effetti di un orizzonte temporale ragionevolmente commisurato alla normale evoluzione del progresso tecnologico e delle strutture di un'impresa di costruzione.
Contrariamente a quanto assume l'insorgente, la limitazione non è affatto discriminatoria. Essa non scaturisce in particolare da un recondito intento di ostacolare senza valida ragione l'accesso al mercato alle ditte di più recente costituzione, ma dalla giustificata preoccupazione di aggiudicare la commessa ad imprese che dal profilo dell'esperienza offrono sufficienti garanzie di affidabilità in punto ad un'impeccabile esecuzione dei lavori.
3.2. Controverso è in seguito il peso che il committente ha attribuito alle referenze ed alla struttura della ditta (14%).
L'importanza attribuita alle referenze, da valutare assieme alla struttura della ditta, non è sicuramente eccessiva, sia per rapporto ai problemi tecnici non del tutto irrilevanti che lo scavo su un'opera viaria comporta, sia per rapporto al peso assegnato al criterio relativo al prezzo, valutato oltre quattro volte tanto. In nessun caso vi si può ravvisare una discriminazione contraria ai principi sanciti dagli art. 3 e 5 cpv. 1 LMI. La controversa determinazione non tocca in effetti soltanto le ditte di recente costituzione, ma tutte le imprese partecipanti alla gara.
Tanto meno vi si può ravvisare una violazione del diritto sotto il profilo di un abuso della libertà di giudizio che la legge riconosce al committente in ordine alla definizione del peso che intende assegnare ai singoli criteri d'aggiudicazione. A maggior ragione si giustifica questa conclusione ove si consideri che il comune beneficia al riguardo di un'autonomia costituzionalmente tutelata.
4. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, l'impugnativa va di conseguenza respinta.
La tassa di giustizia è posta a carico della ricorrente secondo soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 32, 36, 37 LCPubb; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è a carico della ricorrente.
3. Intimazione a:
.
terzi implicati
Municipio di Comano, 6949 Comano,
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario