Incarto n. 52.2005.100
Lugano 13 aprile 2005
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Stefano Bernasconi, vicepresidente Matteo Cassina e Raffaello Balerna, quest'ultimo in sostituzione del giudice Lorenzo Anastasi, astenuto;
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 16 marzo 2005 della
RI 1,
contro
la decisione 10 marzo 2005 del CO 1, che ha escluso la ricorrente dalla procedura di aggiudicazione dei lavori di modinatura del nuovo impianto __________;
viste le risposte:
- 24 marzo 2005 della CO 4;
- 25 marzo 2005 dell'CO 1;
- 25 marzo 2005 dei Servizi generali del dipartimento del territorio;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. L'8 febbraio 2005 la Divisione delle costruzioni del Dipartimento del territorio ha invitato quattro ditte specializzate a presentare un’offerta per la modinatura del nuovo impianto __________.
Il capitolato d’appalto indicava che il concorso ad invito era sottoposto alla LCPubb e che la commessa sarebbe stata attribuita tenendo conto dei seguenti criteri di aggiudicazione:
1. Prezzo 50%
2. Programma lavori 30%
3. Organizzazione del cantiere 15%
4. Formazione apprendisti 5%
Le disposizioni particolari del concorso (CPN 102) trasmesse ad ogni invitato elencavano con precisione la documentazione che i concorrenti dovevano obbligatoriamente allegare all'offerta (cifra 252), tra cui una relazione tecnica, il programma dei lavori, l'elenco di eventuali subappaltatori e un concetto di sicurezza (cifra 252.120). Nel seguito, avvertivano che la compilazione carente o l'allestimento incompleto di uno o più documenti richiesti sarebbero stati considerati come una mancata consegna del documento stesso, con la conseguente estromissione dell'offerente dalla procedura di aggiudicazione (cifra 252.130). Le stesse prescrizioni indicavano peraltro espressamente che contro di esse era dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 15 giorni dalla data di messa a disposizione degli atti di appalto e che il ricorso non aveva effetto sospensivo (cifra 221.300).
B. In tempo utile solo due delle ditte interpellate hanno risposto all'invito: la RI 1, con un'offerta di fr. 72'630.-, e la CO 4, con un'offerta di fr. 166'726.20.
In esito al controllo formale delle offerte pervenutegli, il 10 marzo 2005 il CO 1 ha tuttavia risolto di scartare quella della RI 1 siccome priva della relazione tecnica, del programma lavori e dell'elenco degli eventuali subappaltatori. Lo stesso giorno il committente ha quindi aggiudicato la commessa alla CO 4, unica concorrente rimasta in gara.
C. Contro le predette decisioni la RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo implicitamente l’aggiudicazione in suo favore.
L'insorgente rileva che la sua offerta è inferiore nella misura del 57% a quella dell'aggiudicataria. A suo parere, l'atto impugnato andrebbe quindi rivisto in funzione di criteri di economicità, facendo astrazione da quelli puramente formali. La ricorrente sostiene che avrebbe prodotto la relazione tecnica dopo la delibera, come inteso durante il sopralluogo obbligatorio. Parimenti, avrebbe completato il documento relativo al concetto di sicurezza una volta ottenuta la commessa. Il programma dei lavori - soggiunge - era già indicato nella posizione R 691.101 del modulo di offerta e non poteva esibire un elenco dei subappaltatori dato che non vi fa capo.
La RI 1 sottolinea per finire che le disposizioni particolari contengono una palese contraddizione laddove indicano da un lato che il committente può sollecitare la produzione di taluni documenti mancanti e dall'altro che le offerte incomplete saranno escluse dalla procedura.
D. All’accoglimento del ricorso si oppongono i Servizi generali del Dipartimento del territorio e la CO 4, contestando in dettaglio le tesi della ricorrente con argomenti che saranno discussi qui appresso.
L'CO 1 si rimette invece alle osservazioni e conclusioni presentate dalle autorità dipartimentali.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 36 cpv. 1 LCPubb.
In quanto partecipante alla gara la RI 1è senz'altro legittimata a contestare l'esclusione della sua offerta dalla procedura (art. 37 lett. b LCPubb e 43 PAmm). In caso di successo delle eccezioni sollevate in proposito, sarà semmai ammessa ad avversare anche la decisione di aggiudicazione (art. 37 lett. d LCPubb).
Il gravame si avvera tempestivo sia per rapporto al termine di 15 giorni indicato nelle disposizioni particolari CPN 102, sia e soprattutto per rapporto al nuovo, decisivo termine ricorsuale di 10 giorni introdotto nella LCPubb (art. 36 cpv. 1) a seguito dell'entrata in vigore, il 4 febbraio 2005, del decreto legislativo concernente l'adesione del Canton Ticino alla revisione 15 marzo 2001 del CIAP.
L'impugnativa è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Giusta l'art. 46 cpv. 2 PAmm, il ricorso deve fra l'altro contenere anche le conclusioni del ricorrente. A questa prescrizione non vanno tuttavia poste esigenze eccessive. Basta che la volontà di impugnare un determinato provvedimento al fine di ottenere una decisione più favorevole emerga chiaramente dall'atto ricorsuale (Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 46 PAmm, n. 3 a). In concreto, appare sufficientemente chiaro che la ricorrente postula l'annullamento della delibera impugnata e l'aggiudicazione della commessa in suo favore. Il ricorso appare quindi ricevibile anche sotto questo punto di vista.
1.3. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti (art. 18 PAmm). Nemmeno la ricorrente sollecita peraltro l'assunzione di particolari prove.
2. 2.1. Contro gli elementi del bando ed in genere le regole della gara è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo (cfr. art. 37 lett. a LCPubb). Nelle fasi successive della procedura non sono tuttavia proponibili eccezioni che non sono state sollevate mediante tempestiva impugnazione delle prescrizioni disciplinanti il concorso. Lo esige il principio della buona fede, il quale esclude la possibilità di mettere in discussione le decisioni del committente scaturite dall'applicazione di disposizioni accettate senza riserve. Sotto questo aspetto, non si può invero concedere al concorrente che ha rinunciato ad impugnare tempestivamente le regole della gara di contestarle a posteriori in caso di esito sfavorevole (RDAT I-2002 N. 24).
2.2. In concreto, le critiche che la ricorrente rivolge alle disposizioni particolari disciplinanti il concorso risultano improponibili a questo stadio procedurale. Omettendo di impugnarle al momento in cui le sono state recapitate (vedi posizione 221.300 delle medesime), la RI 1 le ha pienamente accettate (art. 31 cpv. 2 RLCPubb) perdendo il diritto di contestarle nel prosieguo della procedura.
D'altra parte, contrariamente a quanto adduce l'insorgente, le predette disposizioni non contengono alcuna contraddizione. La posizione 252.110 imponeva ai concorrenti di presentare le usuali dichiarazioni comprovanti il pagamento degli oneri sociali e delle imposte, nonché il rispetto del CCL vigente nella categoria d'attività della commessa, fermo restando che in caso di mancata consegna di tali documenti il committente ne avrebbe sollecitato la produzione entro un termine perentorio di 5 giorni trascorso infruttuoso il quale l'offerta sarebbe stata esclusa. Questa particolare sanatoria, inserita nella lex specialis del presente concorso giusta l'art. 30 cpv. 1 in fine RLCPubb, poteva tuttavia trovare applicazione solo per l'eventuale mancata produzione della documentazione concernente gli oneri sociali, le imposte e l'ossequio del CCL. Ne fa fede il tenore inequivocabile della parte conclusiva della prescrizione 252.110, ripresa dal testo della predetta norma regolamentare. Non poteva invece essere posta in esecuzione per il resto della documentazione che i concorrenti erano tenuti ad esibire contestualmente all'offerta pena la sua estromissione. Nel fatto che nessuna disposizione governante il concorso prevedesse un simile privilegio non è ravvisabile incoerenza di sorta.
3. 3.1. Giusta l’art. 26 cpv. 1 LCPubb, gli offerenti devono inoltrare la loro offerta per iscritto, in modo completo e tempestivo. “Il committente”, soggiunge il capoverso seguente, “esclude dalla procedura le offerte tardive o quelle che presentano lacune formali rilevanti”.
3.2. Le offerte devono, per principio, essere formulate in modo chiaro, completo ed univoco, tale insomma da permettere al committente di procedere all’aggiudicazione senza dover preventivamente sollecitare il singolo concorrente a fornire completazioni, chiarimenti o precisazioni in merito all’offerta inoltrata. Atto, questo, che si tradurrebbe, in ultima analisi, in una violazione del principio della parità di trattamento tra i concorrenti, sancito dall’art. 5 lett. a LCPubb, rispettivamente in una disattenzione del divieto tassativo di modificare le offerte dopo la scadenza dei termini fissati dal bando di concorso (RDAT I-1997 n. 2, consid. 4.1.).
3.3. Nel caso di specie, le prescrizioni vincolanti del concorso ad invito al quale la ricorrente ha partecipato senza sollevare obiezioni indicavano che le offerte sarebbero state valutate sulla scorta di quattro criteri principali, segnatamente il 1) prezzo, 2) il programma dei lavori, 3) l'organizzazione del cantiere e 4) la formazione degli apprendisti. La cifra 252.120 delle disposizioni particolari elencava puntualmente i documenti che il concorrente doveva presentare, tra cui quelli necessari per la valutazione di alcuni criteri di aggiudicazione e meglio:
o una relazione tecnica, con informazioni concernenti il personale, le referenze, i macchinari, i tecnici responsabili del cantiere e la loro percentuale di presenza per la valutazione del criterio 3;
o il programma dei lavori, con una stima dei tempi previsti per le singole attività coordinate nel tempo, la precisazione delle attività critiche e l'indicazione della manodopera impiegata per la valutazione del criterio 2;
o un concetto di sicurezza per la valutazione del criterio 3, rispettivamente del sottocriterio 3.2.
La ricorrente ha omesso di allegare alla propria offerta la relazione tecnica e il programma dei lavori. Ha inoltre esibito una convenzione per garantire la sicurezza sul lavoro e la tutela della salute durante i lavori di costruzione senza tuttavia compilare l'apposito formulario predisposto dalla SUVA. La mancata produzione di questi documenti determinanti per valutare l'offerta dal profilo dei criteri di aggiudicazione prestabiliti nelle regole della gara rende l'offerta stessa gravemente incompleta. Trattandosi di una lacuna rilevante e insanabile, il committente non poteva che pronunciare l'esclusione della concorrente dalla procedura. Inutilmente la RI 1 si richiama ad informazioni fuorvianti che le sarebbe state fornite in occasione del sopralluogo ed al fatto che il programma dei lavori era già indicato nel modulo di offerta. Quanto accaduto al sopralluogo è irrilevante, poiché determinanti sono esclusivamente le disposizioni particolari recapitate ad ogni invitato, che quale lex specialis del procedimento imponevano in modo inequivocabile ad ogni concorrente di accludere all'offerta una relazione tecnica. Per quel che è invece del programma lavori, il modulo di offerta si limitava a specificare la data di inizio e termine dei lavori (posizione R 691.101), mentre spettava evidentemente ai concorrenti fornire debiti ragguagli circa l'andamento del cantiere nel contesto di quel lasso di tempo predeterminato. Se la RI 1 riteneva assurde talune esigenze del committente per rapporto al genere della commessa posta a concorso, doveva impugnare tempestivamente le disposizioni particolari della gara. Avendo rinunciato ad agire in questo senso, ora non può più criticarne i contenuti per ovviare all'estromissione rettamente disposta nei suoi confronti. Né può, proprio in funzione dell'esclusione che irrimediabilmente la colpisce, contestare la discutibile decisione del committente di non interrompere la procedura e di aggiudicare la commessa al concorrente rimasto, titolare di un'offerta superiore del 130% a quella scartata per ragioni formali (cfr. cifra 238.300 disposizioni concorso; RDAT II-2003 N. 32; Esseiva, Les problèmes liés au prix, BR 2004 I p. 31).
4. Sulla scorta delle considerazioni che precedono il ricorso va respinto.
La tassa di giustizia è posta a carico della ricorrente secondo soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 5, 26, 36, 40 LCPubb; 33, 36 RLCPubb; 3, 28, 60 e 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 800.– è posta a carico della ricorrente.
3. Intimazione a:
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terzi implicati
1. CO 1 2. CO 2 3. CO 3 4. CO 4
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente Il segretario