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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 16.11.2005 52.2005.336

16 novembre 2005·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·3,776 parole·~19 min·1

Riassunto

Rifiuto di rinnovare un permesso di dimora a un cittadino straniero a causa dei suoi precedenti penali - rispetto del principio di proporzionalità

Testo integrale

Incarto n. 52.2005.336  

Lugano 16 novembre 2005  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi e Matteo Cassina

segretario:

Thierry Romanzini, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 17 ottobre 2005 di

RI 1 patrocinato dall' PA 1  

contro  

la risoluzione 28 settembre 2005 (n. 4605) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 26 luglio 2005 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di rinnovo di un permesso di dimora;

viste le risposte:

-    24 ottobre 2005 del Dipartimento delle istituzioni,

-    25 ottobre 2005 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   RI 1 (1975), cittadino iugoslavo (ora dell'Unione di Serbia e Montenegro), è entrato irregolarmente in Svizzera il 21 maggio 1994, dove ha soggiornato illegalmente fino al 6 settembre 1995, svolgendo un'attività abusiva.

Per questi motivi, con decreto d'accusa 15 settembre 1995 il Procuratore pubblico lo ha condannato a 30 giorni di detenzione e all'espulsione dalla Svizzera per un periodo di 3 anni, sospesi condizionalmente con un periodo di prova di 2 rispettivamente 3 anni per infrazione alla LDDS.

Lo stesso giorno egli ha depositato una domanda d'asilo, respinta dall'autorità federale il 14 dicembre 1995. Dopo vicissitudini che non è necessario qui evocare, allo stesso è stato infine ordinato di lasciare il territorio elvetico entro il 31 luglio 1998.

                                  B.   a) Il 20 marzo 1998, RI 1 si è sposato a __________ (AG) con la cittadina svizzera S__________ (1978). A seguito del matrimonio, egli è stato posto al beneficio di un permesso di dimora.

Il 12 novembre 1998 egli ha ottenuto dalle autorità ticinesi il consenso, valido fino al 31 marzo 1999, per esercitare un'attività lucrativa nel nostro cantone. Visto che il 1° marzo 1999 egli stato raggiunto dalla consorte in Ticino, il Dipartimento delle istituzioni lo ha autorizzato a cambiare cantone e gli ha rinnovato fino al 28 febbraio 2001 il permesso di dimora che aveva ottenuto nel cantone di Argovia.

b) L'8 novembre 2000, RI 1 è stato arrestato e incarcerato.

Con sentenza 21 giugno 2001 la Corte delle assise criminali lo ha condannato a 7 anni di reclusione, all'espulsione dal territorio svizzero per 12 anni e al versamento allo Stato dell'importo di fr. 12'000.– a titolo di risarcimento compensatorio per l'illecito profitto conseguito siccome colpevole di violazione aggravata e contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti (LStup). Ha inoltre revocato la sospensione condizionale della pena di 30 giorni di detenzione pronunciata il 15 settembre 1995. L'espulsione è stata per contro sospesa con un periodo di prova di 5 anni. La sentenza è stata confermata, in ultima istanza, dal Tribunale federale il 4 marzo 2002.

A causa di tale condanna penale, il 10 maggio 2002 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni ha ammonito il ricorrente con l’avvertenza che in caso di recidiva o di comportamento scorretto, sarebbe stata presa in esame la possibilità di adottare adeguate misure amministrative.

c) Il 22 gennaio 2004 il Segretario assessore della Pretura di __________ ha accolto l'istanza di misure protettrici dell'unione coniugale introdotta dalla moglie dell'insorgente e ha autorizzato i coniugi RI 1 a vivere separatamente sotto il regime della separazione dei beni.

d) A partire dal 26 aprile 2004, RI 1 ha beneficiato del regime di semilibertà fino al 18 giugno 2005, quando è stato liberato condizionalmente.

Il 21 giugno 2005 egli ha preso in locazione un appartamento a __________, mentre il giorno successivo ha stipulato un contratto per lavorare come cameriere-barista a __________.

                                  C.   Con decisione 26 luglio 2005, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha respinto la domanda di RI 1 volta a ottenere il rinnovo del permesso di dimora e l'autorizzazione a svolgere un'attività lucrativa.

L'autorità dipartimentale ha tenuto conto del fatto che egli aveva interessato le autorità giudiziarie penali e sua moglie aveva ottenuto l'autorizzazione a vivere separati, motivo per cui non vi era più ragione che egli continuasse a soggiornare in Svizzera.

Gli ha quindi fissato un termine con scadenza il 30 settembre 2005 per lasciare il territorio cantonale.

La risoluzione è stata resa sulla base degli art. 4, 7, 9, 12 e 16 LDDS e 8 e 16 ODDS.

                                  D.   Con giudizio 28 settembre 2005, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione dipartimentale, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1.

Lasciata aperta la questione a sapere se l'interessato si richiamasse da tempo in modo manifestamente abusivo al suo matrimonio allo scopo di ottenere il rinnovo dell'autorizzazione di soggiorno, il Governo ha ritenuto che egli adempisse in tutti i casi i requisiti dell'espulsione, segnatamente a causa delle condanne penali a suo carico.

Ha inoltre considerato il provvedimento conforme al principio della proporzionalità, in quanto l'interesse pubblico a non rinnovargli il permesso di dimora era prevalente su quello dello stesso di vivere in Svizzera e il suo rientro in Patria appariva esigibile.

                                  E.   Contro la predetta pronunzia, RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando di essere posto al beneficio di un permesso di dimora.

Preliminarmente, sostiene che il provvedimento dipartimentale non verte sul mancato rinnovo, bensì sulla revoca della sua autorizzazione di soggiorno.

In seguito pone in evidenza che la sua espulsione penale è stata sospesa e di avere recentemente ottenuto la liberazione condizionale.

Ritiene la decisione in ogni caso sproporzionata, in quanto lo allontanerebbe da sua moglie con la quale ha sempre mantenuto regolari contatti anche quando era in carcere.

                                  F.   All'accoglimento del gravame si oppongono sia il dipartimento sia il Consiglio di Stato con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   Va preliminarmente rilevato che, contrariamente a quanto assume il ricorrente, il dipartimento non ha deciso di revocargli il permesso di dimora, bensì di non rinnovarglielo: l'autorizzazione è infatti scaduta il 28 febbraio 2001.

                                   2.   2.1. In materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribuna- le cantonale amministrativo a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (art. 10 lett. a LALPS

2.2. In ambito di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di un permesso di dimora o di domicilio, salvo laddove un diritto all'ottenimento di un simile permesso si fonda su una disposizione particolare del diritto federale o di un trattato internazionale (art. 100 cpv. 1 lett. n. 3 OG e 4 LDDS; DTF 128 II 145 consid. 1.1.1, 127 II 161 consid. 1a con rinvii).

2.3. Giusta l'art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS, il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga di un permesso di dimora. Ai fini dell'applicazione della suddetta norma, è determinante unicamente l'esistenza di un vincolo matrimoniale giuridicamente valido (DTF 119 Ib 417 e segg. consid. 2c).

In concreto, il ricorrente risulta sempre sposato con una cittadina elvetica. Di conseguenza egli ha, in linea di principio, diritto al rinnovo del permesso di dimora.

Pertanto, potendo la decisione impugnata essere dedotta davanti al Tribunale federale mediante un ricorso di diritto amministrativo, la competenza di questo tribunale a statuire sull'impugnativa inoltrata da RI 1 è data.

2.4. Lo straniero che ha uno stretto legame di parentela con una persona che possiede un permesso di domicilio o la nazionalità svizzera può invocare a protezione della propria vita familiare l'art. 8 CEDU. In tal caso, se il legame di parentela è intatto ed effettivamente vissuto, la libertà delle autorità cantonali di rifiutare un permesso di soggiorno è limitata e contro una decisione di rifiuto è ammissibile il ricorso di diritto amministrativo dinanzi al Tribunale federale in applicazione dell'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG (DTF 122 II 5 consid. 1e, 292 consid. 1e, 389 consid. 1b, 93 consid. 1c) e, di riflesso, nella presente sede attraverso il rinvio di cui all'art. 10 lett. a LALPS.

Per la soluzione della vertenza non è ad ogni buon conto necessario esaminare più a fondo l'intensità del vincolo familiare che lega l'insorgente alla moglie, dal momento che il gravame è ricevibile giusta l'art. 7 LDDS.

2.5. Il gravame, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).

                                   3.   3.1. L'art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS dispone che il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora. Questo diritto - soggiunge il cpv. 2 della medesima norma - non sussiste se il matrimonio è stato contratto per eludere le prescrizioni in materia di dimora e domicilio degli stranieri, segnatamente quelle sulla limitazione del loro effettivo.

Per costante giurisprudenza vi è abuso di diritto se un determinato istituto giuridico è invocato per realizzare interessi che il medesimo istituto non si prefigge di tutelare (DTF 121 I 367, consid. 3b). Sono dati segnatamente gli estremi dell'abuso, quando lo straniero si richiama ad un matrimonio che sussiste solo formalmente unicamente per ottenere il rilascio o il rinnovo di un permesso di dimora (DTF 128 II 145, consid. 2.2.).

In questo senso, è necessario che vi siano concreti indizi tali da ritenere che i coniugi non siano (più) intenzionati a condurre una vita in comune e rimangano uniti dal vincolo matrimoniale soltanto per ragioni di polizia degli stranieri (DTF 127 II 49, consid. 5a e rif.).

3.2. RI 1 è stato posto al beneficio di un permesso di dimora dalle autorità argoviesi per essersi sposato il 20 marzo 1998 a __________ con S__________. Il 12 novembre 1998 egli ha ottenuto il consenso del Dipartimento delle istituzioni per lavorare in Ticino come operaio agricolo, mentre sua moglie ha continuato a risiedere nella Svizzera Interna perché vi svolgeva la propria attività lucrativa.

A seguito del trasferimento della consorte a __________, il 1° marzo 1999 il dipartimento ha autorizzato il ricorrente a cambiare cantone di residenza e gli ha rinnovato il permesso di dimora fino al 28 febbraio 2001.

L'8 novembre 2000 egli è stato incarcerato fino al 18 giugno 2005, quando è stato liberato condizionalmente. Per quanto riguarda il periodo di detenzione del marito, il Consiglio di Stato ha rilevato che nel settembre 2002 S__________ si sarebbe trasferita nuovamente nella Svizzera tedesca per poi sottoscrivere il 17 novembre 2002 un contratto di locazione a suo nome per un appartamento a __________ a partire dal 1° gennaio 2003 dove avrebbe vissuto insieme a un altro uomo, tale D__________. Il 31 dicembre 2003 ella ha poi inoltrato alla Pretura di __________ un'istanza di adozione di misure di protezione dell'unione coniugale sia a causa della detenzione del marito per gravi reati sia perché "le divergenze tra i due coniugi sono ormai insanabili, così che una convivenza non può più essere imposta" (pto 4, pag. 5), istanza accolta dal Segretario assessore il 22 gennaio 2004, il quale ha autorizzato i coniugi a vivere separati e ordinato la separazione dei beni.

Visto quanto precede, ci si può pertanto chiedere se il ricorrente si richiami in maniera manifestamente abusiva a un vincolo coniugale privo di ogni contenuto e scopo già nel corso dei primi cinque anni di matrimonio, periodo determinante per accertare l'esistenza di un abuso di diritto in questo ambito.

Sia come sia la questione può rimanere aperta, ritenuto che il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento dipartimentale perché RI 1 adempie i requisiti dell'espulsione.

                                   4.   4.1. Il permesso di dimora, di durata limitata (art. 5 cpv. 1 prima frase LDDS), perde ogni validità in seguito ad espulsione o rimpatrio (art. 9 cpv. 1 lett. d LDDS).

Giusta l'art. 10 cpv. 1 LDDS, uno straniero può essere espulso, tra l'altro, quando è stato punito dall'autorità giudiziaria per un crimine o un delitto (lett. a) o la sua condotta in generale e i suoi atti permettono di concludere che non vuole o non è capace di adattarsi all'ordinamento vigente nel Paese che lo ospita (lett. b).

L'art. 11 cpv. 3 prima frase LDDS precisa tuttavia che una simile misura può essere pronunciata soltanto se dall'insieme delle circostanze sembra adeguata. Per valutare se tale presupposto sia adempiuto, occorre tenere conto, segnatamente, della gravità della colpa a carico dell'interessato, della durata del suo soggiorno in Svizzera e del pregiudizio che egli e la sua famiglia subirebbero in caso di espulsione (art. 16 cpv. 3 ODDS).

Non è comunque necessario che l'espulsione venga effettivamente pronunciata. E' sufficiente infatti che siano soddisfatte le condizioni fissate agli art. 10 cpv. 1 e 11 cpv. 3 LDDS (cfr. DTF 105 Ib 236 per analogia con il permesso di domicilio).

4.2. Come accennato in narrativa, in Svizzera RI 1 ha commesso diversi reati.

Con decreto d'accusa 15 settembre 1995, egli è stato condannato a 30 giorni di detenzione e all'espulsione dal territorio elvetico per un periodo di 3 anni, sospesi condizionalmente con un periodo di prova di 2 rispettivamente 3 anni per infrazione alla LDDS.

Con sentenza 21 giugno 2001, la Corte delle assise criminali lo ha riconosciuto colpevole di violazione aggravata e contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti, rispettivamente per avere partecipato a un traffico di complessivi 5'360 g di eroina - di cui 4'860 g venduti a tossicomani e 500 g oggetto di atti preparatori finalizzati al loro acquisto - e per avere consumato almeno 20 g di cocaina. Lo ha quindi condannato a 7 anni di reclusione, all'espulsione dal territorio svizzero per 12 anni, al versamento allo Stato dell'importo di fr. 12'000.– a titolo di risarcimento compensatorio per l'illecito profitto conseguito per infrazione alla LStup, sospendendo l'espulsione con un periodo di prova di 5 anni. Nel contempo, ha revocato la sospensione condizionale della pena di 30 giorni di detenzione pronunciata nei suoi confronti il 15 settembre 1995.

In particolare, la Corte ha rilevato che "lo spaccio di eroina imputabile a RI 1 concerne, sotto il profilo oggettivo, indubbiamente un caso grave: stante la soglia stabilita dalla giurisprudenza in 12 grammi di eroina pura, e dovendosi ammettere, in assenza di migliori riscontri, un grado di purezza medio di almeno il 10% per la sostanza spacciata dal prevenuto, si ha che egli ha ecceduto di almeno 40 volte il limite del caso grave. Dal profilo soggettivo il prevenuto era inoltre perfettamente consapevole della natura illecita del suo agire, nozione peraltro appartenente alla comune coscienza, sicché egli va ritenuto colpevole d'infrazione aggravata alla LStup per il traffico d'eroina, reato la cui qualifica ovviamente non muta a fronte degli ulteriori addebiti per il modico traffico di cocaina" (consid. 20, pag. 25-26).

Confermando la predetta sentenza, il 4 marzo 2002 il Tribunale federale ha considerato che "la colpa del ricorrente è grave, certo per la quantità di stupefacente trafficato e per la sua purezza, ma anche, come indicato a ragione dai giudici cantonali, a causa dell'intensità dell'attività criminosa, che si è estesa per ben 5 anni fino a raggiungere livelli allarmanti. Ma non solo. Il ricorrente, perfettamente consapevole della natura illecita del suo comportamento, ha agito a puro scopo di lucro poiché, ben integrato in Svizzera, non aveva alcuna necessità per dedicarsi al traffico illecito. Quest'ultimo gli ha procurato un guadagno superiore a fr. 100'000.–, e per aumentare tale guadagno egli non ha esitato a tagliare la sostanza stupefacente e a delegare ad un terzo il lavoro più pericoloso, ossia lo spaccio" (pag. 5).

Ora, ritenuto che la prassi considera che vi è generalmente motivo per respingere la domanda di rilascio o proroga del permesso quando le condanne a carico dello straniero raggiungono un totale di almeno due anni di detenzione (DTF 120 Ib 6 consid. 4) e che con la sua condotta in generale e con i suoi atti RI 1 ha pure dimostrato di non volere o non di non essere capace di adattarsi all'ordinamento vigente nel Paese che lo ospita, ciò che fa di lui una persona indesiderata in Svizzera, ne consegue che egli adempie i requisiti dell'espulsione giusta l'art. 10 cpv. 1 lett. a e b LDDS.

4.3. Occorre ora verificare la proporzionalità della decisione impugnata.

Contrariamente a quanto assume l'insorgente, il fatto che la pena accessoria dell'espulsione penale sia stata sospesa condizionalmente e che egli sia stato di recente liberato condizionalmente non osta al provvedimento impugnato, che è di natura amministrativa (DTF 129 II 215). L'autorità competente in materia di polizia degli stranieri persegue infatti uno scopo differente: il giudice penale tiene conto, anzitutto, del reinserimento sociale dell'interessato. Per l'autorità amministrativa è invece determinante il mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblici. Ne deriva che l'apprezzamento effettuato dall'autorità di polizia degli stranieri può avere, nei confronti dello straniero, ripercussioni più rigorose di quello dell'autorità penale (DTF 122 II 433 consid. 2b, 120 Ib 129 consid. 5, 114 Ib 1 consid. 3a).

Giova pure ricordare che la protezione della collettività di fronte allo sviluppo della criminalità, e del mercato della droga, costituisce un interesse pubblico preponderante che giustifica l'allontanamento di uno straniero resosi indegno di tali gravi reati.

Orbene, i reati commessi da RI 1 sono gravi perché commessi in un settore, come quello degli stupefacenti, sensibile dell'ordine pubblico. Tanto più che egli ha posto fine alla sua attività illegale solo a causa dell'intervento degli inquirenti (v. sentenza penale del 21 giugno 2001, consid. 21 pag. 26).

Va inoltre rilevato che RI 1 è stato incarcerato due anni e mezzo circa dopo avere ottenuto il permesso di dimora. Il suo soggiorno va pertanto considerato di corta durata. Inoltre l'esigibilità del suo rientro nella ex Iugoslavia, dove è nato e cresciuto e ha i suoi familiari, non è contestata.

Per quanto riguarda il pregiudizio che la moglie del ricorrente subirebbe con l'allontanamento del marito, va in particolare esaminato se si può esigere che ella lo segua nel suo paese d'origine. Secondo la giurisprudenza sgorgante dall'art. 8 CEDU, cui ci si può senz'altro ispirare nell'ambito dell'applicazione dell'art. 11 LDDS, la facoltà di esigere la partenza della famiglia di uno straniero dev'essere ammessa tanto più facilmente che la presenza in Svizzera di costui, a causa del suo comportamento, risulta indesiderabile, ritenuto inoltre che il solo fatto che non si possa pretendere dai membri della famiglia che lascino la Svizzera non costituisce, di per sé, un motivo sufficiente per accogliere il ricorso (DTF 122 II 5 consid. 2; 120 Ib 130 consid. 4a).

Ora, se già vi erano dubbi che la relazione tra i coniugi RI 1 fosse effettivamente vissuta già nel corso dei primi cinque anni di matrimonio (consid. 3.2.), ve ne sono ancora di più dopo l'istruttoria esperita dall'Esecutivo cantonale. Da tali accertamenti risulta che, se da una parte nella prima metà del 2003 S__________ ha invero reso diverse volte visita al marito in carcere, dall'altra con uno scritto del 19 aprile 2005 alla Pretura di __________ ella ha dichiarato di non avere alcuna intenzione di ricongiungersi con il marito, il quale ha ancora indicato nel contratto di lavoro del 22 giugno 2005 di vivere sempre separato. Va pure rilevato che la moglie dell'insorgente lavora nella Svizzera Interna (ricorso ad 8).

Bisogna in ogni caso considerare che anche se il vincolo matrimoniale fosse ancora intatto, tale circostanza non permetterebbe di mutare il giudizio adottato dall'autorità inferiore. Certo, appare improbabile che la consorte, cittadina svizzera, possa seguire il ricorrente in Serbia e Montenegro, qualora volesse continuare a vivere insieme a suo marito, già per il sistema socioculturale di quel Paese assai differente dal nostro.

D'altro canto, la presenza in Svizzera dell'insorgente risulta indesiderabile a causa del suo comportamento, ciò che è di sicuro peso nell'ambito della ponderazione degli interessi in causa. Va inoltre tenuto conto che, prima di sposarsi, S__________ era verosimilmente al corrente che suo marito aveva soggiornato illegalmente in Svizzera. Orbene, quando il coniuge - anche svizzero - conosce o avrebbe dovuto conoscere, al momento del matrimonio, l'esistenza di motivi che potrebbero indurre l'autorità di polizia degli stranieri a rifiutare all'altro coniuge l'autorizzazione di risiedere sul suolo elvetico, deve contare sull'eventualità che egli debba vivere la propria vita di coppia all'estero (DTF 120 Ib 16 consid. 4d; 110 Ib 201). In questo senso, ella non poteva escludere che suo marito correva il rischio di non vedersi rinnovare un giorno o l'altro il permesso di soggiorno qualora egli avesse interessato nuovamente le autorità giudiziarie penali.

La misura adottata permette comunque al ricorrente di rientrare in Svizzera nell'ambito delle normative per i turisti. In tal modo, le relazioni con sua moglie - sempre che esistano ancora - rimangono in ogni caso salvaguardate, qualora ella non voglia trasferirsi nel paese d'origine del marito.

                                   5.   Stante quanto precede, l'interesse privato di RI 1 a poter vivere la propria vita in Svizzera non risulta preminente rispetto all'interesse della collettività ad impedire ad uno straniero, che ha commesso reati molto gravi e ha dimostrato di avere difficoltà ad adattarsi all'ordinamento legale elvetico, di soggiornare nel nostro paese.

Pertanto, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione non ha disatteso le disposizioni legali invocate non rinnovando il permesso di dimora al ricorrente. Difatti, la decisione censurata non procede da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento che la legge riserva all'autorità di polizia degli stranieri in ordine alla valutazione dell'adeguatezza della misura intrapresa.

                                   6.   Il diritto al rispetto della vita privata e familiare di cui all'art. 8 CEDU non è assoluto. Un'ingerenza nell'esercizio di tale diritto è ammissibile giusta l'art. 8 n. 2 CEDU "in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui". In questo contesto, va effettuata una ponderazione di tutti gli interessi pubblici e privati in gioco.

Ora, tenuto conto che il rifiuto di rinnovare il permesso di dimora al ricorrente scaturisce da una corretta ponderazione tra l'interesse dello straniero a che egli possa continuare a risiedere in Svizzera e l'interesse pubblico contrario, ne consegue che, anche qualora egli fosse legittimato ad invocare l'art. 8 CEDU, la censura andrebbe respinta.

                                   7.   In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque respinto.

La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 8 CEDU; 4, 5, 7, 10, 11 LDDS; 8, 16 ODDS; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia e le spese, per complessivi fr. 800.–, sono a carico del ricorrente.

                                   3.   Contro la presente decisione, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.

                                      4.   Intimazione a:

terzi implicati

  1. CO 1 2. CO 2    

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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