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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 16.11.2005 52.2005.335

16 novembre 2005·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,604 parole·~8 min·1

Riassunto

Contestazione clausola bando di concorso

Testo integrale

Incarto n. 52.2005.335  

Lugano 16 novembre 2005  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretaria:

Micol Morganti, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 14 ottobre 2005 della

RI 1 patrocinati da: PA 1  

contro  

il bando di concorso 21 settembre 2005 indetto dal DFE per l'aggiudicazione di opere da metalcostruttore-serramenti e porte esterne in alluminio- occorrenti all'Organizzazione sociopsichiatrica cantonale Mendrisio- Padiglione Servizi Generali;

vista la risposta 2 novembre 2005 della Sezione della logistica;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

A.     RA 1 (DFE) ha indetto un pubblico concorso, retto dalla LCPubb, per aggiudicare le opere da metalcostruttore - serramenti e porte in alluminio occorrenti all'Organizzazione sociopsichiatrica cantonale (Padiglione Servizi Generali) a Mendrisio (FU n. 76/2005 del 23.9.05 pag. 6353 seg.).

Alla posizione (b) il bando di concorso stabiliva che l'oggetto della gara d'appalto erano delle opere da metalcostruttore (serramenti e porte esterne in alluminio) i cui quantitativi principali erano così suddivisi:

- finestre                          ca. mq. 220

- porte                              ca. mq. 65

- parapetti vetrati            ca. mq. 45

- pensiline vetrate          ca. mq. 14

Il bando autorizzava pure il consorziamento [cfr. posizione (g)] e indicava che i documenti di gara sarebbero stati messi a disposizione dei concorrenti gratuitamente a partire dal 5 ottobre 2005 [cfr. posizione (i) n. 2]. Il relativo capitolato d'appalto e modulo d'offerta al suo punto 226.100 specificava inoltre che per le opere da vetraio era autorizzato il subappalto.

L'ultima posizione del bando (p) avvertiva infine che contro gli atti d'appalto era data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 10 giorni dalla data di messa a disposizione degli atti di concorso.

B.     Contro il bando di concorso RI 1 è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che gli elementi del bando del concorso siano annullati e che l'incarto sia rinviato al DFE affinché avvii una nuova procedura aperta anche ai vetrai. La ricorrente rileva che questi ultimi sarebbero stati illegalmente e arbitrariamente esclusi dalla commessa litigiosa nonostante il capitolato d'appalto contempli rilevanti interventi nel campo della vetreria.

C.    All'accoglimento del ricorso si oppone la Sezione della logistica del DFE (SLog), negando anzitutto la legittimazione attiva alla ricorrente. Nel merito, la SLog osserva che le opere da vetraio costituiscono il 10-14% della commessa. La scelta di limitare l'eventuale partecipazione dei vetrai come subappaltanti sarebbe pertanto legittima.

D.    Con decreto 17 ottobre 2005 il presidente del Tribunale cantonale amministrativo ha concesso, inaudita altera parte, l'effetto sospensivo al ricorso limitatamente all'apertura delle offerte.

Considerato,                  in diritto

1.1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb, alla quale la commessa è assoggettata.

1.2. Anche se le opere da vetraio costituiscono soltanto una parte della commessa in esame, l'interesse fatto valere dalla ricorrente, attiva in questo specifico settore, può essere considerato degno di protezione legittimandola a ricorrere (art. 43 PAmm).

1.3. Le contestazioni sollevate dall'insorgente riguardano essenzialmente la clausola (b) del bando che limita l'oggetto del medesimo alle opere da metalcostruttore.

Il controverso bando è stato pubblicato sul FU di venerdì 23 settembre 2005, distribuito per posta il giorno seguente. Il termine di 10 giorni per impugnarlo, fissato dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb, ha quindi iniziato a decorrere domenica 25 settembre 2005.

Il ricorso, inoltrato soltanto il 14 ottobre 2005, appare dunque tardivo. Esso può nondimeno essere considerato tempestivo in base al principio della buona fede.

La clausola (p) del bando apparso sul FU indicava in effetti che contro gli atti d'appalto era data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 10 giorni dalla data di messa a disposizione degli atti di concorso ( 5 ottobre 2005). Questa clausola non è invero conforme al diritto, in particolare alla perentorietà dei termini fissati dalla legge (art. 11 LCPubb), poiché fa dipendere la decorrenza del termine di ricorso da una data fissata dall'autorità , anziché dalla pubblicazione del bando, rispettivamente dalla notifica della documentazione di gara agli interessati che ne hanno fatto richiesta (STA 11 luglio 2005 in re C. SA). Benché lesiva del diritto, essa può comunque essere invocata in base al principio secondo cui l'erronea indicazione dei termini di ricorso non può nuocere all'insorgente. Sarebbe invero eccessivo pretendere che i ricorrenti si rendessero conto che le prescrizioni del bando dovevano essere impugnate entro 10 giorni dalla pubblicazione sul FU.

1.4. Il ricorso, ricevibile in ordine, può essere evaso sulla base degli atti (art. 18 PAmm).

2.2.1. Giusta l'art. 20 LCPubb, il committente può esigere dall'offerente la prova dell'idoneità finanziaria, economica e tecnica. A tal fine precisa i criteri di idoneità, tenuto conto della legislazione speciale (cpv. 1). Possono essere richieste, soggiunge la norma, le prove di idoneità indicate nel bando o nella relativa documentazione (cpv. 2).

