Incarto n. 52.2005.178
Lugano 22 giugno 2005
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 23 maggio 2005 di
RI 1, , patrocinato da: avv. PA 1, ,
contro
la decisione 3 maggio 2005 del Consiglio di Stato (n. 2196) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 3 febbraio 2005 con cui il municipio di CO 1 gli ha negato il permesso di cambiare la destinazione di due locali ad uso officina/salone d'esposizione di uno stabile situato nella zona artigianale (part. 327);
viste le risposte:
- 30 maggio 2005 del municipio di CO 1;
- 3 giugno 2005 del Dipartimento del territorio (UDC);
- 8 giugno 2005 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 28 ottobre 2004 il ricorrente RI 1 ha chiesto al municipio di CO 1 il permesso di cambiare la destinazione di due ampi locali (382 + 86 mq), situati a pianterreno di uno stabile (part. 327) ubicato nella zona artigianale (Ar2) del quartiere di S__________. La domanda indicava che i vani sarebbero stati utilizzati per svariate attività non moleste (scuola di danza, gioco della tombola, conferenze, ecc.). Su richiesta dell'autorità cantonale (SPAAS), l'istante in licenza ha ulteriormente precisato che, sarebbero serviti per il gioco della tombola, senza accompagnamento musicale, dal lunedì al sabato tra le 2000 e la 0100 e la domenica dalle 1400 alle 1900.
Contro la domanda non sono state presentate opposizioni. Il Dipartimento del territorio (UDC) l'ha preavvisata favorevolmente limitatamente all'uso per il gioco della tombola.
Con decisione 3 febbraio 2005 il municipio l'ha invece respinta, ritenendo che l'attività prevista fosse fortemente molesta e quindi contraria all'art. 51 NAPR, che nella zona ammetterebbe soltanto attività non moleste o mediamente moleste.
B. Con giudizio 3 maggio 2005 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata da Alessandro Lettieri.
Il Governo ha in sostanza condiviso l'assunto del municipio.
C. Contro il predetto giudizio, il soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio della controversa licenza.
Stando al ricorrente, la limitazione alle attività poco o mediamente moleste, sancita dall'art. 51 NAPR, andrebbe riferita soltanto alle attività artigianali. Le attività amministrative e commerciali non soggiacerebbero a tale vincolo.
D. All'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni, ed il municipio, che contesta invece succintamente le tesi dell'insorgente con argomenti di cui si dirà qui appresso per quanto necessario.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La legittimazione attiva dell'insorgente, istante in licenza, è certa (art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo (art. 46 PAmm), è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti (art. 18 PAmm). La situazione dei luoghi e dell'oggetto della contestazione emerge chiaramente dalle tavole processuali ed è sufficientemente nota a questo tribunale per conoscenza diretta. Il sopralluogo richiesto non appare dunque atto a procurare a questo tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio. I fatti non sono peraltro controversi.
2 2.1. Giusta l'art. 22 cpv. 2 lett. a LPT, l'autorizzazione a costruire può essere rilasciata soltanto per edifici e impianti conformi alla funzione assegnata alla zona di utilizzazione in cui sono previsti (principio della conformità di zona). La funzione delle zone di utilizzazione è di regola precisata dalle norme di attuazione del PR, che definiscono fra l'altro le destinazioni ammissibili, ovvero i limiti dell'uso delle costruzioni consentito.
Nell'ambito di questa definizione, numerosi ordinamenti pianificatori precisano l'uso (destinazione) ammissibile delle costruzioni attraverso distinzioni fondate sull'importanza delle ripercussioni (molestia) che ne derivano. Queste prescrizioni, solitamente caratterizzate dalla definizione di tre diversi gradi di molestia, hanno valenza meramente pianificatoria. Sono indipendenti dalle disposizioni della legislazione ambientale, in particolare dai gradi di sensibilità al rumore (GS) attribuiti alle singole zone. Servono unicamente a precisare la destinazione, ovvero l'uso ammissibile delle opere edilizie, attraverso una valutazione astratta del genere di ripercussioni ingenerate dall'uso che ne viene fatto.
2.2. L'art. 5.11 NAPR di B__________ distingue tre categorie di aziende in base all'importanza della molestia:
a) le aziende non moleste sono quelle che non hanno ripercussioni diverse da quelle che derivano dall'abitare;
b) le aziende mediamente moleste sono quelle le cui attività si svolgono soltanto di giorno e producono emissioni con frequenza discontinua e limitata nel tempo;
c) le aziende fortemente moleste sono infine quelle con ripercussioni più marcate. Fra queste sono da annoverare gli impianti a grande affluenza, cioè suscettibili di provocare immissioni non armonizzate con le caratteristiche della relativa zona derivanti da una grande affluenza di pubblico, dal richiamo di traffico veicolare, dagli schiamazzi notturni (in particolare: grandi magazzini, stazioni di servizio, sale giochi, discoteche, ecc.).
Il termine aziende va inteso soprattutto nel senso di utilizzazioni, ovvero di attività. Lo scopo della norma è in effetti quello di precisare le destinazioni ammissibili delle opere edilizie.
3. I contenuti ammessi della zona artigianale (Ar) sono definiti dall'art. 51 cpv. 1 NAPR, che distingue due sottozone: quella di Carasso (Ar1) e quella di S__________ (Ar2), che qui interessa. In entrambe le sottozone sono ammesse le costruzioni e gli impianti destinati alle attività artigianali e industriali mediamente moleste. Nella zona di S__________, che qui interessa, sono inoltre ammessi contenuti amministrativi e commerciali. Ad entrambe le zone è attribuito il GS III.
L'insorgente sostiene che la limitazione fondata sul grado di molestia dei contenuti ammissibili concerna soltanto le costruzioni e gli impianti destinati alle attività artigianali ed industriali. Soltanto queste destinazioni sarebbero soggette al limite che esclude le attività fortemente moleste. I contenuti amministrativi e commerciali, non vi sarebbero invece sottoposti. La tesi non appare priva di fondamento.
Essa risulta anzitutto sorretta dal testo della norma. Stando al suo tenore letterale, non si può invero negare che il limite in contestazione (aziende mediamente moleste) sia riferito soltanto ai contenuti artigianali e industriali. Occorre dare atto al ricorrente che il testo della norma non assoggetta anche i contenuti amministrativi e commerciali, ammessi soltanto nella zona Ar2 oltre a quelli artigianali e industriali, a particolari restrizioni fondate sul grado di molestia.
La deduzione è inoltre avvalorata dall'analisi sistematica delle singole norme di zona, che ne definiscono la destinazione avvalendosi anche delle distinzioni fondate sul grado di molestia. Da queste disposizioni emerge in effetti che soltanto nella zona residenziale intensiva B e nella zona residenziale semi-intensiva C le destinazioni commerciali e amministrative sono assoggettate allo stesso grado di molestia al quale sono assoggettate i contenuti artigianali (cfr. art. 44 e 45 NAPR). Nella zona intensiva speciale A il grado di molestia serve invece soltanto a precisare i limiti dei contenuti artigianali ammissibili (art. 43 NAPR). Le destinazioni commerciali e amministrative non sono invece assoggettati a particolari restrizioni fondate sul grado di molestia. Ben si può dunque ammettere che anche nella zona artigianale Ar2 il grado di molestia definito per gli insediamenti artigianali e industriali non sia applicabile alle costruzioni a vocazione commerciale o amministrativa.
Una diversa interpretazione, che escludesse le costruzioni commerciali ed amministrative moleste dalla zona artigianale Ar2, porterebbe peraltro ad ammetterle soltanto nella zona intensiva A, alla quale è oltretutto assegnato un GS inferiore. Conclusione, questa, che - considerate le caratteristiche di queste due zone – non può di certo corrispondere alle intenzioni del legislatore comunale .
Alla luce di queste considerazioni, vanno di conseguenza rettificate le conclusioni tratte da questo tribunale nella sentenza 9 settembre 2003 in re M__________ (52.03.85), richiamata dal Consiglio di Stato nel giudizio qui impugnato.
4. Accertato che le costruzioni commerciali e amministrative ammesse nella sottozona di S__________ non soggiacciono a particolari restrizioni riferite al grado di molestia, la trasformazione dei locali adibiti ad officina ed autosalone in spazi utilizzati per il gioco della tombola, appare sostanzialmente conforme al diritto. Essendo l'utilizzazione prospettata di natura commerciale, il fatto che possa essere considerata molesta ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 lett. c NAPR non osta al rilascio della licenza.
Il ricorso va quindi accolto, annullando la decisione municipale impugnata ed il giudizio che la conferma. Gli atti vanno rinviati al municipio affinché rilasci la licenza richiesta, subordinandola alle condizioni poste dal Dipartimento del territorio.
Dato l'esito si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia. Le ripetibili sono invece poste a carico del comune secondo soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 51 NAPR di B__________; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 3 maggio 2005 del Consiglio di Stato (n. 2196) e la decisione 3 febbraio 2005 del municipio di CO 1 sono annullate;
1.2. gli atti sono rinviati al municipio affinché rilasci al ricorrente la licenza richiesta subordinandola alle condizioni poste dal Dipartimento del territorio;
2. Non si preleva tassa di giustizia. Il comune di __________ rifonderà al ricorrente fr. 2'000.- a titolo di ripetibili di entrambe le istanze.
3. Intimazione a:
.
terzi implicati
1. municipio di Bellinzona, 6500 Bellinzona, 2. Dipartimento del territorio, Servizi generali, UDC, 6500 Bellinzona, 3. Consiglio di Stato, 6500 Bellinzona,
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario