Incarto n. 52.2005.342
Lugano 12 dicembre 2005
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 20 ottobre 2005 della
RI 1 patrocinata da: PA 1
contro
la decisione 4 ottobre 2005 del municipio di Gordola che annulla la procedura relativa al concorso per opere di pavimentazione inerenti il riassetto viario del comparto Roviscaglie;
viste le risposte:
- 4 novembre 2005 della CO 4;
- 9 novembre 2005 del municipio di Gordola;
esperito un accertamento;
preso atto delle osservazioni 5 dicembre 2005 della ricorrente;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 30 novembre 2004 il municipio di Gordola ha indetto un pubblico concorso, retto dalla LCPubb ed impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare le opere di pavimentazione inerenti il riassetto viario del comparto Roviscaglie (FU 97/ 2004 pag. 8573).
Alla posizione 238.100, il capitolato stabiliva che le offerte sarebbero state vincolanti per 8 mesi a decorrere dalla data d'inoltro (fino a ottobre 2005), rispettivamente che il committente si riservava la possibilità di chiedere di prolungare ulteriormente il termine di validità.
Le offerte dovevano pervenire al committente in busta chiusa e sigillata entro il 31 gennaio 2005.
B. In tempo utile, sono pervenute al municipio le offerte di nove ditte di pavimentazione, fra cui quella della RI 1, qui ricorrente, che con un importo di fr. 832'947.75 è risultata quella a minor prezzo. Le altre erano comprese tra fr. 958'845.10 e
fr. 1'068'459.40.
Il committente ha lasciato giacere le offerte senza valutarle.
C. Con decisione 4 ottobre 2005 il municipio ha annullato il concorso, adducendo che le offerte erano scadute.
D. Contro la predetta decisione la RI 1 è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.
Secondo l'insorgente la decorrenza del termine di validità delle offerte non costituirebbe un motivo sufficientemente grave per giustificare l'annullamento della gara. Tanto più che il committente, pur avendone la possibilità, non ha intrapreso alcunché per sollecitare una proroga del termine di validità.
E. All'accoglimento del ricorso si è opposto il municipio, rilevando che le opere non verranno eseguite prima dell'autunno 2006 e che nel frattempo i costi delle opere di pavimentazione stradale si sono ridotti in misura rilevante.
Delle altre ditte concorrenti soltanto la CO 4 ha dichiarato di non avere osservazioni da formulare.
F. D'ufficio il tribunale ha richiamato dal Dipartimento del territorio (Divisione delle costruzioni) uno studio dal quale risulta che a partire dalla primavera di quest'anno i prezzi delle opere di pavimentazione stradale sono scesi in misura significativa.
All'invito rivolto alle parti a prendere posizione al riguardo, soltanto la ricorrente ha dato seguito.
Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb. In quanto concorrente, la RI 1 è legittimata ad impugnare la decisione di annullamento della gara (art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, integrati dalle informazioni assunte d'ufficio da questo tribunale (art. 18 PAmm).
2. 2.1. Giusta l'art. 34 LCPubb, in presenza di importanti motivi, il committente non è tenuto ad aggiudicare la commessa sulla base delle offerte ricevute (cpv. 1); esso può indire una nuova gara, rinunciare totalmente o parzialmente alle prestazioni, escluso ogni obbligo di risarcimento (cpv. 2).
La norma limita la libertà del committente di prescindere da un'aggiudicazione, permettendogli di interrompere la gara soltanto nel caso in cui sussistano motivi talmente gravi da far apparire una delibera ragionevolmente inesigibile.
Con questa norma, volta a circoscrivere il potere d'apprezzamento di cui dispone il committente in ordine all'aggiudicazione effettiva, si è inteso sottolineare gli obblighi che il principio della buona fede determina nell'ambito dei rapporti precontrattuali (Galli/Lehmann/ Rechsteiner, Das öffentliche Beschaffungswesen in der Schweiz, n. 453 seg.).
2.2. L'art. 34 LCPubb non precisa i motivi che possono legittimare un'interruzione della procedura. Analogamente al § 32 DirCIAP, l'art. 44 RLCPubb specifica che il committente può indire una nuova procedura di aggiudicazione o rinunciare totalmente o parzialmente alla commessa, (a) quando nessuna delle offerte presentate soddisfa ai criteri ed alle esigenze tecniche fissate nei documenti di gara, (b) quando si può contare su offerte più convenienti a seguito del mutamento delle condizioni tecniche-quadro o al venire meno del principio della concorrenza, oppure (c) quando il progetto viene modificato in modo sostanziale.
