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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 28.08.2005 52.2005.248

28 agosto 2005·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·642 parole·~3 min·2

Riassunto

istanza di riesame concernente un ordine di ripristino

Testo integrale

Incarto n. 52.2005.248  

Lugano 28 agosto 2005  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Flavio Canonica, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 24 febbraio 1997 di

RI 1 RI 2 RI 3 tutti patrocinati da: PA 1  

contro  

la decisione 5 febbraio 1997 (n. 513) del Consiglio di Stato, che ha dichiarato irricevibile il ricorso inoltrato dai ricorrenti avverso la risoluzione 5 dicembre 1996 con cui il CO 1 ha evaso negativamente l’istanza di riesame 23 ottobre 1996 presentata dagli insorgenti, confermando il precedente ordine di ripristinare la piazzuola d’accesso sul fondo n. __________ RFD Minusio secondo i piani approvati;

vista la risposta 5 marzo 1997 del Consiglio di Stato;

richiamata la sentenza 14 luglio 2005 del Tribunale federale;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto ed in diritto

                                         che RI 1, RI 2 e RI 3 sono comproprietari del fondo n. __________ RFD di Minusio su cui verso la metà degli anni novanta è stato edificato uno stabile di 11 appartamenti;

che i ricorrenti hanno costruito una piazzuola di scambio di dimensioni inferiori rispetto a quelle indicate nei piani di costruzione;

                                         che il municipio, negato il permesso edilizio in sanatoria, ha loro ordinato il 17 novembre 1995 di rettificare l'accesso secondo il progetto approvato;

che il suddetto provvedimento municipale è stato confermato dapprima dal Consiglio di Stato ed in seguito dal Tribunale cantonale amministrativo con decisione 23 settembre 1996, cresciuta in giudicato;

                                         che il 23 ottobre 1996 i ricorrenti hanno presentato un'istanza di riesame al municipio, sostenendo che erano intervenuti importanti cambiamenti nella situazione viaria, suscettibili di imporre la riconsiderazione dell'ordine di rettifica;

                                         che il 5 dicembre seguente il municipio ha risposto di non poter ritornare sull'ordine di rettifica confermato dalle autorità superiori;

                                         che con decisione 5 febbraio 1997 il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile il ricorso interposto dai ricorrenti contro questa risoluzione municipale;

                                         che il 9 agosto 2004 il Tribunale cantonale amministrativo ha respinto il gravame interposto contro il giudizio governativo, confermando essenzialmente l'inammissibilità dell'istanza di riesame, ritenuto che il proprio precedente giudizio relativo all'ordine di ripristino era cresciuto in giudicato;

                                         che, adito dai ricorrenti mediante ricorso di diritto pubblico, il 14 luglio 2005 il Tribunale federale ha tuttavia annullato il giudizio di questo Tribunale e gli ha rinviato gli atti di causa per nuova decisione;

                                         che secondo l'Alta corte le nuove circostanze intervenute dopo la chiusura dell'istruttoria del precedente procedimento (declassamento della strada comunale d'accesso a strada di quartiere dotata di posteggi e di dossi per moderare la velocità) assumono un'importanza decisiva, tale da dover riesaminare il controverso provvedimento di rettifica;

                                         che, stante quanto precede, il ricorso va pertanto accolto, annullando la risoluzione municipale ed il giudizio governativo impugnato, rinviando gli atti al CO 1 affinché, eseguiti gli accertamenti istruttori del caso, riesamini l'ordine di ripristino da esso pronunciato il 17 novembre 1995;

                                         che, dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia e delle spese;

                                         che lo Stato verserà ai ricorrenti, patrocinati da un legale, una congrua indennità per ripetibili di entrambe le istanze ricorsuali cantonali.

Per questi motivi,

visti gli art. 29 Cost.; 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è accolto come ai considerandi.

§.  Di conseguenza:

1.1.           la decisione 5 febbraio 1997 del Consiglio di Stato è annullata;

1.2.           la decisione 5 dicembre 1996 del CO 1 è annullata;

1.3.           gli atti vengono rinviati al CO 1 affinché riesamini l'ordine di ripristino pronunciato il 17 novembre 1995.

                                   2.   Non si prelevano né tasse né spese.

                                   3.   Lo Stato della Repubblica e cantone del Ticino rifonderà ai ricorrenti fr. 1'500.– a titolo di ripetibili di entrambe le istanze ricorsuali cantonali.

                                      4.   Intimazione a:

  ; .

terzi implicati

  1. CO 1 2. CO 2    

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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