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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 13.07.2005 52.2005.197

13 luglio 2005·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·2,026 parole·~10 min·2

Riassunto

ristrutturazione e ampliamento di due edifici situati nel nucleo del paese

Testo integrale

Incarto n. 52.2005.197 52.2005.213  

Lugano 13 luglio 2005  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sui ricorsi (a) 6 giugno 2005 e (b) 17 giugno 2005 di

                               a                                      b

RI 1 RI 2  tutti patrocinati da: PA 1   __________, __________,  

contro  

la decisione 24 maggio 2005 del Consiglio di Stato (n. 2586) che respinge l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la licenza edilizia 8 novembre 2004 rilasciata dal municipio di CO 3 a CO 1 e CO 2 per ristrutturare ed ampliare due edifici situati nel nucleo del paese (part. n. 196 RF);

viste le risposte:

-    20 giugno 2005 di CO 1 e CO 2;

-    23 giugno 2005 del Dipartimento del territorio (UDC);

-    27 giugno 2005 del municipio di CO 3;

-    28 giugno 2005 del Consiglio di Stato;

al ricorso sub a

-    24 giugno 2005 di CO 1 e CO 2;

-    23 giugno 2005 del Dipartimento del territorio (UDC);

-    27 giugno 2005 del municipio di CO 3;

-    28 giugno 2005 del Consiglio di Stato;

al ricorso sub b

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Il 2 agosto 2004 i resistenti CO 1 e CO 2 hanno chiesto al municipio di CO 3 il permesso di ristrutturare ed ampliare due edifici situati nel nucleo del paese (part. n. 196 RF, sub. A - D). Un terzo fabbricato (sub. E) posto sul confine verso il fondo dei ricorrenti __________ e parzialmente crollato avrebbe invece dovuto essere demolito.

Alla domanda si sono opposti i vicini qui ricorrenti, che hanno sollevato una serie di contestazioni di natura formale e sostanziale.

Il 13 agosto 2004 gli stessi resistenti hanno notificato al municipio l'intenzione di rimuovere le parti del fabbricato crollato, consolidando il muro di confine ed osservando che la sistemazione sarebbe stata definita nell'ambito della decisione sulla domanda di costruzione che avevano inoltrato.

                                  B.   Il 25 agosto 2004 il municipio ha autorizzato i resistenti ad eseguire i lavori riguardanti il fabbricato crollato. Contro questa decisione __________ sono insorti davanti al Consiglio di Stato, contestandola per motivi che non occorre qui illustrare.

Raccolto il preavviso favorevole dell'autorità cantonale, l'8 novembre 2004 il municipio ha poi rilasciato la licenza richiesta, subordinandola al versamento di un contributo di fr. 40'000.- per posteggi mancanti.

Contro la predetta decisione sono insorti davanti al Consiglio di Stato tanto i beneficiari della licenza, che hanno chiesto l'annullamento del contributo sostitutivo per i posteggi, quanto i vicini opponenti, che hanno invece chiesto l'annullamento della licenza.

                                  C.   Il 24 marzo 2005 il Servizio dei ricorsi ha convocato le parti a comparire ad un sopralluogo giovedì 7 aprile 2005 alle 1000.

Il 1° aprile 2005 __________ hanno chiesto all'autorità cantonale di rinviare l'udienza, asserendo di essere impediti a comparire per motivi medici e chiedendo semmai di inviare loro il verbale per presentare osservazioni.

Dando seguito alla richiesta di rinvio, il 4 aprile 2005 il predetto servizio ha annullato l'udienza, rinviandola al 14 di quel mese. La nuova citazione, datata 5 aprile 2005, è stata notificata ai ricorrenti __________ per lettera raccomandata. I destinatari l'hanno ritirata soltanto il 15 presso la posta di __________, dove nel frattempo avevano ordinato alla posta di rinviare temporaneamente la corrispondenza.

Venuti a conoscenza dalla ricorrente RI 2 che il sopralluogo era stato esperito in loro assenza, il 29 aprile 2005 i ricorrenti __________ hanno contestato l'operato dell'autorità, rimproverandole di aver assegnato un termine troppo breve e chiedendo la ripetizione del sopralluogo in contraddittorio. Il Servizio dei ricorsi si è limitato ad inviare copia del verbale della visita in luogo, assegnando loro un termine per formulare eventuali osservazioni.

Il 18 maggio 2005 __________ hanno insistito, chiedendo nuovamente la ripetizione del sopralluogo in contraddittorio.

                                  D.   Con unico giudizio 24 maggio 2005 il Consiglio di Stato ha respinto le impugnative inoltrate dagli opponenti contro la licenza edilizia, accogliendo invece quella presentata dai beneficiari della stessa contro il contributo sostitutivo per i posteggi, che ha annullato, rinviando gli atti al municipio affinché chiedesse l'inoltro di una domanda di costruzione completa per queste opere. Il ricorso interposto dagli opponenti __________ contro l'autorizzazione a sistemare quanto resta del fabbricato crollato (sub. E) è invece stato dichiarato privo d'oggetto.

Dei motivi addotti dal Governo si dirà semmai più avanti.

                                  E.   Contro il predetto giudizio sono insorti davanti al Tribunale cantonale amministrativo tanto gli opponenti RI 1 e RI 2, quanto gli opponenti __________.

I primi hanno eccepito la disattenzione di alcune norme del piano particolareggiato del nucleo (NAPPN).

I ricorrenti __________ hanno invece anzitutto rimproverato al Consiglio di Stato di aver violato il loro diritto di essere sentiti per aver fissato il sopralluogo con un termine troppo breve, impedendo loro di parteciparvi o di delegare un loro rappresentante, per averlo esperito in loro assenza e per essersi rifiutato di ripeterlo. Delle contestazioni di merito sollevate da questi ricorrenti si dirà semmai qui appresso.

                                  F.   All'accoglimento dei ricorsi si oppone il Consiglio di Stato, che si limita a rilevare di aver inviato ai ricorrenti __________ il verbale di sopralluogo per osservazioni, come avevano inizialmente proposto. Il municipio postula a sua volta il rigetto delle impugnative senza formulare particolari osservazioni.

Ad identica conclusione pervengono i beneficiari della controversa licenza, contestando succintamente le tesi degli insorgenti.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE.

La legittimazione attiva degli insorgenti, già opponenti e proprietari di fondi contermini, è certa (art. 43 PAmm).

I ricorsi, tempestivi (art. 46 PAmm), sono dunque ricevibili in ordine.

Avendo il medesimo fondamento di fatto, possono essere evasi con un unico giudizio (art. 51 PAmm) sulla base degli atti (art. 18 PAmm). Non spetta a questo tribunale porre rimedio alle eventuali carenze istruttorie poste in essere dall'istanza inferiore (art. 65 cpv. 2 PAmm).

                                   2.   2.1. Il diritto di essere sentito, garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. fed., assicura al cittadino la facoltà di esprimersi prima che sia presa una decisione che modifica a suo scapito la sua situazione giuridica. Esso comprende il diritto per l'interessato di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti rilevanti e di partecipare alla loro assunzione o perlomeno di potersi esprimere sui risultati in quanto possano influire sul giudizio che dovrà essere preso (DTF 129 V 73 consid. 4a; 126 I 15 consid. 2 a/aa; 124 I 241 consid. 2 e rispettivi rinvii; STF 14.7.2003 1P 203/2003 in re Casanova consid. 2.1).

2.2. In caso di convocazione delle parti ad un'udienza, l'autorità deve citarle tempestivamente in modo che possano organizzarsi per parteciparvi personalmente o per delegare un loro rappresentante. La PAmm non prescrive un termine minimo. Il termine va comunque adeguatamente commisurato alle circostanze del caso. In particolare all'urgenza o dalla necessità di tutelare interessi pubblici o di terzi (DTF 112 Ia 5 consid. 2c; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 15 PAmm n. 4). In quest'ambito l'autorità deve in ogni caso tener conto dei tempi tecnici occorrenti alla posta per recapitare la convocazione agli interessati. Se invia la citazione per raccomandata, deve in particolare tener conto che l'invio può rimanere in deposito presso la posta per sette giorni (DTF 104 Ia 466 consid. 3).

3.3.1. Nel caso concreto, il Servizio dei ricorsi ha convocato le parti ad un sopralluogo per il 7 aprile 2005. La citazione, emessa il 24 marzo 2005, è stata preceduta da un contatto telefonico con gli interessati. In seguito alla richiesta di rinvio inoltrata dai ricorrenti __________ per motivi medici, il 5 aprile 2005 il predetto servizio ha emesso una nuova citazione per il 14 seguente. Da quanto risulta dagli atti, il nuovo termine è stato fissato senza nuovamente interpellare per telefono gli interessati. In seguito all'ordine di rinvio della corrispondenza, la citazione, notificata per raccomandata, è pervenuta alla posta di __________ soltanto l'8, dove i ricorrenti __________ l'hanno ritirata il 15.

Nelle particolari circostanze del caso concreto, il termine di nove giorni appare eccessivamente breve. Esso non tiene in effetti minimamente conto né dei tempi tecnici di spedizione, né del termine di deposito di sette giorni presso la posta, sul quale il destinatario dell'invio deve poter pienamente contare, riservato il caso di abuso (DTF 104 Ia 466 consid. 3). A ciò si aggiunga che la fattispecie non presentava alcuna connotazione d'urgenza e che i ricorrenti __________ potevano aspettarsi di essere nuovamente contattati per telefono dal Servizio dei ricorsi per stabilire una data conveniente.

3.2. Invano giustifica il Consiglio di Stato il suo operato richiamandosi alla richiesta di inviare loro una copia del verbale di sopralluogo, formulata dai ricorrenti in occasione della domanda di rinvio dell'udienza. Questa richiesta non legittimava comunque l'autorità di ricorso a fissare una nuova udienza con un termine di preavviso talmente breve da impedire agli insorgenti non solo di prendervi parte, ma anche di designare un loro rappresentante che potesse essere presente. I ricorrenti si sono invero dichiarati disposti a prendere successivamente posizione sulle risultanze del sopralluogo nel caso in cui questo non fosse stato rinviato. Questa disponibilità era tuttavia circoscritta al caso in cui l'autorità non avesse accolto la loro richiesta di rinvio. Non permetteva all'autorità di dedurre che i ricorrenti fossero ulteriormente disposti ad accontentarsi di prendere posizione sulle risultanze del sopralluogo indetto in seguito al rinvio.

Si può di conseguenza ammettere che il Consiglio di Stato, citando i ricorrenti __________ al sopralluogo indetto per il 14 aprile 2005 con un termine di preavviso eccessivamente breve, abbia violato il loro diritto di essere sentiti.

3.3. Fondate sono pure le critiche che i ricorrenti __________ muovono all'indirizzo del Consiglio di Stato per non aver minimamente preso posizione né sulla richiesta di ripetizione del sopralluogo, né sulle osservazioni che essi hanno comunque inoltrato in merito alle risultanze del sopralluogo esperito dal Servizio dei ricorsi in loro assenza. Dal profilo del diritto di essere sentiti, non si può in effetti ammettere che queste richieste e prese di posizione siano passate sotto silenzio da parte dell'autorità di ricorso.

3.4. L'atteggiamento di __________ non sembra per certi versi inteso a facilitare il compito dell'autorità di ricorso. Richieste di rinvio delle udienze, fondate su discutibili certificati medici (cfr. STF 18.7.2003 in re __________ consid. 2.2.), non denotano in effetti una particolare disponibilità a collaborare alla gestione dei procedimenti in corso. Questi comportamenti non integrano tuttavia gli estremi dall'abuso di diritto. Né appaiono palesemente contrari al principio della buona fede. Da questo profilo, non v'è dunque spazio per scostarsi dalle conclusioni appena tratte.

4.Non essendo compito specifico di questo tribunale porre rimedio alle carenze istruttorie poste in essere dal Consiglio di Stato, il ricorso di __________ va di conseguenza parzialmente accolto, annullando il giudizio governativo impugnato nella misura in cui conferma la licenza edilizia rilasciata dal municipio a CO 1 e CO 2 e condanna i ricorrenti al pagamento di una tassa di giustizia. Gli atti vanno rinviati al Consiglio di Stato, affinché sani il difetto ripetendo in contraddittorio il sopralluogo esperito in assenza dei ricorrenti __________.

Essendo fondata sul medesimo oggetto, deve di riflesso essere accolta anche l'impugnativa inoltrata dagli opponenti RI 1 e RI 2.

Il giudizio governativo impugnato va invece confermato nella misura in cui annulla il contributo sostitutivo per posteggi mancanti in attesa che i beneficiari della controversa licenza presentino una domanda di costruzione per realizzarli sul terreno annesso agli edifici oggetto dell'intervento.

Dato l'esito si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia. Le ripetibili ai ricorrenti RI 1 e RI 2 sono poste a carico dei resistenti CO 1 e CO 2.

Per questi motivi,

visti gli art. 21 LE; 3, 15, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm

dichiara e pronuncia:

                                   1.   I ricorsi sono parzialmente accolti.

§.  Di conseguenza:

1.1.   i dispositivi 1, 3 e 4 della decisione 24 maggio 2005 del Consiglio di Stato (n. 2586) sono annullati.

1.2.   gli atti sono rinviati al Consiglio di Stato, affinché proceda come al considerando 4.

                                   2.   Non si preleva tassa di giustizia.

                                   4.   I resistenti CO 1 e CO 2 rifonderanno fr. 1'000.- ai ricorrenti RI 1 e RI 2 a titolo di ripetibili.

                                      3.   Intimazione a:

  ; , patrocinato da:; ; .  

terzi implicati

  1. CO 1 2. CO 2 3. CO 3 3 patrocinato da: PA 2 4. CO 4 5. CO 5    

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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