L'elenco dei motivi non è esaustivo. Suscettibili di giustificare una rinuncia all'aggiudicazione sono tutte quelle circostanze che, valutate dal profilo degli scopi perseguiti dalla LCPubb (art. 1), permettono di considerare un'interruzione della procedura compatibile con gli obblighi che l'apertura del concorso ingenera in capo al committente (RDAT 2001-II n. 41 pag. 169 seg.).
Semplici differenze di prezzo, contenute entro limiti ragionevoli, non giustificano di principio la ripetizione della procedura (RDAT 2001-II n. 41; STA 3.6.2002 in re C. SA). Né giustificano una rinuncia all'aggiudicazione i motivi che il committente poteva prevedere al momento dell'apertura del concorso.
L'interruzione della gara al fine di ripeterla va ammessa con cautela, poiché l'apertura delle offerte porta a conoscenza dei partecipanti una serie di fatti e di informazioni che possono alterare il gioco della concorrenza in caso di avvio di una nuova procedura (RDAT 2003-II n. 32).
3. 3.1. Nell'evenienza concreta, la semplice decorrenza del termine di validità delle offerte, provocata dalla apparentemente deliberata passività del committente, non costituisce una giustificazione sufficiente per interrompere la procedura di aggiudicazione. Tanto meno quando si consideri che il committente ha rinunciato ad avvalersi della possibilità di chiederne una proroga, che si era riservato con il capitolato.
Il termine di validità delle offerte non è peraltro volto a tutelare gli interessi del committente, bensì quelli dei concorrenti, limitando nel tempo gli obblighi che l'inoltro dell'offerta ingenera a loro carico nei confronti della controparte.
Secondo le regole della buona fede, che disciplinano le relazioni precontrattuali, i concorrenti che inoltrano un'offerta, hanno alla fin fine diritto di attendersi che il committente le valuti e si determini in proposito entro tempi ragionevoli. Possono, in altre parole, pretendere che il committente non le lasci semplicemente giacere in attesa che scada il termine di validità al fine di essere libero di ripetere la gara.
3.2. Il cambiamento delle condizioni-quadro, addotto dal committente soltanto in sede di risposta al ricorso, non è d'altro canto stato sufficientemente provato.
Gli elementi probatori raccolti da questo tribunale per suffragare questa tesi difensiva permettono invero di concludere che quest'anno i prezzi praticati dalle ditte minori offerenti per le opere di pavimentazione sono diminuiti in misura marcata (>25%) rispetto al preventivo interno allestito dallo Stato in base ai propri dati d'esperienza. Il committente non ha tuttavia addotto alcun elemento concreto, atto a corroborare questa deduzione, permettendo di ritenere che il cambiamento delle condizioni-quadro verificatosi a livello cantonale, sia tale da rendere verosimile - in caso di ripetizione della procedura - la presentazione di offerte più vantaggiose di quella inoltrata dalla ricorrente, che risultava sensibilmente inferiore (Δ - = 18.77%) alla media dei prezzi delle altre otto ditte classificate. Anche se non si può escludere che in caso di ripetizione della gara le nuove offerte potrebbero essere inferiori, la differenza che può essere ragionevolmente prevista (5-10%) in base allo studio allestito dal Cantone, che questo tribunale ha acquisito d'ufficio, non è comunque tale da giustificare l'annullamento della gara allo scopo di ripeterla. Vantaggi di questo ordine di grandezza possono in effetti essere facilmente previsti in tutti i casi di ripetizione della gara.
Vero è anche che il prezzo non è l'unico fattore da considerare per apprezzare il vantaggio che il committente può trarre da una ripetizione della procedura. A maggior ragione nel caso concreto, ove al criterio del prezzo era attribuito un peso del 45%. Non avendo tuttavia il committente addotto altri elementi di valutazione che permettano di giungere a conclusioni più favorevoli alle sue tesi, il prezzo rimane l'unico aspetto che può essere valutato in modo oggettivo da parte di questo tribunale.
4. Stando così le cose, non spettando a questo tribunale indagare ulteriormente per accreditare le tesi del resistente, il ricorso va accolto, annullando la decisione censurata e rinviando gli atti al municipio affinché valuti le offerte pervenutegli e statuisca in proposito.
La tassa di giustizia e le ripetibili sono poste a carico del comune secondo soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 34, 36, 37 LCPubb; 44 RLCPubb; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 4 ottobre 2005 del municipio di Gordola è annullata;
1.2. gli atti sono rinviati al municipio affinché valuti le offerte pervenutegli e statuisca in proposito.
2. La tassa di giustizia. di fr. 1'500.- è a carico del comune di Gordola, che rifonderà fr. 2'000.alla ricorrente a titolo di ripetibili.
3. Intimazione a:
; ; ; ; ; ; ; ;
terzi implicati
1. CO 1 2. CO 2 3. CO 3 4. CO 4 5. CO 5 6. CO 6 7. CO 7 8. CO 8 9. CO 9
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario