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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 03.03.2005 52.2004.393

3 marzo 2005·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,324 parole·~7 min·3

Riassunto

ordine di rimuovere dal suolo pubblico tre paletti con catene e dei vasi di fiori posati senza autorizzazione

Testo integrale

Incarto n. 52.2004.393  

Lugano 3 marzo 2005  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 3 dicembre 2004 del

dott. RI 1, c/o __________, , patr. da: avv. PA 1, ,  

contro  

la decisione 9 novembre 2004 (n. 4962) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 19 aprile 2004 con cui il municipio di CO 1 ha ordinato di rimuovere dal suolo pubblico (mapp. n. __________ RFD) tre paletti con catene e dei vasi di fiori posati senza autorizzazione;

viste le risposte:

-    14 dicembre 2004 del Consiglio di Stato;

-    21 gennaio 2005 del municipio di CO 1;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                         che la __________ (__________) è proprietaria di uno stabile (part. 195) che fa da cornice a piazza a;

                                         che le vetrine a pianterreno si affacciano direttamente su suolo pubblico;

                                         che la piazza è occupata sino alla distanza di un metro dalla facciata dello stabile in questione dal servizio esterno del bar, situato nello stabile attiguo;

che con scritto 13 ottobre 2003 la __________ ha notificato al municipio di aver posto una pianta nell'area pubblica all'angolo fra la sua proprietà ed il bar e di essere intenzionata a sostituire i paletti di cantiere che delimitavano la sua area di 150 cm di passaggio con altri paletti provvisori più decorosi;

                                         che il 17 febbraio 2004 la __________, rappresentata dal ricorrente dr. RI 1, presidente del consiglio di amministrazione, ha chiesto alla polizia comunale di concederle in affitto il suolo pubblico che occupa le fascia di 150 cm prospiciente la facciata del suo stabile, allo scopo di garantire ai pedoni di transitare davanti alle vetrine senza essere ostacolati dal servizio esterno del bar;

                                         che con risoluzione 23 aprile 2004 il municipio ha notificato al dr. RI 1 presso la __________ l'ordine di rimuovere i tre paletti ed i vasi da fiori che erano stati posati abusivamente di fronte al bar;

che contro la predetta risoluzione il dr. RI 1 è insorto davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento;

che l'insorgente ha chiesto in via preliminare di annullare il provvedimento già perché gli era stato notificato personalmente, sebbene non sia né proprietario dello stabile, né autore dell'intervento; a suo avviso, l'ordine avrebbe dovuto essere notificato alla __________;

che in via subordinata, l'insorgente ne ha comunque contestato il fondamento, sottolineando la necessità di mantenere libera una fascia di rispetto davanti alle vetrine;

                                         che con giudizio 9 novembre 2004, notificato alla __________ per il tramite del dr. RI 1, il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa, confermando l'ordine di ripristino e ponendo la tassa di giustizia a carico della predetta società;

                                         che il Governo ha anzitutto respinto le eccezioni di natura formale, sollevate dall'insorgente con riferimento alla notifica dell'ordine censurato;

                                         che il Consiglio di Stato ha in particolare rilevato che l'insorgente, in quanto presidente del consiglio di amministrazione della __________, è legittimato a ricevere le comunicazioni indirizzate alla società che rappresenta; la richiesta di annullamento della decisione censurata al fine di intimarla nuovamente alla __________ risulterebbe contraria al principio di economia di giudizio, stante che la società aveva compiutamente potuto esprimersi nel suo allegato di replica;

                                         che nel merito l'Esecutivo cantonale ha in seguito ritenuto che il suolo pubblico deve essere di principio mantenuto libero; il municipio sarebbe in ogni caso tenuto a garantire che i tavoli e le sedie del vicino esercizio pubblico non sconfinino dall'area autorizzata, invadendo la fascia in questione;

                                         che contro il predetto giudizio governativo il dr. RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato assieme al controverso ordine di ripristino;

                                         che, in limine litis, l'insorgente ripropone in questa sede le eccezioni formali sollevate senza successo in prima istanza con riferimento alla notifica dell'ordine censurato; ribadisce in particolare di non essere né l'autore della posa dei paletti e delle fioriere, né il proprietario dello stabile che sorge sulla part. __________ RF; la decisione del Consiglio di Stato e quella del municipio sarebbero nulle perché il ricorrente è un soggetto giuridico diverso dalla __________;

                                         che, nel merito, il dr. RI 1 ribadisce la legittimità dell'intervento attuato dalla __________ per tutelare il libero passeggio dei pedoni davanti alle vetrine, evitando che venga ostruito dal servizio esterno del bar, che ha ottenuto dal municipio il diritto di occupare la piazza sino alla distanza di un metro dalle vetrine;

                                         che all'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato, senza formulare osservazioni, e il municipio con argomenti, che verranno semmai discussi più avanti;

considerato,                   in diritto

                                         che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 208 LOC;

                                         che, giusta l'art. 43 PAmm, hanno qualità per interporre ricorso persone o enti pubblici lesi direttamente nei loro legittimi interessi dalla decisione impugnata;

                                         che la legittimazione attiva presuppone che il ricorrente appartenga a quella limitata e qualificata cerchia di persone, la cui situazione appare legata all'oggetto del provvedimento impugnato da un rapporto particolarmente stretto ed intenso, che permetta di distinguerla da quella degli altri membri della comunità; l'insorgente deve inoltre essere portatore di un interesse personale, attuale, diretto e concreto a dolersi del provvedimento impugnato per il pregiudizio effettivo che questo gli arreca;

                                         che nell'evenienza concreta, oggetto del ricorso interposto dal dr. RI 1 a questo tribunale è il giudizio con cui il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa inoltrata dallo stesso insorgente contro l'ordine di ripristino impartito dal municipio, che gli era stato notificato al recapito della __________, di cui è presidente del consiglio di amministrazione;

che, come già in prima istanza, il ricorrente sottolinea con insistenza che il provvedimento notificatogli al recapito della __________ non lo concerne personalmente, non essendo egli né l'autore dell'intervento abusivo, né il proprietario dello stabile;

che l'ordine in contestazione non specifica invero il destinatario, ossia il soggetto giuridico obbligato a provvedere alla rimozione di quanto la __________ - per esplicita ammissione dello stesso ricorrente - ha posato senza permesso su suolo pubblico;

che le parti concordano comunque nel ritenere che l'ordine di ripristino sia stato impartito alla __________, autrice materiale dell'abuso ed obbligata a darvi seguito;

che già in prima istanza il dr. RI 1 è comparso a titolo personale; pur contestando in via subordinata anche il merito del controverso provvedimento, non ha dichiarato di insorgere a nome e per conto della società che amministra;

che nemmeno in questa sede il dr. RI 1 sostiene di ricorrere a nome e per conto della __________, alla quale il Consiglio di Stato aveva, per il suo tramite, notificato il giudizio impugnato;

che in tali circostanze si possono anche accogliere le eccezioni di natura formale, riproposte con insistenza dal ricorrente davanti a questo tribunale, in relazione alle modalità con cui l'ordine di ripristino è stato notificato;

che l'accoglimento di tali eccezioni non comporta tuttavia l'annullamento del giudizio governativo e dell'ordine di ripristino censurati, ma implica il rigetto in ordine - per carenza di legittimazione attiva - dell'impugnativa inoltrata a titolo personale dal dr. RI 1 , poiché il giudizio governativo in esame non grava minimamente l'insorgente;

che, in effetti, confermando un ordine di ripristino, che per concorde ammissione delle parti, avallata dal Consiglio di Stato, concerne unicamente la __________, il giudizio impugnato non tocca minimamente la sfera degli interessi degni di protezione dell'insorgente;

che, preso atto delle pertinenti distinzioni operate dal ricorrente tra la sua situazione personale e quella della società che amministra, non mette conto di esaminare il merito del giudizio avversato, poiché il dr. RI 1 non ha dichiarato di impugnarlo anche a nome e per conto della __________;

                                         che, dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia;

Per questi motivi,

visti gli art. 208 LOC; 3,18, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è irricevibile.

                                   2.   Non si preleva tassa di giustizia.

                                      3.   Intimazione a:

terzi implicati

  1. Municipio di Lugano, 6900 Lugano, 2. Consiglio di Stato, 6500 Bellinzona,    

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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