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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 07.09.2005 52.2005.249

7 settembre 2005·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,547 parole·~8 min·1

Riassunto

fornitura e installazione dell'arredamento della cucina

Testo integrale

Incarto n. 52.2005.249  

Lugano 7 settembre 2005  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 8 agosto 2005 delle

RI 1 RI 2 tutte patrocinate da: PA 1  

contro  

la decisione 28 luglio 2005 del municipio di Sementina, che esclude le offerte delle ricorrenti ed aggiudica alla CO 1 la fornitura e l'installazione dell'arredamento della cucina della palestra e della sala multiuso;

vista la risposta 22 agosto 2005 del municipio di Sementina;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

A.     Il 9 maggio 2005 il municipio di Sementina ha indetto un pubblico concorso, retto dalla LCPubb ed impostato secondo la procedura libera, per la fornitura e l'installazione dell'arredamento della cucina della palestra e della sala multiuso (FU n. 38/2005 pag. 3346). Il capitolato avvertiva che:

le posizioni base del modulo d'offerta comprendono in principio apparecchi della ditta Electrolux. Con il consenso della ditta stessa e segnatamente del suo rappresentante in Ticino vengono allegati all'offerta i disegni redatti dalla ditta Electrolux. Sono possibili varianti alle posizioni purché il livello qualitativo degli apparecchi e degli accessori sia almeno equivalente.

L'oggetto della commessa era definito come segue (pos. 1.01):

BE2-WS-C.3

Forno per friggere, cuocere e per pasticceria

58015/89x800x1510 mm

Descrizione

Dimensioni 800x800x1410 mm

Potenza 12 kW

Tensione 400V/3-N

2 vani di cottura frittura GN2/1

Dimensioni 550x700x270 mm

Potenza 5.5 kW

Armadio riscaldante

Dimensioni 540x700x370 mm

Potenza 1.4 kW

Esecuzione:

Costruzione autoportante, completamente in acciaio inossidabile

Vani di cottura in acciaio inossidabile con appoggi laterali in lamiera, estraibile per la pulizia. Con robusta porta autochiudente a  cerniera, isolazione termica efficace e scarico vapore

Elementi riscaldanti all'interno. Riscaldamento inferiore coperto da placca in ferro fucinato. Riscaldamento inferiore e superiore regolabili individualmente tramite termostato con spia. Riscaldamento superiore con regolatore di potenza in aggiunta.

Armadio riscaldante con pareti interne in acciaio inossidabile e appoggi laterali. Ponte a battente con cerniere a desta e sinistra. Riscaldamento regolabile tramite termostato con lampada spia

2 vassoi per torte e 2 griglie compresi.

Con zoccolo in acciaio al cromonichelio H mm 110

La posizione 1.08 del capitolato prevedeva inoltre la fornitura di una

Stufa da ristorazione

Consistente in:

Te 69

Elemento tavolo in ACN

594855 / 600x900x900

Accessibile da un lato solo

Esecuzione:

Costruzione autoportante, completamente in acciaio inossidabile.

Ripostiglio aperto con 1 ripiano regolabile in altezza. Copertura con un pannello in masonite impregnato e incollato sotto e collegato all'apparecchio vicino tramite un binario di collegamento senza viti.

LE 129-100.A

Elemento batteria miscelatrice

590011/200x900x900 mm

Sopra: batteria miscelatrice 3/4”

Sotto: scomparto installazioni 200 mm

Costruzione autoportante in acciaio inossidabile

LE259-347.D

Cucina elettrica, MS94.EI.WS.a

590603/1000x900x900 mm

Descrizione:

Potenza 18 kW; Tensione: 400 V/3N

Sicurezza: 30.4 A

Sopra: piastra a grande superficie “Supertherm”

840x740 mm 16 kW

Sotto:

Armadio riscaldante,

Dimensioni: 760x800x40 mm

Potenza: 2.0 kW

Esecuzione:

Costruzione autoportante completamente in acciaio inossidabile. Copertura a conca

Piastra ad alta potenza “Supertherm” incassata fissa, isolata verso il basso, con comando automatico ed elettronico delle 4 zone di cottura, regolabili individualmente in modo continuo. Delimitazione della temperatura

Armadio riscaldante con porte a battente completamente in acciaio inossidabile.

Riscaldamento regolabile tramite termostato con lampada spia.

La posizione 224.100 stabiliva infine che la commessa sarebbe stata aggiudicata al miglior offerente tenuto conto dei seguenti criteri e sottocriteri d'aggiudicazione:

Economicità                                                            70%

Qualità dell'offerta                                                   25%

-          Organizzazione dell'esecutore

per lo svolgimento dell'opera       40%

-          Referenze per lavori analoghi

negli ultimi cinque anni                60%

            Formazione apprendisti                                           5%

                                  B.   In tempo utile sono pervenute al committente le offerte di cinque ditte, fra cui quella della CO 1 di fr. 115'132.00 e quelle delle ricorrenti RI 1 di fr. 83'345.88 e RI 2 di fr. 89'273.55, che hanno offerto prodotti sostanzialmente analoghi.

Valutate le offerte in base ai criteri d'aggiudicazione, con decisione il municipio ha scartato le offerte della RI 1 e della RI 2 ed aggiudicato la commessa alla CO 1, prima in graduatoria con 5.613 punti. L'autorità comunale ha giustificato l'esclusione delle offerte delle ditte qui ricorrenti, asserendo che alle pos. 1.01 e 1.08 avevano proposto apparecchi diversi da quelli richiesti e nemmeno simili, non idonei.

                                  C.   Contro la predetta decisione la RI 1 e la RI 2 insorgono davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.

Le ricorrenti sostengono anzitutto che il capitolato è stato allestito al precipuo scopo di favorire i prodotti Electrolux, commercializzati dall'aggiudicataria e dall'altra ditta rimasta in gara. La decisione censurata, proseguono, sarebbe inoltre motivata in misura insufficiente. Non permetterebbe in particolare di capire per qual motivo le loro offerte non sarebbero conformi.

                                  D.   All'accoglimento del ricorso si oppone il municipio di Sementina, spiegando che il forno offerto (pos. 1.01) servirebbe per la pizza e non per cuocere, friggere e per pasticceria come richiesto dal capitolato. Le dimensioni della cucina elettrica proposta dalle ricorrenti (pos. 1.08) sarebbero invece diverse da quelle prescritte dal capitolato. Le ricorrenti non avrebbero inoltre dimostrato di essere in grado di adattarle a quelle prescritte.

L'aggiudicataria non ha inoltrato osservazioni.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb. In quanto partecipanti al concorso, le ricorrente sono legittimate a contestare la decisione di esclusione. Se le eccezioni sollevate in proposito risulteranno fondate, saranno ammesse ad impugnare l'aggiudicazione. Con questa riserva, il ricorso – tempestivo – è ricevibile in ordine.

Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti (art. 18 PAmm). Nemmeno le ricorrenti postulano l'assunzione di particolari prove.

2.2.1. Il committente è sostanzialmente libero nell'allestimento del capitolato, ovvero nella definizione della prestazione richiesta e messa a concorso. Il capitolato va comunque allestito in modo chiaro, completo e preciso, descrivendo le prestazioni messe a concorso in modo univoco e privo di contraddizioni, che permetta al committente di comparare le offerte tra loro e di individuare quella migliore in modo oggettivo e rispettoso della parità di trattamento (STA 26.7.05 in re __________; __________, Praxis des öffentlichen Beschaffungsrecht, Zurigo 2003, n. 193 seg.). Per le commesse edili e le forniture il capitolato d'appalto deve basarsi sulle norme professionali in vigore ed essere allestito secondo posizioni standardizzate e riconosciute dalle categorie professionali (art. 6 cpv. 1 RLCPubb).

Nell'allestimento del capitolato va in ogni caso tenuto presente che l'art. 9 cpv. 2 RLCPubb vieta - a meno che ciò non sia giustificato dal particolare oggetto della commessa - di introdurvi prescrizioni che menzionino prodotti di una determinata fabbricazione o provenienza oppure che indichino marche, brevetti o tipi o un'origine o una produzione determinata. Indicazioni del genere, accompagnate dalla menzione “o equivalente” sono ammesse soltanto nei casi in cui non sia possibile una descrizione dell'og-getto dell'appalto mediante prescrizioni sufficientemente precise.

L'esigenza di completezza e di precisione deve in altri termini evitare di tradursi nell'imposizione di condizioni tali da limitare illecitamente la cerchia dei potenziali concorrenti (STA 23.4.04 in re O.P.).

2.2. Secondo l'art. 29 LCPubb, offerte deroganti dai moduli e dai progetti, oppure varianti nei metodi e nei programmi d'esecuzione sono ammesse unicamente nei casi contemplati nell'avviso di gara. Se i documenti di gara prevedono la possibilità di inoltrare varianti, precisa l'art. 35 RLCPubb, essi stabiliscono le condizioni minime che devono rispettare, nonché le modalità per la loro presentazione. Il committente deve in altri termini stabilire preventivamente i limiti entro i quali i concorrenti possono inoltrare offerte deroganti dalle condizioni fissate dal bando. Deve inoltre creare le premesse affinché le varianti ammissibili possano essere valutate secondo gli stessi criteri d'aggiudicazione prestabiliti per le offerte conformi al capitolato (Galli/Moser/Lang, op. cit., n. 369).

3.Nell'evenienza concreta, il capitolato allestito dal municipio di Sementina disattende manifestamente il divieto sancito dall'art. 9 RLCPubb. Per esplicita ammissione del committente, esso è in effetti stato allestito sulla base degli apparecchi Electrolux. Senza alcuna necessità, tuttavia, poiché l'oggetto della commessa non presenta alcunché di particolare che possa giustificare siffatta impostazione del capitolato. La possibilità di offrire varianti equivalenti non elimina il difetto.

Le ricorrenti, pur avendo invano chiesto ragguagli circa le modalità di valutazione delle varianti, non hanno impugnato il capitolato. Inoltrando le loro offerte con prodotti alternativi l'hanno accettato (art. 31 cpv. 2 RLCPubb). Da questo profilo non possono sollevare eccezioni (art. 38 cpv. 3 LCPubb).

Nulla impedisce loro, tuttavia, di contestare con successo le conseguenze che derivano dall'applicazione di un capitolato affetto da vizi ai quali non può essere posto rimedio. Impostando il capitolato in questo modo, il committente non ha in effetti disatteso unicamente il divieto sancito dall'art. 9 RLCPubb, ma ha anche violato l'art. 35 RLCPubb, omettendo di definire preventivamente i limiti delle varianti ammissibili. Esso non ha in particolare stabilito quali aspetti della fornitura messa a concorso fossero vincolanti ed inderogabili e quali condizioni invece potessero essere soddisfatte mediante prodotti alternativi. Ha pertanto reso illusoria la facoltà di inoltrare varianti (cfr. BEZ 2002 N. 11 pag. 40 seg. = VB.2000.00275 - ZH).

                                   4.   In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque accolto e la decisione impugnata annullata. Data la gravità dei difetti del capitolato, si prescinde da un rinvio degli atti al municipio.

La tassa di giustizia e le ripetibili sono poste a carico del comune, poiché l'aggiudicataria non ha resistito all'impugnativa.

Per questi motivi,

visti gli art. 29, 32, 36, 37, 38 LCPubb; 9, 35 RLCPubb; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è accolto.

§.  Di conseguenza, la decisione 28 luglio 2005 del municipio di Sementina è annullata.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è a carico del comune di Sementina, che rifonderà fr. 1'500.- alle ricorrenti a titolo di ripetibili.

                                      3.   Intimazione a:

  .

terzi implicati

  1. TM 9000 SA Tecnologia Moderna, 6592 S. Antonino, 2. municipio di Sementina, 6514 Sementina,    

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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