I criteri di idoneità permettono al committente di stabilire il profilo che l'offerente deve presentare in funzione delle caratteristiche della commessa e servono a verificare preliminarmente le attitudini dei concorrenti ad eseguire le opere o ad assumere l'incarico oggetto del concorso. Nella definizione dei criteri d'idoneità il committente fruisce di una certa latitudine di giudizio, che è tenuto ad esercitare in funzione delle particolarità della commessa oggetto della gara (STA 16 giugno 2003 in re G.; Peter Galli/André Moser/Elisabeth Lang, Praxis des öffentlichen Beschaffungs-rechts, n. 284 seg.). I criteri d'idoneità devono comunque essere fissati sulla base di parametri oggettivi, apparire adeguatamente rapportati all'importanza della commessa e rispettare i principi generali che governano la materia. Essi non devono in particolare ostacolare un'efficace concorrenza (art. 1 lett. b LCPubb).

Nella misura in cui si fonda sulla latitudine di giudizio che la legge riconosce al committente, la scelta dei criteri d'idoneità operata dal committente può essere censurata da parte dell'autorità ricorso soltanto nella misura in cui integra gli estremi di una violazione del diritto (art. 61 PAmm). Censurabili, da questo profilo, sono quindi soltanto quei criteri che si fondano su considerazioni estranee alla materia, che non permettono di esprimere un giudizio ponderato sulle attitudini dei concorrenti, che ledono il principio della parità di trattamento o che limitano senza ragionevole motivo la libera concorrenza (STA 16 maggio 2002 in re G. e llcc).

2.2. L'art. 38 RLCPubb impone inoltre al committente di indire i concorsi, di regola, per ogni singola categoria di arti e mestieri. Tale obbligo non è tuttavia assoluto; per le commesse edili, se circostanze tecniche e organizzative lo giustificano, il committente può in effetti appaltare l'intera opera ad un unico offerente, che si rende responsabile nei suoi confronti per la sua prestazione e per quelle delle altre categorie artigianali (art. 39 RLCPubb).

Anche la decisione di procedere mediante appalto generale soggiace all'apprezzamento del committente. È dunque sindacabile da parte di questo tribunale unicamente nei limiti del controllo di legalità (art. 61 PAmm). Censurabili sono soltanto le decisioni lesive del diritto, segnatamente sotto il profilo di un esercizio abusivo del potere discrezionale che la legge riconosce al committente.

2.3. Il consorzio tra offerenti, dispone infine l'art. 23 cpv. 1 LCPubb, è di principio ammesso. Il committente, secondo il cpv. 2 di detta norma, può tuttavia limitare o escludere questa possibilità nel bando. Al contrario, il subappalto è vietato salvo se ammesso negli atti di gara (art. 24 LCPubb).

La limitazione e l'esclusione della possibilità di consorzio, rispettivamente l'ammissione del subappalto sono parimenti rimesse all'apprezzamento del committente. Anch'esse possono dunque essere censurate soltanto nella misura in cui integrano gli estremi di una violazione del diritto, in particolare sotto il profilo dell'abuso di potere.

3.Nell'evenienza concreta, la commessa ha essenzialmente per oggetto opere da metalcostruttore che ammontano complessivamente all'86-90% delle prestazioni messe a concorso. Tale circostanza permette da sola di escludere che si possa rimproverare al committente di aver abusato della libertà riconosciutagli dalla LCPubb in ordine alla definizione dei criteri d'idoneità per aver limitato la partecipazione alle ditte di metalcostruzione.

Il fatto di avere implicitamente limitato la partecipazione della categoria dei vetrai unicamente in qualità di subappaltanti, nonostante possa apparire discutibile alla ricorrente, è comunque sostenibile in relazione a quelli che sono i vantaggi derivanti al committente per avere un unico responsabile di riferimento per la prestazione fornita.

La sostituzione degli infissi e dei serramenti di un edifici abbisogna sicuramente l'intervento coordinato di diverse ditte specialistiche. Appare dunque giustificato l'interesse del committente ad affidare la commessa ad un solo operatore responsabile nei suoi confronti anche per le prestazioni dei subappaltanti, anziché ad un consorzio, ente effimero, nel quale la suddivisione delle responsabilità fra i membri non è sempre immediatamente riconoscibile. Tanto più che, come suesposto, gli interventi riguardanti le opere da vetraio, nel caso concreto, sono limitati a lavori di minore importanza.

Contrariamente a quanto assume l'insorgente, la limitazione del diritto di partecipare alla gara qui in esame non disattende né i principi della legislazione sulle commesse pubbliche, né quelli fondamentali del diritto pubblico. La limitazione della facoltà del consorziamento risulta giustificata da ragioni tecniche ed organizzative che prevalgono chiaramente sull'interesse della ricorrente. Essa è inoltre parzialmente compensata dalla possibilità di subappalto per i lavori da vetraio. La promozione di un'efficace concorrenza, perseguita dall'ordinamento cantonale sulle commesse pubbliche (art. 1 lett. b LCPubb), appare d'altro canto sufficientemente assicurata dal confronto che la gara suscita fra le ditte di metalcostruzione.

4.      Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque respinto.

La tassa di giustizia, commisurata unicamente al lavoro occasionato dall'impugnativa, senza tener conto del valore della commessa, è posta a carico dei ricorrenti secondo soccombenza.

Per questi motivi,

visti gli art. 1, 20, 22, 36, 37 LCPubb; 38 e 39 RLCPubb; 3, 18, 28, 43, 60 e 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è a carico della ricorrente.

                                      3.   Intimazione a:

    ; , .  

terzi implicati

  CO 1 rappr. da: RA 1    

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             La segretaria

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