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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 13.09.2005 52.2005.236

13 settembre 2005·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·436 parole·~2 min·1

Riassunto

riammissione alla guida di veicoli a motore - ricorso irricevibile in quanto non adempie i requisiti formali

Testo integrale

Incarto n. 52.2005.236  

Lugano 13 settembre 2005  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi e Matteo Cassina

segretario:

Thierry Romanzini, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 8 luglio 2005 di

RI 1  

contro  

la risoluzione 28 giugno 2005 (n. 3260) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa inoltrata dall'insorgente avverso la decisione con cui il Dipartimento delle istituzioni, Sezione della circolazione, gli nega la riammissione alla guida di veicoli a motore;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto ed in diritto

che l'8 luglio 2005 RI 1 ha inoltrato al Tribunale cantonale amministrativo un ricorso contro la risoluzione 28 giugno 2005 del Consiglio di Stato in materia di riammissione alla guida di veicoli a motore;

che giusta l'art. 9 PAmm, istanze e ricorsi che non adempiono i requisiti di legge, che sono illeggibili o sconvenienti vengono rinviati all'interessato con l'invito a rifarli entro un termine perentorio, sotto comminatoria che, trascorso infruttuoso tale termine, saranno dichiarati irricevibili;

che dopo un preliminare esame del ricorso, ritenuto che lo stesso non appariva sufficientemente motivato e non era stata allegata la risoluzione governativa impugnata, questo tribunale ha assegnato l'11 luglio 2005 all'insorgente un termine perentorio per provvedervi, indicandogli quanto segue:

"in possesso del suo scritto citato a margine, le comunichiamo che, conformemente alle norme stabilite dell'art. 46 della Legge di procedura per le cause amministrative:

"Il ricorso deve essere insinuato per iscritto all'Autorità di ricorso in tante copie quante sono le parti più una per il giudice, entro 15 giorni dall'intimazione, e, in assenza di questa, dalla conoscenza della decisione impugnata. Sono riservati i termini previsti da altre leggi.

Esso deve contenere:

la menzione della decisione querelata;

una concisa esposizione dei fatti con l'indicazione dei mezzi di prova richiesti;

una breve motivazione;

le conclusioni del ricorrente.

Al ricorso devono essere allegati la decisione querelata, ogni altro documento ed inoltre una dichiarazione postale che attesti la tempestività del ricorso."

Richiamato l'art. 9 PAmm le assegnamo un termine di 10 giorni per presentare il ricorso nella forma indicata, con l'avvertenza che, scaduto infruttuosamente tale termine, lo stesso sarà dichiarato irricevibile.”

che nel caso concreto, malgrado la comminatoria, il ricorrente ha lasciato trascorrere infruttuosamente il termine assegnatogli;

che, pertanto, l'impugnativa deve essere dichiarata irricevibile;

che la tassa di giudizio segue la soccombenza (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 9, 28, 43, 46, 48 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è irricevibile.

                                   2.   La tassa di giudizio, di fr. 100.–, è a carico del ricorrente.

                                      3.   Intimazione a:

terzi implicati

1. CO 1 2. CO 2  

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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