Incarto n. 52.2004.375
Lugano 25 gennaio 2005
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Stefano Bernasconi, vicepresidente, Raffaello Balerna e Ivano Ranzanici , questi ultimi in sostituzione dei giudici Lorenzo Anastasi e Matteo Cassina, astenuti;
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 23 novembre 2004 del
RI 1 patrocinato da: PA 1
contro
la decisione 9 novembre 2004 (no. 4904) del Consiglio di Stato, che ha deliberato al CO 1 la progettazione per il risanamento degli impianti elettromeccanici delle gallerie del __________;
viste le risposte:
- 1° dicembre 2004 del Dipartimento del territorio, ULSA;
- 7 dicembre 2004 del Dipartimento del territorio, Divisione delle costruzioni;
- 9 dicembre 2004 del CO 1
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 20 novembre 2003 la Repubblica e Cantone del Ticino ha indetto tramite la Divisione delle costruzioni del Dipartimento del territorio un pubblico concorso, retto dal CIAP ed impostato secondo la procedura libera, per le prestazioni di ingegneria connesse alla progettazione degli impianti di ventilazione, conduzione traffico, rilevamento incendio e videosorveglianza delle gallerie del __________ (FU 95/2003, pag. 8391 ss.).
L’incarto di appalto a disposizione dei concorrenti era così composto:
· doc. 1 basi della procedura;
· doc. 2 direttive, esigenze generali e specifiche;
· doc. 3 questionario;
· doc. 4 offerta di onorario;
· doc. 5 allegati, segnatamente planimetrie, sezioni tipo e documenti di riferimento (codici AKS, documenti di riferimento per l’interfaccia uomo-macchina e per i sistemi di telegestione degli impianti, quest’ultimi stilati dalla __________).
Il doc. 1 dell'incarto d'appalto, relativo alle basi della procedura, specificava (cap. 1.2) che scopo della gara era quello di aggiudicare i lavori di progettazione per il risanamento di tre impianti esistenti e la realizzazione di un impianto nuovo nelle gallerie del __________ ad un ufficio di ingegneria o ad un consorzio di uffici di ingegneria che fossero in grado di progettare e dimensionare gli impianti, di redigere i relativi documenti di appalto necessari alla scelta delle ditte esecutrici, di seguire costantemente i lavori in loco, di effettuare le prove ed i collaudi necessari, di tenere i contatti con i fornitori ed il committente, come pure di seguire e sostenere l’importante fase di integrazione nel sistema di gestione (SGE) in corso di realizzazione. Nel seguito (cap. 1.4) elencava con precisione tutti gli atti da allegare all’offerta, tra cui i doc. 3 (questionario) e 4 (offerta di onorario) del fascicolo d’appalto, nonché un‘analisi del mandato, delle misure previste e una descrizione delle attività. Lo stesso documento stabiliva tra l'altro (cap. 2.10) che l'offerente doveva redigere l'offerta completamente, senza apportare modifiche o complementi e senza eliminare parti dei documenti messi a disposizione, e poteva annettere eventuali informazioni complementari ritenute importanti per la comprensione del proprio dossier. Al cap. 3.1 indicava espressamente tra i motivi di esclusione l’incompletezza dell'offerta e avvertiva che contro di esso era data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 10 giorni dalla sua ricezione (cap. 3.7).
Il doc. 2 puntualizzava le prestazioni richieste nell’ambito del mandato, in particolare per quanto attiene alle riunioni di coordinamento con terzi (cap. 8.1.5). A questo specifico riguardo spiegava che per riunioni con terzi si intendevano quelle di coordinamento con l’ingegnere traffico e con il sistema gestione e che una stima di tali impegni era stata prevista nelle singole posizioni del doc. 4 offerta di onorario.
Nelle sue note introduttive, il documento offerta di onorario chiariva che tutte le caselle delle tabelle esposte andavano compilate. Se per una categoria specifica di personale secondo la classificazione SIA (cat. da A a F) non erano previste ore in corrispondenza con un’attività, la relativa casella doveva essere riempita con il segno “---“ (cap. 2.4 del doc. 4).
B. Alla gara hanno partecipato quattro concorrenti, tra cui il RI 1 formato dalle ditte RI 1, lo studio d’ingegneria RI 1 e la RI 1 (in seguito: __________), con un’offerta di fr. 1'837'293.35, e il consorzio CO 1, CO 1, CO 1 (in seguito: __________), il quale ha presentato un'offerta di complessivi fr. 1'799'398.10.
