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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 12.07.2005 52.2005.172

12 luglio 2005·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,017 parole·~5 min·1

Riassunto

revisione sentenza Tribunale cantonale amministrativo

Testo integrale

Incarto n. 52.2005.172 52.2005.103  

Lugano 12 luglio 2005  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sull'istanza 10 maggio 2005 del

RI 1 rappr. dal RA 1  

chiedente  

la revisione della sentenza 2 maggio 2005 del Tribunale cantonale amministrativo che respinge l'impugnativa presentata da CO 1 contro la decisione 2 marzo 2005 con cui il Consiglio di Stato (n. 931) ha annullato la licenza edilizia 17 novembre 2004, rilasciata dal municipio di CO 2 a CO 1 per la costruzione di due case monofamigliari in località P__________ (part. 1807 RT);

viste le risposte:

-    20 maggio 2005 di CO 1;

-    24 maggio 2005 del Consiglio di Stato;

-    30 maggio 2005 del Dipartimento del territorio (UDC);

-      2 giugno 2005 di CO 2;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   L'11 giugno 2003 RI 1 ha chiesto al municipio di CO 2 il permesso di costruire due piccole case d'abitazione monofamigliari in località P__________, su un terreno in leggero pendio (part. 1806 RT) incluso nella zona residenziale estensiva R2b. Per lo smaltimento delle acque luride era prevista la posa di un pozzo perdente, che sarebbe stato collocato nell'angolo sud-est del fondo.

Alla domanda si sono opposti i vicini CO 1, che hanno contestato l'intervento dal profilo della completezza dei piani, della distanza dal bosco, di quella tra edifici, dei posteggi e degli indici.

Raccolto il preavviso favorevole del Dipartimento del territorio (SPU), il 17 novembre 2004 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta, subordinandola ad alcune condizioni.

                                  B.   Con giudizio 2 marzo 2005 il Consiglio di Stato ha annullato la licenza, accogliendo l'impugnativa contro di essa inoltrata dai vicini opponenti.

Il Governo ha in sostanza escluso che fossero date le premesse per la concessione di una deroga alla distanza minima dal limite del bosco prescritta dall'art. 6 LCFo. Le eccezioni sollevate dagli opponenti con riferimento all'impossibilità di allacciare gli edifici alle canalizzazioni sono state lasciate indecise.

                                  C.   Con sentenza 2 maggio 2005 il Tribunale cantonale amministrativo ha confermato il predetto giudizio governativo, respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata da CO 1.

Dopo aver rilevato che le difformità riscontrate dal Consiglio di Stato per rapporto alla distanza dal bosco ed alla sistemazione del terreno non sarebbero state tali da giustificare il diniego del permesso, il tribunale ha ritenuto che l'intervento non potesse comunque essere autorizzato perché la casa non poteva essere allacciata alle canalizzazioni. Mancherebbe un piano generale delle canalizzazioni e la realizzazione della rete delle canalizzazioni non sarebbe nemmeno prevista.

                                  D.   Con istanza 10 maggio 2005 il comune di RI 1 ha chiesto al Tribunale cantonale amministrativo di rivedere la sentenza summenzionata. L'istante rileva che il comune è dotato di un PCG risalente al 1976, che ne definisce il perimetro. La sua realizzazione sarebbe tuttavia eccessivamente costosa, per cui le nuove costruzioni vengono autorizzate a condizione che siano dotate di una fossa biologica (pozzo perdente).

                                  E.   Il Consiglio di Stato ed il Dipartimento del territorio rinunciano a presentare osservazioni.

CO 1 chiede che l'istanza sia accolta. I vicini opponenti ne postulano invece il rigetto.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   1.1. Giusta l'art. 35 PAmm, contro le decisioni è dato rimedio della revisione:

a)  se l'Autorità ha aggiudicato ad una parte più di quanto essa ha domandato o meno di quanto la controparte ha riconosciuto o altra cosa senza che una speciale norma lo consenta;

b)  se essa non ha apprezzato, per inavvertenza, fatti rilevanti che risultano dagli atti o se la decisione contiene disposizioni fra di loro contraddittorie;

c)   se da un procedimento penale risulta che un crimine o un delitto ha influito sulla decisione a pregiudizio dell' istante;

d)  se l'istante, dopo la decisione, è venuto a conoscenza di fatti nuovi rilevanti o ha scoperto prove decisive che non aveva potuto fornire, senza sua colpa, nella procedura precedente.

L'istanza di revisione presuppone che il richiedente sia legittimato a chiedere l'emanazione di una decisione diversa.

1.2. Nel caso concreto, CO 1 ha rinunciato per atti concludenti a sollecitare il ripristino della licenza annullata dal Consiglio di Stato con decisione confermata da questo tribunale.

Ne discende che l'istanza di revisione è diventata priva d'oggetto. Già da questo profilo va dunque respinta.

                                   2.   L'istanza andrebbe comunque respinta anche se il comune fosse legittimato a presentarla. Il fatto che il comune - contrariamente alle indicazioni fornite dal Dipartimento del territorio e confermate dall'allora tecnico comunale ad interim - sia dotato di un PGC approvato non permette comunque di giungere ad un giudizio favorevole all'istante in licenza.

A norma dell'art. 17 lett. a LPAc, nel perimetro delle canalizzazioni pubbliche, il permesso di costruzione o di trasformazione di un edificio può essere concesso soltanto se è garantito che le acque di scarico inquinate sono immesse nella canalizzazione conformemente all'obbligo di allacciamento sancito dall'art. 11 cpv. 1 LPAc. Per gli edifici e gli impianti minori ubicati all'interno del perimetro delle canalizzazioni pubbliche e che, per ragioni perentorie, non possono essere ancora allacciati alla canalizzazione, il permesso di costruzione può essere eccezionalmente concesso se l'allacciamento è possibile a breve termine e, nel frattempo, l'eliminazione delle acque di scarico è assicurata in altro modo soddisfacente.

Ora, lo stesso istante in revisione ammette che le canalizzazioni, oggi del tutto inesistenti, non saranno realizzate nemmeno a breve termine. È dunque certo che la nuova costruzione non potrà essere allacciata alle canalizzazioni nel prossimo futuro.

Anche per questo motivo la domanda di revisione non può dunque essere accolta.

                                   3.   Dato che il comune non è insorto in revisione allo scopo di tutelare suoi interessi particolari, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia. Le ripetibili sono invece poste a suo carico secondo soccombenza.

Per questi motivi,

visti gli art. 3, 18, 31, 35 PAmm

dichiara e pronuncia:

                                   1.   L'istanza è respinta.

2.Non si preleva tassa di giustizia.

3.Il comune verserà Fr. 200.- ai resistenti CO 2 a titolo di ripetibili.

                                      4    Intimazione a:

  , ; ; ; .  

terzi implicati

  1. CO 1 1 patrocinato da: PA 1 2. CO 2 2 patrocinata da: PA 2 3. CO 3 4. CO 4    

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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