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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 26.09.2005 52.2005.246

26 settembre 2005·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,347 parole·~7 min·2

Riassunto

procedura ad invito: concorso per l'assegnazione del mandato di elaborazione di un PR

Testo integrale

Incarto n. 52.2005.246  

Lugano 26 settembre 2005  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 26 luglio 2005 della

RI 1 patrocinata da: PA 1  

contro  

la decisione 8/20 giugno 2005 del municipio di Capriasca che invita cinque studi di pianificazione del territorio ad un concorso indetto per assegnare il mandato di elaborare un PR per il nuovo comune;

viste le risposte:

-    10 agosto 2005 della CO 2;

-    10 agosto 2005 della CO 3;

-    16 agosto 2005 dell'arch. CO 6;

-    24 agosto 2005 del municipio di Capriasca;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Il 30 maggio 2005 il municipio di Capriasca ha chiesto al consiglio comunale di stanziare un credito di fr. 350'000.- per l'elaborazione del PR del nuovo comune, che era scaturito dalla recente fusione di sei comuni. Il credito richiesto era calcolato in base alla stima dei costi preventivati per l'elaborazione del piano d'indirizzo (fr. 70'000.-), per l'allestimento della documentazione di PR (fr. 200'000.-), delle spese e dell'IVA (fr. 35'000.-) e dell'assistenza legale nelle procedure di ricorso (fr. 45'000.-). Nella voce relativa all'allestimento della documentazione di PR erano compresi anche i costi, non ulteriormente quantificati, per i mandati che il municipio si riservava di conferire a specialisti esterni per l'accertamento del limite del bosco, per il rilievo delle componenti naturalistiche, per l'individuazione delle zone di pericolo, ecc.

B.     L'8 giugno 2005 lo stesso municipio ha invitato cinque studi di pianificazione del territorio a formulare un'offerta per l'elaborazione del nuovo PR. Il capitolato d'oneri precisava che il mandato messo a concorso era volto a:

–        allestire il piano d'indirizzo

–        elaborare gli atti costitutivi del PR

–        precisare i mandati ad esperti per gli studi specialistici che si rendessero necessari (compendi dell'urbanizzazione, rilievo delle componenti naturali, accertamento del limite del bosco, studio delle zone di pericolo, studio delle zone di pericolo, aggiornamento della cartografia, ecc.)

Il 9 giugno 2005 la RI 1 ha chiesto al municipio di essere invitata a presentare un'offerta. Il 15 di quel mese, il municipio ha respinto la richiesta.

                                  C.   Con ricorso 26 luglio 2005 la RI 1 ha impugnato davanti al Tribunale cantonale amministrativo la decisione del municipio di indire un concorso ad invito, chiedendone l'annullamento.

Rivendicata la legittimazione attiva in quanto ditta operante nel campo della pianificazione del territorio, l'insorgente rileva anzitutto di essere venuta a conoscenza del messaggio municipale di cui si è detto sopra soltanto il 19 luglio 2005 per il tramite del suo amministratore, ing. S__________ R__________. Affermata la tempestività dell'impugnativa, l'insorgente contesta l'ammissibilità della procedura ad invito, ritenendo che l'importo della commessa, risultante dalla somma dei costi preventivati per l'elaborazione del piano d'indirizzo (fr. 70'000.-) e di quelli preventivati per l'allestimento della documentazione di PR (fr. 200'000.-), superi il valore massimo (fr. 250'000.-), fissato dall'art. 11 cpv. 1 lett. a LCPubb per le prestazioni di servizio. Il costo dei mandati agli specialisti esterni, obietta, non potrebbe inoltre essere scorporato senza violare il divieto di suddividere la commessa sancito dall'art. 6 cpv. 1 LCPubb.

C.    All'accoglimento del ricorso si oppone il municipio, che rileva come nella somma di fr. 200'000.-, prevista per l'allestimento della documentazione di PR, siano compresi anche gli onorari per gli specialisti esterni. Dedotti questi costi, il valore della commessa non supererebbe il limite di fr. 250'000.-.

Nella misura in cui hanno inoltrato osservazioni, i concorrenti invitati si rimettono al giudizio del Tribunale cantonale amministrativo.

Considerato,                  in diritto

1.1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb. Oggetto del ricorso è la scelta della procedura ad invito. Di per sé, la scelta della procedura non rientra nel novero delle decisioni impugnabili secondo l'art. 37 LCPubb (STA 2.5.05 in re MS/D). La controversa scelta procedurale non si traduce tuttavia in una decisione a sé stante, ma è parte integrante di un bando di concorso. Nella misura in cui può essere considerata rivolta contro un elemento del bando, l'impugnativa appare dunque proponibile (art. 37 lett. a LCPubb).

1.2. La ricorrente è notoriamente attiva del campo della pianificazione del territorio. Qualora la commessa fosse messa a concorso secondo la procedura libera sarebbe abilitata a partecipare alla gara. In quanto potenziale concorrente alla RI 1 va quindi riconosciuta la legittimazione ad agire in giudizio contro una decisione, che, limitando la concorrenza, appare suscettibile di pregiudicarla nei suoi interessi personali (art. 43 PAmm).

1.3. La decisione municipale impugnata, ovvero il bando del concorso ad invito, non è stata notificata alla ricorrente. Torna quindi applicabile l'art. 46 PAmm che, in assenza di intimazione, sospende il termine di ricorso, facendolo decorrere dalla conoscenza dell'atto.

La Planidea afferma di essere venuta a conoscenza del messaggio municipale e dei valori ivi indicati, di cui si è detto in narrativa, soltanto il 19 luglio 2005 per il tramite del suo amministratore, ing. R__________. Ne deduce che il ricorso, inoltrato nei 10 giorni seguenti, sarebbe tempestivo. A torto.

La mancata intimazione dell'atto non sospende il termine di ricorso a tempo indeterminato. Il decorso del termine è sospeso soltanto nei limiti del principio della buona fede e della sicurezza del diritto. Chi intende impugnare una decisione che non gli è stata notificata non può in particolare differire a piacimento l'inizio del decorso del termine, ma deve intraprendere quanto si può da lui ragionevolmente esigere per impugnare il provvedimento con sollecitudine (Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 46 PAmm, n. 1 con rinvio ad art. 26 n. 4).

In concreto, la RI 1, pur sapendo sin dal 9 giugno precedente che il municipio intendeva procedere mediante concorso ad invito, non ha intrapreso alcunché per verificare se ne fossero dati i presupposti dal profilo del valore. Secondo la diligenza esigibile da una ditta particolarmente competente non solo in materia di pianificazione, ma anche in tema di commesse pubbliche, qual è la ricorrente, il ritardo non può essere scusato. Il ricorso va quindi respinto già perché tardivo.

                                   2.   Per completezza, si può comunque brevemente rilevare che il ricorso andrebbe respinto anche nel merito.

2.1. Contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, il valore della commessa non supera il limite di fr. 250'000.-, fissato dall'art. 11 cpv. 1 lett. a LCPubb per i concorsi ad invito. Alla somma di fr. 200'000.-, preventivata per l'allestimento della documentazione di PR, che la ricorrente non contesta, non va aggiunto l'intero importo dei costi preventivati per l'elaborazione del piano d'indirizzo (fr. 70'000.-), ma una somma, che secondo la prudente stima di questo tribunale è sicuramente inferiore a fr. 50'000.-. Nell'importo di fr. 70'000.- è infatti compreso il costo, sicuramente superiore a fr. 20'000.-, degli studi che il municipio si riservava di conferire a specialisti esterni per l'accertamento del limite del bosco, per il rilievo delle componenti naturalistiche, per l'individuazione delle zone di pericolo, ecc.

2.2. Né può essere accreditata la tesi della ricorrente, secondo cui il valore della commessa andrebbe calcolato cumulando tutti i costi per l'allestimento del nuovo PR, preventivati dal messaggio sottoposto dal municipio al consiglio comunale. Vero è che l'art. 6 cpv. 1 LCPubb vieta di suddividere una commessa con l'intento di eludere la procedura del pubblico concorso (procedura libera e selettiva), rispettivamente della procedura ad invito. Non appare tuttavia lesivo di tale divieto considerare i diversi mandati occorrenti per l'allestimento di un PR alla stregua di distinte commesse (Peter Galli/André Moser/Elisabeth Lang, Praxis des öffentlichen Beschaffungsrecht, Zurigo 2003, n. 156-158 e riferimenti).

                                   3.   Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque dichiarato irricevibile.

La tassa di giustizia, commisurata al valore della commessa ed al lavoro occasionato dall'impugnativa a questo tribunale, è posta a carico della ricorrente secondo soccombenza (art. 28 LCPubb).

Per questi motivi,

visti gli art. 6, 11, 36, 37 LCPubb; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è irricevibile.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è a carico della ricorrente.

                                      3.   Intimazione a:

    ; ; ; ; ; ; .

terzi implicati

  1. CO 1 2. CO 2 3. CO 3 4. CO 4 5. CO 5 6. CO 6    

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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