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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 12.10.2005 52.2004.398

12 ottobre 2005·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·2,346 parole·~12 min·1

Riassunto

domanda di costruzione per installare un impianto di telefonia mobile sul tetto di uno stabile d'appartamenti

Testo integrale

Incarto n. 52.2004.398 52.2004.407  

Lugano 12 ottobre 2005  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sui ricorsi (a) 13 dicembre 2004 e (b) 7 dicembre 2004 di

(a)       (b)

RI 1    

contro  

la decisione 23 novembre 2004 del Consiglio di Stato (n. 5243) che annulla la decisione 1° settembre 2004 con cui il municipio di M__________ ha negato alla CO 1 la licenza edilizia per installare un impianto per la telefonia mobile sul tetto dello stabile d'appartamenti che sorge sulla part. 1351 RF M__________;

viste le risposte:

-    21 dicembre 2004 del Consiglio di Stato;

-      3 gennaio 2005 della CO 1;

-    25 gennaio 2005 del municipio di M__________;

-    25 gennaio 2005 del Dipartimento del territorio (UDC);

al ricorso sub a)

-    21 dicembre 2004 del Dipartimento del territorio (UDC);

-    21 dicembre 2004 del Consiglio di Stato;

-    11 gennaio 2005 della __________;

-    19 gennaio 2005 di J__________ e M__________;

al ricorso sub b)

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   L'8 marzo 2004 la CO 1ha chiesto al municipio di M__________ il permesso di installare un impianto per la telefonia mobile GSM/UMTS sul tetto di uno stabile d'appartamenti ed uffici situato all'intersezione tra via R__________ e via s__________ (part. 1351) nella zona residenziale R5.

L'impianto si compone essenzialmente di tre antenne del tipo K__________ K 742 211, che verrebbero applicate sulle facciate nordest (2) e nordovest (1) della torre del corpo scale che sporge per oltre un metro dalla facciata nord e per m 2.45 dal tetto piano dello stabile. Le antenne hanno una base di circa 15 x 7 cm. Le due dell'angolo nordest sono alte 66 cm. Quella a nordovest è invece alta 130 cm.

                                         Alla domanda di costruzione si sono opposti numerosi vicini, fra cui le ricorrenti CO 3 dal profilo della loro conformità con le NAPR, rispettivamente delle immissioni prodotte.

Raccolto il preavviso favorevole del Dipartimento del territorio, il 1° settembre 2004 il municipio si è rifiutato di rilasciare la licenza richiesta, reputando l'impianto lesivo dell'altezza massima prescritta dalle norme di zona (m 16.50) e dell'art. 21 NAPR, che disciplina i corpi tecnici sui tetti degli edifici. Non trattandosi di un impianto funzionalmente connesso allo stabile sottostante, la licenza andrebbe negata.

                                  B.   Con giudizio 16 novembre 2004 il Consiglio di Stato ha annullato il provvedimento, accogliendo l'impugnativa inoltrata contro di esso dalla OC.

                                         Il Governo ha ritenuto che l'intervento, conforme alla destinazione della zona e alle prescrizioni vigenti in materia di protezione dalle radiazioni non ionizzanti (RNI), rispettasse anche l'art. 21 NAPR, che limita l'altezza dei corpi tecnici a m 2.50 e la superficie occupata da questi manufatti al 10% di quella del tetto. L'altezza rientrerebbe nei limiti ammessi, mentre la superficie occupata dal corpo tecnico esistente non verrebbe aumentata, poiché le antenne, applicate in facciata, non insistono sul tetto.

                                  C.   Contro il predetto giudizio governativo, i soccombenti ed il comune di M__________ si aggravano dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento con conseguente ripristino della decisione di diniego della licenza.

a. Le ricorrenti J__________ e M__________ sostengono anzitutto che le antenne non potrebbero essere autorizzate perché non essendo funzionalmente connesse allo stabile che le sorregge non potrebbero essere considerate come corpi tecnici.

La superficie delle antenne, soggiungono le ricorrenti, andrebbe inoltre computata come superficie del corpo tecnico al quale sono applicate, di cui sono parte integrante. Considerato che quest'ultimo già supera il limite del 10% della superficie del tetto, anche per questo motivo la licenza andrebbe negata.

Le antenne, concludono, disattenderebbero infine l’art. 5 cpv. 2 RORNI, che raccomanda di evitare la posa di antenne nelle zone a carattere prevalentemente residenziale o dove soggiornano persone particolarmente sensibili.

b. Analoghe contestazioni sono sollevate dal comune.

                                  D.   All'accoglimento dei ricorsi si oppone il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni.

Ad identica conclusione perviene la OC, contestando in dettaglio le tesi degli insorgenti, con argomenti che verranno discussi nei seguenti considerandi.

I ricorrenti si appoggiano invece vicendevolmente.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 21 LE. La legittimazione attiva del comune e delle altre ricorrenti, abitanti nella zona d'influenza dell'impianto e già opponenti, è certa (art. 43 PAmm e 21 cpv. 2 LE). I ricorsi, tempestivi, sono dunque ricevibili in ordine.

Fondandosi sugli stessi fatti le impugnative possono essere evase con un unico giudizio (art. 51 PAmm), sulla base degli atti (art. 18 PAmm). Le prove chieste dalle ricorrenti (sopralluogo, testi, perizia) non appaiono atte a procurare a questo tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio, poiché la situazione dei luoghi e dell'oggetto della contestazione emerge chiaramente dai piani annessi alla domanda di costruzione ed è sufficientemente nota a questo tribunale.

                                   2.   2.1. In materia di polizia delle costruzioni il comune fruisce di un'autonomia costituzionalmente protetta (art. 50 cpv. 1 Cost. fed.; 16 cpv. 2 Cost. cant.; RDAT 1994 II n. 48; Adelio Scolari, Commentario, IIa ed., ad art. 37 LALPT, n. 357).

Il Consiglio di Stato, quale autorità di ricorso, esamina liberamente tutte le questioni di fatto e di diritto della decisione impugnata (art. 56 PAmm). Nell'interpretazione e nell'applicazione di norme del diritto comunale, esso deve tuttavia rispettare la sfera di autonomia che distingue il comune da un'istanza gerarchicamente subordinata. In quest'ambito, deve in particolare intervenire con il dovuto riserbo, limitandosi a censurare le interpretazioni lesive del diritto, in quanto sprovviste di valide ragioni o altrimenti lesive dei diritti costituzionali dei cittadini. Ove non sussista una simile violazione del diritto, l'autorità cantonale di ricorso non può annullare una decisione del municipio senza esporsi al rimprovero di essersi arrogata un potere di cognizione che contraddice il principio dell'autonomia comunale. Irrilevante al riguardo è il fatto che l'interpretazione data dall'autorità di ricorso alla norma applicata appaia altrettanto sostenibile di quella attribuitagli dall'autorità comunale (DTF 116 Ia 54 seg.; 96 I 369 seg. consid. 4; RDAT 1996 I n. 14 consid. 2; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 56 PAmm n. 3).

2.2. Giusta l'art. 21 NAPR di M__________, i corpi tecnici (quali cabine, lift, ventilazione, ecc.) possono superare di m 2.50 al massimo l'altezza della gronda e occupare al massimo un'area pari al 10% della superficie della soletta di copertura o della proiezione orizzontale del tetto, escluse le sporgenze di gronda.

Il Consiglio di Stato ha ritenuto che la norma non esiga esplicitamente che i corpi tecnici costituiscano un accessorio della costruzione principale. Ne ha quindi dedotto che l'impianto in discussione, assimilabile ad un corpo tecnico, potesse essere autorizzato siccome rientrante nei limiti degli ingombri verticali ed orizzontali prescritti. Implicitamente, ha quindi contraddetto l'interpretazione data dal municipio a tale norma, laddove quest'ultimo considera corpi tecnici soltanto le strutture funzionalmente connesse all'edificio sottostante.

Da questo profilo, il giudizio impugnato non regge alla critica dei ricorrenti, poiché la tesi del municipio di considerare corpi tecnici soltanto i manufatti e gli impianti destinati a servire l'edificio principale non appare affatto insostenibile.

La conclusione alla quale è pervenuto il Consiglio di Stato va nondimeno confermata, poiché il controverso impianto appare comunque conforme al diritto anche se gli si nega la qualifica di corpo tecnico.

                                   3.   3.1. Le norme che limitano l'altezza delle costruzioni sono volte a definirne gli ingombri verticali, in modo da assicurare, in concorso con le prescrizioni sulle distanze tra edifici, la salubrità degli insediamenti dal profilo dell'illuminazione e dell'aerazione naturali. Indirettamente determinano anche il quadro del paesaggio.

Secondo l'art. 40 cpv. 1 LE, l'altezza di un edificio si misura a partire dal terreno sistemato al punto più alto del filo superiore del cornicione di gronda o del parapetto. Riservato il caso in cui l'ordinamento edilizio concretamente applicabile stabilisca anche un'altezza massima dei colmi, gli spioventi dei tetti a falde non vengono presi in considerazione. Salvo diversa, esplicita disposizione, sfuggono inoltre al computo dell'altezza i corpi tecnici, ovvero quegli elementi costruttivi, di ridotte dimensioni, quali torrette degli ascensori, comignoli ed antenne, che sporgono oltre il tetto e servono alla funzionalità degli edifici (RDAT 2000 I n. 60, RDAT 1991 I n. 85 consid. 2; Scolari, Commentario, II. ed., ad art. 40 LE, n. 1235). Sono invece computati gli attici (art. 43 RLE), siccome determinanti ingombri superiori a quelli di un semplice corpo tecnico.

Il fatto che l'art. 40 LE si riferisca agli edifici non significa che le altre costruzioni non soggiacciano a limiti d'altezza e che il criterio di misurazione sancito da questa norma non sia applicabile per analogia ad altre opere di sovrastruttura. Determinante, ai fini dell'applicazione dei limiti d'altezza ad altre costruzioni, rimane comunque la presenza di un ingombro effettivo, suscettibile di ingenerare sui fondi circostanti e sul quadro del paesaggio ripercussioni analoghe a quelle prodotte da un edificio. In quest'ordine di idee la giurisprudenza ha ritenuto che le prescrizioni sull'altezza non si applicassero a pali della luce ed antenne (STA 30.5.2005 in re Pax; BVR 1980, 4; Scolari, op. cit., n. 1243).

3.2. L'art. 21 NAPR di M__________, recante il titolo marginale altezza dei corpi tecnici, è inserito nel capitolo II. delle norme, dedicato alle disposizioni edificatorie generali. Il suo scopo è unicamente quello di limitare l'altezza e l'ingombro orizzontale dei corpi tecnici, ovvero dei manufatti e degli impianti che rendono funzionale lo stabile sottostante. Da questa finalità non è tuttavia lecito dedurre che la norma sia volta ad ammettere esclusivamente i corpi tecnici, escludendo qualsiasi altra installazione che non sia connessa all'edificio su cui insiste. A differenza di norme analoghe di PR di altri comuni (p. es. art. 21 cpv. 3 NAPR di Mendrisio), nella controversa disposizione non è ravvisabile nemmeno una remota finalità di ordine estetico-paesaggistico, volta a bandire dai tetti qualsiasi altra installazione che non sia funzionalmente connessa all'immobile sottostante.

In mancanza di contrarie disposizioni, dal profilo dell'ordinamento delle altezze sancito dal PR, sui tetti degli edifici possono dunque essere ammessi anche impianti estranei almeno fintanto che non determinano ingombri superiori a quelli prescritti per i corpi tecnici.

3.3. Nel caso concreto, l'impianto che la resistente OC intende installare sulla torretta delle scale dello stabile in oggetto si compone di tre antenne del tipo K__________ K 742 211, applicate sulle facciate nordest (2) e nordovest (1) della torre del corpo scale che oltrepassa in altezza il tetto piano dello stabile. Le due antenne a nordest sono alte 66 cm. Quella a nordovest è invece alta il doppio. Nessuna delle antenne oltrepassa il livello del tetto del corpo scale.

Dal profilo delle altezze, le esigue dimensioni delle antenne escludono che a priori che ci si trovi in presenza di un ingombro concretamente apprezzabile. Nella misura in cui le si voglia assimilare ad un corpo tecnico, esse non superano comunque il limite d'altezza fissato dall'art. 21 NAPR. Già per questo motivo, da questo limitato profilo, la licenza non può essere rifiutata.

Le controverse antenne non rappresentano d'altro canto un ingombro apprezzabile nemmeno dal profilo del loro sviluppo orizzontale. Anche da questo punto di vista nulla osta di conseguenza al rilascio del permesso.

Questa conclusione si impone comunque anche nella misura in cui si vogliano esaminare le antenne in discussione anche nell'ottica delle limitazioni allo sviluppo orizzontale dei corpi tecnici sancite dall'art. 21 NAPR. È ben vero che esse occupano una certa superficie. La superficie occupata dalle antenne (0.02139 mq) non insiste tuttavia su quella del tetto, ma su quella del fondo sottostante. Va quindi semmai ad aumentare l'indice di occupazione dello stabile stesso, che, attestandosi attorno al 25%, risulta abbondantemente inferiore a quello prescritto dalle norme di zona (30%; cfr. art. 36 cpv. 1 NAPR).

Nulla osta dunque, dal profilo dell'art. 21 NAPR, al rilascio della controversa licenza.

Privo di fondamento è il rimprovero di abuso del diritto, che le ricorrenti Lombardi e Morandi rivolgono alla OC con riferimento al fatto che il municipio aveva già respinto due progetti comportanti l'installazione di antenne sorrette da appositi supporti. Le precedenti decisioni sfavorevoli alla resistente non le impedivano affatto di presentare una variante sotto forma di nuova domanda di costruzione. In quest'ambito merita unicamente di essere rilevata la contraddittorietà delle tesi sviluppate da queste insorgenti, che dopo aver negato alle antenne in oggetto la qualifica di corpo tecnico sostengono che venendo infisse nel corpo tecnico preesistente ne diventano parte integrante.

                                   5.   Giusta l'art. 5 cpv. 2 del regolamento di applicazione dell'ordi-nanza federale sulla protezione da radiazioni non ionizzanti del 26 giugno 2001 (RORNI), occorre per quanto possibile evitare di installare impianti di telefonia mobile nelle zone a carattere prevalentemente residenziale o in prossimità di luoghi ove soggiornano persone particolarmente sensibili (bambini, anziani, ammalati). La norma ha valore di semplice raccomandazione. Non permette in particolare di subordinare il rilascio dell'autorizzazione alla dimostrazione che l'antenna risponde ad un pubblico interesse o che è necessaria per lo sviluppo della rete. Le limitazioni di natura ambientale sono stabilite esclusivamente dalla legislazione federale (LPAmb; ORNI), che non lascia spazio ai cantoni per introdurre ulteriori vincoli.

Vanno quindi disattese le ulteriori, generiche contestazioni che gli insorgenti sollevano con riferimento al carattere residenziale della zona o alla vicinanza della scuola d'infanzia.

Irrilevante al riguardo è la mozione postulante una moratoria per tutti gli impianti di telefonia mobile, attualmente pendente davanti al consiglio comunale.

                                   6.   In esito alle considerazioni che precedono, i ricorsi vanno dunque respinti.

La tassa di giustizia è posta a carico delle ricorrenti ad eccezione del comune, che non è intervenuto in difesa di suoi interessi particolari. Le ripetibili sono invece suddivise in parti uguali fra i ricorrenti secondo soccombenza.

Per questi motivi,

visti gli art. 21, 40 LE; 39 RLE; 21, 36 NAPR di M__________; 5 RORNI; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   I ricorsi sono respinti.

2.La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è a carico dei ricorrenti sub a) in solido.

                                   3.   Le ripetibili di fr. 1'500.- sono suddivise in parti uguali fra il comune (fr. 750.-) e le altre due ricorrenti (fr. 750.-).

                                      4.   Intimazione a:

      ;   ; ; .

terzi implicati

  1. CO 1 1 patrocinata da: PA 1 2. CO 2 3. CO 3 3 patrocinato da: PA 2 4. CO 4 6648 Minusio,

4 rappr. da: RA 1 6602 Muralto, 5. CO 5 6. CO 6    

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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