Esclusi dalla procedura gli altri due concorrenti, il 2 aprile 2004 il committente si è incontrato con i rappresentanti dei predetti consorzi al fine di discutere la loro offerta. Copia del promemoria steso in esito all’incontro avuto con il __________ è stato trasmesso per errore al consorzio rivale, il quale l’ha retrocesso al mittente dopo averlo accuratamente fotocopiato.
Una volta corretta in fr. 1'839'864.55 l’offerta del __________, il committente ha valutato quelle rimaste in gara sulla base dei criteri di aggiudicazione prestabiliti, allestendo la seguente graduatoria:
1. __________ 529 punti
2. __________ 481 punti
Preso atto di tale valutazione, il 9 novembre 2004 il Consiglio di Stato ha assegnato la commessa al __________ per la somma di fr. 1'799'398.10.
C. Contro la predetta decisione il __________ è insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo, sollecitandone l’annulla-mento con contestuale aggiudicazione della commessa in suo favore.
Il ricorrente ha chiesto innanzi tutto che all’impugnativa, provvista di fumus boni juris, venga accordato effetto sospensivo giusta l'art. 17 cpv. 2 CIAP, atteso che alla concessione di tale beneficio non ostano interessi prevalenti contrari.
Nel merito, il __________ ha sostenuto che la decisione impugnata non è sufficientemente motivata. Il Consiglio di Stato si è infatti limitato ad indicare il punteggio attribuito alle offerte dei due concorrenti rimasti in gara senza tuttavia motivare né spiegare le ragioni del risultato esposto.
D’altra parte, dal verbale della discussione d’offerta intercorsa il 2 aprile 2004 tra il committente ed il __________ risulta che quest’ultimo non ha previsto ore per il coordinamento e l’integra-zione con il sistema __________, poiché l’ufficio __________ è responsabile del progetto SGC-A2-TI. L’offerta inoltrata dall’aggiudicatario non era quindi conforme alle condizioni del capitolato d’appalto ed in quanto tale andava esclusa dalla gara in base alle prescrizioni vincolanti del concorso stesso (motivi di esclusione, cap. 3.1 del doc. 1 relativo alle basi della procedura).
L’insorgente ha annotato infine che la differenza di punteggio (48 punti) tra i due concorrenti è verosimilmente dovuta ad un esercizio abusivo del potere di apprezzamento di cui gode il committente nella valutazione delle offerte pervenutegli.
D. All’accoglimento del ricorso si è opposta la Divisione delle costruzioni del Dipartimento del territorio, rilevando che l’offerta del consorzio vincitore è conforme alle condizioni espresse nel capitolato d’offerta. Il fatto che il consorzio deliberatario sia il responsabile del sistema __________ e che quindi non abbia imputato ore per la gestione dello stesso non significa che la sua offerta fosse da escludere siccome incompleta.
Ad identica conclusione è pervenuto il __________, il quale ha avversato partitamene le tesi del ricorrente con argomentazioni che saranno riprese - ove occorresse – nei considerandi che seguono.
E. Una volta visionata tutta la documentazione inerente al concorso, l’insorgente ha inoltrato una memoria di replica ribadendo in gran parte le posizioni assunte con il ricorso.
Sottolineata nuovamente la necessità di conferire effetto sospensivo all’impugnativa, il __________ ha riaffermato che l’offerta dell’aggiudicatario doveva essere esclusa dalla gara, dal momento che non indica prestazioni nel coordinamento __________ ed è quindi incompleta. Una diversa conclusione violerebbe manifestamente il principio della parità di trattamento, ove solo si consideri che l’offerta della __________ è stata subito scartata senza alcuna richiesta di spiegazioni poiché non prevedeva ore lavorative per la direzione lavori notturna, prestazione che la citata società aveva omesso di fornire inserendo ripetutamente i segni “---“ e la cifra 0 nelle apposite caselle del doc. 4, come effettuato dal resistente in tema di coordinamento __________. Quest’ultima posizione concerne una condizione essenziale, per cui l’esclusione dalla procedura per un simile tale difetto non lederebbe di certo il principio di proporzionalità, né integrerebbe gli estremi di un eccesso di formalismo. Tanto più che il resistente ha lasciato vuote due caselle del doc. 4, quelle relative alle ore della cat. C sub cap. 3.1 riunioni di commissioni di progetto e sub cap. 3.3 incarto di appalto traverse e portali segnaletica.
Il __________ ha peraltro rinnovato le sue critiche alle valutazioni esperite dall’apposita commissione, la quale avrebbe riassunto le proprie analisi in modo troppo vago e succinto, senza neppure indicare le singole note attribuite da ogni commissario. Questa carenza di motivazione impedirebbe al ricorrente di sollevare censure puntuali e giustificherebbe l’annullamento della decisione impugnata, comunque arbitraria laddove in esito a valutazioni sostanzialmente identiche, in tema di referenze e infrastruttura assegna note diverse ai due concorrenti rimasti in gara.
F. Con la duplica il committente ed il consorzio resistente hanno ribattuto le ragioni del ricorrente, contestando in particolare che l’offerta del __________ sia affetta da vizi suscettibili di imporne l’esclusione.
Considerato, in diritto
1. La commessa posta a concorso rientra per natura, valore e qualità del committente nel novero di quelle sottoposte al Concordato intercantonale sugli appalti (vedi art. 6 cpv. lett. c CIAP e N. 8672 CPC prov, nonché art. 7 cpv. 1 lett. b e 8 cpv. 1 lett. a CIAP).
La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è quindi data dagli art. 15 cpv. 1 CIAP e 4 cpv. 1 DLACIAP. In quanto partecipanti al concorso, le ditte consorziate (RDAT II-2002 N. 47) sono legittimate ad impugnare la decisione di aggiudicazione presa dal Consiglio di Stato (art. 43 PAmm via art. 4 cpv. 2 DLACIAP). Il ricorso, tempestivo (art. 15 cpv. 2 CIAP) e proposto contro un atto impugnabile (cfr. § 33 lett. a DirCIAP), è dunque ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza procedere ad accertamenti istruttori. Posto che il committente ha prodotto tutta la documentazione concernente il concorso, il Tribunale rinuncia all’assunzione delle altre prove notificate dal consorzio ricorrente in coda al suo gravame (perizia tecnica, audizione dei membri della commissione di valutazione, ecc.) siccome insuscettibili di procurargli la conoscenza di ulteriori elementi di rilievo ai fini del giudizio (art. 18 cpv. 1 PAmm).
2. A mente del ricorrente, la decisione impugnata deve essere annullata per carenza di motivazione. La censura del __________, che in sostanza si duole di una violazione del diritto di essere sentito, si rivela infondata.
2.1. La natura ed i limiti del diritto di essere sentito sono determinati innanzi tutto dalla normativa procedurale cantonale. Giusta l'art. 26 PAmm, ogni decisione deve essere motivata per iscritto ed intimata alle parti con l'indicazione dei mezzi e del termine di ricorso. L'obbligo di motivazione è volto ad assicurare la trasparenza dell'attività dell'amministrazione, a favorire la comprensione del provvedimento da parte degli interessati, a salvaguardare l'esercizio del loro diritto di difesa ed a permettere all'istanza di ricorso di pronunciarsi sulla legittimità dell'atto impugnato (Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 26 PAmm, n. 1).
Il CIAP non contempla alcuna disposizione circa l'obbligo di motivazione delle decisioni di aggiudicazione. Il § 30 cpv. 2 DirCIAP stabilisce unicamente che, su richiesta, il committente comunica agli offerenti i motivi essenziali della loro esclusione dall'aggiudicazione. Anche le decisioni di aggiudicazione devono comunque essere convenientemente motivate. Per risultare adeguata, la motivazione deve fornire una spiegazione ragionevole delle valutazioni operate sulle offerte inoltrate dai singoli concorrenti in modo che questi possano confrontarle fra loro e sollevare eventuali contestazioni. La motivazione può anche essere succinta e fare riferimento ad altri atti, in particolare alla documentazione prodotta dai partecipanti. I destinatari della decisione devono tuttavia essere posti nella condizione di esercitare compiutamente il loro diritto di ricorso.
Eventuali carenze di motivazione possono comunque essere sanate davanti all'istanza di ricorso. A tal fine occorre che il committente adduca la motivazione mancante e che all'insorgente sia data la possibilità di prendere posizione sugli argomenti addotti (RDAT II-2002 n. 43; STA 13 maggio 2003 in re __________).
2.2. In concreto, il Consiglio di Stato ha giustificato la controversa aggiudicazione richiamandosi al rapporto di valutazione 11 giugno 2004 dell’apposita commissione, al preavviso della Divisione delle costruzioni e dell’Ufficio dei lavori sussidiati e degli appalti, nonché all’approvazione 30 settembre 2004 dell’Ufficio federale delle strade.
Il ricorrente non ha esaminato gli atti del procedimento concorsuale prima dell’inoltro dell’impugnativa. Ha dunque eccepito la sufficienza della motivazione esposta nella risoluzione impugnata senza nemmeno consultare la documentazione alla quale essa rinvia.
In sede di risposta il committente ha spiegato ulteriormente le ragioni delle proprie scelte.
Dopo aver preso visione dell’incarto completo prodotto dalla stazione appaltante, in replica il ricorrente ha avuto modo di contestare in modo congruo e completo la decisione di aggiudicazione, ribadendo argomentazioni volte principalmente ad ottenere l’estromissione dell’offerta vincente per presunte carenze di natura formale. In simili evenienze l’insorgente non può dolersi con successo di una violazione del diritto di essere sentito.
D’altro canto, l’atto impugnato specifica chiaramente il punteggio complessivo raggiunto dalle offerte rimaste in gara e sotto questo aspetto non presenta quindi alcuna lacuna. Neppure il rapporto di valutazione al quale si richiama si avvera carente dal profilo delle spiegazioni esposte. Il resoconto è stringato ma non per questo insufficiente. La concisione degli apprezzamenti in esso contenuti non ha certamente impedito al ricorrente di capirne alla perfezione i motivi e la portata, né tanto meno di impugnare adeguatamente innanzi al Tribunale cantonale amministrativo l’aggiudicazione che ne è derivata. Ne consegue che in casu non si concretizza alcuna offesa ai diritti di difesa del consorzio insorgente atta a giustificare l'annullamento in ordine della querelata decisione.
3. Il ricorrente sottolinea che l’offerta d’onorario (doc. 4) presentata dal __________ non prevede ore per il coordinamento e l’integrazione con il sistema __________. Annota inoltre che nello stesso documento il resistente ha lasciato vuote le due caselle relative alle ore della cat. C sub cap. 3.1 riunioni di commissioni di progetto e sub cap. 3.3 incarto di appalto traverse e portali segnaletica. A suo parere l’offerta doveva essere pertanto esclusa dalla gara in quanto incompleta e non conforme alle condizioni del capitolato di appalto.
3.1. Tanto nei concorsi retti dalla LCPubb, quanto in quelli governati dal CIAP, l'offerta deve essere completa e corrispondere alle condizioni poste dal bando di concorso, rispettivamente dalle indicazioni del capitolato. Essa deve insomma essere tale da permettere al committente di procedere immediatamente all’aggiudicazione. Offerte incomplete o che divergono dalle prescrizioni di gara devono per principio essere escluse. Lo esige il principio della parità di trattamento, che vincola tanto il committente, quanto i concorrenti alle regole di gara prestabilite (Galli/Lehmann/Rechsteiner, Das öffentliche Beschaffungswesen in der Schweiz, Zurigo 1996, n. 409 e 438). La difformità può consistere sia nella mancata compilazione di posizioni del capitolato, sia nell'offerta di prestazioni che non corrispondono alle condizioni fissate dagli atti di gara.
Al fine di garantire la parità di trattamento tra i concorrenti ed evitare che il committente possa di fatto modificare a posteriori l'oggetto della commessa definito dal bando e dalla documentazione di gara, è di principio vietato apportare correzioni alle offerte una volta trascorso il termine utile per inoltrarle. Eccezioni a questa regola sono ammesse soltanto in caso di involontari errori di forma, a condizione che l'emendamento non esplichi effetti discriminatori nei confronti degli altri concorrenti. Il committente ha inoltre la facoltà di chiedere ai concorrenti spiegazioni e delucidazioni. Anche in questo caso, salvaguardando il principio della parità di trattamento tra i concorrenti e quello della trasparenza.
Non ogni piccola difformità comporta l'esclusione dell'offerta difettosa. Il diritto del committente di estromettere offerte non conformi è limitato dal principio di proporzionalità e dal divieto di formalismo eccessivo. Il Tribunale federale ha avuto modo di precisare che soprattutto laddove è in gioco la realizzazione di importanti e complesse opere pubbliche, è pressoché inevitabile che si verifichino errori o imprecisioni nella compilazione delle offerte, ragione per la quale in questi casi la conformità delle medesime per rapporto alle prescrizioni di gara deve essere esaminata secondo criteri non eccessivamente restrittivi (STF 12 aprile 2002 in re __________ e __________ = RDAT II-2002 n. 47 e rimandi). L'estromissione dell’offerta non si giustifica se la difformità riguarda una condizione marginale o comunque irrilevante ai fini dell’aggiudicazione. È invece d'obbligo se il difetto concerne una condizione essenziale, posta dalla legge o contenuta nelle prescrizioni di gara, che è atta a ripercuotersi sull'aggiudicazione (STA 24 agosto 2004 in re __________ e 3 giugno 2004 in re __________, quest’ultima perfettamente nota alle parti essendo stata emanata nel contesto della stessa gara oggetto del presente giudizio).
3.2. Nel caso di specie, le prescrizioni vincolanti del concorso stabilivano tra l'altro che il concorrente doveva redigere l'offerta completamente, senza apportare modifiche o complementi e senza eliminare parti dei documenti messi a disposizione (cap. 2.10 doc. 1). L’importanza di questa esigenza era peraltro sottolineata dalla comminatoria di esclusione delle offerte incomplete esplicitata al cap. 3.1 del doc. 1.
Il doc. 4 (offerta d’onorario) dell’incarto d’appalto, che tutti i concorrenti erano tenuti a retrocedere debitamente compilato, prevedeva nel dettaglio le prestazioni richieste in ogni singola fase del mandato. Tra queste, figuravano delle riunioni di coordinamento __________ per le quali il __________ ha esposto un costo di 0.00 fr., ad eccezione di quelle programmate nel contesto della fase di messa in esercizio e di liquidazione, addebitate in ragione di complessivi fr. 4'550.-. A dispetto di quanto sostiene il ricorrente, l’inserimento dei contrassegni “---“ e di un semplice 0.00 fr. in quattro delle cinque posizioni concernenti le riunioni di coordinamento __________ non rende incompleta l’offerta presentata dal consorzio rivale. Dal profilo formale, l’offerta del resistente è stata infatti stilata in maniera ineccepibile, tant’è che tutte le caselle riguardanti questa attività sono state riempite secondo le modalità indicate al cap. 2.4 del doc. 4. Con i segni “---“ laddove il __________, per scongiurare il conseguimento di un indebito profitto, ha ritenuto di non porre a carico del committente l’aggravio lavorativo generatore dal coordinamento con il __________ di cui egli è responsabile di progetto per tutto il tratto ticinese dell’A2 e con la cifra 0.00 quale diretta conseguenza di tale scelta sui costi del mandato posto a concorso. Il fatto che il resistente abbia la gestione del progetto __________, circostanza nota a tutti i concorrenti in quanto chiaramente emergente dagli atti di appalto (cfr. allegati del doc. 5), è irrilevante nell’ottica della censura sollevata dal ricorrente. Determinante è l’assenza certa di una causa di esclusione in danno dell’offerta presentata dall’aggiudicatario, che contrariamente a quanto addotto dall’insorgente risulta conforme alle prescrizioni di gara anche laddove non riporta, per ragioni peraltro fondate, ore lavorative a debito del committente in quattro delle cinque posizioni previste per il coordinamento e l’integrazione con il sistema __________.
Secondo il ricorrente questa conclusione viola il principio della parità di trattamento, poiché l’offerta di un’altra concorrente, la __________, è stata invece scartata a cagione della mancata esposizione di ore lavorative per la direzione lavori notturna, prestazione che la citata società aveva omesso di fornire inserendo ripetutamente i segni “---“ e la cifra 0 nelle apposite caselle del doc. 4, al pari del resistente in tema di coordinamento __________. A prescindere dal fatto che a dolersi di una eventuale disparità di trattamento avrebbe dovuto essere tutt’al più la __________ nel contesto di un ricorso proposto contro la sua esclusione, e non il consorzio ricorrente, rimasto in gara nonostante i sei errori contenuti nella sua offerta (cfr. promemoria della discussione d’offerta del 2 aprile 2004) e le tre modifiche operate al doc. 3 (referenze al cap. 5.2.3 e 5.2.5), bisogna oggettivamente considerare che quella evocata dal __________ è una fra le tante sbavature di cui era affetta la documentazione esibita dallo studio di ingegneria eliminato. In effetti, le manchevolezze che hanno indotto il committente ad estromettere dalla procedura la __________ sono numerose (vedi l’elenco contenuto nella decisione di esclusione del 30 marzo 2004) e toccano in particolare il doc. 3 dell’incarto di appalto, modificato in più punti a dispetto dell’esplicita interdizione in tal senso contenuta nelle condizioni di gara. Invano dunque il ricorrente si appella alle modalità di compilazione del doc. 4 applicate dalla __________ per ottenere che l’unico antagonista rimasto in lizza al quale è stata aggiudicata la commessa venga anch’esso escluso dalla gara.
Resta comunque da chiedersi se il consorzio resistente non debba comunque essere estromesso dal concorso per aver lasciato vuote, nel doc. 4, le caselle delle ore cat. C in corrispondenza delle riunioni di commissioni di progetto (cap. 3.1) e dell’incarto di appalto traverse e portali segnaletica (cap. 3.3). Il quesito va senz’altro evaso negativamente. A ben guardare infatti non v’è dubbio che omettendo di inserire in queste due celle il segno “---“ il __________ è incorso in una svista manifesta, dato che per il resto tutte le posizioni concernenti le attività in discussione sono state compilate correttamente: lo prova il fatto che per le riunioni di commissioni di progetto sono state previste 26.25 ore lavorative della cat. B, con un costo totale di fr. 4'200.- come da tariffa oraria indicata al cap. 3.9, e che per l’incarto di appalto traverse e portali segnaletica sono state esposte 43.75 ore della cat. D e 131.25 ore della cat. E, con un costo complessivo di fr. 17'281.25 rettamente calcolato in base alla tabella degli onorari per categoria posta in coda al doc. 4. La dimenticanza disattende invero la prescrizione secondo cui tutte le caselle delle tabelle andavano compilate, utilizzando il segno “---“ se per una categoria specifica non erano previste ore in corrispondenza con un’attività (cap. 2.4 del doc. 4). Trattasi tuttavia di un errore veniale, che oltretutto non incide minimamente sulla sostanza e la comprensione dell’offerta, né sull’ammontare complessivo dell’offerta stessa. Escludendo la resistente per una simile pecca priva di rilevanza, questo tribunale incorrerebbe in un eccesso di formalismo e in un’inosservanza del principio di proporzionalità. La situazione del resistente - sia detto per chiarezza e a scanso di ogni equivoco - non è neppur lontanamente comparabile con quella del __________, che in questo concorso si è visto scartare la propria offerta per aver scientemente inserito negli atti di appalto 35 cambiamenti, di cui buona parte a carattere essenziale siccome compiuti su dati vincolanti fissati dal committente per limitare il raggio d’azione dei concorrenti e metterli sullo stesso piano nel contesto di una medesima prestazione (vedi STA 3 giugno 2004 consid. 3).
4. Il __________ adduce infine che stante l’esigua differenza di punteggio che lo separa dall’aggiudicatario il committente ha verosimilmente abusato del potere di apprezzamento di cui gode nella valutazione delle offerte. In particolare, laddove ha assegnato ai due concorrenti rimasti in gara note diverse in tema di referenze e infrastruttura.
4.1. Giusta l'art. 61 cpv. 1 PAmm, il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo è proponibile contro la violazione del diritto. Costituisce in particolare violazione del diritto, soggiunge il disposto, l'errata o la mancata applicazione di una norma stabilita dalla legge o risultante implicitamente da essa, l'apprezzamento giuridico erroneo di un fatto, l'eccesso o l'abuso di potere e la violazione di una norma essenziale di procedura (cpv. 2).
Il controllo dell'apprezzamento da parte di questo tribunale non è quindi illimitato, ma circoscritto alla verifica che l'autorità decidente non abbia travalicato i limiti del potere discrezionale riservatole dalla legge o l'abbia esercitato in spregio dei principi generali del diritto. L’autorità di ricorso deve in particolare evitare di sostituire il proprio apprezzamento a quello della precedente istanza, limitandosi a censurare quelle decisioni che integrano gli estremi di una violazione del diritto sotto il profilo dell'eccesso o dell'abuso di potere. Ipotesi, quest'ultima, che si verifica unicamente nei casi in cui la decisione appare insostenibile, siccome priva di giustificazioni oggettive, fondata su considerazioni estranee o altrimenti lesiva dei principi fondamentali del diritto, segnatamente di quelli riferiti alla parità di trattamento o all'adeguatezza (cfr. DTF 104 Ia 206; RDAT I-1994 n. 34; Häfelin/Müller, Allgemeines Verwaltungrecht, 4. ed., Zurigo 2002, n. 463; Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 61 PAmm, n. 2d; Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, II. ed., n. 407 seg.).
4.2. Nell'ambito dell'aggiudicazione di commesse pubbliche, i criteri d'aggiudicazione fissati dal bando di concorso riservano spesso al committente un margine discrezionale relativamente ampio ai fini della valutazione delle offerte. In questi casi, il Tribunale cantonale amministrativo deve limitarsi a verificare che l'apprezzamento sia contenuto nei termini prestabiliti e si fondi su considerazioni serie e pertinenti. Particolare riserbo s’impone anche perché la valutazione presuppone sovente delle conoscenze tecniche, si fonda sulla comparazione tra le varie offerte inoltrate e comporta pure, inevitabilmente, una componente soggettiva da parte del committente (cfr. RDAT I-2002 n. 24, consid. 4.1; STF 23.12.1998, 2P.285/1998, in re __________, consid. 4b; STA 3.9.04 in re __________, 16.7.04 in re __________). D’altra parte, valutazioni di singoli criteri di aggiudicazione che risultano lesive del diritto non traggono necessariamente seco l’annullamento della decisione impugnata. L’annulla-mento si impone soltanto se la correzione da apportare sovverte la graduatoria allestita dal committente (STA 13 maggio 2003 in re __________).
4.3. Ad eccezione di un’arbitraria valutazione delle referenze e dell’infrastruttura, criteri che hanno determinato una differenza tra i concorrenti di soli 8.8 punti insuscettibile di sovvertire la graduatoria quand’anche venisse corretta in pareggio, il ricorrente non ha portato nessun altro esempio concreto o argomento specifico atto a corroborare la tesi secondo cui il committente avrebbe violato il diritto nella valutazione delle offerte rimaste in lizza. A giusto titolo, poiché in realtà nulla lascia supporre che il committente abbia esercitato in maniera scorretta il potere discrezionale riservatogli dalla legge e dagli atti di gara. Dal rapporto 11 giugno 2004 allestito dalla commissione di valutazione non emerge in particolare alcun elemento atto a far ritenere che le due offerte in competizione non siano state apprezzate correttamente in base ai criteri di aggiudicazione e ai metodi preannunciati. Il consistente divario di 48 punti che separa in graduatoria i due concorrenti non è riconducibile alle referenze, all’infrastruttura o all’ammontare dell’onorario esposto (a 3.71 punti ascende infatti la differenza in esito alla valutazione matematica di questo importante criterio di aggiudicazione), ma soprattutto alla miglior comprensione del progetto, analisi del mandato e organizzazione che il __________ ha saputo esprimere nel contesto della propria offerta. Sotto questo profilo, un semplice confronto tra i documenti esibiti dal ricorrente e quelli inoltrati dall’aggiudicatario permette agevolmente di constatare che assegnando un maggior punteggio a quest’ultimo la commissione non ha operato in modo insostenibile, abusando della latitudine di giudizio di cui fruiva in materia.
5. Sulla scorta di quanto precede il gravame deve essere respinto siccome infondato. L'emanazione del presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda volta a concedere effetto sospensivo all'impugnativa.
La tassa di giudizio e le ripetibili, commisurate al lavoro occasionato dall’impugnativa ed al valore di causa, sono a carico del ricorrente secondo soccombenza (art. 28 e 31 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 9 Cost.; 1, 6, 7, 8, 13, 15, 16, 17 CIAP; § 21, 23, 24, 33 DirCIAP; 4 DLACIAP; 3, 18, 28, 31, 43, 60 e 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 3'000.- è posta a carico dei membri del consorzio ricorrente in solido.
3. I membri del consorzio ricorrente in solido verseranno al __________ resistente __________ fr. 3'000.- a titolo di ripetibili.
4. Intimazione a:
;
terzi implicati
1. CO 1 1 patrocinata da: PA 2 2. CO 2 3. CO 3 rappr. da: RA 1
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente Il segretario