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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 12.07.2005 52.2005.187

12 luglio 2005·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·994 parole·~5 min·2

Riassunto

ampliamento casa nel nucleo

Testo integrale

Incarto n. 52.2005.187  

Lugano 12 luglio 2005  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Crivelli Leopoldo

statuendo sul ricorso 1° giugno 2005 di

RI 1 patrocinato da: PA 1  

contro  

la decisione 18 maggio 2005 del Consiglio di Stato (n. (n. 2411) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la licenza edilizia 4 febbraio 2005 rilasciata dal municipio di CO 2 a CO 1 per ampliare la sua casa d'abitazione (part. 297);

viste le risposte:

-      6 giugno 2005 di CO 1;

-    14 giugno 2005 del Consiglio di Stato;

-    17 giugno 2005 del municipio di CO 2;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Il 29 settembre il resistente CO 1 ha chiesto al municipio di CO 2 il permesso di ampliare la sua casa d'abitazione (part. 297), situata nella zona del nucleo (NV), di fronte alla casa del ricorrente RI 1 (part. 295), dalla quale è separato da un vicolo che si restringe progressivamente sino ad una larghezza di m 2.18. L'intervento prevede di innalzare la falda sudest di m 0.64 alla gronda al fine di rendere abitabile il sottotetto, che verrebbe reso accessibile da un corpo scale di m 5.42 x 1.90 (h: m 5.32).

Alla domanda si è opposto il vicino qui ricorrente, contestando l'ammissibilità di ampliare gli edifici del nucleo esistenti in contrasto con le norme sulle distanze.

Raccolto il preavviso favorevole dell'autorità cantonale, il 4 febbraio 2005 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo l'opposizione.

                                  B.   Con giudizio 1° giugno 2005 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, rigettando a sua volta l'impugnativa contro di essa interposta dal vicino opponente.

Dopo aver rilevato che l'art. 49 NAPR ammette la possibilità di ampliare gli edifici del nucleo, il Governo ha in sostanza ritenuto che l'ampliamento previsto rientrasse nei limiti di una trasformazione ammissibile secondo l'art. 39 RLE.

                                  C.   Contro il predetto giudizio, il soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato assieme alla controversa licenza edilizia.

Con succinte argomentazioni, l'insorgente ribadisce in sostanza che le costruzioni esistenti in contrasto con il diritto non potrebbero essere ampliate.

                                  D.   All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato che non formula particolari osservazioni.

Ad identica conclusione pervengono il municipio ed il beneficiario della controversa licenza, contestando le tesi dell'insorgente con argomenti di cui si dirà qui appresso per quanto necessario.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La legittimazione attiva dell'insorgente, proprietario di un fondo vicino e già opponente, è certa (art. 43 PAmm).

Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti (art. 18 PAmm). La situazione dell'oggetto della contestazione emerge chiaramente dai piani e dalle fotografie allegate. Il sopralluogo chiesto dall'insorgente non appare dunque atto a procurare a questo tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.

                                   2.   L'art. 49 NAPR ammette la possibilità di ampliare gli edifici esistenti nel nucleo alla condizione di salvaguardare i valori architettonici tradizionali.

L'insorgente non sostiene più che nel nucleo non sono ammessi ampliamenti. A giusta ragione, poiché la norma di PR è chiara ed il modico intervento prospettato non arreca alcun pregiudizio ai valori architettonici tradizionali.

In questa sede il ricorrente si limita a sostenere che l'ampliamento non potrebbe essere autorizzato perché concerne un edificio esistente in contrasto con la distanza minima di 3.00 fra edifici che si fronteggiano lungo una strada pubblica.

                                   3.   3.1. Riallacciandosi alla garanzia costituzionale della proprietà intesa come tutela delle situazioni acquisite, l'art. 39 cpv. 1 RLE stabilisce che edifici ed impianti esistenti in contrasto con il diritto entrato successivamente in vigore possono essere soltanto riparati e mantenuti, esclusi i lavori di trasformazione sostanziali. Trasformazioni più importanti possono tuttavia essere autorizzate se il contrasto con il nuovo diritto non pregiudica in modo apprezzabile l'interesse pubblico o quello del vicino.

La trasformazione non è sostanziale se non altera in misura apprezzabile l'identità della costruzione preesistente, sia dal profilo qualitativo, sia dal profilo quantitativo. Esclusi sono comunque gli interventi che aggravano i momenti di contrasto con il diritto.

3.2. Nell'evenienza concreta, l'intervento prevede di sopraelevare in misura assai limitata lo spiovente del tetto più lontano dalla casa d'abitazione del ricorrente (64 cm alla gronda, 84 cm al colmo). La falda prospiciente l'abitazione dell'insorgente verrebbe innalzata in modo impercettibile, in modo da collegarla al colmo sopraelevato, lasciando comunque invariata l'altezza del filo di gronda. Questa parte dell'intervento rientra senz'ombra di dubbio nei limiti di un intervento di trasformazione non sostanziale secondo l'art. 39 RLE. Non aggrava minimamente il contrasto esistente e non toglie né luce, né aria all'abitazione del ricorrente. Basti considerare che il colmo innalzato del tetto verrebbe trovarsi ad una distanza di m 8.50 dalla facciata della sua casa.

Di natura non sostanziale è pure l'aggiunta di un modesto corpo scale prevista sulla facciata nordovest. È ben vero che la distanza di questa parte dell'edificio del resistente dallo stabile del ricorrente verrebbe a ridursi da 8 a 6 m, ma la distanza risultante sarebbe comunque ancora doppia rispetto a quella minima prescritta dall'art. 49 NAPR. Nemmeno da questo profilo, l'identità dell'edificio da trasformare verrebbe alterata in misura inammissibile. Anche da questo profilo, il ricorso appare dunque destituito di qualsiasi fondamento.

                                   4.   Sulla scorta delle considerazioni che precedono, la decisione governativa impugnata va dunque confermata siccome immune da violazioni del diritto.

La tassa di giustizia, commisurata al lavoro occasionato dall'impugnativa, è posta a carico dell'insorgente secondo soccombenza.

Per questi motivi,

visti gli art. 21 LE; 39 RLE; 49 NAPR di __________; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è a carico del ricorrente.

                                      3.   Intimazione a:

    ; ; ; .  

terzi implicati

  1. CO 1 1 rappr. da: RA 1 2. CO 2 3. CO 3 4. CO 4    

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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