Incarto n. 52.2005.201
Lugano 12 luglio 2005
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Crivelli Leopoldo
statuendo sul ricorso 10 giugno 2005 di
RI 1
contro
la decisione 18 maggio 2005 del Consiglio di Stato (n. 2047) che respinge l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la licenza edilizia 6 ottobre 2004 rilasciata dal municipio di CO 2 a CO 1 per l'ampliamento di un piccolo fabbricato ad uso deposito (part. 152);
viste le risposte:
- 20 giugno 2005 di CO 1;
- 23 giugno 2005 del municipio di CO 2;
- 21 giugno 2005 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che il resistente CO 1 è proprietario di un fondo (part. 152) di 89 mq situato a __________, nella zona R2 di __________, a qualche decina di metri dalla sua casa d'abitazione (part. 183);
che sul fondo del resistente v'è un piccolo fabbricato in muratura (6 mq), censito come stalla, ma adibito a deposito, che sorge a ridosso del muro di sostegno del fondo sovrastante (part. 151), di proprietà dei qui ricorrenti RI 1;
che il 14 luglio 2004 il resistente ha chiesto al municipio il permesso di aggiungere un portico di 11 mq sul lato est del fabbricato esistente;
che alla domanda si sono opposti i ricorrenti, rilevando che la mappa non era aggiornata, che il fabbricato esistente, contrariamente alle indicazioni dell'istante in licenza, non era un canile, che mancava il preavviso dell'Ufficio beni culturali (UBC) e che l'aggiunta non poteva essere appoggiata al loro muro;
che il 22 ottobre 2004 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo l'opposizione dei vicini qui ricorrenti;
che gli opponenti sono insorti davanti al Consiglio di Stato, ribadendo le censure sollevate invano in sede di opposizione;
che, raccolto il parere dell'UBC, il 18 maggio 2005 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso, rilevando che la mappa aggiornata era stata comunque prodotta dopo l'inoltro della domanda di costruzione e che il fabbricato non si prestava ad essere usato come stalla, ma solo come cuccia per cani;
che i soccombenti hanno impugnato il predetto giudizio davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento;
che gli insorgenti allegano che il preavviso peraltro favorevole dell'UBC è stato acquisito soltanto in sede di ricorso, che il fabbricato da ampliare non è utilizzato come canile e che persistono ad opporsi ad un'edificazione a ridosso del loro muro;
che il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato, dal municipio e dal beneficiario della licenza, che contesta succintamente le tesi degli insorgenti;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva degli insorgenti, già opponenti, e la tempestività del gravame sono incontestabilmente date; il ricorso è dunque ricevibile in ordine;
che il giudizio può essere emanato sulla base degli atti (art. 18 PAmm);
che la licenza è un atto amministrativo mediante il quale l'autorità accerta che nessun impedimento di diritto pubblico si oppone all'esecuzione dei lavori previsti (art. 1 RLE);
che il preavviso favorevole dell'UBC attesta che il controverso manufatto non pregiudica alcun bene culturale (chiesa di __________, lavatoio comunale); nemmeno i ricorrenti contestano questa conclusione;
che a norma dell'art. 9.3 NAPR di __________ le costruzioni accessorie possono sorgere o a confine o ad una distanza minima di m 1.50 dallo stesso e devono rispettare le seguenti distanze minime:
- m 3.00 o in contiguità da edifici principali senza aperture;
- m 4.00 da edifici principali con aperture;
- m 1.50 o in contiguità da altri edifici;
che l'edificazione in contiguità non è subordinata al consenso del proprietario del fondo contermine;
che la controversa costruzione è di natura accessoria (art. 8.5 NAPR); non serve infatti né all'abitazione, né al lavoro e non ha nemmeno una funzione industriale, artigianale o commerciale; è un semplice deposito al servizio della casa d'abitazione del resistente, situata a qualche decina di metri di distanza;
che in quanto accessoria la controversa costruzione può dunque sorgere o a confine o a m 1.50 dallo stesso;
che sorgendo a circa 20 cm dal confine, essa non rispetta pienamente l'art. 9.3 NAPR;
che il difetto può comunque essere facilmente corretto, imponendo quale condizione della licenza, che sorga esattamente sul confine;
che entro questi limiti il ricorso può essere parzialmente accolto, annullando il giudizio impugnato e riformando di conseguenza la controversa licenza;
che invano si richiamano i ricorrenti alla dottrina (Adelio Scolari, Commentario, IIa ed., ad art. 39 LE n. 1165) per esigere che il manufatto ossequi dal retrostante muro di sostegno la distanza minima dal confine prescritta per gli edifici principali; in quanto costruzione accessoria, può senz'altro sorgere sul confine;
che per il resto l'aggiunta è autorizzata soltanto come deposito per la legna ed attrezzi; non potrà dunque essere utilizzata quale canile;
che la tassa di giustizia applicata dal Consiglio di Stato (fr. 400.-) non sarebbe di per sé eccessiva; di certo non copre i costi cagionati allo Stato dall'impugnativa;
che il preavviso dell'UBC è stato invero acquisito soltanto in sede di ricorso; presane conoscenza, i ricorrenti hanno comunque mantenuto l'impugnativa;
che il parziale accoglimento del ricorso per motivi diversi da quelli addotti dagli insorgenti non giustifica una riduzione della tassa di giustizia applicata dalla precedente istanza;
che la tassa di giustizia del presente giudizio, commisurata tenendo conto del parziale accoglimento dell'impugnativa, è posta a carico dei ricorrenti in solido.
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 9 NAPR di __________; 1 RLE; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1.Il ricorso è parzialmente accolto.
§ Di conseguenza, la decisione 18 maggio 2005 del Consiglio di Stato (n. 2047) è riformata nel senso che la licenza edilizia 6 ottobre 2004 rilasciata dal municipio di CO 2 a CO 1 è confermata alla condizione che il manufatto sia edificato lungo il confine verso la part. 151.
2. La tassa di giustizia di fr. 300.- è a carico dei ricorrenti in solido.
3. Intimazione a:
patr. da:; ; ; .
terzi implicati
1. CO 1 1 patrocinato da: PA 1 2. CO 2 3. CO 3 4. CO 4
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario