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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 26.07.2005 52.2005.162

26 luglio 2005·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,983 parole·~10 min·3

Riassunto

Riesame di una decisione in materia di risarcimento danni a causa di un impianto elettrico difettoso

Testo integrale

Incarto n. 52.2005.162  

Lugano 26 luglio 2005  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Matteo Cassina, Raffaello Balerna, quest'ultimo in sostituzione del giudice Stefano Bernasconi impedito

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 9 maggio 2005 di

RI 1  

contro  

la decisione 22 aprile 2005 (n. 16) del dipartimento delle istituzioni che dichiara irricevibile il reclamo dell'insorgente avverso la risoluzione 15 novembre 2004, con cui il municipio di Bellinzona, confermando la pronuncia 2 luglio 2004 delle aziende municipalizzate di Bellinzona, ha rifiutato a RI 1 ogni risarcimento per i danni da lui notificati;

viste le risposte:

-    18 maggio 2005 del municipio di Bellinzona;

-    20 maggio 2005 delle aziende municipalizzate di Bellinzona;

-    24 maggio 2005 del dipartimento delle istituzioni;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Nel mese di ottobre del 2003, RI 1 ha avuto modo di constatare una variazione anomala della tensione elettrica all'interno della sua abitazione, in via __________ ad __________. Il problema è stato risolto pochi giorni dopo, grazie all'intervento di una ditta di istallazioni elettriche, con la sostituzione di due valvole d'abbonato INS gr. 2 1L per DIN, 35 mm, 3 moduli e un identica valvola ricettore, per una spesa complessiva di fr. 525.80. Tale anomalia ha inoltre comportato il danneggiamento di diversi apparecchi domestici, per la riparazione o la sostituzione dei quali RI 1 ha dovuto sopportare dei costi per complessivi fr. 6377.90.

B.     Dopo avere interpellato, senza successo, la propria compagnia di assicurazioni, il 22 gennaio 2004 RI 1 si è rivolto alle aziende municipalizzate di Bellinzona (AMB) per chiedere la rifusione del danno patito, ritenuto che lo stesso era riconducibile ad un guasto verificatosi nella parte sigillata, e quindi non accessibile all'abbonato, del quadro elettrico, immediatamente prima del contatore.

Con lettera 13 febbraio 2004 le AMB hanno preso posizione in merito a tale richiesta, respingendola. Esse hanno motivato il loro diniego con il fatto che dal rapporto tecnico allestito dal responsabile impianti interni risultava che il guasto si era verificato oltre la valvola principale, per cause riconducibili ad usura del materiale o allentamento dei morsetti di collegamento, ragione per la quale esso doveva essere assunto dall'abbonato.

Dopo avere tentato, invano, di ottenere un risarcimento dal Fondo svizzero di soccorso per i danni causati dalla natura non assicurabili e dopo avere ottenuto la conferma da parte dell'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte del fatto che il pregiudizio subito non era riconducibile né ad un'interruzione di corrente né ai campi elettromagnetici, il 15 giugno 2004 RI 1 ha chiesto alle AMB di rivedere la loro decisione 13 febbraio 2004 e di assegnargli quindi il risarcimento richiesto. Il 2 luglio 2004 quest'ultime hanno evaso l'istanza, ribadendo la loro estraneità all'accaduto dal momento che il guasto si era prodotto oltre il limite di proprietà delle AMB.

Questa decisione è stata confermata su reclamo dal municipio di Bellinzona il 15 novembre 2004.

C.    Adito su reclamo da RI 1, con giudizio 22 aprile 2005 il dipartimento delle istituzioni ha dichiarato l'impugnativa irricevibile, siccome tardiva. Secondo l'autorità cantonale, determinante ai fini del computo del termine ricorsuale era la data di notifica della decisione resa il 13 febbraio 2004 dalle AMB, rimasta incontestata, e non la data di intimazione della risoluzione municipale impugnata, emanata oltretutto da un'istanza incompetente a statuire sul merito della vertenza.

D.    Avverso tale giudizio, RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.

All'accoglimento del ricorso si oppongono sia il dipartimento delle istituzioni, sia il municipio di Bellinzona che le AMB, con argomenti di cui si dirà per quanto necessario in seguito.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale amministrativo è data in virtù dell'art. 40 secondo periodo della legge cantonale sulla municipalizzazione dei servizi pubblici del 12 dicembre 1907 (LMSP). Oggetto della presente lite è la questione di sapere se è a torto o a ragione che il dipartimento delle istituzioni non è entrato nel merito del reclamo inoltrato il 1° dicembre 2004 da RI 1. Nella misura in cui il ricorrente solleva nel suo allegato ricorsuale questioni che esulano dalla problematica appena menzionata e che riguardano il merito della lite, il gravame è quindi irricevibile.

Per il resto invece l'impugnativa, inoltrata tempestivamente (art. 46 PAmm) da una persona legittimata ad agire (art. 43 PAmm), è senz'altro ammissibile e può essere decisa sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).

2.Come esposto in narrativa, il dipartimento delle istituzioni ha dichiarato inammissibile il gravame inoltrato il 1° dicembre 2004. dal ricorrente avverso la decisione emanata il 15 novembre precedente dal municipio di Bellinzona, poiché tardivo. L'autorità cantonale ha in sostanza considerato che ai fini del computo dei termini ricorsuali occorresse prendere in considerazione la decisione resa il 13 febbraio 2004 dalle AMB: in effetti, nella misura in cui - a suo dire - nessuna delle condizioni previste dall'art. 35 PAmm per esigere la revisione di tale pronuncia era data, le AMB non potevano entrare nel merito dell'ulteriore istanza formulata il 15 giugno 2004 dall'insorgente. Per questo motivo lo scritto con cui il 2 luglio l'autorità di prime cure ha ribadito la sua precedente presa di posizione non ha comportato per l'insorgente alcuna nuova possibilità di ricorso. Inoltre il municipio non sarebbe in ogni caso stato competente a pronunciarsi sul reclamo inoltrato dal ricorrente, dal momento che giusta l'art. 40 LMSP tale rimedio andava semmai inoltrato direttamente al dipartimento.

                                   3.   Gli argomenti addotti dalla precedente istanza di giudizio a sostegno della decisione qui impugnata non possono in alcun modo essere condivisi.

3.1. Innanzitutto il dipartimento confonde l'istituto della revisione con quello del riesame. La revisione è un mezzo di impugnazione (Rechtsmittel) straordinario e non devolutivo, proponibile soltanto in presenza di particolari presupposti previsti dalla legge, il cui scopo consiste nel permettere di porre rimedio a determinati vizi procedurali o di prendere in considerazione dei cosiddetti pseudo-nova (Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, n. 1 ad art. 35). Essa dev'essere inoltrata dinanzi all'autorità che ha deciso in ultima istanza, entro un determinato termine (art. 36 PAmm). Per contro il riesame non è un mezzo di impugnazione, ma un semplice rimedio giuridico (Rechtsbehelf) con il quale la parte istante domanda all'autorità amministrativa di ritornare su una propria decisione cresciuta in giudicato, al fine di modificarla o di annullarla (Häfelin/Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4a ed., n. 1828; Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 220). Oggetto di riesame possono essere soltanto le decisioni delle autorità amministrative, non invece quelle degli organi giurisdizionali o giudiziari (Fritz Gygi, op. cit., pag. 219 e segg.; Häfelin/Müller, op. cit., n. 1830). Dottrina e giurisprudenza riconoscono un diritto, scaturente direttamente dalla Costituzione federale, al riesame di una decisione, a prescindere dall'esistenza di norme specifiche o di prassi costanti in tal senso (cfr. in proposito: Michele Albertini, Der Verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren des modernene Staates, tesi, pag. 97 e segg., con numerosi riferimenti). Tale diritto presuppone che le circostanze si siano modificate in modo rilevante dopo la prima decisione, oppure che l'interessato invochi fatti o mezzi di prova rilevanti che non conosceva o dei quali non poteva o non aveva ragioni di prevalersi al momento della prima decisione (DTF 124 II 1 consid. 3, 120 Ib 42 consid. 2b).

3.2. Nel caso concreto l'istanza 15 giugno 2004 con cui il ricorrente ha chiesto alle AMB di rivedere la posizione assunta nella loro decisione del 13 febbraio 2004 andava senz'altro considerata alla stregua di una domanda di riconsiderazione e non di revisione, come invece erroneamente indicato dal dipartimento. Non risulta in effetti che l'insorgente avesse invocato quest'ultimo istituto processuale per giustificare la propria istanza. Egli si era d'altronde rivolto alle AMB unicamente per domandare loro di rivalutare sia dal profilo fattuale che giuridico la sua richiesta di risarcimento. Ferma questa premessa, va detto che, a prescindere dalla questione di sapere se in concreto RI 1 disponesse o meno di un diritto garantitogli dalla Costituzione ad ottenere il riesame di quella prima decisione, nella misura in cui le AMB hanno ritenuto di dover evadere nel merito di tale richiesta, la correttezza di questa loro scelta non poteva più essere messa in discussione dal dipartimento delle istituzioni in sede di reclamo. In effetti se l'autorità competente reputa che le condizioni per procedere al riesame di una sua precedente pronuncia non sono adempiute, essa può rifiutarsi di esaminare nel merito la relativa domanda: in questo caso il richiedente non dispone di nuove facoltà di ricorso nel merito, ma può semplcemente insorgere contro il fatto che è stata negata a torto la sussistenza dei requisiti al riesame (DTF 109 Ib 246 consid. 4a): se per contro in seguito ad una simile istanza l'autorità amministrativa richiesta emana una nuova decisione di merito, contro quest'ultimo atto sono dati gli ordinari rimedi di diritto previsti dalla legge per contestarne il contenuto (DTF 117 V 8 ;116 V 62; Häfelin/Müller, op. cit., n. 1834; Thomas Fleiner-Gerster, Grundzüge des allgemeinen und schweizerischen Verwaltungsrechts, 2a ed., § 26 n. 57). In questi casi le istanze di ricorso adite possono pronunciarsi unicamente sugli aspetti materiali della vertenza, non invece sulla decisione dell'autorità di prime cure di entrare nel merito di una simile domanda (STA del 18 maggio 2005 in re Riva e LLCC, consid. 2.2.).

3.3. La decisione emanata, su domanda di riesame, il 2 luglio 2004 dalle AMB era dunque suscettibile di essere impugnata autonomamente dinanzi al municipio di Bellinzona entro il termine di 15 giorni dalla sua notifica, secondo quanto previsto dall'art. 31.1. del locale regolamento per la fornitura di energia elettrica del 18 dicembre 1995 e così come in definitiva è stato correttamente fatto dal ricorrente. Contrariamente a quanto asserito dal dipartimento, l'introduzione, avvenuta con la novella legislativa del 15 dicembre 1981, nella LMSP dell'attuale art. 40 non ha assolutamente comportato l'esclusione della possibilità per i singoli comuni di prevedere la via del reclamo al municipio in caso di contestazioni tra utente ed azienda municipalizzata. La tesi contraria sostenuta dalla precedente istanza di giudizio non trova nessuna conferma né nei materiali legislativi che concernono detta disposizione, né tantomeno nella giurisprudenza ad essa riferita. Anzi, la stessa appare nettamente in contrasto con la prassi costantemente seguita dal dipartimento - e ribadita ancora recentemente nell'ambito di una decisione concernente sempre le AMB e resa soltanto alcune settimane prima di quella qui in esame - secondo cui, laddove è previsto il reclamo all'esecutivo comunale, l'esaurimento di una simile formalità costituisce una condizione preliminare per l'esercizio del diritto di reclamo all'autorità cantonale (decisione del dipartimento delle istituzioni dell'11 marzo 2005, n. 9, in re V., confermata in STA 3 maggio 2005). Considerato dunque che anche la decisione 15 novembre 2004 del municipio di Bellinzona è stata tempestivamente impugnata, si deve concludere che il dipartimento non disponeva di alcun valido motivo per rifiutarsi di esaminare nel merito quest'ultima impugnativa.

                                   4.   4.1. Stante tutto quanto precede, nella misura in cui è ammissibile il ricorso è accolto. Di conseguenza si giustifica di annullare il giudizio qui impugnato e di rinviare gli atti al dipartimento delle istituzioni affinché statuisca sul merito della vertenza.

4.2. Visto l'esito del ricorso, non si prelevano tasse e spese (art. 28 PAmm), né si assegnano ripetibili, non essendo il ricorrente patrocinato da un avvocato iscritto all'albo (art. 31 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 3, 18, 28, 31, 35, 36, 43, 46, 61 PAmm; 40 LMSP; 31.1 del regolamento comunale di Bellinzona per la fornitura di energia elettrica;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è accolto.

§.  Di conseguenza:

1.1.           la decisione 22 aprile 2005 (n. 16) del dipartimento delle istituzioni è annullata;

1.2.           gli atti sono rinviati al dipartimento delle istituzioni affinché entri nel merito del reclamo inoltrato il 1° dicembre 2004 da RI 1.

                                   2.   Non si prelevano né tasse, né spese.

                                        3.   Intimazione a:

    ; ;           .

terzi implicati

  1. CO 1 2. CO 2 3. CO 3    

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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