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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 26.07.2005 52.2005.220

26 luglio 2005·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,691 parole·~8 min·4

Riassunto

Fornitura apparecchi industriali per la cucina

Testo integrale

Incarto n. 52.2005.220  

Lugano 26 luglio 2005  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Matteo Cassina, Raffaello Balerna, quest'ultimo in sostituzione del giudice Stefano Bernasconi impedito

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 21 giugno 2005 della

RI 1  

contro  

la decisione 15 giugno 2005 del municipio di CO 2, che aggiudica alla ditta CO 1 la fornitura di apparecchi industriali per la cucina della scuola dell'infanzia Nord;

viste le risposte:

-    30 giugno 2005 della CO 1;

-      4 luglio 2005 del municipio di CO 2;

preso atto della replica 7 luglio 2005 della ricorrente e delle dupliche;

-    13 luglio 2005 della CO 1;

-    15 luglio 2005 del municipio di CO 2:

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

A.     L'11 marzo 2005 il municipio di CO 2 ha indetto un pubblico concorso, retto dalla LCPubb ed impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare la fornitura e la posa di apparecchi industriali per la cucina della scuola dell'infanzia Nord.

Il capitolato, alla posizione 201, contemplava la fornitura dei seguenti apparecchi:

- 201.100 forno elettrico per cottura a vapore ed aria calda

- 201.200 marmitta ribaltabile

- 201.300 cucina elettrica con forno incorporato

- 201.400 lavastoviglie

- 201.500 frigorifero in acciaio inox

- 201.600 altri apparecchi

          601 pelapatate

          602 impastatrice universale

Esso stabiliva inoltre che la commessa sarebbe stata deliberata al miglior offerente, tenuto conto dei seguenti criteri e sottocriteri d'aggiudicazione (pos. 224.100):

Criteri

Ponderazione

Valutazione

Note

Prezzo

1 - 6 x 35%

miglior offerta miglior offerta + 20% peggior offerta ponderazione intermedia lineare

6 punti 4 punti 1 punto

Caratteristiche e prestazioni degli apparecchi offerti

1 - 6 x 20%

tutti i modelli offerti ottemperano i requisiti un apparecchio non ottempera tutti i requisiti due apparecchi non rispettano tutti i requisiti tre o più modelli non ottemperano i requisiti

6 punti 4 punti 2 punti 1 punto

Completezza documentazione tecnica

1 - 6 x 15%

documentazione completa e chiara documentazione tecnica incompleta documentazione tecnica molto incompleta documentazione tecnica mancante

6 punti 4-5 punti 2-3 punti 1 punto

Termini di fornitura

1 - 6 x 15%

fornitura e montaggio prima del termine fornitura e montaggio secondo il termine fornitura e montaggio oltre il termine previsto

6 punti 4 punti 1 punto

Servizio clientela

1 - 6 x 10%

Servizio clientela in TI e interventi < 4 ore Servizio clientela in TI e interventi >4 e < 8 ore Servizio clientela fuori TI o > 8 ore

6 punti 3 punti 1 punto

Formazione apprendisti

1 - 6 x 5%

Secondo scheda centro consulenza

La posizione 201.200 relativa alla marmitta era descritta come segue:

Marmitta ribaltabile elettrica con contenuto netto da 100 lt.

Montaggio a muro.

Comparto per miscelazioni e batteria miscelatrice dell'acqua ¾" sulla destra. Attacco acqua da ¾ "

Batteria miscelatrice in acciaio inox incorporata nella cucina con rubinetto orientabile

Recipiente e coperchio a doppio metallo senza giunti in acciaio inossidabile.

Telaio portante in acciaio inossidabile

Sistema riscaldante indiretto, chiuso e stagno all'acqua a al vapore.

Fondo interno piatto.

Sistema di protezione contro l'uso a secco.

Comando e preselezione dell'inizio del tempo di cottura con orologio incorporato.

Pot5enza di riscaldamento a stadi

Timer regolabile 0-60 min.

Ribaltamento tramite motore elettromeccanico a velocità variabile

Dimensioni: 1200 x 930 x 800 mm ca

Potenza 18 kW ca.

Tensione: 3 x 400 V

Marca e tipo proposto dall'offerente:

(allegare la documentazione completa)

..........................................................                        fr. ..........

                                  B.   In tempo utile sono pervenute al committente le offerte di otto ditte, fra cui quella della ricorrente RI 1 di fr. 88'167.40 e quella della resistente CO 1 di fr. 69'059.85.

Alla posizione 201.200 (marmitta), la CO 1 ha offerto una brasiera manuale della ditta E__________ s.r.l. modello  F 94, che stando al prospetto allegato è montata su piedi, ha un contenuto di 80 l, una potenza di 10.8 kW ed è ribaltabile manualmente.

Valutate in base ai criteri d'aggiudicazione prestabiliti le offerte pervenutegli, il 15 giugno 2006 il committente ha aggiudicato la commessa alla CO 1, che si è classificata al primo posto con 5.04 punti nonostante avesse offerto due apparecchi che non rispettano tutti i requisiti.

                                  C.   Contro questa decisione la RI 1 insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone implicitamente l'annullamento.

L'insorgente si è limitata a rilevare che la marmitta offerta dalla RI 1 non risponde alle caratteristiche tecniche fissate dal capitolato.

                                  D.   All'accoglimento del ricorso si oppone il municipio che rileva come il capitolato permettesse ai concorrenti d'offrire prodotti che non rispondevano compiutamente ai requisiti fissati.

Ad identica conclusione perviene la CO 1 che produce una dichiarazione datata 29 giugno 2005 della E__________ s.r.l., che si dice disponibile ad apportare le modifiche necessarie all'apparecchi mod. EBRE F94 per renderlo conforme alle esigenze del capitolato.

                                  E.   Con la replica e le dupliche le parti si sono sostanzialmente confermate nelle rispettive tesi, che hanno ulteriormente sviluppato.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb. In quanto partecipante alla gara, la ricorrente è legittimata ad impugnare la decisione di aggiudicazione (art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo (art. 36 cpv. 1 LCPubb), è dunque ricevibile in ordine.

Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti (art. 18 PAmm). Nemmeno le parti sollecitano peraltro l'assunzione di prove.

                                   2.   Per principio, soltanto offerte conformi alle prescrizioni di gara, in particolare del capitolato d'appalto, entrano in considerazione ai fini dell'aggiudicazione. Le prescrizioni di gara costituiscono in effetti la legge stessa del concorso. In linea di massima, offerte non conformi vanno quindi escluse dall'aggiudicazione (STA 1.10.2003 in re D.; M__________, Principali novità introdotte dalla LCPubb, RDAT I-2001, pag. 452). Una delibera fatta a condizioni diverse da quelle prescritte risulterebbe in effetti lesiva dei principi di legalità e della parità di trattamento.

3.3.1. Nel caso concreto, la posizione 201.200 del capitolato stabilisce per la marmitta una serie di requisiti fissati in modo inflessibile. Capacità, potenza e funzionamento sono prescritti in modo da escludere qualsiasi margine d'apprezzamento.

Questa discutibile rigidità è essenzialmente riconducibile ad un difetto comune a numerosi capitolati, in particolare per forniture, che vengono allestiti sulla base delle caratteristiche specifiche di determinati prodotti, non menzionati a causa del divieto di cui all'art. 9 cpv. 2 RLCPubb, senza introdurre adeguate indicazioni, volte a relativizzare i parametri tecnici. La mancata introduzione di disposizioni come circa, almeno, analogo fa poi sì che in sede di aggiudicazione questi parametri assurgano a prescrizioni di gara vincolanti, comportanti l'esclusione delle offerte che non li soddisfano.

3.2. Per porre rimedio all'inconveniente appena illustrato, il municipio ha concesso ai concorrenti, attraverso il criterio d'aggiudicazione riferito alle caratteristiche ed alle prestazioni degli apparecchi offerti, la possibilità di proporre anche prodotti non conformi alle prescrizioni.

Siffatta impostazione del capitolato non può essere ammessa, poiché omettendo di fissare degli standard minimi, che le offerte devono in ogni caso rispettare, non è più possibile verificare se rispondano effettivamente alle esigenze del committente. Il capitolato va allestito in modo chiaro, completo e preciso, descrivendo le prestazioni messe a concorso in modo univoco e privo di contraddizioni, che permetta al committente di comparare le offerte tra loro e di individuare quella migliore in modo oggettivo e rispettoso della parità di trattamento (Peter Galli/André Moser/E-lisabeth Lang, Praxis des öffentlichen Beschaffungsrecht, Zurigo 2003, n. 193 seg.). Per evitare di descrivere l'oggetto della commessa in modo eccessivamente rigido e quindi, per finire, lesivo della libera concorrenza, è sufficiente fissare dei parametri minimi ed eventualmente massimi. Il grado di difformità che presenta l'offerta rispetto ad uno standard predefinito può assurgere a criterio di aggiudicazione. Deve tuttavia essere sempre valutabile secondo criteri oggettivi.

3.3. Stando alle indicazioni tecniche del prospetto allegato dalla CO 1 alla sua offerta, il modello EBRE F 94 si scosta in misura non trascurabile alle prescrizioni fissate dalla pos. 201.200. La capacità, le dimensioni e la potenza (80 l; 80 x 90 x 94 mm; 10.8 kW) sono inferiori ai parametri (100 l, 120  x 93 x 80 mm, 18 kW) prescritti dal capitolato. L'apparecchio offerto (brasiera) servirebbe a scopi diversi da quelli di una marmitta (pentola). Non è inoltre montato a muro, ma appoggiato su piedi. Il ribaltamento non è infine elettrico, ma manuale.

In sede di risposta al ricorso, la resistente, producendo lo scritto 29 giugno 2005 del suo fabbricante, che si dichiara disposto a modificare l'apparecchio offerto in modo da renderlo conforme alle prescrizioni del capitolato, ha indirettamente riconosciuto che l'offerta inoltrata non risponde alle prescrizioni di gara.

Il committente ha ritenuto che queste innegabili difformità non giustificassero l'esclusione dell'offerta della CO 1, ma soltanto l'attribuzione di un punteggio ridotto (2 punti su un massimo di 6) in base al criterio concernente le caratteristiche e le prestazioni degli apparecchi offerti.

La valutazione non può essere condivisa, poiché procede da un criterio d'aggiudicazione che contraddice l'essenza stessa della procedura di pubblico concorso, relativizzando i rigidi parametri del capitolato ad un punto tale da rendere del tutto irreperibile qualsiasi esigenza minima del committente in merito al prodotto effettivamente richiesto. Con il criterio in discussione, i requisiti tecnici fissati dal capitolato non vengono solo relativizzati, ma svuotati di contenuto, poiché non è più possibile stabilire a quali esigenze minime debba rispondere il prodotto offerto per entrare in considerazione ai fini dell'aggiudicazione. Relativizzando in questo modo, ad esempio, la capacità prescritta (100 l), non è più possibile stabilire a partire da quale capienza l'apparecchio offerto risponde ancora alle necessità del committente ed è atto a conseguire l'aggiudicazione.

                                   4.   Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque accolto, annullando l'aggiudicazione e rinviando gli atti al municipio affinché indica un nuovo concorso sulla base di un capitolato che stabilisca i parametri minimi ed eventualmente massimi entro i quali le offerte devono situarsi.

Non avendo la CO 1 opposto resistenza al ricorso, la tassa di giustizia è posta a carico del comune.

Per questi motivi,

visti gli art. 32, 36, 37, 38 LCPubb; 31 RLCPubb; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è accolto.

§   Di conseguenza:

1.1.           la decisione 15 giugno 2005 del municipio di CO 2, che aggiudica alla ditta CO 1 la fornitura di apparecchi industriali per la cucina della scuola dell'infanzia Nord è annullata.

1.2.           gli atti sono rinviati al municipio affinché proceda come all'ultimo considerando.

2.La tassa di giustizia di fr. 800.- è a carico del comune.

                                      3.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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