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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 11.11.2005 52.2005.257

11 novembre 2005·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·2,062 parole·~10 min·1

Riassunto

Lienza edilizia in sanatoria per la formazione di una recinzione in zona agricola

Testo integrale

Incarto n. 52.2005.257  

Lugano 11 novembre 2005  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretaria:

Micol Morganti, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 22 agosto 2005 di

RI 1 patrocinato da: PA 1  

contro  

la decisione 28 giugno 2005 del Consiglio di Stato (n. 3243) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 1. dicembre 2004 con cui il municipio di CO 1 gli ha negato la licenza in sanatoria per la formazione di una recinzione ai mappali n. __________ RF;

viste le risposte:

-    CO 1;

-    CO 2;

-    6 settembre 2005 del CO 3;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

A.     a) A seguito di un sopralluogo e di un preavviso favorevole da parte dell'Ufficio forestale IV circondario, il 12 ottobre 2004 RI 1 ha inoltrato al CO 1 una domanda in sanatoria per la formazione di una recinzione alta circa 1.30 m (2.6 m nei punti più pericolosi) ai mappali n. __________ RF in località __________, fuori della zona edificabile (zona agricola). Lo scopo di tale intervento sarebbe stato quello di proteggere la giovane selva castanile presente sui sedimi dai danni provocati da animali al vago pascolo e selvatici, oltre che ridurre il pericolo di erosione del terreno e formare un pascolo per pecore.

b) Con avviso cantonale del 25 novembre 2004, i Servizi generali si sono opposti al rilascio del summenzionato permesso edilizio, ritenendo che il progetto non adempisse i requisiti dell'art. 24 LPT.

c) Il 1. dicembre 2004 il municipio di __________ ha pertanto deciso di negare a RI 1 il rilascio della licenza edilizia a posteriori.

B.     Contro la predetta decisione municipale, il soccombente è insorto presso il Consiglio di Stato chiedendone l'annullamento.

Con decisione 28 giugno 2005, il Governo ha respinto il gravame, ritenendo che la recinzione fosse in contrasto con i criteri pianificatori applicabili in materia di utilizzazione dei sedimi ubicati fuori delle zone edificabili, in particolare con i disposti dell'art. 24 LPT.

C.    Contro tale pronuncia RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo postulandone l'annullamento e chiedendo il rilascio della licenza edilizia litigiosa.

Innanzitutto il ricorrente censura la mancanza di accertamenti da parte dell'autorità cantonale e invoca pertanto la violazione del diritto di essere sentito postulando nel contempo un complemento istruttorio. Inoltre il medesimo, come aveva già fatto invano dinnanzi all'Esecutivo cantonale, sostiene che il preavviso positivo dell'autorità forestale avrebbe dovuto essere preso in considerazione. Infine l'insorgente afferma che la recinzione adempirebbe il requisito dell'ubicazione vincolata e quello dell'interesse pubblico atteso che lo scopo prefissato sarebbe quello di rimboschire la zona e mantenerla in buono stato.

                                  D.   L'impugnativa è avversata dal Consiglio di Stato che non formula particolari osservazioni, come pure dall'UDC. Il municipio si rimette al giudizio di questo Tribunale.

Considerato,                  in diritto

1.1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La legittimazione attiva dell'insorgente, istante in licenza e quindi personalmente toccato dal giudizio impugnato, è pacifica (art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm), è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il ricorso può essere evaso sulla base degli atti (art. 18 PAmm), senza procedere ad un'istruttoria. L'esperimento del sopralluogo postulato dal ricorrente non appare infatti necessario all'evasione della pratica, in quanto i piani catastali e la documentazione fotografica prodotta permettono di formarsi un'idea sufficientemente precisa della situazione dei luoghi e dell'oggetto della contestazione. Per lo stesso motivo, priva di fondamento appare la censura di violazione del diritto di essere sentito (art. 29 Cost.) in relazione al rifiuto del Consiglio di Stato di procedere ad una visita in luogo. Di conseguenza, la valutazione anticipata negativa della prova richiesta resiste pienamente alle critiche dell'insorgente.

2.2.1. Edifici o impianti possono essere costruiti o trasformati solo con l'autorizzazione dell'autorità (art. 22 cpv. 1 LPT, 67 cpv. 1 LALPT, 1 cpv. 1 LE). Il rilascio di una licenza edilizia si rende necessario in particolare per la costruzione, la trasformazione rilevante (ivi compreso il cambiamento di destinazione) e la demolizione di edifici ed altre opere, come pure per apportare importanti modifiche alla configurazione del suolo (art. 1 cpv. 2 LE). La licenza edilizia dev'essere concessa se i progetti presentati sono conformi alle disposizioni legali in materia di polizia delle costruzioni, di pianificazione del territorio nonché alle altre norme di diritto pubblico applicabili alla domanda presentata (art. 2 cpv. 1 LE).

                                         2.2. Di principio, l'autorizzazione a costruire edifici o impianti può essere rilasciata soltanto se essi sono conformi, dal profilo della destinazione, alla funzione prevista dal piano regolatore per la zona di utilizzazione (art. 22 cpv. 2 lett. a LPT e 67 cpv. 2 LALPT). Tale norma sancisce il principio della conformità di zona. Secondo questo principio possono essere autorizzati soltanto interventi edilizi la cui destinazione s'integra convenientemente nelle finalità della zona interessata. Ai fini del rilascio del permesso occorre quindi che gli edifici e gli impianti previsti servano all'utilizzazione assegnata alla zona. Non basta che non la contraddicano, ossia che  non ostacolino un'utilizzazione della zona conforme alle finalità perseguite dall'ordinamento pianificatorio. Per essere autorizzate le nuove costruzioni devono risultare adeguatamente connesse alla funzione attribuita alla zona in cui si collocano (Adelio Scolari, Commentario, N. 471 e segg.).

Nelle zone agricole possono essere autorizzate solo nuove costruzioni che siano in connessione sufficientemente stretta con l'utilizzazione agricola del terreno o destinate a consentire l'esercizio di certe attività agricole o di allevamento (DTF 116 Ib 134; 112 Ib 273; Scolari, Diritto amministrativo, parte speciale, N. 911 e giurisprudenza ivi menzionata).

                                         Edifici e impianti devono dunque essere adeguati, segnatamente per quanto riguarda la loro ubicazione e destinazione, ai bisogni oggettivi di tali attività (DTF 114 Ib 131).

2.3. In concreto, i sedimi del ricorrente sono situati fuori della zona edificabile. La recinzione, secondo il ricorrente, avrebbe come obiettivi di tutelare la selva castanile, ridurre l'erosione del terreno e formare un pascolo per pecore. Il ricorrente non svolge nessuna attività agricola sulle particelle in oggetto, del resto egli non lo ha mai neppure sostenuto. Pertanto, visto quanto suesposto, manifestamente la recinzione in oggetto non ha alcuna connessione con la funzione assegnata alla zona.

Di conseguenza, non rispondendo alle finalità della zona di situazione, l'intervento in contestazione non può di principio beneficiare di un permesso ordinario.

Potrebbe semmai apparire conforme alla zona in questione solo una protezione individuale degli alberi di proprietà del ricorrente oppure l'installazione di recinzioni mobili, eventualmente elettriche, che impediscano agli animali d'accedere ai vitigni, come giustamente sostenuto dal Consiglio di Stato e già confermato in altre situazioni analoghe da questo tribunale (cfr. STA 31 luglio 1998 in re S.; 5 settembre 2000 in re G.; 17 maggio 2005 in re B.).

Non occorre infatti posare opere di cinta stabili e permanenti. L'intervento contrasterebbe con un principio basilare della politica agraria che vuole i fondi liberi da ostacoli in modo da poter essere coltivati e sfruttati razionalmente (STA 17 maggio 2005 suindicata).

                                   3.   3.1. Occorre ora esaminare se l'intervento possa beneficiare di un'autorizzazione eccezionale ai sensi dell'art. 24 LPT.

Secondo tale norma, in deroga al principio della conformità di zona, fuori delle zone edificabili possono essere eccezionalmente rilasciate autorizzazioni per la costruzione o il cambiamento di destinazione di edifici o impianti non conformi alla funzione prevista per la zona di utilizzazione, a condizione che la loro destinazione esiga un'ubicazione fuori della zona edificabile (lett. a) e che non vi si oppongano interessi preponderanti (lett. b). I due requisiti devono essere adempiuti cumulativamente (DTF 123 II 256 consid. 5, 119 Ib 442 consid. 4a).

Il requisito dell'ubicazione vincolata ha carattere oggettivo e alla realizzazione di tale requisito devono essere posti criteri rigorosi (Adelio Scolari, Commentario, N. 530 e segg.). Occorre infatti che sia necessario realizzare l'edificio o l'impianto fuori del territorio edificabile per motivi d'ordine tecnico, inerenti all'esercizio o alla natura del terreno (DTF 119 Ib 442, consid. 4a). Motivi puramente finanziari, personali o di comodità non sono sufficienti (DTF 124 II 252 consid. 4a). Il vincolo può anche essere negativo, imposto cioè dall'esclusione di ogni altra ubicazione in zona edificabile (DTF 115 Ib 295).

Inoltre non devono esservi interessi preponderanti che si oppongano all'autorizzazione sollecitata. Il criterio che presiede alla valutazione degli opposti interessi in gioco richiesta dall'art. 24 lett. b LPT ruota attorno alle finalità e ai principi della pianificazione del territorio giusta gli artt. 1 e 3 LPT (DTF 117 Ib 28 consid. 3, 114 Ib consid 268).

3.2. Nell'evenienza concreta, nonostante le censure sollevate dal ricorrente, non si può certo ritenere che il manufatto esiga un'ubicazione vincolata. Non lo è in senso positivo, perché nulla esige che l'opera di cinta sorga fuori dalle zone edificabili. Ma non lo è nemmeno in senso negativo, poiché la destinazione di questa costruzione non esclude affatto la possibilità di realizzarla all'interno delle zone edificabili. Infatti, lo scopo essenzialmente protettivo perseguito dalla recinzione può essere conseguito tanto all'interno, quanto all'esterno della zona edificabile.

Dopotutto le ragioni sollevate dal ricorrente in merito alla salvaguardia dell'area boschiva, riguardano essenzialmente l'aspetto dell'interesse pubblico ex art. 24 lett. b LPT.

A questo proposito va rammentato che le condizioni poste dall'art. 24 LPT sono cumulative. Mancando il requisito dell'ubicazione vincolata, la licenza non può essere rilasciata.

In ogni caso va rilevato che l'interesse perseguito dal ricorrente può essere ritenuto di ordine pubblico (tutela del patrimonio boschivo indigeno, protezione del suolo) ma non è certamente preponderante rispetto a quelli che sono gli interessi pianificatori generali. In particolare l'art. 14 LFo e l'art. 10 LCFo prescrivono che l'area forestale deve essere accessibile a chiunque e vietano la formazione di recinzioni o altre costruzioni che ne limitano l'accesso. Pertanto, nemmeno il requisito dell'interesse pubblico preponderante è dato.

Ne consegue che nemmeno dal profilo dell'art. 24 LPT la licenza edilizia per la formazione di una recinzione può essere concessa. Il ricorso, riguardo questo aspetto, non può pertanto trovare accoglimento.

4.L'insorgente contesta pure che il Dipartimento del territorio non abbia tenuto conto dell'avviso favorevole emesso dall'Ufficio forestale competente.

L'avviso del Dipartimento costituisce la sintesi dei preavvisi dei singoli settori dell'Amministrazione cantonale e, ove sia il caso, anche federali. Il Dipartimento non può semplicemente trasmettere i preavvisi dei vari uffici al municipio, lasciando ad esso il compito di coordinarli e di sintetizzarli; l'avviso dipartimentale, siccome vincolante per il municipio, deve pertanto essere simile ad una decisione. Divergenze interne devono essere risolte dall'ufficio preposto al coordinamento della materia (in casu l'UDC); il preavviso non può cioè contenere contraddizioni (art. 25a LPT; Adelio Scolari, Commentario, N. 798).

Il Dipartimento è quindi tenuto ad effettuare un primo controllo a livello giuridico tra i vari pareri. A seguito di un'attenta analisi e in presenza di preavvisi discordanti, se vi sono gli estremi per negare una precisa licenza edilizia, le valutazioni alla base della decisione devono dunque esser solidamente motivate e essere talmente forti da inficiare di principio il progetto. È dunque obbligatoria una valutazione oggettiva, sulla base della visione globale di tutti i disposti legislativi applicabili e non solo di quelli applicabili settorialmente (Marco Lucchini, Compendio giuridico per l'edilizia, pag. 236 i.f.).

Nel caso specifico dunque, l'opposizione del Dipartimento, anche ammettendo un eventuale preavviso favorevole dell'Ufficio forestale, non può essere censurata. Infatti l'Autorità cantonale, come ben emerge dallo scritto, ha valutato oggettivamente la situazione sulla base della LPT, la quale impone i requisiti minimi. Una ponderazione globale obbliga pertanto l'Autorità a negare la licenza qualora questa non li adempia, come nel caso di specie, e ciò indipendentemente dall'osservanza di quelli che sono i disposti relativi ad un solo settore come può essere quello della legislazione forestale. Del resto, l'opposizione dei Servizi generali, visto quanto precede, risulta perfettamente esente da critiche.

Ne consegue che anche questa censura deve essere respinta.

5.Stante tutto quanto precede il gravame va dunque senz'altro respinto siccome infondato.

La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 29 Cost; 1, 3, 22, 24, 25a LPT; 67 LALPT; 14 LFo, 10 LCFo; 1, 2 LE; 21, 28, 43, 46, 60, 61, 65 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia e le spese di fr. 800.- sono a carico del ricorrente.

                                   3.   Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel termine di 30 giorni dalla notifica.

                                      4.   Intimazione a:

    ; ; ; ; Ufficio federale dello sviluppo territoriale, Kochergasse 10, 3003 Berna.

terzi implicati

  1. CO 1 2. CO 2 3. CO 3    

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             La segretaria

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