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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 28.11.2005 52.2005.262

28 novembre 2005·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·844 parole·~4 min·1

Riassunto

Ordine di demolizione e sgombero rifiuti

Testo integrale

Incarto n. 52.2005.262  

Lugano 28 novembre 2005  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Raffaello Balerna, quest'ultimo in sostituzione del Matteo Cassina, astenuto

segretario:

Flavio Canonica, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 25 agosto 2005 di

RI 1 patrocinata da: PA 1  

contro  

la decisione 28 giugno 2005 (n. 3235) del Consiglio di Stato, che ha parzialmente accolto il ricorso presentato dalla ricorrente contro la risoluzione 30 marzo 2005 con cui il CO 1 le aveva ordinato di demolire le baracche di legno ubicate sul fondo n. 224 RFD di __________, fuori della zona edificabile, nonché di allontanare vari rifiuti ivi depositati;

viste le risposte:

-    6 settembre del Consiglio di Stato;

-    6 settembre 2005 del CO 1;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                         che RI 1 è proprietaria del mapp. n. 224 RFD di __________, un fondo abbandonato situato fuori della zona edificabile, sul quale insistono delle baracche edificate abusivamente;

che sulla particella sono altresì depositati numerosi rifiuti di vario genere;

che con risoluzione 30 marzo 2005 il __________ ha ordinato alla ricorrente di demolire e sgomberare le baracche, nonché di allontanare i rifiuti e sistemare il fondo;

che il municipio ha fondato il provvedimento sull'art. 26a NAPR di Gerra Verzasca e sulla clausola generale di polizia;

che contro la predetta risoluzione municipale la ricorrente è insorta davanti al Consiglio di Stato, che ha parzialmente accolto il gravame;

che l'Esecutivo cantonale ha confermato l'ordine di rimuovere i rifiuti, ritenuto che giusta l'art. 26a NAPR i proprietari sono tenuti a mantenere i propri fondi in modo decoroso;

che ha invece annullato il provvedimento, nella misura in cui ordinava la demolizione delle baracche di legno, in quanto il municipio avrebbe omesso di raccogliere il preavviso del Dipartimento del territorio, come disposto dall'art. 47 RLE;

che contro il suddetto giudizio governativo, RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che la decisione municipale venga annullata;

che secondo la ricorrente il municipio avrebbe abusato del proprio potere di apprezzamento;

che, ritenuta l'assenza di urgenza, l'autorità comunale avrebbe infatti dovuto impartire l'ordine di demolizione e di ripristino del fondo a coloro i quali hanno effettivamente depositato in modo abusivo i rifiuti ed edificato i controversi manufatti senza il consenso della proprietaria, ovvero ai perturbatori per comportamento;

che alla luce degli ingenti costi di ripristino (stimati dalla ricorrente in fr. 7'000.–) e dell'esiguo valore del fondo, l'ordine municipale sarebbe inoltre sproporzionato;

che all'accoglimento del gravame si oppongono il Consiglio di Stato, senza formulare osservazioni, e il CO 1, che rinvia alle osservazioni presentate davanti alla precedente istanza ricorsuale;

considerato,                   in diritto

                                         che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dagli art. 208 LOC, 45 e 21 LE; la legittimazione della ricorrente è certa (art. 43 PAmm); il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria;

che giusta l'art. 26a NAPR (marginale: manutenzione dei terreni), normativa riferita al piano delle zone del comune di __________, i proprietari di terreni devono mantenere i propri fondi in modo decoroso (cpv. 1); essi, in particolare, devono provvedere periodicamente al taglio ed all'allontanamento della vegetazione cresciuta, alla cura di eventuali piantagioni esistenti (vigna o piante da frutta), alla manutenzione e riparazione di manufatti che fanno parte del fondo, onde evitare immissioni eccessive a carico dei fondi confinanti (cpv. 2);

che, come osservato dal municipio nella propria risposta davanti al Consiglio di Stato, con il suddetto disposto il legislatore comunale ha d'un lato inteso salvaguardare gli interessi dei vicini confinanti, dall'altro l'interesse pubblico legato al decoro, all'estetica e alla salubrità dei fondi;

che, ritenuta la latitudine di giudizio che compete all'autorità comunale nell'interpretazione del diritto autonomo, non sono ravvisabili validi motivi per scostarsi dall'interpretazione fornita dal municipio, secondo cui rientrano nel campo d'applicazione del suddetto disposto anche operazioni di pulizia come l'allontanamento di eventuali rifiuti dai fondi;

che nemmeno la ricorrente contesta tale deduzione;

che l'ordine di sgomberare i rifiuti depositati abusivamente sul fondo in questione non presta dunque il fianco a critiche;

che esso appare del tutto proporzionato; i costi di ripristino preventivati dalla ricorrente (fr. 7'000.–), oltretutto riferiti anche alla demolizione delle baracche, non sono suffragati dal benché minimo riscontro probatorio e appaiono addotti per necessità di causa;

che, contrariamente a quanto assume la ricorrente, l'art. 26a NAPR non presuppone una particolare gravità dello stato di disordine del fondo, né l'urgenza ad intervenire;

che tale disposto autorizza dunque il comune ad ordinare la pulizia di una proprietà, senza che sia necessario identificare eventuali perturbatori per comportamento;

che, stante quanto precede, il ricorso va dunque respinto;

che la tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza.

Per questi motivi,

visti gli art. 43 LE; 47 RLE; 26a NAPR di __________;18, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 800.–, sono a carico della ricorrente.

                                      3.   Intimazione a:

    ; ; ; .

terzi implicati

  1. CO 1 2. CO 2 3. CO 3    

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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