Incarto n. 52.2005.207/240/239
Lugano 19 settembre 2005
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sui ricorsi (a) 14 giugno 2005 (b) 14 luglio 2005 e (c) 14 luglio 2005 dell'
RI 1
contro
a) b) c)
la decisione 24 maggio 2005 del Consiglio di Stato (n. 2480) che ordina in via di esecuzione sostitutiva l'aggiornamento delle perizie concernenti lo stato di sicurezza del bacino di T__________; la decisione 28 giugno 2005 del Consiglio di Stato (n. 3154) che incarica lo studio d'ingegneria L__________ SA di aggiornare le perizie concernenti lo stato di sicurezza del bacino di T__________; la decisione 28 giugno 2005 del Consiglio di Stato (n. 3153) che incarica la B__________ SA di eseguire i carotaggi necessari per aggiornare le perizie concernenti lo stato di sicurezza del bacino di T__________;
viste le risposte:
- 30 giugno 2005 della Divisione delle costruzioni;
- 1° settembre 2005 del municipio di CO 1;
al ricorso sub a)
- 29 luglio 2005 della Divisione delle costruzioni;
- 1° settembre 2005 del municipio di CO 1;
ai ricorsi sub b) e c)
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
I. Decisione 24 maggio 2005 del Consiglio di Stato
A. Il 3 dicembre 1997 la C__________ SA ha donato all'RI 1, qui ricorrente, un laghetto artificiale, realizzato verso la fine dell'800 a CO 1 sul corso della N__________, in località T__________. La donataria è stata resa edotta del contenuto della perizia allestita nel 1996 dallo studio d'ingegneria L__________ SA, che valutava in fr. 600'000.- i costi necessari per risanare l'impianto. Con l'accordo del Consiglio di Stato, la concessione per lo sfruttamento dei diritti d'acqua è stata trasferita all'RI 1.
B. L'8 luglio 2002 l'Ufficio dei corsi d'acqua (UCA) del Dipartimento del territorio ha chiesto all'RI 1 di aggiornare entro la fine di quell'anno la perizia L__________ del 1996 sullo stato di sicurezza dell'impianto, ormai versante in stato di totale abbandono. La richiesta ed una successiva sollecitazione del 15 gennaio 2003 sono rimaste inevase sino al 28 agosto seguente, quando l'associazione ha manifestato l'intenzione di ripristinare la funzionalità del laghetto artificiale, che nel frattempo si era riempito di inerti, trasportati a valle dal corso d'acqua. In un sopralluogo del 23 gennaio 2004 l'RI 1 si è impegnata a trasmettere all'UCA entro la fine del seguente mese di marzo uno studio preliminare comprendente anche un aggiornamento dello stato dell'impianto.
Il 16 aprile 2004 l'UCA ha sollecitato la ricorrente a presentare entro la fine di quel mese lo studio ripetutamente richiesto.
Vista la passività della ricorrente, il 24 novembre 2004 l'UCA le ha comunicato che avrebbe proceduto in via di esecuzione d'ufficio, addebitandole i relativi costi.
Preso atto della rinuncia dell'RI 1 a sfruttare l'impianto per produrre energia e dell'intenzione di trasformarlo in un laghetto per la pesca, il 15 marzo 2004 l'UCA ha dichiarato decaduta con effetto immediato la concessione accordata nel 1937 alla C__________ SA. La decisione, che rammentava alla concessionaria l'obbligo di procedere ai lavori di sicurezza che la cessazione dell'esercizio rendesse necessari (art. 66 LUFI), nonché quello di far eseguire, a proprie spese e per ordine dell'autorità, tutte le opere atte a ristabilire e garantire il buon regime delle acque e ad impedire qualsiasi danno (art. 14 LUA), non è stata impugnata.
C. Constatato come l'insorgente, nonostante i ripetuti richiami, non avesse dato seguito alla richiesta di aggiornare le perizie sullo stato di sicurezza dello sbarramento di T__________, con decisione 24 maggio 2005 il Consiglio di Stato ha incaricato lo studio d'ingegneria L__________ SA di provvedervi entro il 29 luglio 2005. Le relative spese, preventivate in fr. 48'722.55, avrebbero dovuto essere rimborsate dall'RI 1.
D. Contro questa decisione l'RI 1 è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.
Ricordati i suoi scopi, l'insorgente osserva di disporre di entrate per appena 8'000.- fr. all'anno, costituite essenzialmente dai contributi dei soci. Per trasformare il bacino d'accumulazione in un laghetto per la pesca, basterebbe aprire una breccia nello sbarramento. I costi di questo intervento sono stati preventivati in fr. 80'000.-. L'allestimento di una costosa perizia sarebbe dunque ingiustificato.
E. All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, rappresentato dalla Divisione delle costruzioni, che contesta le tesi dell'insorgente con argomenti di cui si dirà qui appresso per quanto necessario.
Il municipio di CO 1 si rimette al giudizio del Tribunale cantonale amministrativo.
II. Decisioni 28 giugno 2005 del Consiglio di Stato
A. Con decisione 28 giugno 2005 il Consiglio di Stato ha formalmente conferito allo Studio d'ingegneria L__________ SA l'incarico di aggiornare le perizie sullo stato di sicurezza dello sbarramento di T__________. Con decisione di ugual data il Governo ha inoltre conferito alla B__________ SA l'incarico di eseguire i carotaggi necessari.
B. Richiamandosi al precedente ricorso, l'RI 1 ha impugnato anche questi provvedimenti davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.
Il Consiglio di Stato ha chiesto che le impugnative fossero dichiarate irricevibili, in quanto confermative della decisione già dedotta davanti al Tribunale cantonale amministrativo.
Considerato, in diritto
1. Decisione 24 maggio 2005 del Consiglio di Stato
1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è notoriamente fissata per clausola enumerativa. Il ricorso a questo tribunale è quindi dato soltanto nei casi previsti dalla legge (art. 60 cpv. 1 PAmm).
La prima delle risoluzioni governative impugnate dall'APM è espressamente configurata come un atto d'esecuzione forzata (art. 34 cpv. 3 PAmm), mediante il quale il Consiglio di Stato, constatato che la ricorrente non era né disposta, né in grado di far fronte all'obbligo di aggiornare le perizie sulla sicurezza dello sbarramento impostole dall'UCA in applicazione dell'art. 14 dell'ordinanza sulla sicurezza degli impianti di accumulazione (OIA; RS 721.102), si è sostituito ad essa, ordinando d'ufficio le necessarie verifiche a spese dell'obbligata.
Il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo contro i provvedimenti che ordinano l'esecuzione d'ufficio di decisioni che l'obbligato si rifiuta di adempiere è dato soltanto nella misura in cui la decisione di base è impugnabile davanti ad esso.
Il diritto cantonale non prevede la possibilità di impugnare davanti al Tribunale cantonale amministrativo le decisioni fondate sull'art. 14 OIA. Il ricorso a questo tribunale non è dunque nemmeno dato contro provvedimenti che ne ordinano l'esecuzione sostitutiva. Contro le decisioni rette dall'art. 14 OIA è di per sé dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale. Il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è tuttavia ammissibile contro le misure esecutive di tali provvedimenti (art. 101 lett. c OG). Non potendosi invocare l'art. 98a OG, che impone ai cantoni di istituire autorità giudiziarie di ultima istanza cantonale, nella misura in cui le decisioni di quest'ultime siano direttamente impugnabili con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale, se ne deve dedurre che anche il ricorso inoltrato dall'RI 1 vada respinto siccome irricevibile per incompetenza del Tribunale cantonale amministrativo.
1.2. Il ricorso non potrebbe comunque essere accolto nel merito nemmeno se fosse ricevibile in ordine. L'obbligo di aggiornare le perizie sullo stato della sicurezza dell'impianto di cui l'RI 1 è proprietaria, ripetutamente sancito dall'UCA senza che questa avesse a sollevare la benché minima obiezione, non può in effetti essere messo in discussione nell'ambito di un ricorso proposto contro una decisione d'esecuzione sostitutiva. Tanto meno può essere contestato con successo sostenendo di non essere in grado di sopportare i costi degli aggiornamenti peritali richiesti o che questi sarebbero esorbitanti per rapporto a quelli occorrenti per smantellare lo sbarramento mediante apertura di una breccia. Vero è che un approccio più pragmatico del problema potrebbe forse evitare determinati costi, che finiranno verosimilmente per gravare sull'erario cantonale, non essendo la ricorrente in grado di sopportarli, ma queste considerazioni non permettono di giungere a conclusioni ad essa più favorevoli.
2. Decisioni 28 giugno 2005
Con le decisioni summenzionate, essenzialmente fondate sulla LCPubb, il Consiglio di Stato ha confermato il mandato allo Studio d'ingegneria L__________ SA di aggiornare la perizia sullo stato di sicurezza dello sbarramento, rispettivamente l'incarico alla B__________ SA di eseguire i necessari carotaggi.
Nella misura in cui tali decisioni non costituiscano semplici atti confermativi della decisione 24 maggio 2005, di cui si è appena detto, le impugnative vanno comunque respinte per carenza di legittimazione dell'insorgente, che - incontestabilmente - non opera nello specifico settore di competenza delle due ditte aggiudicatarie (art. 43 PAmm).
3. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, i ricorsi vanno dunque respinti nella misura in cui sono ricevibili.
La tassa di giustizia, commisurata per difetto, è posta a carico dell'insorgente secondo soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 14 OIA; 36 LCPubb; 1, 3, 18, 28, 34, 43, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1.1.1. In quanto ricevibile il ricorso (a) è respinto.
1.2. I ricorsi (b) e (c) sono irricevibili.
2. La tassa di giustizia di fr. 500.- è a carico della ricorrente.
3. Intimazione a:
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terzi implicati
1. CO 1 2. CO 2 rappr. da: RA 1
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario