Incarto n. 52.2005.215
Lugano 26 luglio 2005
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Matteo Cassina, Raffaello Balerna, quest'ultimo in sostituzione del giudice Stefano Bernasconi impedito
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 20 giugno 2005 di
RI 1 patrocinata dall' PA 1
contro
la risoluzione 31 maggio 2005 (n. 2699) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 21 luglio 2004 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di mancato rinnovo di un permesso di dimora;
viste le risposte:
- 28 giugno 2005 del Consiglio di Stato,
- 6 luglio 2005 del Dipartimento delle istituzioni;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. La cittadina brasiliana RI 1 (1972) è entrata in Svizzera il 22 maggio 2003 e si è sposata il 22 settembre 2003 a __________ con il cittadino elvetico R__________ (1957).
A seguito del matrimonio, ella ha ottenuto un permesso di dimora valido fino al 21 settembre 2004.
La ricorrente è madre di B__________ e J__________, nati da precedenti relazioni e rimasti a vivere nel loro paese d'origine.
B. a) Il 15 maggio 2004 i coniugi RI 1 hanno sottoscritto un contratto di locazione per un appartamento composto da un locale e mezzo situato in via __________ a __________.
Interrogata dalla Polizia cantonale l'8 giugno 2004, RI 1 ha dichiarato che il 19 maggio 2004 suo marito si era trasferito presso la madre in via __________ a __________.
Il 13 luglio 2004, dopo alcuni giorni di convivenza con la moglie, il marito della ricorrente ha informato l'Ufficio regionale degli stranieri di __________ di essere tornato a vivere presso la madre e che il suo matrimonio era oramai naufragato, la convivenza insieme alla consorte non essendo più possibile.
b) Fondandosi sulle premesse emergenze, il 21 luglio 2004 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha deciso di non rinnovare il permesso di dimora a RI 1, fissandole un termine con scadenza il 30 settembre 2004 per lasciare il territorio cantonale.
Il dipartimento ha rilevato che lo scopo per il quale tale permesso le era stato concesso era venuto a mancare in seguito all'avvenuta cessazione, nel corso del mese di maggio 2004, della vita in comune con il marito senza possibilità di riconciliazione, ritenendo in tal modo che ella invocasse il matrimonio in maniera manifestamente abusiva per continuare a soggiornare nel nostro paese.
La decisione è stata resa sulla base degli art. 4, 7, 9, 12 e 16 LDDS e 9 ODDS.
C. a) Contro la predetta decisione dipartimentale, il 30 agosto 2004 RI 1 è insorta davanti al Consiglio di Stato chiedendone l'annullamento e postulando il rinnovo del suo permesso di dimora.
Ha sostenuto di avere ricomposto la comunione coniugale all'inizio di agosto, rilevando che il 26 dello stesso mese suo marito aveva già informato il dipartimento dell'avvenuta riconciliazione.
b) Il 26 novembre 2004, R__________ ha informato il Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato che, contrariamente a quanto aveva comunicato nella sua missiva del 26 agosto, egli non viveva insieme alla moglie.
c) Con giudizio 31 maggio 2005, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso interposto da RI 1.
Esperita l'istruttoria tramite la Polizia cantonale, l'Esecutivo cantonale ha rilevato che i coniugi RI 1 continuavano a vivevano separati come aveva permesso di accertare un'ispezione effettuata nell'appartamento di via __________.
Il Governo ha quindi ritenuto che vi fossero gli estremi per rifiutare il rinnovo del permesso all'interessata per i motivi addotti dal dipartimento, considerando esigibile il suo rientro in Brasile dove vivono i suoi due figli.
Ha per contro lasciata aperta la questione a sapere se il matrimonio contratto dai coniugi RI 1 fosse di natura fittizia sulla base di diversi indizi emersi in tal senso nell'ambito del loro interrogatorio di polizia.
D. Contro la predetta pronunzia governativa, RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rinvio degli atti all'autorità inferiore per nuovo giudizio.
In sostanza, la ricorrente censura la violazione del suo diritto di essere sentita.
Si duole del fatto che il Governo avrebbe fondato il proprio giudizio sulle dichiarazioni rilasciate dal consorte nel corso del suo interrogatorio di polizia al quale ella non ha potuto presenziare.
Critica inoltre l'Esecutivo cantonale per non aver dato seguito alla sua successiva richiesta di controinterrogare il marito formulata in occasione delle sue osservazioni sulle risultanze istruttorie esperite.
E. All'accoglimento del gravame si oppongono sia il dipartimento sia il Consiglio di Stato con argomenti di cui si dirà, se necessario, in seguito.
Considerato, in diritto
1. 1.1. In materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (art. 10 lett. a LALPS).
1.2. In ambito di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di un permesso di dimora o di domicilio, salvo laddove un diritto all'ottenimento di un simile permesso si fonda su una disposizione particolare del diritto federale o di un trattato internazionale (art. 100 cpv. 1 lett. n. 3 OG e 4 LDDS; DTF 127 II 60 consid. 1a, 126 II 425 consid. 1 con rinvii).
1.3. Giusta l'art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS, il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga di un permesso di dimora. Ai fini dell'applicazione della suddetta norma, è determinante unicamente l'esistenza di un vincolo matrimoniale giuridicamente valido (DTF 119 Ib 417 e segg. consid. 2c).
In concreto, RI 1 risulta sempre sposata con il cittadino elvetico R__________. Di conseguenza ella ha, in linea di principio, diritto al rinnovo del permesso di dimora.
Pertanto, potendo la decisione impugnata essere dedotta davanti al Tribunale federale mediante un ricorso di diritto amministrativo, si deve concludere che la competenza di questo tribunale a statuire sull'impugnativa inoltrata dall'insorgente è data. Se il permesso sollecitato non possa esserle rinnovato è una questione di merito.
1.4. Il gravame, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
Come si vedrà in appresso, l'audizione del marito della ricorrente non appare atto a procurare a questo tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.
2. Il Consiglio di Stato, pur rilevando la presenza di alcuni indizi di matrimonio fittizio emersi in fase istruttoria in occasione dell'interrogatorio dei coniugi RI 1 (segnatamente la mancanza di un permesso di soggiorno in favore dell'interessata per vivere stabilmente nel nostro paese, la loro differenza di età, la celerità nel deposito della promessa nuziale e nella celebrazione del matrimonio, il fatto che il marito nato e cresciuto a __________ abbia incaricato uno sconosciuto quale testimone di nozze e non sia stato in grado di fornire le generalità di quello della moglie, l'assenza di invitati al matrimonio, la loro breve convivenza dopo le nozze, l'ignoranza di elementi essenziali della vita di ciascuno), ha in sostanza risolto di respingere l'impugnativa inoltrata dall'insorgente rilevando che quest'ultima commetteva un chiaro abuso di diritto nell'invocare un matrimonio ormai svuotato di qualsiasi contenuto.
3. L'art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS dispone che il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora. Questo diritto soggiunge il cpv. 2 della medesima norma - non sussiste se il matrimonio è stato contratto per eludere le prescrizioni in materia di dimora e domicilio degli stranieri, segnatamente quelle sulla limitazione del loro effettivo.
Per costante giurisprudenza, vi è abuso di diritto laddove un determinato istituto giuridico è invocato per realizzare interessi che il medesimo istituto non si prefigge di tutelare (DTF 121 I 367, consid. 3b). In relazione all'art. 7 LDDS, ciò è il caso allorquando il coniuge straniero di un cittadino svizzero si richiama ad un matrimonio che sussiste solo a livello formale, unicamente per ottenere il rilascio o il rinnovo di un permesso di soggiorno: un simile scopo non risulta in effetti tra quelli tutelati dalla norma in questione (DTF 128 II 145, consid. 2.2.). Va rilevato che nel formulare l'art. 7 LDDS, il legislatore ha volontariamente omesso di far dipendere il diritto del coniuge straniero di un cittadino svizzero all'ottenimento di un permesso di soggiorno dall'esistenza di una comunione matrimoniale di fatto (DTF 121 II 97 segg.): è per contro necessario che vi siano concreti indizi tali da ritenere che i coniugi non siano più intenzionati a condurre una vita in comune e rimangano uniti dal vincolo matrimoniale soltanto per ragioni di polizia degli stranieri (DTF 127 II 49, consid. 5a e rif.).
4. 4.1. In concreto, il 22 settembre 2003 RI 1 ha ottenuto un permesso di dimora a seguito del suo matrimonio con il cittadino elvetico R__________.
I coniugi RI 1 hanno cessato di vivere insieme il 19 maggio 2004, quando il marito si è trasferito presso la madre in via __________ a __________.
Dopo un breve ripresa della vita in comune di qualche giorno, essi si sono nuovamente separati. Il 13 luglio 2004 il marito della ricorrente ha informato l'Ufficio regionale degli stranieri di __________ di essere tornato a vivere presso la madre e di considerare il suo matrimonio oramai naufragato, la convivenza con la consorte non essendo più possibile.
L'ulteriore asserita riconciliazione avvenuta all'inizio del mese di agosto 2004 e notificata al Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato il 26 dello stesso mese da R__________, è poi stata smentita dallo stesso il 26 novembre 2004 con uno scritto alla medesima autorità.
Allo scopo di chiarire definitivamente la situazione matrimoniale dei coniugi RI 1, in fase istruttoria il Governo ha incaricato la Polizia cantonale di accertare se essi vivevano ancora separati.
Orbene, con rapporto d'esecuzione 10 maggio 2005, essa ha rilevato quanto segue:
"(...) abbiamo provveduto ad esperire i necessari accertamenti atti a determinare la reale convivenza dei coniugi RI 1. Sabato 07.05.2005, ore 1100, dopo numerosi tentativi, si riusciva ad entrare nell'alloggio di __________, via __________.
La RI 1, su nostra richiesta, ci autorizzava ad entrare nell'appartamento, composto da un locale (sala/camera da letto), una toilette ed un piccolo cucinino. Sottolineiamo che all'interno era sola, non erano presenti altre persone. La stessa ci permetteva di guardare all'interno dell'unico armadio come pure negli altri locali. Si poteva così accertare che tutto quanto c'era sul posto, vestiti ed oggetti vari, appartenevano alla donna.
Cose che potessero essere di proprietà di un uomo, quali: vestiti, rasoio, dopobarba, profumi, spazzolino da denti, scarpe, pantofole o altro non sono stati trovati o meglio non erano in luogo. Deduzione logica nessuna persona di sesso maschile vive in questo appartamento.
A nostra precisa domanda ha risposto che il marito risiede da sua madre in via __________ a __________, però, sempre a suo dire, di tanto in tanto si trasferisce da lei, a dipendenza dell'andamento della loro relazione.
Osservazioni:
Possiamo comunque asserire in tutta tranquillità che l'appartamento è occupato unicamente da una donna e più precisamente dalla RI 1."
4.2. Da quanto precede, risulta pertanto che la cessazione della comunione coniugale tra RI 1 e R__________, avvenuta circa un anno fa, dura tuttora e che essi hanno da tempo ormai organizzato ciascuno la propria vita autonomamente. Non si può pertanto ritenere che la loro separazione, al di là dei loro incontri sporadici a partire dalla separazione avvenuta nel maggio 2004, sia provvisoria.
Da quanto precede risulta pertanto in modo manifesto l'abuso da parte dell'insorgente nell'invocare il proprio matrimonio, svuotato da tempo di ogni contenuto e scopo, al fine di continuare a beneficiare del permesso di soggiorno ottenuto per vivere con il consorte.
4.3. L'insorgente lamenta il fatto che il Governo avrebbe fondato il proprio giudizio sulle dichiarazioni del marito e le avrebbe impedito, da una parte di presenziare al suo interrogatorio e dall'altra di procedere a un'ulteriore audizione per controinterrogarlo, dolendosi in sostanza della violazione del suo diritto di essere sentita.
Il diritto di essere sentito, garantito dalla Costituzione federale (art. 29 cpv. 2 Cost.), assicura all'interessato il diritto di esprimersi su tutti i punti essenziali di un procedimento prima che sia emanata una decisione e che gli garantisce anche il diritto di partecipare all'assunzione delle prove, di conoscere i risultati delle stesse, di determinarsi a riguardo e di avanzare offerte di prova (DTF 120 Ib 379, 118 Ia 17; STF 7 giugno 1996 in re Moretti).
A ben ben guardare però, le dichiarazioni rilasciate dal marito nel corso dell'interrogatorio di polizia erano state prese in considerazione dal Consiglio di Stato solo per verificare se vi erano indizi sufficienti di matrimonio fittizio. Ora, ritenuto che la questione dell'esistenza di un matrimonio contratto allo scopo di eludere le prescrizioni in materia di diritto degli stranieri è stata lasciata aperta dall'autorità inferiore, le critiche sollevate su questo punto dall'insorgente cadono nel vuoto.
5. RI 1 risiede stabilmente da meno di due anni nel nostro Paese. Il suo soggiorno va quindi considerato di brevissima durata. Inoltre ella ha tutti i suoi legami sociali, culturali e famigliari (tra cui i figli B__________ e J__________) in Brasile, dove è nata e cresciuta e risiedeva prima di giungere definitivamente in Svizzera all'età di 30 anni. Per questi motivi, il suo rientro in patria non le pone alcun problema di riadattamento.
La sua attività di cameriera che svolge in Svizzera a metà tempo è soltanto una conseguenza dell’unione coniugale e non costituisce lo scopo del suo soggiorno, ragione per cui non è determinante nel presente ambito.
In questo senso, la decisione impugnata è pure rispettosa del principio della proporzionalità.
6. In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso va respinto.
Tassa e spese di giustizia seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 29 Cost.; 4, 7 LDDS; 100 cpv. 1 lett. b n. 3; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 60 e 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 1'000.–, sono a carico della ricorrente.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
4. Intimazione a:
terzi implicati
1. CO 1 2. CO 2
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario