Incarto n. 52.2004.380
Lugano 17 gennaio 2005
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 29 novembre 2004 della
RI 1 patrocinata da: PA 1
contro
la decisione 9 novembre 2004 del municipio di CO 2, che delibera alla CO 1 i lavori di sostituzione del gruppo di ascensori triplex dell'autosilo di via __________;
viste le risposte:
- 16 dicembre 2004 della CO 1;
- 16 dicembre 2004 del municipio di CO 2;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Dopo aver chiesto ed ottenuto dall'Ufficio appalti e lavori sussidiati (ULSA) di procedere mediante concorso ad invito, il 1° settembre 2004 il municipio di CO 2 ha sollecitato tre ditte, fra cui la ricorrente RI 1 (EF) e la CO 1 (AS) a presentare un'offerta per la sostituzione degli ascensori triplex dell'autosilo di via __________.
Il capitolato stabiliva i seguenti criteri d'aggiudicazione:
- aspetto economico dell'appalto 40%
- aspetto economico della manutenzione 5%
- referenze per lavori analoghi 10%
- rispetto rigoroso delle specifiche del modulo d'offerta 15%
- qualità delle certificazioni 20%
Esso specificava inoltre in dettaglio le scale e le modalità di valutazione dei singoli aspetti delle offerte.
B. In tempo utile, sono pervenute al committente le offerte delle ditte invitate; quella della ricorrente EF ammontava a fr. 901'903.20, mentre quella della resistente AS era di fr. 946'701.40.
Valutatele, il consulente del committente ha proposto al municipio di aggiudicare i lavori alla ditta AS, che aveva ottenuto 94.65 punti, contro gli 82.37 punti conseguiti dalla EF, classificatasi al secondo rango. Nel suo rapporto di valutazione, il consulente rileva che purtroppo, diverse e palesi divergenze tecniche sono emerse in fase d'analisi, cosa che mi ha costretto a tutta una serie di verifiche supplementari, con relative domande di riscontro di dati e calcoli (...). Tutte le informazioni, determinanti per una corretta ed imparziale valutazione d'aggiudicazione, mi sono poi state consegnate e/o sono emerse, di conseguenza ed automaticamente, dai riscontri effettuati con i dati di progetto forniti. (...) Alcune omissioni tecniche e/o errori di calcolazione avrebbero potuto penalizzare dei concorrenti, al punto di doverli escludere dalla gara. Rientrata, in extremis, secondo scienza e coscienza, questa eventualità ho potuto così concludere il mio rapporto.
Facendo proprio il preavviso del consulente, con decisione 28 ottobre 2004 il municipio ha aggiudicato la commessa alla AS.
C. Contro questa decisione la EF insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando l'estromissione dell'offerta della AS.
In limine, l'insorgente eccepisce l'ammissibilità della procedura ad invito adottata, esortando questo tribunale ad accertarne la legittimità. Richiamandosi al rapporto del consulente, l'EF contesta in seguito il completamento delle offerte che sarebbe stato attuato in sede di valutazione. Nel contempo, rimprovera al municipio di aver violato il suo diritto di essere sentita, negandole il permesso di consultare - ai fini dell'allestimento del ricorso - i documenti allegati dalla resistente all'offerta.
In relazione ai singoli criteri d'aggiudicazione, l'insorgente contesta il punteggio attribuito al prezzo offerto dalla AS, obiettando che non comprende il costo dei lavori del genio civile occorrenti per aprire il tetto del locale macchine. Errate sarebbero pure le valutazioni operate in ordine ai costi di manutenzione previsti dalla AS ed alle referenze, che non giustificherebbero un divario di 6 punti. Censurabili sarebbero infine i punteggi assegnati per i certificati ISO e per il servizio di assistenza.
D. All'accoglimento del ricorso si oppongono il municipio e la AS, contestando in dettaglio le tesi dell'insorgente con argomenti che saranno discussi qui di seguito.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb. In quanto partecipante al concorso, l'insorgente è senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo (art. 46 PAmm), è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). La ricorrente rimprovera al municipio di aver violato il suo diritto di essere sentita, negandole - per motivi di tutela della natura confidenziale dei dati indicati dai concorrenti - il diritto di consultare gli atti allegati all'offerta inoltrata dalla AS.
Per atti concludenti, la ricorrente ha tuttavia rinunciato a consultare, ai fini dell'inoltro di una replica, la documentazione che il municipio ha prodotto a questo tribunale con la risposta al ricorso. Il fatto che la resistente, richiamandosi all'art. 5 lett. g LCPubb, che tutela la natura confidenziale dei dati contenuti nelle offerte, si sia opposta alla consultazione di alcuni atti particolari, non le impediva comunque di prendere visione della documentazione restante e di prendere posizione su aspetti in relazione ai quali sarebbe stata limitata nell'esercizio dei suoi diritti di difesa.
2.Procedura
2.1. La LCPubb prevede procedure aperte (procedura libera, selettiva) e procedure a concorrenza limitata (procedura ad invito, incarico diretto). A differenza delle prime, che richiedono l'esperimento di un pubblico concorso e possono essere scelte liberamente da parte del committente, le seconde vengono instaurate senza pubblicazione del bando di gara e rivestono carattere eccezionale, tant'è che possono essere applicate soltanto in casi particolari, elencati esaustivamente dalla legge (Zufferey/Mail-lard/Michel, Droit des marchés publics, p. 86 e 207; Malfanti, Principali novità introdotte dalla LCPubb, in RDAT I-2001, p. 450). Il committente non può quindi aggiudicare lavori e forniture mediante procedura ad invito o incarico diretto al di fuori delle ipotesi contemplate agli art. 11 e 13 LCPubb, norme che devono essere interpretate in modo restrittivo (Galli/Moser/Lang, Praxis des öffentlichen Beschaffungsrechts, n. 134 p. 63).
Secondo l'art. 11 cpv. 1 LCPubb, la procedura ad invito è ammissibile quando il valore della commessa non supera determinati valori soglia (lett. a), quando in una procedura libera o selettiva non vengono presentate offerte accettabili o nessun concorrente adempie ai criteri d'idoneità (lett. b), oppure ancora quando si tratti di commesse che richiedono qualità ed abilità professionali particolari o l'applicazione di provvedimenti ed attrezzature speciali (lett. c).
2.2. Dopo aver partecipato senza riserve alla gara alla quale è stata invitata, l'EF contesta l'aggiudicazione eccependo anzitutto la legittimità della procedura ad invito adottata dal committente. L'eccezione è di per sé contraria al principio della buona fede. Contro la decisione di aggiudicazione non sono invero proponibili eccezioni che non sono state sollevate mediante impugnazione del bando (art. 38 cpv. 3 LCPubb). La partecipazione alla gara con l'inoltro dell'offerta implica d'altro canto l'accettazione di tutte le condizioni contenute negli atti del concorso (art. 31 cpv. 2 RLCPubb). L'improponibilità dell'eccezione non impedisce comunque a questo tribunale di esaminare d'ufficio la legittimità della procedura adottata. L'adozione di una procedura a concorrenza limitata in assenza dei presupposti sanciti dalla legge configura in effetti una violazione del diritto che per la sua gravità può essere rilevata d'ufficio dall'autorità di ricorso (STA 11.10.04 in re Sangiorgio Elio SA e lc; VPB 64, 83 seg.; AGVE 1997, 346 seg.; Galli/Moser/ Lang, op. cit., n. 162, pag. 76).
Considerate le particolari caratteristiche della commessa, nel caso concreto, si può comunque ammettere che fossero dati i presupposti per l'adozione della procedura ad invito. In concreto, non si tratta in effetti di fornire e posare un impianto standard per una nuova costruzione, ma di sostituire un vecchio impianto, sottoposto ad un'utilizzazione estremamente intensa (ca. 5'000 movimenti al giorno), all'interno di una struttura che non può essere modificata in modo rilevante (cfr. 07 Descrizione opere a concorso, pag. 19 n. 2), senza interromperne il funzionamento 24 ore su 24 (cfr. 05 Condizioni particolari opere a concorso, pag. 9), assicurando un ineccepibile servizio di manutenzione (cfr. 10 Specifica per la proposta di manutenzione). Condizioni, queste, che esigono particolari capacità tecniche ed organizzative in capo al concorrente.
Anche se sarebbe stato preferibile adottare una procedura libera o selettiva, subordinata a rigorosi criteri d'idoneità, si può dunque ritenere soddisfatti i presupposti dell'art. 11 cpv. 1 lett. c LCPubb, considerato che alla gara sono state in pratica invitate tutte le ditte in grado di soddisfare le particolari esigenze del committente. Si può peraltro ragionevolmente escludere che dal profilo della partecipazione una procedura libera o selettiva avrebbe portato a risultati diversi.
Di transenna, va comunque rilevato che la procedura ad invito non era soggetta ad alcuna autorizzazione da parte dell'ULSA, il cui ruolo poteva essere unicamente di consulenza.
3. Completezza dell'offerta
3.1. Giusta l'art. 26 LCPubb, i concorrenti devono inoltrare la loro offerta per iscritto, in modo completo e tempestivo (cpv. 1). Il committente, soggiunge la norma, esclude dalla procedura le offerte tardive o quelle che presentano lacune formali rilevanti (cpv. 2). Le offerte pervenute al committente vanno esaminate tanto dal profilo formale, quanto dal profilo sostanziale in modo da renderle oggettivamente comparabili ai fini dell'aggiudicazione (cfr. art. 25 OAPub; Galli/Moser/Lang, op. cit., n. 323, pag. 145). L'allestimento della comparabilità costituisce in linea di massima un processo interno. Non si può tuttavia escludere a priori che occorra raccogliere ulteriori informazioni dai concorrenti. Lo stesso RLCPubb prevede invero questa eventualità, obbligando i concorrenti a presentare in sede di esame dell'offerta tutte le analisi richieste dal committente, pena l'estromissione dalla gara (art. 34 RLCPubb).
L'assunzione di ragguagli non deve comunque tradursi in un illecito completamento delle offerte. Al fine di garantire la necessaria trasparenza di questa delicata fase, particolarmente esposta al rischio di manipolazioni, il committente deve tenere un accurato protocollo delle informazioni complementari raccolte, che assicuri la parità di trattamento fra i concorrenti e permetta nel contempo all'autorità di ricorso in caso di contestazione di pronunciarsi sull'ammissibilità dei complementi.
3.2. Nell'evenienza concreta, il consulente del committente ha affermato nel suo rapporto di valutazione di essere stato costretto ad assumere ulteriori dati tecnici al fine di esaminare le offerte pervenute in modo corretto ed imparziale. Le informazioni supplementari raccolte interpellando le ditte concorrenti non sono state consegnate in un apposito, dettagliato protocollo.
L'omissione non costituisce tuttavia un difetto tale da giustificare l'annullamento dell'aggiudicazione per violazione del principio della trasparenza. Una diversa conclusione configurerebbe un eccesso di formalismo.
Dagli atti di gara emerge infatti chiaramente che il consulente si è in sostanza limitato a chiedere a tutti i concorrenti di fornirgli mediante compilazione di un apposito formulario i dati tecnici necessari per comparare su un piano di parità la potenza ed il rendimento degli impianti offerti. All'AS ha inoltre chiesto di specificargli la natura del contratto di manutenzione proposto, ottenendo la risposta che si trattava di un contratto del tipo full.
Almeno per quanto riguarda l'aggiudicataria, si può dunque escludere che le informazioni raccolte dal consulente si siano tradotte in un inammissibile completamento dell'offerta. Ai fini del giudizio non occorre stabilire se ciò valga anche per la ricorrente e per la terza ditta invitata.
