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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 10.01.2005 52.2004.371

10 gennaio 2005·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·943 parole·~5 min·2

Riassunto

licenza edilizia per la demolizione di alcuni stabili esistenti e l'edificazione di uno stabile industriale

Testo integrale

Incarto n. 52.2004.371  

Lugano 10 gennaio 2005  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 15 novembre 2004 di

RI 1 RI 2 patrocinati da: PA 1  

contro  

la decisione 26 ottobre 2004 del Consiglio di Stato (n. 4780) che accoglie il ricorso presentato dal Dipartimento del territorio avverso la licenza edilizia 22 marzo 2001 rilasciata dal municipio di CO 1 agli insorgenti per la demolizione di alcuni stabili esistenti e l’edificazione di un nuovo stabile industriale (part. n. 80 RF);

viste le risposte:

-    23 novembre 2004 del Consiglio di Stato;

-    26 novembre 2004 del municipio di CO 1;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                         che il 5 gennaio 2000 i ricorrenti RI 1 e RI 2 hanno chiesto al municipio di CO 1 il permesso di costruire uno stabile industriale di grandi dimensioni al posto del vecchio deposito __________;

che nel termine di pubblicazione sono pervenute al municipio quattro opposizioni, fra cui quella del Dipartimento del territorio, che ha contestato l’inserimento estetico dello stabile nel quadro del paesaggio, ritenendolo deturpante;

che con decisione 22 marzo 2001 il municipio ha rilasciato la licenza edilizia, respingendo tutte le opposizioni;

che contro la predetta decisione il Dipartimento del territorio è insorto davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l’annullamento;

che con giudizio 26 ottobre 2004, reso dopo vicissitudini note alle parti che non occorre qui rievocare, il Governo ha accolto l’impugnativa, annullando la licenza rilasciata dal municipio a RI 1 e RI 2;

che il Consiglio di Stato ha in sostanza ritenuto che la domanda di costruzione fosse carente e che la costruzione non si inserisse adeguatamente nel quadro del paesaggio ed integrasse gli estremi della deturpazione;

che contro il predetto giudizio i soccombenti insorgono davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia accertato che il Consiglio di Stato ha abusato del potere discrezionale conferitogli dal DLBN e dalla LPT per aver ritenuto che la costruzione non si inserisse adeguatamente nel quadro del paesaggio ed integrasse gli estremi della deturpazione;

che, dopo aver rilevato di avere nel frattempo inoltrato una nuova domanda di costruzione, i ricorrenti si limitano ad osservare di essere portatori di un interesse legittimo affinché sia accertato che il Governo è incorso in una violazione del diritto, sotto il profilo dell’abuso di potere, nell’ambito del controllo di legalità della valutazione d’ordine estetico espressa dal Dipartimento del territorio per il tramite della CBN;

che il Consiglio di Stato e il Dipartimento del territorio postulano la conferma del giudizio impugnato senza formulare osservazioni, mente il municipio sollecita il ripristino della licenza con argomenti che saranno semmai discussi più avanti;

considerato,                   in diritto

                                         che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 21 LE;

che per principio unanimemente riconosciuto da dottrina e giurisprudenza, il ricorso è dato soltanto contro il dispositivo delle decisioni; i motivi non sono impugnabili (DTF 113 V 159, 96 I 295; Max Imboden / René Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, V. ed., n. 35 B VI a, 42 B II);

che il ricorso contro i motivi di una decisione è proponibile soltanto quando il dispositivo vi rinvia espressamente, per cui diventano parte integrante dello stesso (René Rhinow / Beat Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Erg. Bd., n. 35 B VI; ZBl 1983, 216);

che i ricorsi interposti esclusivamente contro i motivi di una decisione, ai quali il dispositivo non rinvia, vanno respinti in ordine per carenza d’interesse legittimo, ovvero degno di protezione (art. 43 PAmm; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 43 PAmm, n. 2); l’interesse fatto valere da chi contesta soltanto i motivi di un provvedimento, di cui tuttavia non sollecita l’annullamento è per principio considerato insufficiente;

che nell’evenienza concreta, i ricorrenti non contestano il dispositivo del giudizio con cui il Consiglio di Stato ha annullato la licenza edilizia 22 marzo 2001 rilasciata loro dal municipio; in particolare, non ne sollecitano il ripristino;

che i ricorrenti contestano in effetti soltanto quella parte della motivazione del giudizio impugnato, con la quale il Governo ha condiviso la valutazione estetica operata dal Dipartimento del territorio; non censurano invece minimamente le considerazioni sviluppate allo scopo di giustificare l’annullamento della licenza per insufficienza formale della domanda di costruzione;

che il dispositivo del giudizio governativo impugnato non rinvia ai considerandi; dichiara soltanto di accogliere il ricorso e di annullare la licenza;

che il ricorso si avvera dunque palesemente inammissibile per carenza d’interesse legittimo;

che invano i ricorrenti si richiamano all’art. 41 PAmm per chiedere che sia accertata in questa sede la conformità dell’opera progettata per rapporto alle prescrizioni di natura estetica del DLBN e della LPT;

che secondo la predetta disposizione, le domande intese ad accertare l’esistenza, l’inesistenza o l’estensione di un diritto o di un obbligo vanno proposte all’autorità competente a decidere per materia in prima istanza; in materia edilizia, in particolare, sotto forma di domanda di licenza preliminare (art. 15 LE);

che all’inammissibilità di un ricorso proposto esclusivamente contro i motivi di una decisione non può essere posto rimedio facendo capo all’art. 41 PAmm; la domanda di accertamento costituisce infatti una nuova domanda, che in quanto tale non è ammessa (art. 62 cpv. 2 PAmm);

che, stando così le cose, il ricorso va respinto siccome improponibile;

che la tassa di giustizia è posta a carico dei ricorrenti in solido;

Per questi motivi,

visti gli art. 21 LE; 3, 18, 28, 41, 43, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è inammissibile.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 600.- è a carico dei ricorrenti in solido;

                                      3.   Intimazione a:

  ; ; .

terzi implicati

  1. CO 1 2. CO 2 3. CO 3    

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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