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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 07.02.2006 52.2005.115

7 febbraio 2006·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,460 parole·~7 min·1

Riassunto

Consiglio consortile - formazione di gruppi e nomina della delegazione consortile - irricevibilità del gravame per difetto della legittimazione ad agire del ricorrente

Testo integrale

Incarto n. 52.2005.115  

Lugano 7 febbraio 2006

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi e Matteo Cassina

segretario:

Thierry Romanzini, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 1° aprile 2005 di

RI 1,  

contro  

la decisione 2 marzo 2005 (n. 939) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa inoltrata dall'insorgente avverso la risoluzione 14 dicembre 2004 del consiglio consortile scuole elementari __________, limitatamente alle trattande in materia di formazione dei gruppi (n. 3) e di nomina della delegazione consortile (n. 4);

viste le risposte:

-    12 aprile 2005 del Consiglio di Stato,

-    20 aprile 2005 della delegazione consortile scuole elementari __________,

-    20 aprile 2005 del presidente del consiglio consortile scuole elementari __________;

letti ed esaminati gli atti,

esperita l'istruttoria;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   a) Il 9 novembre 2004, il consiglio consortile scuole elementari __________ (in seguito: consiglio consortile SE) è stato convocato in seduta straordinaria per il 14 dicembre 2004 allo scopo di deliberare, tra l'altro, sul verbale della seduta del 1° aprile 2004 e di quella costitutiva del 15 giugno 2004, sulla formazione dei gruppi, nonché sulla nomina della delegazione consortile e del suo presidente.

b) Il 13 dicembre 2004, il consiglio comunale di C__________ ha nominato __________ G__________ delegato comunale del Consorzio SE in sostituzione della dimissionaria L__________, la quale il 1° settembre precedente aveva trasferito il proprio domicilio a M__________.

La risoluzione è stata pubblicata all'albo comunale il giorno successivo.

                                  B.   Nel corso della seduta straordinaria del consiglio consortile SE del 14 dicembre 2004 è stata messa in votazione la proposta di modifica dell'ordine del giorno per inserire la trattanda "subingresso del nuovo consigliere, signor G__________" in sostituzione di L__________. La stessa è stata respinta con 10 voti contrari, 2 favorevoli e 10 astenuti, in quanto la decisione con cui il consiglio comunale aveva nominato __________ G__________ delegato comunale in seno al consorzio non era ancora cresciuta in giudicato.

Alla presenza di 12 consiglieri su 13, il legislativo consortile ha quindi deliberato - tra le altre cose - sulla formazione dei gruppi (trattanda n. 3), respingendo le tre liste proposte dal consigliere RI 1 (RI 1-__________-__________, RI 1-__________-__________, RI 1-__________-__________), e nominato D__________, M__________, C__________, Do__________, Z__________, N__________ e Ma__________ quali membri della delegazione consortile (trattanda n. 4).

                                  C.   a) Il 31 dicembre 2004 RI 1 ha impugnato la suddetta delibera dinnanzi al Consiglio di Stato chiedendo l'annullamento delle trattande n. 3 e 4.

Secondo il ricorrente, __________ G__________ doveva essere autorizzato a partecipare alla seduta perché la decisione con cui il legislativo comunale di C__________ lo aveva nominato delegato del comune al Consorzio SE era immediatamente esecutiva.

Egli ha comunque sostenuto che, a prescindere da questo aspetto, il subentrante alla dimissionaria L__________ era in realtà F__________, il quale non era nemmeno stato convocato per la seduta. Si è inoltre lamentato del fatto che non erano state accettate le tre liste da lui proposte per la formazione dei gruppi ai fini dell'elezione della delegazione consortile e che la risoluzione adottata dal consiglio consortile SE e pubblicata agli albi dei comuni consorziati e nel Foglio ufficiale non faceva alcuna menzione di tale circostanza.

b) Con giudizio 2 marzo 2005 il Consiglio di Stato ha respinto il gravame.

Dopo avere rilevato che la nomina dei delegati del comune in seno a un consorzio è retta dalla legge organica comunale (LOC) e da quella sul consorziamento dei comuni (LCCom), le quali non prevedono l'immediata esecutività delle decisioni, il Governo ha ritenuto che __________ G__________ non poteva partecipare alla seduta del consiglio consortile SE in quanto la decisione del consiglio comunale che lo nominava delegato del consorzio non era ancora cresciuta in giudicato. L'Esecutivo cantonale ha inoltre considerato corretta la decisione di non convocare F__________ alla seduta, perché dagli atti non risultava che fosse mai stato designato quale subentrante di L__________.

Per quanto riguarda le tre liste di gruppo presentate dal ricorrente, il Governo ha tutelato la decisione del legislativo di respingerle perché non erano state sottoscritte da almeno tre consiglieri consortili ufficialmente in carica come richiesto dall'art. 5 RLCCom. Da ultimo ha ritenuto che il consiglio consortile SE non avesse violato la procedura pubblicando l'esito della risoluzione adottata senza le votazioni intermedie.

                                  D.   Contro il predetto giudicato governativo RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l’annullamento unitamente alla decisione del consiglio consortile relativo alle trattande n. 3 e 4.

In sostanza l'insorgente ribadisce, sviluppandoli, gli argomenti già sollevati dinnanzi al Governo.

                                  E.   All'accoglimento del gravame si è opposto il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni, mentre il presidente del consiglio consortile SE e la delegazione consortile hanno proposto di respingere il ricorso con argomenti di cui si dirà, se del caso, in seguito.

                                  F.   Durante l'istruttoria, il giudice delegato di questo tribunale ha acquisito agli atti copia del verbale e delle risoluzioni adottate dal consiglio consortile SE nel corso della seduta costitutiva del 15 giugno 2004, annullata dall'autorità di vigilanza per motivi che non è necessario qui evocare, e l'estratto della risoluzione 10 maggio 2004 con cui il consiglio comunale di C__________ ha nominato i delegati e i subentranti nel Consorzio SE per il quadriennio 2004/2008.

Chiamati ad esprimersi su questi documenti, il ricorrente, il Consiglio di Stato e la delegazione consortile SE si sono riconfermate nelle loro rispettive posizioni, mentre il presidente del consiglio consortile SE non ha formulato osservazioni. Chiusa l'istruttoria, le parti hanno rinunciato a presentare un memoriale conclusivo.

                                  G.   Il 4 ottobre 2005, la delegazione consortile SE ha informato il tribunale che il 1° ottobre 2005 RI 1 ha trasferito il proprio domicilio da M__________ a G__________.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 208 LOC, giusta il rinvio dell'art. 38 LCCom, e il ricorso tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm).

1.2. Per quanto riguarda invece la legittimazione a ricorrere di RI 1, bisogna considerare che i consorzi di comuni sono corporazioni di diritto pubblico (art. 1 cpv. 2 LCCom) aventi personalità giuridica (art. 9 LCCom), i cui membri sono solo i comuni medesimi (art. 1 cpv. 1 LCCom). In linea di principio, va dunque negata la legittimazione ricorsuale al singolo cittadino di un comune consorziato, non essendo membro del consorzio. Pertanto, in materia di consorzi retti dalla LCCom, non vi è spazio per l'applicazione dell'art. 209 lett. a LOC per difetto di analogia tra lo statuto del cittadino (ossia di chi ha i diritti politici in materia comunale; art. 11 cpv. 2 LOC) verso il comune e quello dello stesso cittadino verso un consorzio di cui fa parte il comune medesimo. In effetti, egli non è toccato dalla decisione impugnata più di qualsiasi altro cittadino o della collettività. La cosiddetta actio popularis è data solo contro le decisioni rese da organi comunali (cfr. RDAT 1994 I n. 15; O. Rampini, interesse legittimo e giurisdizione amministrativa, in: RDAT 1978, pag. 204 segg.).

La legittimazione ricorsuale contro le decisioni degli organi consortili, discendente tramite il rinvio di cui all'art. 38 LCCom, può pertanto essere riconosciuta unicamente ai comuni e a chi dimostra un interesse legittimo giusta l'art. 209 lett. b LOC. In questo senso, è titolare di un interesse legittimo chi dimostra di essere toccato in modo particolare e diretto dalla decisione impugnata e di appartenere a quella limitata cerchia di persone collegate con l'oggetto del provvedimento impugnato da un rapporto particolarmente stretto ed intenso, tale da farlo apparire portatore di un interesse concreto, attuale e personale a dolersi dell'illegittimità dell'atto per il pregiudizio effettivo che questo gli arreca e che l'impugnativa tende a rimuovere (O. Rampini, op. cit.; pag. 213 e 218-19; RDAT 1985 n. 2 consid. 2).

L'interesse del ricorrente dev'essere pratico ed attuale non solo al momento della presentazione del gravame, ma anche quando l'autorità di ricorso emana la propria decisione (M. Borghi/G. Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, n. 2 ad art. 43).

Ci si può invero chiedere se al ricorrente, in quanto membro del consiglio consortile chiamato a deliberare sulle risoluzioni contestate e di diverse liste per la formazione dei gruppi per la nomina della delegazione consortile, vada riconosciuto siffatto interesse.

Sia come sia, il quesito può rimanere indeciso. Difatti, durante la procedura ricorsuale RI 1 ha trasferito il proprio domicilio a G__________, comune non facente parte del consorzio SE, e non disporrebbe in ogni caso più un interesse pratico e attuale all'esito della controversia.

                                   2.   Stando così le cose, il ricorso dev'essere dichiarato irricevibile per difetto della legittimazione ad agire dell'insorgente.

Tassa e spese di giustizia seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 1, 38 LCCom; 208, 209 LOC; 1, 3, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è irricevibile.

                                   2.   Tassa e spese di giustizia, per complessivi fr. 300.–, sono a carico del ricorrente.

                                      3.   Intimazione a:

  .

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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