4. Prezzo
4.1. Il capitolato stabiliva che il prezzo sarebbe stato valutato secondo criterio matematico lineare al miglior prezzo d'offerta globale. La formulazione del metodo di valutazione non brilla certo per chiarezza e precisione. Non appare tuttavia fuori luogo interpretarla nel senso che il punteggio massimo (Nmax) sarebbe stato attribuito al minor prezzo (Pmin), mentre gli altri prezzi (Px) avrebbero conseguito un punteggio (Nx) direttamente proporzionale al loro rapporto con il prezzo più basso (Pmin / Px), ovvero:
Pmin
Nx = Nmax ∙
Px
Il metodo di valutazione applicato è in sostanza quello in uso nei cantoni romandi (Guide romand pour l'adjudication des marchés publics, 1999, pag. 14), che fra i tanti metodi ammissibili (cfr. Denis Esseiva, Les problèmes liés au prix; BR Sonderheft 2004, 27 seg.), è uno dei più diffusi.
In base alla formula summenzionata il consulente ha assegnato 40 punti al prezzo dell'offerta della EF (fr. 901'903.20), rispettivamente 38.48 punti al prezzo (fr. 946'701.40) offerto dalla AS.
In realtà, il punteggio corretto avrebbe dovuto essere soltanto di 38.11 punti (∆ - 0.37 punti), come lo stesso municipio e la resistente ammettono in sede di risposta al ricorso.
4.2. La ricorrente contesta il prezzo dell'offerta AS ritenuto dal consulente, obiettando che non comprende i costi dell'apertura nella soletta del tetto del locale macchine, prevista dai piani allegati. Nel rapporto di valutazione (pag. 12, cifra 08, osservazioni generali), il consulente ha rilevato che questo intervento si rende necessario per il corretto montaggio del macchinario, rispettivamente che il dettaglio è stato affrontato in sede di discussione tecnica e risulta fattibile senza problemi particolari e con costi moderati.
Con la risposta al ricorso il municipio sostiene che si tratterebbe di una variante, non indispensabile, che permetterebbe al committente di risparmiare sui costi degli interventi del genio civile necessari per adattare la costruzione al nuovo impianto. La resistente, dal canto suo, afferma che si tratterebbe di una semplice proposta di variante, per la quale non è stato preventivato alcun costo. In realtà, il controverso intervento si configura come un semplice dettaglio esecutivo di natura edilizia, i cui costi vanno a carico dal committente. Lo si deduce chiaramente dalla cifra 6.1 della descrizione delle opere a concorso (cfr. cap. 07, pag. 42 del capitolato), che esclude i lavori edili in generale dal prezzo dell'impianto. Contrariamente a quanto assume l'insorgente, l'intervento non tocca la struttura portante del castello degli ascensori, ma soltanto la copertura del locale macchine, che, a differenza della soletta sulla quale sono installate può essere manomessa. La ricorrente non è quindi stata fuorviata dalle informazioni che le sarebbero state date.
5. Costi di manutenzione
Le ditte invitate dovevano indicare un prezzo globale a corpo per la manutenzione dell'impianto, che sarebbe stato valutato secondo criterio matematico lineare al miglior prezzo.
La resistente ha proposto un contratto di manutenzione integrale (full contract), comprendente anche la sostituzione delle parti usurate. Il relativo prezzo (fr. 30'017.00) ha ottenuto 2.17 punti. La EF ha invece proposto un servizio di manutenzione che non comprende i pezzi di ricambio. Al prezzo indicato (fr. 19'368.00) sono stati assegnati 3.37 punti.
La valutazione dei costi di manutenzione dell'AS resiste alla critica dell'insorgente. Non è invero dato di vedere per qual motivo sarebbe insostenibile. Irrilevante è il fatto che il servizio proposto sia più esteso di quello richiesto dal capitolato e che la manutenzione parziale, stando alle informazioni raccolte dal consulente in sede di esame delle offerte, costi solo fr. 18'761.10. L'offerta della resistente non è stata valutata in base al prezzo indicato soltanto in un secondo tempo, ma in base al prezzo effettivamente esposto dall'offerta.
6. Referenze per lavori analoghi
6.1. Il capitolato chiedeva alle concorrenti di allegare all'offerta la distinta delle referenze per impianti analoghi o comunque significativi, sottolineando, a due riprese, che dovevano essere esaustive, leggibili e recenti, che sarebbero state esaminate e valutate solo le referenze documentate (cfr. 03 Prescrizioni di concorso, pos. 321.500, pos. 913.200).
La scala di valutazione era prestabilita come segue:
03.1
Referenze d'impianti analoghi all'impianto in oggetto (N° 4 riferimenti validi con tecnologia GEARLESS - Sospensione 1:1)
10 Punti
03.2
Referenze d'impianti analoghi all'impianto in oggetto (N° 4 riferimenti validi con tecnologia GEARLESS - Sospensione 2:1)
8 Punti
03.2
Altre referenze significative d'impianti simili all'oggetto (Tecnologia tradizionale - Sospensione 1:1 o 2:1)
4 Punti
03.3
Altre referenze generali significative d'impianti EN 81-1 accettate
2 Punti
03.4
Nessuna referenza significativa
0 Punti
6.2. La AS ha indicato 4 impianti analoghi del tipo triplex o quadruplex, con tecnologia Gearless e sospensione 1:1 o 2:1, realizzati in Svizzera tra il 2003 ed il 2004. Ha inoltre menzionato altri 8 impianti significativi, realizzati in prevalenza all'estero tra il 2002 ed il 2004. Le referenze sono documentate dai piani di costruzione.
La EF ha a sua volta indicato 4 impianti analoghi, installati dalla Kone tra il 2003 ed il 2004 in Italia. Ha inoltre prodotto una lunga lista di impianti significativi, realizzati all'estero. Le referenze sono documentate esclusivamente da fotografie degli stabili in cui sono installati. Non viene specificato se si tratti di impianti con tecnologia Gearless o tradizionale. Né viene precisato il tipo di sospensione.
6.3. Il consulente ha assegnato 10 punti alle referenze della AS e 4 a quelle della EF.
La valutazione resiste alle critiche della ricorrente. Essa procede da un esercizio corretto del potere d'apprezzamento riservato al committente. È anzi magnanima nei confronti della EF se si considera che le referenze indicate sono documentate da semplici fotografie, non precisano il tipo di tecnologia degli impianti (Gearless o tradizionale / sospensione 1:1 o 2:1) e che nessun impianto è stato installato effettivamente dalla EF, semplice distributrice esclusiva ed ufficiale dei prodotti Kone per il Ticino. Le contestazioni sollevate dalla ricorrente in relazione alla portata ed alla velocità degli impianti indicati dalla AS vanno disattese, già perché il capitolato non chiedeva impianti identici, ma semplicemente analoghi.
7. Certificazioni ISO
7.1. Il capitolato prevedeva che la qualità e le certificazioni sarebbero state valutate come segue:
05.1.1
Certificazione ISO 9001 (Visione 2000) + ISO 9014
3 Punti
05.1.2
Certificazione ISO 9001 (Visione 2000)
2 Punti
05.1.3
Nessuna certificazione di qualità
0 Punti
La posizione R 191.200 precisava che per la valutazione tecnica avrebbero fatto stato le dichiarazioni e gli attestati prodotti e comprovati.
7.2. La AS ha prodotto i certificati ISO 9001:2000 / ISO 14001:1996. Non ha prodotto il certificato ISO 9014, che dovrebbe riguardare l'ambiente. Una simile certificazione, in effetti, non esiste. La certificazione ambientale è contrassegnata con il codice 14001.
Il consulente ha assegnato 3 punti alla AS e 2 alla EF. In sede di risposta ha asserito di aver preso in considerazione invece del certificato ISO 9014, il certificato ISO 14001 prodotto dalla AS.
La ricorrente lamenta una discriminazione e produce il certificato ISO 14001:1996, rilasciato alla Kone.
L'eccezione è fondata. Se per la AS, invece del certificato ISO 9001, si ammette il certificato ISO 14001, che non era richiesto, occorre in effetti dare la possibilità alla ricorrente di produrre lo stesso certificato, ancora in sede di ricorso. L'imprecisione del capitolato non può penalizzarla.
La valutazione dell'offerta della EF va quindi aumentata di 1 punto.
8.Servizio di assistenza tecnica
8.1. Per valutare l'assistenza tecnica, il capitolato stabiliva la seguente griglia:
05.5.1
Propria centrale di sorveglianza a livello regionale o nazionale (= Call-Center 24 ore su 24), capace di assicurare un collegamento bidirezionale, permanente, fra cabina, centrale e viceversa, con capacità di memorizzazione su supporto informatico degli eventi avvenuti
5 Punti
05.5.2
Centrale esterna - Società privata di sorveglianza a livello regionale o nazionale (Call-Center 24 ore su 24), capace di assicurare un collegamento bidirezionale, permanente, fra cabina, centrale e viceversa, con capacità di memorizzazione su supporto informatico degli eventi avvenuti
4 Punti
05.5.3
Sistema di sorveglianza, commutato da propria centrale a centrale privata, regionale, dopo l'orario normale di lavoro, nei giorni festivi e di sabato e/o domenica, capace di assicurare un collegamento bidirezionale, permanente, fra cabina, centrale e viceversa, senza memorizzazione dei dati
1 Punto
8.2. La EF ha indicato di disporre a __________ di una centrale operativa 24 ore su 24 con deviazione automatica inserita manualmente e provata ad ogni inserimento con conferma di chiamata. Ha inoltre aggiunto di avvalersi dei servizi di sicurezza 24/24 erogati da di __________, azienda certificata per la gestione di una centrale operativa.
Il consulente ha ritenuto che il servizio di manutenzione e di assistenza tecnica fosse un punto molto debole dell'offerta. Di conseguenza, ha assegnato a questo criterio soltanto 1 punto.
La EF contesta anche questa valutazione, sostenendo che sarebbe data l'ipotesi prefigurata dalla cifra 05.5.2 della griglia di valutazione. Produce inoltre una dichiarazione della attestante che le chiamate sono registrate.
Secondo il municipio, concretamente, le chiamate al servizio guasti della EF arriverebbero durante l'orario di lavoro al segretariato aziendale; alla fine del turno, invece, verrebbero deviate, manualmente, presso la che dovrebbe allarmare i tecnici di picchetto tramite collegamento telefonico. Ricorrerebbero quindi gli estremi del caso contrassegnato con la cifra 05.5.3 della griglia.
Lo schema di collegamento prodotto dalla ricorrente permette di accreditare questa tesi. Esso prevede infatti una centrale operativa a __________ (recte: Morbio Inferiore), dove ha sede la ricorrente, che verrebbe integrata dai servizi della per assicurare un servizio 24 ore su 24. Non prevede di far capo esclusivamente ai servizi della, che lo schema di collegamento nemmeno menziona.
L'eccezione va quindi respinta.
9. Conclusioni
9.1. In esito alle considerazioni dianzi esposte, le correzioni che si impongono (+ 1.37 punti) non permettono di sovvertire la graduatoria a favore della EF. Il ricorso va quindi respinto.
La tassa di giustizia e le ripetibili, commisurate secondo il lavoro occasionato ed il valore di causa, sono poste a carico della ricorrente secondo soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 32, 36, 38 LCPubb; 31 RLCPubb; 3, 18, 28, 31, 43, 46, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 2'500.- è a carico della ricorrente, che rifonderà identico importo alla resistente AS a titolo di ripetibili.
3. Intimazione a:
.
terzi implicati
1. CO 1 1 patrocinata da: PA 2 2. CO 2
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario