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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 19.10.2005 52.2005.259

19 ottobre 2005·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,694 parole·~8 min·4

Riassunto

Formazione di una gabbia/recinto in zona di mantenimento

Testo integrale

Incarto n. 52.2005.259  

Lugano 19 ottobre 2005  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretaria:

Micol Morganti, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 22 agosto 2005 di

RI 1, , RI 2, , patrocinati da: avv. PA 1, ,  

contro  

la decisione 28 giugno 2005 del Consiglio di Stato (n. 3247), che respinge l’impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la decisione 31 gennaio 2005 con cui il municipio di __________ ha loro negato la licenza in sanatoria per la formazione di un recinto in località __________);

viste le risposte:

-    6 settembre 2005 di CO 2, CO 2, CO 3 e CO 4;

-    6 settembre 2005 del CO 5;

-    6 settembre 2005 del CO 6;

-    8 settembre 2005 del municipio di CO 1;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

A.     I ricorrenti RI 2 sono comproprietari di un piccolo fondo (part. __________ di151 mq), situato alle __________ nella zona di mantenimento (ZM), sul retro della loro casa d'abitazione.

Senza chiedere alcun permesso, una dozzina di anni or sono, i ricorrenti hanno costruito sul fondo una sorta di gabbia, costituita da un'intelaiatura metallica di 47 mq, alta m 2.50 ed avvolta tanto sui lati, quanto verso l'alto da una rete metallica a maglia fine.

Su richiesta del municipio, il 2 agosto 2004 chiesto il permesso in sanatoria per il manufatto realizzato abusivamente.

Alla domanda si sono opposti i vicini qui resistentiCO 3

Con decisione 31 gennaio 2005, il municipio ha negato il rilascio della licenza edilizia in sanatoria, ritenendo il manufatto contrario all'art. 30 cpv. 2 NAPR del comune, che nella zona di mantenimento non ammette nuove costruzioni.

                                  B.   Con risoluzione 28 giugno 2005 il Consiglio di Stato ha confermato la predetta decisione, respingendo il ricorso contro di essa inoltrato dagli istanti in licenza.

L’Esecutivo cantonale ha in sostanza ritenuto che le NAPR fossero esaustive in merito agli interventi autorizzabili nella zona in oggetto e che il manufatto litigioso non ne facesse parte. Il Governo ha inoltre rilevato che il tempo trascorso dall’edificazione alla decisione in sanatoria fosse ininfluente ai fini del rilascio del permesso.

                                  C.   Avverso il predetto giudicato governativo RI 1 insorgono ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l’annullamento e postulando il rilascio della licenza rifiutata.

Secondo i ricorrenti, l’art. 30 cpv. 2 NAPR avrebbe carattere esemplificativo. La recinzione in oggetto sarebbe una costruzione accessoria conforme alle prescrizioni di zona, che non comporta un impatto più rilevante rispetto alle opere ammesse.

La loro buona fede dovrebbe essere tutelata sia per il lungo tempo trascorso dall’edificazione, sia perché il diritto allora vigente esonerava dal chiederne l’autorizzazione.

D.    All’accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato senza formulare particolari osservazioni. Ad identica conclusione giungono il municipio ed i resistenti, contestando succintamente le tesi degli insorgenti con argomenti che saranno discussi nei seguenti considerandi. I vicini opponenti rilevano in particolare che nel recinto vengono custoditi una trentina di gatti, una decina di cani, un'anatra e diversi conigli.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 21 LE. La legittimazione attiva degli insorgenti, istanti in licenza e quindi personalmente toccati dal giudizio impugnato, è pacifica (art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo (art. 46 PAmm), è dunque ricevibile in ordine.

Il ricorso può essere evaso sulla base degli atti (art. 18 PAmm), senza procedere ad un’istruttoria. L’esperimento del sopralluogo postulato dai ricorrenti non appare infatti necessario all’evasione della pratica, in quanto le planimetrie e la documentazione fotografica annesse agli atti, permettono di farsi un’idea sufficientemente precisa della situazione dei luoghi e dell’oggetto della contestazione.

                                   2.   2.1. Secondo l’art. 30 NAPR di L__________, il comprensorio della protezione della riva del lago è una zona nella quale tutti gli aspetti caratteristici e di pregio dell’ambiente lacuale devono essere salvaguardati e tutelati. La zona di mantenimento (M), in cui si trova il fondo dei ricorrenti, è la zona nella quale hanno priorità la protezione e la salvaguardia dell’ambiente lacuale.

In questa zona sono ammesse la riattazione, la manutenzione ed il rifacimento delle costruzioni nel rispetto delle volumetrie e delle caratteristiche ambientali ed estetiche esistenti.

Per comprovate esigenze funzionali sono permessi ampliamenti delle volumetrie esistenti per un massimo del 10%, a condizione che l’ambientamento e l’estetica delle costruzioni lo consentano. Non è permessa la costruzione di nuovi edifici.

È permessa la costruzione di nuovi arredi per giardino, quali piscine aperte, pergolati, depositi per attrezzi, campi da gioco, a condizione che l’ampliamento e la salvaguardia della zona e della vegetazione pregiata lo consentano.

2.2 Le zone di mantenimento degli insediamenti sono zone di utilizzazione speciale che l’art. 33 OPT permette di designare giusta l’art. 18 LPT per la conservazione di piccoli insediamenti fuori delle zone edificabili (STA 22 febbraio 1995 in re comune di S. e D.). Esse non sono edificabili soltanto a titolo eccezionale, quando ricorrono i presupposti dell’art. 24 LPT. Sono zone limitatamente edificabili (beschränkte Bauzonen), ovvero zone nelle quali l’attività edilizia può di principio essere autorizzata mediante licenza ordinaria (art. 22 LPT) quando risultano soddisfatte le particolari condizioni di edificabilità fissate dalle norme di zona.

2.3. Per principio, nella zona M qui in esame sono ammessi soltanto interventi di carattere conservativo. Conformemente alle sue finalità possono essere soltanto mantenute, riattate ed eventualmente rifatte le costruzioni esistenti. Modici ampliamenti delle volumetrie esistenti possono essere autorizzati soltanto a determinate condizioni. La costruzione di nuovi edifici è vietata. Questo divieto non distingue tra costruzione principale e costruzione accessoria. È pertanto da presumere che anche le costruzioni accessorie siano vietate.

È tuttavia permessa la costruzione di nuovi arredi per giardino, che la norma elenca a titolo apparentemente esemplificativo.

Le NAPR non definiscono né la nozione di edificio, né quella di arredo da giardino. La nozione di edificio, contrapposta nel diritto federale a quella di impianti, non è del resto univoca e valevole per tutto l'ordinamento edilizio (DFGP/UPT, Commento LPT, Berna 1981, ad art. 22 n. 5). Le finalità dell'art. 30 NAPR e la contrapposizione degli edifici agli arredi per giardino inducono comunque a ritenere che gli edifici siano essenzialmente costituiti dalle opere di sovrastruttura che determinano un certo ingombro, mentre gli arredi per giardino siano da riferire soprattutto agli impianti destinati alla fruizione ed al godimento degli spazi esterni alle costruzioni esistenti.

                                   3.   La controversa opera edilizia presenta tutte le caratteristiche di una gabbia destinata alla detenzione di piccoli animali domestici. Essa è costituita da castello formato da 14 elementi verticali in ferro a sezione quadrata (50 x 50 mm), alti m 2.50 e legati fra loro alla sommità da ulteriori elementi orizzontali. L'intera struttura è ricoperta, rispettivamente chiusa lateralmente da una fitta rete metallica. Al suo interno si notano alcune casette di plastica destinate al gioco dei bambini, un paio di tavolini ed una panca.

Ai fini del giudizio non occorre stabilire se l'opera serva principalmente alla detenzione di animali, come sostengono i vicini opponenti, od alla custodia di bambini, come invece affermano i ricorrenti senza escludere la prima funzione. Né occorre stabilire se si tratti di una costruzione accessoria o meno. Al limite, non sarebbe nemmeno necessario accertare se sia da considerare come un edificio o meno. È infatti sufficiente verificare se sia configurabile alla stregua di un arredo per giardino, ossia se pos-sa essere qualificata come un impianto riconducibile all'unica categoria di opere edilizie ammissibili nella zona di manutenzione.

Il municipio l'ha escluso ravvisandovi gli estremi di una costruzione stabile e permanente, ossia di un edificio vietato dall'art. 30 NAPR.

Benché opinabile, la deduzione regge alla critica dei ricorrenti. Il manufatto determina in effetti un ingombro di un certo rilievo. Anche se non definisce uno spazio completamente chiuso, atto a riparare persone e cose dalle intemperie, la sua volumetria appare chiaramente percettibile a qualsiasi osservatore esterno.

L'incerta destinazione, che i ricorrenti non hanno mai chiaramente precisato, non permette d'altro canto di annoverarlo nella categoria degli arredi per giardino, ossia delle opere destinate alla fruizione degli spazi esterni. Nella misura in cui è destinato alla semplice custodia dei bambini, nulla giustifica una copertura con travi e rete metallica. Nella misura in cui è invece destinato alla detenzione di animali domestici, non lede invece l'art. 30 NAPR escluderlo dalla categoria degli arredi per giardino.

Nulla allegano d'altro canto i ricorrenti che permetta di considerare insostenibile la tesi dell'autorità comunale, laddove attribuisce al manufatto la qualifica di edificio, negandogli implicitamente quella di arredo da giardino.

Trattandosi dell'applicazione di una norma del diritto comunale autonomo, le istanze di ricorso devono limitarsi a verificare che l'interpretazione datale dal municipio non proceda da un abuso della latitudine di giudizio che le nozioni di edificio e di arredo per giardino riservano all'autorità comunale. Questo tribunale non può dunque sostituire la sua interpretazione a quella tutto sommato sostenibile adottata dal municipio. Una diversa conclusione favorevole alle tesi dei ricorrenti risulterebbe chiaramente lesiva dell'autonomia comunale.

                                   4.   La censura di violazione della buona fede sollevata dai ricorrenti è infondata. Per accertare se una costruzione sia conforme alla legge, è determinante, in linea di principio, il diritto vigente al momento in cui la costruzione o la trasformazione ha avuto luogo (Adelio Scolari, op. cit., N. 1282; RDAT II-1994, N. 44).

Ora, il manufatto litigioso è stato edificato circa 12 anni or sono. Le NAPR di L__________ risalgono al 1986, mentre l’attuale LE è entrata in vigore nel 1993. Sia dal profilo formale, sia da quello materiale, l'ordinamento edilizio attuale è rimasto invariato. Tanto allora, quanto oggi l'opera era soggetta a permesso di costruzione.

Le restrizioni della proprietà erano d'altro canto le stesse.

Nulla possono dunque dedurre i ricorrenti in loro favore dal lungo tempo trascorso in ordine all'obbligo del permesso ed ai presupposti per il suo rilascio.

                                   5.   In esito ai precedenti considerandi, il ricorso deve pertanto essere respinto ed il giudizio governativo impugnato confermato insieme al diniego della licenza edilizia pronunciato dal municipio.

La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 18, 22, 24 LPT; 33 OPT; 21 LE; 3 RLE; 30 NAPR di L__________; 3, 18, 28, 31, 43, 46, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia e le spese, per complessivi fr. 800.- sono poste a carico dei ricorrenti in solido.

                                      3.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             La segretaria

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