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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 09.01.2006 52.2005.188

9 gennaio 2006·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·2,316 parole·~12 min·5

Riassunto

Disdetta del rapporto di lavoro - astensione di un magistrato chiamato a decidere sulla vertenza

Testo integrale

Incarto n. 52.2005.188  

Lugano 9 gennaio 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Matteo Cassina, presidente, Mauro Mini, Andrea Pedroli;

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sull'opposizione 23 giugno 2005 di

 RI 1    

all'astensione del presidente del Tribunale cantonale amministrativo, giudice CO 1, dall'esercizio del suo ufficio nella causa promossa dall'opponente con ricorso 13 maggio 2005 avverso la decisione 27 aprile 2005 del Consiglio di Stato in materia di disdetta del rapporto di lavoro;  

viste le osservazioni:

-          2 giugno 2005 del giudice CO 1;

-          3 giugno 2005 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   RI 1 (1946) è entrato alle dipendenze dello Stato del Cantone Ticino il 1° ottobre 1992 quale __________ presso __________. Verso la fine degli anni '90 egli ha iniziato ad avere problemi relazionali con i colleghi di lavoro e con i superiori. A causa di ciò, dal 4 marzo 2002 è stato ininterrottamente assente dal lavoro per malattia. Nel tentativo di porre rimedio a questa situazione, lo Stato ha proposto a RI 1 di riprendere la sua attività presso un'altra unità di servizio all'interno dell'Amministrazione cantonale. Nessun accordo in tal senso è tuttavia mai stato raggiunto tra le parti. Il 30 agosto 2004 il dipendente ha iniziato uno sciopero della fame in segno di protesta. Con risoluzioni 16 settembre e 20 ottobre 2004 il Consiglio di Stato ha deciso di avviare una procedura di mediazione con il proprio dipendente, affidandone la conduzione a due persone esterne all'Amministrazione cantonale. La medesima si è conclusa l'11 marzo 2005 senza il raggiungimento di alcun risultato suscettibile di risolvere la controversia in atto tra le parti.

Con risoluzione del 15 marzo successivo il Consiglio di Stato ha quindi prospettato a RI 1 la disdetta del rapporto di impiego per giustificati motivi, giusta gli art. 58 lett. c e 60 cpv. 1, 2 e 3 lett. b LOrd. Scaduto infruttuoso il termine assegnato al dipendente per adire la Commissione conciliativa per il personale dello Stato, il 27 aprile 2005 il Governo cantonale ne ha quindi pronunciato il licenziamento con effetto al 31 ottobre 2005. Avverso questa decisione il 13 maggio 2005 RI 1 è insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo, contestandone la legittimità sia sul piano formale che materiale.

                                  B.   Con lettera 17 maggio 2005 il giudice CO 1, presidente del Tribunale cantonale amministrativo, ha comunicato al Consiglio di Stato e a RI 1 che si sarebbe astenuto dall'esercizio del suo ufficio nel procedimento dipendente dal suddetto gravame. Il magistrato ha motivato questa sua decisione con il fatto che la moglie del ricorrente, a cui veniva fatto esplicito riferimento nell'impugnativa, era da lungo tempo una dipendente di sua moglie, dr. med. __________.

Il 23 maggio 2005 RI 1 si è tuttavia opposto all'astensione del giudice CO 1, affermando in sostanza che non sussisterebbe nessun conflitto d'interesse tale da giustificare un simile provvedimento. Il 30 maggio 2005 egli ha per contro chiesto la ricusa del giudice S__________, membro del Tribunale cantonale amministrativo.

C.    Chiamato ad esprimersi in proposito alla citata opposizione, il giudice CO 1 ha confermato la propria astensione, ribadendo e sviluppando i motivi addotti con il suo scritto del 17 maggio 2005. Il Consiglio di Stato ha chiesto la reiezione dell'opposizione inoltrata da RI 1 e la conseguente conferma dell'astensione del giudice CO 1, formulando alcune considerazioni di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.

                                  D.   Con lettera raccomandata 23 agosto 2005 il giudice delegato all'istruzione della causa avviata con ricorso 13 maggio 2005 da RI 1 nei confronti dello Stato del Cantone Ticino, __________ C__________, ha comunicato alle parti che la Corte, costituita al fine di evadere l'opposizione formulata dall'insorgente all'astensione del giudice CO 1, sarebbe stata composta dallo stesso __________ C__________, nonché dai giudici Ma__________ e A__________.

Il 22 settembre 2005 RI 1 si è rivolto al Tribunale amministrativo per chiedere la proroga di un termine che gli era stato impartito per presentare delle osservazioni nell'ambito del procedimento aperto a seguito della sua domanda di ricusa del giudice S__________. In quell'occasione egli si è dichiarato contrario alla presenza del giudice Ma__________ nella Corte che si sarebbe occupata di questa faccenda, per il fatto che in un recente passato detto magistrato, nella sua qualità di presidente della Camera dei ricorsi penali, aveva già statuito su di una causa che lo concerneva come parte. Il 14 ottobre 2005 RI 1 ha inoltrato al Tribunale cantonale amministrativo un ulteriore lettera con cui, oltre a ribadire la ricusa del giudice Ma__________, ha chiesto, per i medesimi motivi, la ricusa del giudice __________ C__________.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   Giusta l'art. 27 CPC, applicabile alle cause amministrative in virtù del rinvio di cui all'art. 32 cpv. 1 PAmm, le parti possono ricusare il giudice, oltre che nei casi di esclusione (cfr. art. 26 CPC), qualora sussista una grave inimicizia tra il giudice stesso e una delle parti (lett. a) o qualora si diano - più in generale - "gravi ragioni" (lett. b). L'art. 29 cpv. 1 CPC prevede inoltre che il giudice che riconosce in sé un motivo di ricusazione ha l'obbligo di astenersi e di avvertire immediatamente le parti, le quali possono proporre le loro osservazioni in proposito entro 5 giorni.

Lo scopo del diritto di ricusa - e dell'obbligo di esclusione - è di vietare l'influsso sul giudizio di circostanze estranee al processo che potrebbero privare la decisione della necessaria oggettività, a favore o a pregiudizio di una parte: a chiunque sia sottoposto a influenze di tal genere non può infatti essere riconosciuta la qualità di "giusto mediatore , necessaria per poter fungere da giudice in una vertenza (DTF 117 Ia 170 consid. 3a e rinvii; Rep. 1999 n. 119, 1998 n. 97). L'istituto processuale della ricusa ha del resto rilevanza a livello costituzionale. Oltre all'art. 6 CEDU, laddove è applicabile ai procedimenti amministrativi, l'art. 30 cpv. 1 Cost. assicura alle parti coinvolte in un procedimento giudiziario la garanzia di ottenere un giudizio indipendente e imparziale, reso da un tribunale regolarmente costituito (Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, pag. 166 con riferimenti). Il giudice deve quindi astenersi dall'esercizio del proprio ufficio o poter essere ricusato da chiunque dimostri un interesse, allorquando vengono a mancare imparzialità e indipendenza. La ricusa - alla stessa stregua dell'astensione - rimane tuttavia una misura d'eccezione che, per non intralciare il buon funzionamento della giustizia, deve essere ammessa soltanto in presenza di motivi gravi ed oggettivi che permettono di dubitare dell'imparzialità del giudice. A tal fine occorre che il sospetto di parzialità sia confortato da elementi concreti e nasca da ragioni gravi, di per sé atti a creare una situazione di incapacità soggettiva del giudice ad occuparsi in modo equanime e sereno della vicenda processuale (DTF 126 I 168 consid. 2a, 116 Ia 14 consid. 4,; RDAT 1984 n 29 consid. 3b; Rep 1998 n. 97). Non costituiscono ragioni gravi, sufficienti alla ricusa di un magistrato, semplici supposizioni, illazioni o timori generici di parzialità non confortati da elementi concreti e suscettibili di confermare l'esistenza di tale situazione. È quindi richiesta la parvenza di motivi seri e comprovati (Rep. 1997 n. 95). Tuttavia, secondo costante prassi del Tribunale federale, per accogliere una domanda di ricusa non occorre che il giudice sia effettivamente prevenuto, bastando circostanze obiettivamente idonee a suscitare l'apparenza di una prevenzione e a far sorgere un rischio di parzialità (DTF 117 Ia 324 consid. 2, 116 Ia 33 consid. 2b).

                                   2.   Preliminarmente dev'essere risolta la questione relativa alla composizione della Corte chiamata a pronunciarsi sull'opposizione in esame. Come esposto in narrativa, con scritti 22 settembre e 14 ottobre 2005 RI 1 ha in effetti contestato che della medesima facessero parte anche i giudici __________ C__________ e Ma__________, dal momento che questi magistrati avevano partecipato il 16 settembre 2004 e il 9 giugno 2005 all'adozione di due distinte decisioni della CRP che lo concernevano. Sennonché l'eccezione è manifestamente tardiva. In effetti giusta l'art. 32 cpv. 3 PAmm, la ricusa si propone con istanza motivata, contemporaneamente al primo atto di causa, oppure "tosto che si verifichi o che sia scoperta". Il cpv. 4 del medesimo articolo soggiunge poi che essa non è più proponibile da chi sia passato espressamente o tacitamente ad atti successivi. Nel caso di specie, mediante lettera raccomandata del 24 agosto 2005, inviata il giorno successivo, il Tribunale cantonale amministrativo ha comunicato a RI 1 che la Corte che avrebbe statuito sulla sua opposizione all'astensione del giudice CO 1, sarebbe stata composta dai giudici __________ C__________, in qualità di presidente, Ma__________ e A__________. Tale scritto è stato ritirato dall'interessato il 26 agosto 2005. Questo significa che egli ha atteso quasi un mese prima di reagire a tale comunicazione e addirittura più di un mese e mezzo per contestare la presenza del giudice C__________, ritenuto che dopo tale data sia quest'ultimo che il giudice Ma__________ non hanno più avuto modo di trattare altri casi concernenti RI 1, ragione per la quale si deve escludere che nel frattempo possano essere sorti nuovi motivi di ricusa nei loro confronti. Ora, benché la legge non stabilisca alcun termine preciso entro il quale inoltrare una simile istanza, si deve ammettere che il lasso di tempo impiegato nella circostanza dall'interessato appare eccessivo. Pur tenuto conto dei tempi necessari al confezionamento di un atto processuale come quello qui in discussione, le regole della buona fede gli imponevano di manifestare il proprio dissenso già nei giorni immediatamente successivi al ricevimento delle citata raccomandata. Tralasciando di fare ciò RI 1 ha dato l'impressione, per atti concludenti, di non avere nulla da eccepire nei confronti dei tre i giudici chiamati a statuire sulla sua opposizione all'astensione del giudice CO 1. In simili circostanze non v'è dunque spazio per rimettere in discussione la composizione della Corte comunicata all'opponente tramite raccomandata del 23 agosto 2005. In ogni caso, i motivi invocati da RI 1, ancorché generici, non giustificherebbero l'accoglimento della sua richiesta: secondo costante giurisprudenza, il fatto che un magistrato sia stato chiamato a statuire in un altro procedimento concernente la medesima persona non è motivo di ricusa, ritenuto che di per sé ciò non condiziona la sua indipendenza o imparzialità nel nuovo procedimento, quand'anche esso dovesse avere per oggetto gli stessi fatti; a maggior ragione, ciò deve valere quando, come nel caso di specie, il nuovo procedimento verte su altri fatti e tutt'altra materia (DTF 116 Ia 387, 113 Ia 62).

3.3.1. Per quanto attiene al merito del presente procedimento, il giudice CO 1 ha giustificato la propria esclusione dalla Corte che dovrà pronunciarsi sul licenziamento di RI 1 da parte del Consiglio di Stato, asserendo di avere riconosciuto in sé un motivo di ricusa ai sensi dell'art. 27 lett. b CPC. In particolare egli ha rilevato come la moglie di quest'ultimo sia una dipendente di sua moglie. Negli ultimi tempi R__________ è stata assente dal lavoro per motivi di salute che lei stessa ha collegato alla difficile situazione professionale del marito. Il giudice CO 1 afferma dunque che l'intreccio di rapporti personali, la costellazione degli interessi del ricorrente e di sua moglie, rispettivamente suoi e di sua moglie, nonché la conoscenza di aspetti particolari che esulano dal quadro dei fatti descritto nel ricorso inoltrato da RI 1, gli impediscono di statuire con la necessaria oggettività e imparzialità sul medesimo.

3.2. Gli argomenti addotti dal giudice CO 1 a sostegno della sua decisione sono senz'altro fondati. Per prassi, l'esistenza di stretti rapporti personali, d'obbligo, di lavoro, ecc. con una delle parti in causa costituiscono un motivo di ricusa rientrante nella clausola generale dell'art. 27 lett. b CPC, qualora gli stessi siano di tale intensità da creare soggettivamente, nel foro interno del giudice, uno stato d'animo che lo rende parziale o che oggettivamente crei verso l'esterno una simile apparenza (cfr. Cocchi/Trezzini, CPC annotato e massimato, n. 18 ad art. 27 con riferimenti). Ora, nel caso concreto le condizioni appena illustrate appaiono adempiute. Già si è detto in precedenza che la moglie del ricorrente, la quale tra l'altro ha pure sottoscritto il gravame inoltrato dal marito avverso la decisione di licenziamento, è da diversi anni una dipendente della dr. med. __________, moglie del giudice CO 1. In siffatte circostanze non vi è dubbio che tra quest'ultimo e il ricorrente sussistono delle relazioni, seppure indirette, le quali fanno sì che il magistrato in parola si trovi in una posizione particolare rispetto ad una delle parti in causa. Inoltre nella misura in cui RI 1 sostiene nella sua impugnativa che le pratiche illecite di mobbing da lui subite nel corso degli anni sul posto di lavoro avrebbero influito anche sulla salute di sua moglie, non si può negare che l'esito della causa di merito potrebbe avere delle ripercussioni sul rapporto di lavoro esistente tra la moglie del giudice CO 1 e R__________. È poi del tutto verosimile che il giudice CO 1 sia a conoscenza di fatti riferiti all'opponente che esulano da quelli risultanti dalle tavole processuali e che potrebbero quindi influenzarlo nel suo giudizio. La posizione in cui egli si trova non gli consente di poter statuire con la dovuta oggettività sulla causa introdotta da RI 1 contro lo Stato del Cantone Ticino. È pertanto a giusta ragione che - coerentemente con quanto già fatto in passato in altri casi che vedevano coinvolto RI 1

in una lite giudiziaria dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo - il giudice CO 1 si è astenuto dall'esercizio del suo ufficio.

4.Stante tutto quanto precede, l'opposizione all'astensione del giudice CO 1 è respinta. La tassa di giustizia e spese sono poste a carico dell'opponente (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 28, 32 PAmm; 27 e 29 CPC;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   L'opposizione è respinta.

                                   2.   La tassa di giustizia e le spese di fr. 300.- sono poste a carico di RI 1.

                                      3.   Intimazione a:

      ;   .

terzi implicati

  1.   CO 1  

2. CO 2      

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il Presidente                                                           Il segretario

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