Incarto n. 52.2005.332
Lugano 12 ottobre 2005
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale amministrativo
Lorenzo Anastasi
assistito dalla segretaria:
Micol Morganti, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 7 ottobre 2005 della
RI 1
contro
il bando di concorso indetto dal municipio di Torricella-Taverne per le opere di impresario-costruttore inerenti un nuovo rifugio pubblico di PCi in zona Traversee a Taverne;
letti ed esaminati gli atti;
richiamato l'art. 48 PAmm;
ritenuto, in fatto
che il 16 settembre 2005 il municipio di Torricella-Taverne ha indetto un pubblico concorso, retto dalla LCPubb ed impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare, in particolare, i lavori di costruzione del nuovo rifugio pubblico di protezione civile in località Traversee, a Taverne (FU n. 74, pag. 6231);
che contro il predetto bando, con ricorso 7 ottobre 2005, è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo la RI 1chiedendone il completamento e postulando una nuova pubblicazione sul FU;
considerato, in diritto
che giusta l'art. 48 PAmm l'autorità di ricorso può, immediatamente o dopo richiamo degli atti, decidere di respingere il ricorso se esso si riveli inammissibile o manifestamente infondato;
che prima di entrare nel merito di un'istanza o di un ricorso, l'autorità esamina d'ufficio l'adempimento dei presupposti processuali (art. 3 PAmm);
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb, legge alla quale la commessa pubblica soggiace giusta l'art. 2 cpv. 1 primo comma LCPubb;
che in quanto possibile concorrente al bando, la ricorrente è legittimata a contestarne gli atti che ne definiscono il quadro (art. 43 PAmm e 37 lett. a LCPubb);
che gli elementi del bando sono considerati decisioni impugnabili singolarmente mediante ricorso al Tribunale cantonale amministrativo nel termine di 10 giorni (artt. 36 e 37 lett. a LCPubb);
che il bando di pubblico concorso litigioso al suo punto k) prevede espressamente la facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 10 giorni a partire dal 23 settembre 2005, ovverosia dal momento del ritiro degli atti di concorso;
che, a prescindere dal fatto che l'insorgente abbia invero potuto constatare delle eventuali carenze del bando di pubblico concorso già a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del medesimo sul FU, in ogni caso, il termine di ricorso è iniziato a decorrere al più tardi il 24 settembre 2005 ed è giunto a scadenza il 3 ottobre 2005, ossia 10 giorni dopo il termine imposto dal bando di concorso (art. 10 PAmm);
che, pertanto, il presente ricorso, inoltrato il 7 ottobre 2005 per lettera raccomandata, è tardivo;
che il ricorso va dunque dichiarato irricevibile senza che sia necessario entrare nel merito delle censure addotte dall'insorgente;
che la tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della ricorrente secondo soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 2, 36 e 37 LCPubb; 3, 10,18, 43, 48, 60 e 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è irricevibile.
2. La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 400.- sono poste a carico della ricorrente
3. Intimazione a:
.
terzi implicati
Il presidente del Tribunale cantonale amministrativo
La segretaria