Incarto n. 52.2004.408
Lugano 14 gennaio 2005
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretaria:
Katia Baggi Fiala, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 14 dicembre 2004 di
RI 1
contro
la decisione 23 novembre 2004, n. 5259, del Consiglio di Stato che ha dichiarato irricevibile il ricorso presentato dalla ricorrente avverso la licenza edilizia in sanatoria 8 luglio 2004 rilasciata dal municipio di Lugano a CO 1 (limitatamente all’assegnazione di spese e tassa di giustizia);
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che, dopo vicissitudini che non occorre qui rievocare, il 20 novembre 2003 CO 1 ha notificato in sanatoria al municipio di Lugano la posa di una canna fumaria sullo stabile al mapp. n. 566 RFD;
che alla domanda di costruzione si è opposta la vicina RI 1 proprietaria del mapp. n. 567 RFD;
che l’8 luglio 2004 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta a condizione che fossero rispettati i dettami del preavviso favorevole 23 marzo 2004 della SPAAS (DT); la canna fumaria avrebbe dovuto in particolare superare di almeno 0.50 m il colmo del tetto;
che contro tale decisione RI 1 è insorta dinanzi al Consiglio di Stato postulando, in via principale, l’annullamento della licenza in quanto erroneamente riferita al mapp. 567 RFD e, in via subordinata, che una nuova licenza fosse rilasciata in conformità alle raccomandazioni dell’UFAFP concernenti l’altezza minima dei camini;
che con risposta 19 ottobre 2004 il municipio ha precisato che la licenza era riferita al mapp. 566 RFD e che, nel frattempo, CO 1 aveva innalzato la canna fumaria, conformandola a quanto stabilito dalla licenza stessa;
che con giudizio 23 novembre 2004 il Governo ha dichiarato il ricorso irricevibile, in quanto tardivo, condannando la ricorrente al versamento di fr. 500.- per tassa di giustizia e spese;
che l’insorgente si aggrava ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, postulando in sostanza unicamente l’annullamento della tassa di giustizia posta a suo carico;
che, pur non contestando la tardività del proprio gravame, l’insorgente sostiene che il Governo l’ha in realtà accolto; in effetti quest’ultimo ha sottolineato che la licenza è riferita al mapp. 566 RFD e che la canna fumaria deve rispettare le raccomandazioni dell’UFAFP;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 21 cpv. 1 LE;
che la legittimazione attiva della ricorrente, direttamente e personalmente toccata dal provvedimento censurato, è certa (art. 21 cpv. 2 LE);
che il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm), è dunque ricevibile in ordine;
che l’impugnativa verte unicamente sulla condanna della ricorrente al pagamento di una tassa di giustizia di fr. 500.-;
che, giusta l’art. 28 PAmm, il Consiglio di Stato quale autorità di ricorso può applicare alle proprie decisioni una tassa di giustizia variante da fr. 10.- a fr. 10'000.-, a seconda della natura pecuniaria o meno del procedimento;
che la tassa di giustizia va posta, di regola, a carico della parte soccombente e deve rispettare i principi di copertura dei costi e di equivalenza (Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1996, ad art. 28 PAmm n. 2); la tassa applicata deve, in particolare, risultare adeguatamente commisurata al dispendio amministrativo occasionato dall’impugnativa;
che soccombente è la parte che propone un ricorso infondato o che resiste senza successo ad un ricorso fondato;
che nell’evenienza concreta il Governo ha dichiarato il ricorso diRI 1 irricevibile in quanto tardivo;
che giusta l’art. 46 cpv. 1 PAmm, il ricorso dev’essere insinuato entro 15 giorni dall’intimazione della decisione impugnata;
che, essendo stabilito dalla legge, il termine è perentorio (art. 11 PAmm);
che, nelle procedure di ricorso, i termini stabiliti dalla legge o fissati dal giudice non decorrono: a) sette giorni prima e sette giorni dopo la Pasqua e il Natale; b) dal 15 luglio al 15 agosto (art. 13 PAmm);
che, in concreto, la decisione municipale 8 luglio 2004 è stata spedita alla ricorrente, con invio raccomandato (LSI), il 9 luglio e ritirata il successivo 19 luglio 2004 (cfr. timbro postale);
che il termine per impugnare la decisione municipale, rimasto sospeso fino al 15 agosto 2004, è iniziato a decorrere il 16 agosto ed è giunto a scadenza il 30 agosto 2004;
che, pertanto, il gravame datato 30 agosto 2004 e inviato per raccomandata al Governo il 31 agosto 2004 (cfr. timbro postale) era tardivo; nemmeno la ricorrente contesta d'altronde la tardività del proprio gravame;
che, di conseguenza, l’irricevibilità dell’impugnativa in sede governativa e la conseguente condanna dell’insorgente al pagamento di una tassa di giustizia e spese non prestano fianco a critiche;
che dal profilo fattuale la pratica ha potuto essere evasa sulla base degli atti, senza istruttoria;
che neppure giuridicamente la causa presentava particolari difficoltà; l’autorità di prime cure ha infatti respinto in ordine il gravame, con motivazione concisa;
che sulla scorta di tali considerazioni, l’imposizione di fr. 500.- per tassa di giustizia e spese appare eccessiva per rapporto al dispendio lavorativo causato; pertanto il dispositivo n. 2 della risoluzione impugnata dev’essere modificato nel senso che la tassa di giustizia e le spese sono fissate in fr. 250.- e poste a carico dell’insorgente;
che, dato l’esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia per questa sede (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 10, 11, 13, 18, 28, 46 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza, il dispositivo n. 2 della risoluzione 23 novembre 2004, n. 5259, del Consiglio di Stato è modificato come segue:
“Le spese e la tassa di giudizio per complessivi fr. 250.- (duecentocinquanta) sono poste a carico della ricorrente RI 1”.
2. Non si prelevano spese né tassa di giustizia.
3. Intimazione a:
; .
terzi implicati
1. CO 1 2. CO 2 3. CO 3 4. CO 4
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria