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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 28.09.2005 52.2004.55

28 settembre 2005·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,595 parole·~8 min·1

Riassunto

Licenza edilizia parzialmente in sanatoria per la costruzione di un muro di cinta fuori zona edificabile

Testo integrale

Incarto n. 52.2004.55  

Lugano 28 settembre 2005  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretaria:

Katia Baggi Fiala, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 18 febbraio 2004 di

RI 1  

contro  

la decisione 3 febbraio 2004 (n. 480) del Consiglio di Stato, che ha respinto il gravame del ricorrente avverso la risoluzione 17 novembre 2003 con la quale il municipio di Monte Carasso gli ha negato la licenza edilizia parzialmente in sanatoria per la costruzione di un muro di cinta al mapp. 1586 RF, situato fuori zona edificabile;

viste le risposte:

-    26 febbraio 2004 del Dipartimento del territorio, Servizi generali, Ufficio delle domande di costruzione e dell'impatto ambientale (UDC);

-    2 marzo 2004 del Consiglio di Stato;

-    11 marzo 2004 del municipio di Monte Carasso;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   a. Il ricorrente RI 1, qui ricorrente, è proprietario di un terreno coltivato a vigna (part. 1586), situato a Monte Carasso fuori della zona edificabile, in località Gasg di dentro a valle di una strada di RT. Lungo il confine sudovest il fondo è attraversato dall'alveo di un ruscello, solitamente secco, che scende verso valle incanalato fra due muri di pietra. Il 10 settembre 2003 il ricorrente ha chiesto al municipio il permesso di costruire un muro di cinta lungo quel confine allo scopo di tutelare il fondo dalle acque meteoriche della strada che il comune avrebbe abusivamente deviato nel ruscello.

b. Alla domanda si è opposto, oltre ad un vicino, il dipartimento del territorio, ritenendo che l'intervento previsto si ponesse in contrasto con i criteri pianificatori applicabili alle costruzioni fuori della zona edificabile.

c. Fondandosi sull'avviso dell'autorità cantonale, con risoluzione 17 novembre 2003 il municipio ha negato il rilascio della licenza edilizia.

                                  B.   Il 3 febbraio 2004 il Consiglio di Stato ha confermato il diniego del permesso e respinto l'impugnativa contro di esso interposta dall'insorgente. Oltre a non essere conforme alla destinazione della zona residua, il previsto manufatto non risponderebbe al requisito dell'ubicazione vincolata e pertanto non potrebbe beneficiare di un'autorizzazione eccezionale giusta l'art. 24 LPT. Per di più si porrebbe in contrasto con il preponderante interesse pubblico allo scarico delle acque dalla canalizzazione comunale verso il vicino ruscello.

                                  C.   Contro il predetto giudizio governativo, il soccombente insorge ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato e che gli venga rilasciata l'autorizzazione richiesta. L'insorgente sostiene innanzitutto che il municipio avrebbe abusivamente eseguito lavori e incanalato un'enorme quantità d'acqua sul proprio fondo. La parte di terreno sulla quale intende edificare il muro di cinta - allega - gli è stata assegnata in fase di RT, come superficie "vignata"; disporrebbe pertanto di un diritto al ripristino della vigna e alla conseguente chiusura del proprio fondo. Sostiene infine che il diritto alla recinzione delle proprietà private sarebbe sancito dalla costituzione e dal codice civile.

                                  D.   All'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato e il municipio senza formulare particolari osservazioni.

Il dipartimento del territorio, dal canto suo, si limita a confermare il preavviso negativo espresso.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 21 LE. La legittimazione attiva dell'insorgente, istante in licenza, è certa (art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo (art. 46 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). Il sopralluogo chiesto dal ricorrente non appare atto a procurare a questo tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.

                                   2.   2.1. Giusta l'art. 22 cpv. 2 lett. a LPT, l'autorizzazione a costruire può essere rilasciata, di principio, soltanto se l'intervento edilizio è conforme alla funzione prevista dal piano regolatore per la zona d'utilizzazione, ovvero soltanto per insediamenti la cui destinazione s'integra convenientemente nelle finalità della zona in cui sorgono (principio della conformità funzionale).

2.2. Nel caso concreto, il muro di cinta già parzialmente edificato, è situato fuori della zona edificabile. Indiscutibilmente, il manufatto in esame, destinato a tutelare il fondo dalle acque che il comune avrebbe incanalato abusivamente (cfr. domanda di costruzione), non ha alcuna connessione con la funzione assegnata alla zona. Di conseguenza, non rispondendo alla funzione della zona di situazione, l'intervento non può di principio beneficiare di un permesso ordinario. Del resto, nemmeno l'insorgente lo sostiene.

2.3. Posteriormente all'emanazione della decisione governativa 3 febbraio 2004, il mappale in oggetto è stato inserito nel comprensorio attribuito alla zona agricola dei monti e alpi (piano del paesaggio del PR, approvato con risoluzione 26 ottobre 2004 n. 4765). A tal proposito il ricorrente afferma inoltre di voler impiantare una vigna sui 100 mq assegnatigli in sede di RT e conglobare tale superficie al fondo esistente. Anche ammettendo un'utilizzazione agricola del fondo (coltivazione della vigna), a non averne dubbio la chiusura dello stesso per proteggere questo genere di attività, non costituisce una necessità imprescindibile. La vigna può infatti essere coltivata con successo anche senza un muro di cinta stabile e permanente. Con tutta evidenza nemmeno il nuovo assetto pianificatorio permette di giungere a diversa conclusione. L'autorizzazione richiesta non può dunque essere rilasciata dal profilo dell'art. 22 cpv. 2 lett. a LPT. La licenza può semmai venir concessa unicamente alle condizioni poste dall'art. 24 LPT.

                                   3.   3.1. Giusta l'art. 24 LPT fuori delle zone edificabili possono essere eccezionalmente rilasciate autorizzazioni per la costruzione o la trasformazione di edifici o impianti non conformi alla funzione prevista per la zona di utilizzazione, a condizione che la loro destinazione esiga un'ubicazione fuori della zona edificabile (art. 24 lett. a LPT) e che non vi si oppongano interessi preponderanti (art. 24 lett. b LPT). I due requisiti devono essere adempiuti cumulativamente (DTF 123 II 256, consid. 5). Il requisito dell'ubicazione vincolata ha carattere oggettivo e alla realizzazione di tale presupposto devono essere poste esigenze severe (cfr. Scolari, Commentario, II ed., N. 530 ss). Occorre infatti che sia necessario realizzare l'edificio o l'impianto in quel luogo per motivi d'ordine tecnico, inerenti all'esercizio o relativi alla conformazione del terreno (DTF 129 II 63 consid. 3.1). Il vincolo può anche essere negativo, imposto cioè dall'esclusione di ogni altra ubicazione in zona edificabile (DTF 115 Ib 295 consid. 3a e c).

3.2. L'edificazione di un muro di cinta a parziale recinzione di un fondo situato fuori della zona edificabile al fine di tutelare la proprietà privata non risponde al requisito dell'ubicazione vincolata sancito dall'art. 24 lett. a LPT.

Ammesso che non si possa escludere a priori che un muro eretto per fungere da argine di un ruscello risponda al requisito dell'ubicazione vincolata, in concreto appare evidente ritenere che lo scopo di tale muro di cinta sia in realtà tutt'altro. In verità, esso verrebbe realizzato con il preciso e dichiarato intento (cfr. ricorso 18 febbraio 2004) di delimitare la proprietà del ricorrente. Questi intende infatti chiudere il proprio fondo lungo il confine sudovest e impiantare una vigna sul terreno assegnatogli in sede di RT. L'utilizzazione del fondo prospettata dall'insorgente non permette di ravvisare nel muro di cinta gli estremi di un'opera ad ubicazione vincolata. Lo scopo protettivo, perseguito dal muro in oggetto, può infatti essere conseguito tanto all'interno, quanto all'esterno della zona edificabile. Dal profilo della sua finalità, nulla impone di realizzare l'opera fuori della zona edificabile.

Ai sensi dell'art. 24 lett. a LPT l'ubicazione vincolata, deve scaturire unicamente dalla destinazione dell'intervento edilizio, indipendentemente dall'ubicazione del fondo. Non può essere dedotta dalla destinazione dell'intervento considerata per rapporto alla situazione del fondo dal profilo pianificatorio. Diversamente, l'ubicazione vincolata finirebbe per essere determinata dalla stessa ubicazione del fondo e non dalla destinazione dell'opera. In concreto neppure il nuovo assetto pianificatorio e la conseguente destinazione agricola del fondo permettono di giungere a diversa conclusione. Qualsiasi opera che non può essere autorizzata in via ordinaria, siccome non conforme alla funzione assegnata alla zona d'utilizzazione, potrebbe altrimenti essere posta al beneficio di un'autorizzazione eccezionale soltanto perché insiste su un fondo utilizzato in conformità di tale funzione. Con tutta evidenza il muro di cinta non può neppure essere ritenuto ad ubicazione vincolata in senso negativo. Nulla ne impedisce infatti la realizzazione all'interno della zona edificabile. Il progetto non è quindi ammissibile ai sensi dell'art. 24 LPT già per la mancanza del requisito dell'ubicazione vincolata, senza che sia necessario esaminare se in questo contesto vi si oppongano interessi preponderanti.

3.3. A titolo abbondanziale si rileva che il richiamo del ricorrente alla legislazione cantonale di applicazione e complemento del codice civile in materia di opere di cinta (LAC) e delle disposizioni federali (CCS) sulla proprietà, non è in concreto pertinente. Infatti il diniego della licenza è fondato sulla mancata conformità del muro di cinta con la funzione della zona di situazione e sull'impossibilità di autorizzarlo eccezionalmente sulla base della LPT, che regola esaustivamente gli interventi edilizi fuori della zona edificabile. La garanzia della proprietà sancita dalla costituzione federale, non è peraltro assoluta, ma soggetta a restrizioni (art. 36 Cost.).

                                   4.   In esito ai precedenti considerandi il ricorso va dunque respinto, confermando la risoluzione governativa impugnata. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 22 e 24 LPT; 21 LE; 1, 18, 28, 43, 46, 60 e 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 800.-, sono poste a carico del ricorrente.

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.

                                      4.   Intimazione a:

  ; ; ;  

terzi implicati

  1. CO 1 2. CO 2 3. CO 3    

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             La segretaria

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