Incarto n. 52.2005.267
Lugano 7 dicembre 2005
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 29 agosto di
RI 1, , RI 2, , entrambi patrocinati da: avv. PA 1, ,
contro
la decisione 5 luglio 2005 del Consiglio di Stato (n. 3422), che annulla la decisione 29 dicembre 2004 con cui il municipio di CO 2 ha rilasciato ai ricorrenti la licenza edilizia per chiudere con una parete in muratura il vano sottostante la tettoia adibita a posteggio annessa alla loro casa d'abitazione (part. 1007);
viste le risposte:
- 6 settembre 2005 del Consiglio di Stato;
- 29 settembre 2005 del municipio di CO 2;
- 3 novembre 2005 di CO 1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che il 30 giugno 2004 i ricorrenti hanno chiesto al municipio di CO 2 il permesso di chiudere con una parete in muratura, dotata di aperture, il vano, ad uso deposito attrezzi, situato sotto la tettoia adibita a posteggio annessa alla loro casa d'abitazione (part. 1007);
m 2.20
m 3.70
che alla domanda si è opposta CO 1, proprietaria di un fondo (part. 1024) situato nelle immediate vicinanze, che ha contestato l'intervento sia dal profilo formale, sia dal profilo materiale;
che con decisione 29 dicembre 2004 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo l'opposizione della vicina qui resistente;
che con giudizio 5 luglio 2005 il Consiglio di Stato ha annullato la predetta licenza, accogliendo l'impugnativa contro di essa inoltrata dalla vicina opponente;
che il Governo ha in sostanza ritenuto che il manufatto fosse una costruzione principale perché supera l'altezza massima (m 3.00), prescritta dall'art. 16 NAPR;
che l'intervento non potrebbe essere autorizzato, poiché il fabbricato non rispetta né la distanza minima dal confine verso la part. 1005, né quella tra edifici, distando meno di 6.00 m dall'abi-tazione alla quale serve;
che contro il predetto giudizio i soccombenti si aggravano davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annulla-mento e postulando il ripristino della licenza accordata loro dal municipio;
che, in sostanza, gli insorgenti sostengono che la costruzione sarebbe comunque accessoria, poiché potrebbe beneficiare dell'abbuono sulle altezze massime previsto dall'art. 14 cpv. 4 NAPR per costruzioni realizzate su terreni in pendio; l'intervento rientrerebbe comunque nei limiti degli interventi ammissibili secondo l'art. 39 RLE;
che il Consiglio di Stato postula il rigetto dell'impugnativa senza formulare osservazioni;
che il municipio ne sollecita invece l'accoglimento per motivi che verranno discussi qui appresso, mentre CO 1 rende noto di disinteressarsi del procedimento, avendo raggiunto un accordo con i vicini qui ricorrenti;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall' art. 21 LE; la legittimazione attiva dei ricorrenti, beneficiari della licenza annullata, è certa (art. 43 PAmm); il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm), è dunque ricevibile in ordine;
che il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm); la situazione dei luoghi e dell'oggetto della contestazione emerge chiaramente dalla documentazione e dai piani versati agli atti; il sopralluogo sollecitato dai ricorrenti non appare dunque atto a procurare a questo tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti;
che secondo l'art. 16 cpv. 1 lett b NAPR di A__________, sono accessorie le costruzioni che non sono alte più di m 3 alla gronda;
che la costruzione in esame non può essere considerata accessoria, poiché verso valle è alta m 5.90;
che, a torto, i ricorrenti ritengono di poter beneficiare dell'abbuo-no sull'altezza massima delle singole zone, che l'art. 14 cpv. 4 lett. b NAPR permette al municipio di concedere su terreni di pendenza superiore al 20% in ragione di 6 cm per ogni grado di pendenza oltre al 20% fino ad un massimo di m 2.80;
che, a prescindere dall'aberrante confusione che la norma fa tra gradi e percentuali (1° ≠ 1% !), la costruzione in esame, alta m 5.90, supera infatti, seppur di poco (+ m 0.10), il limite di m 5.80, che scaturisce dalla somma dell'altezza massima ammessa per le costruzioni accessorie (m 3.00) e dell'abbuono massimo che può essere concesso (m 2.80);
che, peraltro, se si considera che l'abbuono può essere concesso sulle altezze massime fissate dalle disposizioni delle singole zone, appare quantomeno dubbio che possa essere accordato anche sull'altezza massima fissata da una prescrizione di carattere generale, qual è l'art. 16 NAPR disciplinante le costruzioni accessorie;
che, a giusto titolo, il Consiglio di Stato ha quindi considerato la costruzione come un edificio principale;
che, ferma questa premessa, la licenza non poteva comunque essere negata;
che è ben vero che la costruzione in oggetto disattende, seppur per pochi centimetri, sia la distanza minima dal confine (m 3.00), sia la distanza tra edifici (m 6.00) prescritte dalle norme di zona;
che è tuttavia altrettanto vero che secondo l'art. 39 RLE, edifici esistenti in contrasto con il diritto entrato successivamente in vigore in possono essere mantenute e riparate, rispettivamente trasformate in modo non sostanziale, se il contrasto col nuovo diritto non pregiudica in modo apprezzabile l'interesse pubblico o quello dei vicini;
che, nel caso concreto, la chiusura con una parete in muratura del vano sottostante alla tettoia adibita ad autorimessa si configura palesemente come una trasformazione non sostanziale di un edificio esistente in contrasto con il PR entrato successivamente in vigore; la destinazione e gli ingombri della costruzione esistente restano invero immutati;
che il contrasto è minimo e non pregiudica né l'interesse pubblico, né quello dei vicini; erano dunque date tutte le premesse per rilasciare la controversa licenza;
che, stando così le cose, il ricorso va accolto, annullando il giudizio governativo censurato e ripristinando la licenza accordata dal municipio ai ricorrenti;
che non avendo la vicina opponente resistito all'impugnativa si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia;
che le ripetibili sono poste a carico dell'opponente limitatamente alla prima istanza; quelle di questa sede sono invece addebitate allo Stato, unico resistente.
Per questi motivi,
visti gli art. 21, 40, 41 LE; 14, 16 NAPR di A__________; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 5 luglio 2005 del Consiglio di Stato (n. 3422) è annullata e riformata nel senso che
1.2. la licenza edilizia 29 dicembre 2004 rilasciata dal municipio di CO 2 ad RI 1 e RI 2 è confermata ed il ricorso di CO 1 respinto;
2. Non si prelevano né spese, né tassa di giustizia.
3. Le ripetibili di fr. 1'000.- sono a carico di CO 1 nella misura di fr. 400.- e dello Stato per il resto (fr. 600.-).
4. Intimazione a:
; ; .
terzi implicati
1. CO 1 1 patrocinata da: PA 2 2. CO 2 3. CO 3 4. CO 4
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario