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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 10.11.2005 52.2005.237

10 novembre 2005·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·754 parole·~4 min·1

Riassunto

Licenza edilizia per ampliare un'area destinata agli attendamenti a permanenta prolungata

Testo integrale

Incarto n. 52.2005.237  

Lugano 10 novembre 2005  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 8 luglio 2005 del

RI 1  

contro  

la decisione 21 giugno 2005 del Consiglio di Stato (n. 3106) che annulla la licenza edilizia 4 marzo 2005 rilasciata dal municipio di RI 1 alla CO 1 per ampliare l'area destinata agli attendamenti a permanenza prolungata;

viste le risposte:

-    16 agosto 2005 del Dipartimento del territorio;

-    17 agosto 2005 del Consiglio di Stato;

-      8 settembre 2005 della CO 1;

preso atto della replica 3 ottobre 2005 del ricorrente e delle dupliche:

-      6 ottobre 2005 della CO 1;

-    12 ottobre 2005 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                         che il 5 ottobre 2005 la CO 1 ha chiesto al municipio di RI 1 il permesso di aggiungere 33 nuovi stalli all'area destinata agli attendamenti a permanenza prolungata del campeggio di cui è titolare alla foce della M__________;

che alla domanda si è opposto il Dipartimento del territorio, rilevando che l'intervento esigeva un preventivo adeguamento della pianificazione, poiché riguardava un fondo situato fuori della zona edificabile;

che, disattendendo il preavviso negativo del Dipartimento del territorio, il 4 marzo 2005 il municipio ha rilasciato alla CO 1 la licenza richiesta;

che con giudizio 21 giugno 2005 il Consiglio di Stato ha annullato il provvedimento, accogliendo l'impugnativa contro di esso inoltrata dal Dipartimento del territorio e rinviando gli atti al municipio affinché respingesse la domanda di costruzione;

che contro il predetto giudizio il comune di RI 1 insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il ripristino della licenza rilasciata alla CO 1;

che il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato e dal Dipartimento del territorio, mentre la CO 1 ne sollecita l'accoglimento;

che in sede di replica e di duplica le parti si sono sostanzialmente confermate nelle precedenti tesi e domande di giudizio;

considerato,                   in diritto

                                         che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1 LE;

che l’art. 21 cpv. 2 LE legittima il comune ad impugnare davanti al Tribunale cantonale amministrativo i giudizi emanati dal Consiglio di Stato in applicazione della stessa legge;

che, di regola, i ricorsi inoltrati dal comune a questo tribunale in materia edilizia sono rivolti contro giudizi del Consiglio di Stato favorevoli all'istante in licenza, poiché autorizzano interventi edilizi ai quali il comune si oppone;

che la LE non impedisce comunque ai comuni di impugnare davanti al Tribunale cantonale amministrativo anche i giudizi del Consiglio di Stato, che annullano decisioni del municipio favorevoli all'istante in licenza (ricorsi ad adiuvandum);

che simili ricorsi presuppongono tuttavia che il giudizio del Consiglio di Stato venga impugnato anche dal diretto interessato, che si vede annullare il permesso di costruzione rilasciatogli dal municipio;

che, in effetti, qualora il beneficiario della licenza non insorga a tutela dei suoi interessi davanti a questo tribunale, chiedendo il ripristino del permesso di costruzione rilasciatogli dal municipio, il giudizio con cui il Consiglio di Stato glielo annulla cresce in giudicato formale nei suoi confronti;

che in questi casi, il ricorso del comune diventa privo d'oggetto, poiché il beneficiario del permesso annullato dal Consiglio di Stato, accettando il giudizio a lui sfavorevole, dimostra per atti concludenti di rinunciare all'intervento edilizio oggetto della domanda di costruzione;

che, nell'evenienza concreta, la CO 1 ha rinunciato a dedurre davanti a questo tribunale il giudizio con cui il Consiglio di Stato ha annullato la licenza edilizia 4 marzo 2005 rilasciatale dal municipio in contrasto con il preavviso negativo del Dipartimento del territorio;

che, non essendo stato tempestivamente impugnato davanti al Tribunale cantonale amministrativo dalla diretta interessata, il giudizio governativo è cresciuto in giudicato nei confronti della CO 1, beneficiaria della licenza annullata;

che, adagiandosi al giudizio ad essa sfavorevole, la CO 1 ha in definitiva dimostrato per atti concludenti di rinunciare all'intervento;

che il ricorso del comune va quindi dichiarato privo d'oggetto;

che irrilevante è il fatto che la CO 1 abbia aderito al ricorso del comune, chiedendone l'accoglimento; la procedura amministrativa non conosce in effetti l'istituto del ricorso adesivo;

che, dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia.

Per questi motivi,

visti gli art. 21 LE; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è privo d'oggetto.

                                   2.   Non si preleva tassa di giustizia.

                                      3.   Intimazione a:

  ;   a; .

terzi implicati

  1. CO 1 1 rappr. da: RA 1 2. CO 2 3. CO 3    

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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