Incarto n. 52.2004.391
Lugano 20 gennaio 2005
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale amministrativo
Lorenzo Anastasi
assistito dal segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 1 dicembre 2004 della
RI 1
contro
la risoluzione 23 novembre 2004, n. 807, del CO 2, con la quale ha deliberato la fornitura di generi alimentari per la Casa per Anziani per il 2005 alla ditta CO 1;
preso atto che il 14 gennaio 2005 la ricorrente ha comunicato di ritirare il ricorso;
ritenuto che la resistente si è avvalsa del patrocinio di un legale iscritto all'albo, per cui si giustifica la corresponsione di un'indennità per ripetibili;
considerato pertanto che il procedimento è così esaurito;
decreta:
1. Il ricorso è stralciato dai ruoli.
2. Non si prelevano né tasse, né spese.
La ricorrente rifonderà alla resistente l'importo di fr. 400.- a titolo di ripetibili.
3. Intimazione a:
.
terzi implicati
1. CO 1 1 patrocinata da: PA 1 2. CO 2
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario