Incarto n. 52.2005.224
Lugano 29 agosto 2005
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretaria:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 24 giugno 2005 di
RI 1 RI 2 tutti patrocinati da: PA 1
contro
la decisione 14 giugno 2005 (n. 2998) del Consiglio di Stato, che conferma la risoluzione 30 marzo 2005 con cui il municipio di CO 1 ha negato loro la licenza edilizia per la formazione di una strada d'accesso sulla part. n. 1932 RT, situata fuori della zona edificabile in località __________;
viste le risposte:
- 4 luglio 2005 del Dipartimento del Territorio, UDC;
- 5 luglio 2005 del municipio di CO 1;
- 5 luglio 2005 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. I ricorrenti RI 1 e la RI 2 sono proprietari dei fondi n. 1931 RT rispettivamente n. 1926 RT, situati fuori della zona edificabile in località __________ e __________, ai quali si accede passando dal mappale 1932 RT (84 mq), una coattiva in comproprietà tra i due fondi. Queste particelle appartengono al nuovo riparto dei fondi del raggruppamento terreni nel comune, approvato e pubblicato dal Consiglio di Stato il 19 dicembre 2003.
B. Il 9 dicembre 2004 i ricorrenti hanno presentato una domanda di costruzione per realizzare sulla coattiva una strada d'accesso ai loro fondi larga 3 m e lunga una trentina di metri, in terra battuta, con corsie in elementi grigliati (tipo Erbabloc) e manto erboso. Raccolto il preavviso negativo del Dipartimento del territorio, il 30 marzo 2005 il municipio ha negato la licenza richiesta.
C. Con giudizio 14 giugno 2005 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso interposto dagli istanti contro la predetta risoluzione municipale.
Il Governo ha escluso che la costruzione della strada d'accesso ai fondi dei ricorrenti fosse conforme alla zona in cui dovrebbe essere realizzata, e che il progettato intervento potesse beneficiare di un permesso eccezionale giusta l'art. 24 LPT. La via d'accesso non sarebbe ad ubicazione vincolata ed interessi preponderanti di protezione della natura e del paesaggio, come pure di tutela del territorio e della sua pianificazione, si opporrebbero alla sua realizzazione. Inoltre, il fatto che la procedura di raggruppamento terreni abbia espressamente concepito la part. n. 1932 quale via d'accesso ai nuovi fondi degli insorgenti non comporta che anche dal profilo del diritto edilizio si debba automaticamente autorizzare la realizzazione dell'opera.
D. Contro il predetto giudizio governativo i ricorrenti insorgono davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio dell'autorizzazione ad edificare la strada d'accesso.
Essi rilevano che la formazione della strada sarebbe dettata dall'ubicazione vincolata e dall'interesse pubblico dei consorziati a concretizzare il nuovo piano RT approvato dal Consiglio di Stato. Negare solo ora, al momento della realizzazione, la licenza edilizia dopo che la pianificazione del piano RT considerava il fondo 1932 come strada d'accesso, configurerebbe un abuso di diritto.
E. All'accoglimento del gravame si oppongono il Consiglio di Stato e l'UDC, senza formulare particolari osservazioni.
Il municipio propone d'accogliere il ricorso, riallacciandosi alle motivazioni già esposte in prima istanza.
Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La legittimazione degli insorgenti è certa (art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm), è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). La situazione dei luoghi e dell'oggetto della lite emerge chiaramente dai piani e dalle fotografie agli atti. Un sopralluogo non appare pertanto idoneo a procurare a questo tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.
2. Raggruppamento dei terreni
2.1. Gli insorgenti pretendono che il diritto di creare la strada d'accesso ai loro fondi discenda direttamente dal nuovo riparto scaturito dal raggruppamento dei terreni del 2003. Il raggruppamento ha principalmente per scopo: a. la migliore utilizzazione del suolo in generale; b. la sistemazione e la formazione di aziende agricole razionali e l'organizzazione della produzione agraria e dell'economia forestale e pastorizia; c. la misurazione dei fondi e l'impianto del registro fondiario (art. 1 cpv. 1 LRPT). Inoltre il raggruppamento dei terreni, ove occorre, è uno strumento per l'attuazione dei piani regolatori, dei piani particolareggiati o dei piani di utilizzazione. Esso deve, in ogni caso, concordare con le norme pianificatorie in vigore o in via di formazione (cpv. 2).
2.2. La LRPT ha quale scopo una migliore utilizzazione del territorio, mentre dell'attuazione di determinati interventi sul suolo e sugli edifici o impianti che vi insistono si occupa la LE. Le finalità di queste due leggi sono manifestamente distinte. Pertanto, errano gli insorgenti quando sostengono che dalla procedura di raggruppamento dei terreni discenda automaticamente l'autoriz-zazione ordinaria di polizia per costruire la strada d'accesso alle loro particelle. Infatti, in conformità dell'art. 1 cpv. 1 LE, edifici o impianti possono essere costruiti o trasformati solo con la licenza edilizia, la quale è in particolare necessaria per la costruzione, ricostruzione, trasformazione rilevante di edifici ed altre opere, nonché per la modificazione importante della configurazione del suolo (art. 2 cpv. 2 LE). Anche nel caso di specie non si può quindi prescindere dall'ottenimento di una licenza edilizia, ossia di un atto amministrativo mediante il quale l'autorità accerti che nessun impedimento di diritto pubblico si opponga all'esecuzione dei lavori previsti (art. 1 RLE). Dalla sola procedura di RT i ricorrenti non possono dunque dedurre alcun diritto alla realizzazione della strada d'accesso in esame.
3. Conformità di zona
3.1. Giusta l'art. 22 cpv. 2 lett. a LPT, l'autorizzazione a costruire può essere rilasciata soltanto per edifici e impianti conformi alla funzione prevista per la zona di utilizzazione. La norma sancisce il principio della conformità di zona, che permette di autorizzare soltanto interventi edilizi la cui destinazione si integra convenientemente nelle finalità della zona interessata.
3.2. La progettata strada d'accesso è una via di comunicazione e quindi costituisce un impianto (art. 7 cpv. 7 LPAmb) che, in virtù del diritto federale applicabile, necessita un'autorizzazione edilizia. Nel caso concreto, l'intervento verrebbe realizzato su un fondo prativo situato fuori dalla zona edificabile, che non fa parte del comparto agricolo secondo il PR. Essendo la zona priva di destinazione specifica, il requisito della conformità funzionale già non può, di principio, risultare adempiuto. Mancando i presupposti per il rilascio di un permesso ordinario, va esaminato se quanto progettato possa eventualmente beneficiare di un'autorizzazione eccezionale.
4. Autorizzazione eccezionale
4.1. In deroga al principio della conformità di zona, l'art. 24 LPT permette di rilasciare eccezionalmente fuori dalle zone edificabili autorizzazioni per la costruzione o il cambiamento di destinazione di edifici non conformi alla funzione prevista per la zona di utilizzazione, soltanto se la loro destinazione esige un'ubicazione fuori della zona edificabile (lett. a) e se non vi si oppongono interessi preponderanti (lett. b). I due requisiti devono essere adempiuti cumulativamente.
Il requisito dell'ubicazione vincolata ha carattere oggettivo e alla realizzazione di tale requisito devono essere poste esigenze severe (Scolari, Commentario, n. 530 segg.). Occorre infatti che sia necessario realizzare l'edificio o l'impianto fuori del territorio edificabile per motivi d'ordine tecnico, inerenti all'esercizio o alla natura del terreno (DTF 119 Ib 442, consid. 4a). Motivi puramente finanziari, personali o di comodità non sono sufficienti (DTF 124 II 252 consid. 4a). Il vincolo può essere positivo ed essere dettato dall'esigenza di una determinata ubicazione, oppure negativo ed essere imposto dall'esclusione di ogni altra ubicazione (DTF 114 Ib 186 seg. e rinvii). Solo la funzione oggettiva dell'opera progettata può giustificare la concessione di una deroga; non per contro la destinazione dichiarata dall'istante (DFGP/UPT, Commento LPT, ad art. 24 n. 20).
4.2. La realizzazione della nuova via d'accesso che si dipartirebbe dalla strada comunale (part. n. 1900) in direzione ovest verso il fondo n. 1926 appartenente alla RI 2, costeggiando tre nuovi fondi (nn. 1027, 1930 e 1931 RT), non è oggettivamente necessaria per l'utilizzazione dei sedimi in questione. Non esiste in effetti alcun motivo oggettivo - e nemmeno i ricorrenti ne invocano uno - che possa giustificare l'esistenza di una strada in quel luogo. Anche ipotizzando la sola necessità di falciare i prati o di “far legna”, queste attività possono avvenire, come in passato, senza che sia necessario modificare la conformazione del terreno creando una strada carrozzabile. Su questi fondi non insistono infatti né abitazioni primarie né aziende agricole. A maggior ragione, l'opera in questione non si giustifica neppure se si considera che i fondi degli insorgenti distano soltanto una ventina di metri dalla strada pubblica: essi possono quindi essere raggiunti a piedi attraverso la nuova coattiva oppure eventualmente, come accadeva fino a prima del raggruppamento dei terreni, anche con veicoli attraverso la part. n. 1930. Concedere la realizzazione della strada, equivarrebbe ad ammettere che i proprietari di prati situati in luoghi discosti fuori della zona edificabile possano esigere la costruzione di una strada d'accesso carrozzabile ai propri fondi per puri motivi personali, venendo meno al rispetto dei principi posti dalla LPT. Di conseguenza, non si può affermare che la destinazione della progettata strada d'accesso sulla coattiva esiga un'ubicazione vincolata fuori della zona edificabile (art. 24 lett. a LPT).
Venendo meno i suddetti presupposti oggettivi, l'unico interesse pare essere quello soggettivo dei ricorrenti ad avere un accesso veicolare comodo ai loro fondi (RDAT 1998 I n. 67).
4.3. All'attuazione dell'opera si oppongono anche degli interessi pubblici preponderanti (art. 24 lett. b LPT). Concedere infatti in questo caso un'autorizzazione eccezionale, significherebbe contrastare il principio generale della pianificazione del territorio, che vuole liberi da costruzioni i fondi situati fuori della zona edificabile. Anche l'esigenza di salvaguardare il bosco, con cui confinerebbe la via d'accesso, prevale sull'interesse dei privati di creare una strada per meri motivi soggettivi e di comodo. Va pure considerato che il fondo è posto in una zona di protezione delle bellezze naturali e del paesaggio come pure di protezione dei monumenti storici ed artistici, dove la tutela delle componenti naturali del paesaggio deve prevalere su ogni altra forma d'utilizzazione. Tale principio va applicato indipendentemente dal fatto che la progettata via d'accesso deturpi o meno l'ambiente circostante. Sebbene l'intervento da realizzare preveda la formazione di una strada in terra battuta con corsie in erbabloc e manto erboso che, di per sé, dovrebbe ben amalgamarsi con il territorio, l'ambiente naturale circostante sarebbe ugualmente compromesso, poiché l'opera si inserirebbe come elemento estraneo. Non va dimenticato che la realizzazione della strada prevede pure un intervento di modifica del profilo del terreno esistente. Ne discende che nemmeno il requisito previsto all'art. 24 lett. b LPT risulta soddisfatto, per cui la licenza di costruzione per la strada d'accesso sulla coattiva 1932 non può essere concessa.
Neppure gli artt. 24a, 24b, 24c e 24d LPT tornano applicabili.
5. In esito alle considerazioni esposte, il ricorso deve dunque essere respinto, confermando la risoluzione municipale di diniego della licenza postulata ed il giudizio impugnato che la conferma.
La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 22 cpv. 2 lett. a, 24 LPT; 7 cpv. 7 LPAmb; 1, 2 e 21 LE; 1 RLE; 3, 18, 28, 43, 46, 60 e 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia e le spese, cifrate in fr. 800.-, sono poste a carico dei ricorrenti in ragione di metà ciascuno.
3. Intimazione a:
terzi implicati
1. CO 1 2. CO 2 3. CO 3
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria